Ministero
delle attività produttive
Circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C - Decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114
Commercio elettronico. Indicazioni sulle aste on line
1. Premessa
1.1. La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina
applicabile alle aste realizzate tramite Internet, anche ai sensi delle
azioni che, sulla base dall'art. 21 del D.Lgs. n. 114/1998, questo Ministero
può intraprendere con riferimento, in particolare, alla crescita
equilibrata del mercato elettronico ed alla tutela degli interessi dei
consumatori ed utenti.
Come è stato già indicato da questo Ministero con la circolare
1° giugno 2000, n. 3487/C, l'attività commerciale svolta nella
rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia
svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio
interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 114 ed all'obbligo della previa comunicazione al Comune,
da effettuarsi mediante il Modello COM 6-bis, approvato dalla Conferenza
Unificata (di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) con la
deliberazione 27 settembre 2001, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 24 ottobre
2001.
Il menzionato art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 contiene, al comma 5, una
disposizione che recita: "Le operazioni di vendita all'asta realizzate
per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate".
La lettera di questo comma ha fatto ritenere vietate in modo assoluto
l'attività di vendita all'asta realizzata anche tramite Internet.
In attesa della definizione di un quadro normativo specifico che sia in
grado di disciplinare in modo uniforme tale rilevante fenomeno economico
- soprattutto alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva 2000/31/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 sul commercio
elettronico - sui limiti di tale divieto si rendono i chiarimenti e le
indicazioni che seguono.
2. L'applicabilità
dell'art. 18 D.Lgs. n. 114/1998
2.1. Occorre, anzitutto evidenziare che tale divieto, per via del fatto
che l'art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica
unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l'attività
di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Ne risultano, pertanto, esclusi tutti i soggetti che non rientrano nella
definizione di commercio al dettaglio, indicata dall'art. 4, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 114/1998, come "l'attività svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio
e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione direttamente al consumatore finale".
L'art. 18 non si applica dunque ai grossisti (la cui attività è
definita dall'art. 4, comma 1, lett. a) del menzionato decreto) ed in
genere ai tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali.
2.2. Il D.Lgs. n. 114/1998, in virtù di quanto espressamente stabilito
dall'art. 4, comma 2, non trova poi integralmente applicazione ad una
serie di soggetti che possono vendere ai consumatori pur non essendo dei
dettaglianti, tra i quali rammentiamo, per quel che qui interessa:
a) "i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino
l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art.
2135 cod. civ., alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni
e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni" (art.
4, comma 2, lett. d));
b) "gli artigiani iscritti nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi
adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente
dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio"
(art. 4, comma 2, lett. f)).
2.3. Nell'elencazione non sono compresi i produttori industriali, rispetto
ai quali questo Ministero, con le circolari 18 gennaio 1999, n. 3459/C
e 28 maggio 1999, n. 3467/C, ha chiarito che l'attività di vendita
da parte degli industriali fuoriesce dall'ambito applicativo del citato
decreto solo se svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti,
analogamente alla deroga prevista per gli artigiani. Qualora la vendita
sia esercitata in altri locali, l'industriale svolgerebbe anche le attività
proprie del commerciante, con la sottoposizione al relativo regime.
2.4. E' peraltro opportuno chiarire i limiti dell'esclusione dall'ambito
di applicazione di detto decreto poiché, come visto, tranne il
caso del produttore industriale sul quale sono stati resi i necessari
chiarimenti con le predette circolari, l'esclusione non è indicata
in via assoluta ma soggiace ad alcune condizioni stabilite dal legislatore.
2.5. In questo senso, la vendita operata dal produttore agricolo è
sottoposta a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/1998, in quanto siano rispettate
le previsioni della legge 9 febbraio 1959, n. 59, concernente le "Norme
per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttori diretti".
Tale legge deve ritenersi tuttavia implicitamente abrogata dall'entrata
in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57". Questo decreto, tra l'altro, ha modificato
la definizione di "imprenditore agricolo" contenuta nell'art.
2135 cod. civ. ed imposto l'obbligo di iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità dichiarativa
di tale iscrizione.
L'art. 4 di detto decreto, rubricato "Esercizio dell'attività
di vendita", prevede alcune indicazioni che si applicano all'agricoltore
che intende svolgere attività di vendita al dettaglio.
