Ordinanza
del 29 giugno 2000
Tribunale
di Firenze - (Sabena c. A&A)
La N.V. Sabena S.A.,
con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, ha chiesto provvedimento
cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, n. 929.
Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale ''Sabena'', registrato
l'08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 1999 e
l'inizio dell'anno successivo, deciso di pubblicizzare e commercializzare
i propri servizi in Italia anche attraverso un sito internet, realizzato
appositamente per l'utenza italiana.
Fra le regole adottare dalla Naming Aythority italiana figura il principio
first come, first served, per effetto del quale un determinato domain
name può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne
diventa detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità
cronologica della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo
stesso protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una
sequenza numerica univoca (IP number) tale da rendere possibile l'identificazione
e l'accesso del computer cui sia assegnato un determinato IP number alla
generalità di tutti gli altri computer connessi in rete. Per agevolare
l'utilizzo della rete, la navigazione, all'IP number è stato affiancato
un altro sistema, il DSN (Domain name System), basato sulle lettere dell'alfabeto
con le quali possono essere composte parole anche di senso compiuto, quali
nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, imprese, ecc..
In applicazione del principio first come, first served, la Registration
Authority italiana rigettava la domanda di registrazione del nome formulata
dalla ricorrente per attivare il proprio sito internet, in quanto il nome
a dominio www.sabena.it risultava già essere stato assegnato in
data 26/01/2000, alla agenzia A&A di Castellani Alessio.
Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l'uso in qualsiasi forma,
anche sulla rete internet, del marchio ''Sabena'', vietando l'utilizzazione
del nome di dominio internet www.sabena.it; che le venisse ordinato di
rinuciare all'assegnazione del domain name www.sabena.it, con fissazione
di una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, ordinare alla
Registration Authority italiana di revocare l'assegnazione del domain
name www.sabena.it alla Agenzia A&A di Castellani Alessio e registrarlo
a nome dela ricorrente.
Inaudita altera parte veniva emesso decreto con cui si inibiva a Castellani
Alessio l'utilizzo del nome di dominio da lui registrato www.sabena.it.
Venivano ritualmente convocate le parti e l'Agenzia A&A di Castellani
Alessio si costituiva contestando in diritto quanto dedotto dall'avversaria.
Veniva quindi concesso ulteriore termine per il deposito in cancelleria
di memorie e repliche.
Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è
lo stabilire se esista nell'ordinamento italiano il diritto di registrare
un domain name corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo,
pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato
quello stesso domain name in precedenza.
Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di
contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha ricordato
la regola dell'unicità del dominio ed il principio, adottato dalle
Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio,
del first come, first served.
Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana,
anche la produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugga
a regole dell'ordinamento giuridico generale, relative per es. all'ordine
pubblico o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà
di attuazione ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica
costitutiva di internazionalità della rete. Siti inneggianti al
nazzismo, per esempio, ben potrebbero essere considerati contrari all'ordine
pubblico e conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe
esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web.
Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione
in qualche modo testuale dell'IP number, come parte di una sfera individuale
tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridcamente rilevante.
Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in effetti
che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, ritenendo
conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede di cautela.
La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente esaminato la questione
partendo dalle posizioni della tutela del marchio nel diritto industriale,
dalle posizioni di impresa. La domanda che più frequentemente risulta
dai contributi presenti sullo steso web è: come può essere
tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta
nel senso che sia possibile considerare il domain name parte integrante
fra gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio personalitario.
Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più
che insolito, strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e
Naming Authority, gli organismi che consentono a internet di esistere
e svilupparsi, considerino invece il domain name alla stregua di un mero
indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere alfabetiche.
L'elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere semplicemente
obliterato. Il domain name è l'indirizzo internet di un computer
collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal soggetto
che utilizza quel computer esporranno al pubblico l'attività di
quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua denominazione.
Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non
diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo
numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre
un numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di
potersi far raggiungere dall'utente-cliente digitando direttamente un
nome sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da
rendere comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio
e dominio. L'utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile
non corrispondenza, in un'infinità di casi, fra dominio e marchio
o denominazione d'impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole collegarsi.
L'utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di un'impresa
determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, potrà
altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli
innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale consultazione
del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno dei numerosissimi
motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità
di un determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto,
fra cui anche il marchio e/o la denominazione d'impresa, non meno che
dal domain name.
E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia
in una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto,
con una semplice ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene
ad esempio al comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco
Ambrosiano Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it),
dell'Istituto di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della
Banca di Roma (www.bancaroma.it), così come si può constatare
dalle stampe che seguono.
In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto,
non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio
positivamente sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese,
consce delle possibilità che la rete offre ben al di là
della corrispondenza di cui si discute, puntano su altro, cioè
sulla qualificazione e apprezzamento del proprio sito, sui servizi offerti
on line, sui collegamenti ad altri siti e/o servizi comunque utili per
l'utenza. Tanto che, proprio per regolare il settore, sono stati recentemente
predisposti dei disegni di legge già presentati al Parlamento.
Ma finché internet in Italia non è regolata, normata ed
in qualche modo inclusa nell'ordinamento giuridico generale, questo Giudice
è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del
Domain name System prevalgano sull'utilità che la singola impresa
può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti
operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un
indirizzo che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice
è convinto, in sostanza, che la funzione del Domain name System
sia quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in
quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso
un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione
o dei suoi segni distintivi.
È d'altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva
dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta
perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Non si
digita un nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni
sito desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né
si può pretendere che la rete sia o che diventi così, date
le sue proprie caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente
principio first come, first served per la registrazione del domain name,
che non è qui in discussione. Soprattutto il processo di reperimento
del sito non si può pretendere che sia sempre e necessariamente
diretto dall'esterno rispetto all'utente, cioè dalle imprese che
riuscissero, in ipotesi, tutte quante a registrare il dominio corrispondente
al proprio marchio. Il fumus non sussiste, il ricorso dovrà essere
rigettato, l'inibitoria concessa revocata ed il ricorrente condannato
alle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 669
septies, c.p.c
RIGETTA
il ricorso e per l'effetto revoca il proprio precedente decreto in data
12-13/04/00.
Pone le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £
1.200.000, di cui £ 100.000 per spese
Firenze, lì 29/06/00.
|