In estrema sintesi, si prevede:
- che gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti al registro
delle imprese possano vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti
"in misura prevalente dalle rispettive aziende", osservate le
vigenti norme in materia di igiene e sanità. Tale vendita può
avvenire su tutto il territorio nazionale;
- che la vendita di prodotti agricoli possa essere svolta sia in forma
itinerante che in sede fissa. Nel primo caso è necessaria una previa
comunicazione al Comune dove è situata la sede dell'azienda di
produzione contenente una serie di indicazioni, tra le quali le modalità
in cui sarà effettuata la vendita, compreso il commercio elettronico.
Una volta effettuata la comunicazione, così come per il commercio
al dettaglio in esercizi di vicinato, è necessario attendere che
siano trascorsi di trenta giorni; per quanto riguarda, invece, la vendita
da effettuarsi in forma non itinerante su aree pubbliche ovvero in locali
aperti al pubblico, la comunicazione di cui sopra dovrà essere
indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Qualora
si intenda effettuare la vendita mediante un posteggio sul aree pubbliche,
la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del
relativo posteggio, secondo quanto è previsto nella disciplina
regionale e comunale di attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998;
- che sono ammessi alla vendita non solo i prodotti non sottoposti a lavorazione
ma anche - secondo la nuova definizione codicistica di imprenditore agricolo
- quelli "derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione
o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".
L'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 228/2001, conferma che la vendita diretta
degli agricoltori è esclusa dall'applicazione del D.Lgs. n. 114/1998.
Tale esclusione è però legata al fatturato conseguito con
tale vendita: il D.Lgs. n. 114/1998 torna infatti ad essere applicabile
"qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia
superiore a 80 milioni di lire per gli imprenditori individuali, ovvero
a 2 miliardi per le società" (art. 4, comma 8, del D.Lgs.
n. 228/2001).
2.6. Per quanto attiene alla vendita su Internet effettuata dal produttore
artigiano, la non applicazione delle regole previste dal D.Lgs. n. 114/1998
è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti
- da parte dei soggetti regolarmente iscritti all'albo delle imprese artigiane
- avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.
Aderendo alle indicazioni della migliore dottrina, occorre distinguere
tra l'attività di tipo promozionale e la vera e propria attività
di vendita, ossia, secondo le regole del nostro codice civile, il momento
ed il luogo in cui è stata trasferita la proprietà del bene
oggetto della vendita.
La disposizione del D.Lgs. n. 114/1998 richiede che la vendita abbia luogo
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ne consegue
che se la vendita - anche se a distanza tramite il sito su Internet -
si conclude giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all'ammissibilità
del commercio on line anche da parte degli artigiani. Ai fini di detta
esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare
ai consumatori, all'interno del sito impiegato per l'attività on
line, che la vendita di conclude presso i locali di produzione dell'impresa.
2.7. Per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n.
114/1998, ovvero, come per i grossisti dall'ambito di operatività
dell'art. 18, il divieto delle aste on line non è operante.
3. Le aste
on line
3.1. Per inquadrare il fenomeno rispetto a quanto sarà detto nel
prosieguo, risulta necessario indicare brevemente le principale tipologie
di vendita all'asta che si svolgono attraverso Internet.
In relazione al più o meno coinvolgimento del soggetto che esercita
l'attività di vendita all'asta (c.d. banditore d'asta) si avranno:
aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui è possibile
acquistare beni di proprietà di quest'ultimo;
aste condotte direttamente dal banditore d'asta in cui è possibile
acquistare beni di proprietà di venditori terzi;
aste in cui il banditore d'asta svolge unicamente il compito di mettere
a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all'asta senza
essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.
3.2. Dal punto di vista della qualità personale dei soggetti che
vi operano, le aste on line possono essere:
aste tra professionisti (business to business), nelle quali i partecipanti
all'asta non rivestono lo status di consumatori;
aste tra professionisti e consumatori (business to consumer), nelle quali
gli acquirenti sono consumatori;
aste tra consumatori e professionisti (consumer to business), nelle quali
è il consumatore ad indicare il prodotto che intende acquistare;
aste tra consumatori (consumer to consumer).
Il termine "professionista" è usato per indicare la controparte
contrattuale dei consumatori secondo la normativa sia comunitaria che
nazionale in tema di tutela consumatori.
3.3. Per quanto attiene alle modalità di fissazione del prezzo
di vendita, le più comuni forme sono le seguenti:
asta al rialzo (c.d. asta inglese), in cui la vendita viene aggiudicata
al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore
e nell'ambito dei limiti temporali dell'offerta;
asta al ribasso (c.d. asta olandese), in cui la vendita viene aggiudicata
al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore
e nell'ambito dei limiti temporali dell'offerta;
asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre,
per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti
temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l'aggiudicazione
all'offerta più elevata;
asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte
abbiano raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito. Tale prezzo
non viene comunicato durante la gara;
asta con il metodo Vickrey, nella quale la procedura è analoga
all'asta al prezzo massimo. La differenza consiste nel fatto che l'aggiudicazione
è fatta al miglior offerente per il prezzo di acquisto del secondo
migliore offerente.
In relazione alla fissazione del prezzo si consideri che questo Ministero,
con la circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C, ha espressamente escluso,
per le vendite effettuate tramite il commercio elettronico, il divieto
di vendita sottocosto di cui all'art. 15, commi 7-9, del D.Lgs. n. 114/1998,
come attuato dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.
4. Le autorizzazioni
per lo svolgimento dell'attività
4.1. Tanto premesso, occorre ora considerare gli eventuali requisiti di
qualificazione soggettiva necessari per l'esercizio dell'attività
di banditore d'asta on line.
Da una verifica della normativa applicabile occorre distinguere le ipotesi
in cui il banditore d'asta conduca direttamente la vendita di beni propri
ovvero di beni altrui, da quella in cui detto soggetto mette unicamente
a disposizione il sito web per lo svolgimento delle aste, senza prendere
parte ad alcuna delle operazioni medesime (come indicato al precedente
punto 3.1).
Nei primi due casi, l'attività è soggetta alle previsioni
di cui all'art. 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (nel prosieguo indicato come Tulps).
Tale articolo prevede che "non possono aprirsi o condursi agenzie
di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto
e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita (...) senza la licenza
del Questore" (comma 1). Il comma 3 di detto articolo stabilisce
che "la licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati".
La menzionata disposizione non fa parola delle vendite all'asta che si
ritengono comprese, sulla base dell'art. 205 del R.D. 6 maggio 1940, n.
635 (Regolamento di esecuzione del Tulps) che precisa che tra le "agenzie
di affari" si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si
offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui,
prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Questa indicazione consente di considerare agenzie d'affari non solo i
soggetti che si offrono quali intermediari, rispetto ad affari altrui,
ma anche i soggetti che, attraverso tale forma di organizzazione dell'attività,
intendono vendere anche beni propri.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, comma 2, lett. b) e d), del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il rilascio delle licenze concernenti le
agenzie di affari è ora di competenza dei Comuni, "ad esclusione
di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti,
agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni", che restano dunque
in capo al Questore.
4.2. Nei casi sopra indicati di aste in cui il banditore d'asta svolge
un ruolo di intermediario, trattandosi di una agenzia di vendita mediante
pubblico incanto, la competenza al rilascio della licenza deve intendersi
rimasta in capo al Questore, al quale l'interessato deve richiedere il
rilascio della licenza indicando, secondo quanto previsto dall'art. 204
del Regolamento di esecuzione del Tulps:
la natura degli affari a cui si vuole attendere;
la tariffa delle operazioni;
la sede dell'esercizio e l'insegna.
Per l'attività svolta attraverso Internet, saranno indicati il
tipo di beni che si intende porre in vendita all'asta (o consentire di
porre in vendita), il compenso previsto per le operazioni di intermediazione,
la sede legale ed il nome di dominio che identifica il sito web utilizzato.
La licenza ha validità di un anno dalla data di rilascio ed è
rinnovata automaticamente a seguito del pagamento della relativa tassa
di concessione governativa.
4.3. Nell'ipotesi in cui il banditore d'asta si limiti a mettere a disposizione
il servizio di contatto, ovvero lo strumento tecnologico, senza intervenire
direttamente nella gara, si avrebbe attività di mediazione, soggetta
alle regole di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253 o in quelle dettate
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Nell'ambito della legge n. 253/1958 rientra l'attività di mediazione
pubblica su merci ovverosia la vendita all'incanto di merci e derrate
e in tutti gli altri incarichi attribuiti al mediatore dagli artt. 1515-1516
cod. civ. (art. 27, legge n. 272/1913, richiamato dall'art. 2, comma 2,
della legge n. 253/1958), ad eccezione della negoziazione dei valori pubblici
(mediatori c.d. "pubblici" iscritti nel ruolo speciale degli
agenti di affari in mediazione presso le Camere di commercio).
Nell'ambito della legge n. 39/1989 sono invece comprese le attività
per le quali è richiesta, sempre presso la competente Camera di
commercio, l'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti di affari in
mediazione.
L'esclusione dell'applicazione dell'art. 115 Tulps è peraltro coerente
con l'art. 4 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che
enuncia il principio di assenza di autorizzazione preventiva per l'esercizio
dell' "attività di un prestatore di un servizio della società
dell'informazione".
Si consideri però che la giurisprudenza amministrativa ha escluso
che le attività delle agenzie di vendita all'asta siano da equiparare
all'attività di mediazione (Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984,
n. 259), ma tale decisione non può essere accolta, in quanto fa
riferimento alle fattispecie di "agenzie di vendite all'asta per
conto terzi", attività che, com'è noto, non rientra
nella fattispecie della mediazione che, da giurisprudenza costante, anche
nell'ipotesi in cui è svolta dietro "mandato a titolo oneroso"
(c.d. mediazione unilaterale) deve mantenere il carattere di equidistanza
ed imparzialità rispetto alle parti contraenti (v., tra tante,
Trib. Roma, 29 aprile 1998; Cass., 6 novembre 1982, n. 5861; Cass., 9
febbraio 2000, n. 1447; Cass., 6 aprile 2000, n. 4327).
4.4. Quanto detto necessita peraltro di ulteriori notazioni.
Il Tulps prende in considerazione una particolare modalità di svolgimento
dell'attività che richiede un controllo di tipo pubblico rispetto
agli interessi pubblici di tutela della fede pubblica e dell'economia.
Questo significa che la disciplina prevista nel suddetto art. 115 - tranne
il caso dei mediatori, per i quali è stata indicata espressa deroga
(art. 3, della legge n. 253/1958; art. 5, comma 1, della legge n. 39/1989)
e permane solo l'obbligo di iscrizione al Ruolo ordinario o speciale,
a seconda dei casi - non sostituisce ma integra le altre previsioni normative
che distinguono un operatore economico da un altro.
Ne consegue che:
i soggetti giuridicamente titolari dei prodotti che vendono all'asta,
sia perché produttori degli stessi ovvero perché regolarmente
acquistati, sono anzitutto tenuti al rispetto delle regole stabilite in
via generale per l'esercizio dell'attività. In particolare:
con riferimento ai produttori agricoli, il rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 228/2001 e, allorquando vendono ai consumatori, i limiti
di fatturato che escludono l'applicazione del D.Lgs. n. 114/1998, superati
i quali l'eventuale vendita all'asta rientra nel divieto di cui all'art.
18;
con riferimento ai produttori artigiani, il rispetto di quanto previsto
dalla legge n. 443/1985, con l'obbligo che la vendita all'asta si concluda
giuridicamente nei locali di produzione, rientrandosi, in caso contrario,
nell'ambito del divieto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 ;
con riferimento ai grossisti, il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 114/1998 e dei relativi chiarimenti di cui alla menzionata circolare
n. 3487/C;
i soggetti che vendono prodotti di cui non sono proprietari, compiendo
tale attività nel prevalente interesse altrui, sono tenuti al rispetto
delle regole previste per dette fattispecie di intermediazione: si pensi,
per es., al contratto di commissione o a quello di agenzia, nonché
alle previsioni della disciplina amministrativa applicabile (per es.,
per gli agenti di commercio, la previa iscrizione al ruolo, di cui alla
legge n. 204/1985).
4.5. Per i mediatori (ora denominati agenti di affari in mediazione) si
ricorda che è incompatibile con detta attività con l'esercizio
in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende
esercitare (art. 24 della legge n. 272/1913; art. 5, comma 3, della legge
n. 39/1989). Per "commercio" - come questo Ministero ha chiarito
con la circolare 12 giugno 1985, n. 3077/C - deve intendersi, "salvo
che non risulti oggettivamente un significato diverso, all'intero arco
delle attività indicate nel primo comma dell'art. 2195 cod. civ.
Ne discende che il divieto stabilito [dalla legge] riguarda non solo il
commercio in senso astratto, ma anche le altre attività imprenditoriali
(...)".
I mediatori professionali in affari su merci devono altresì rispettare
gli obblighi previsti nell'art. 1760 cod. civ. che prevede la conservazione
dei campioni di merce (nella vendita su campione di cui all'art. 1522
cod. civ.), finché sussista la possibilità di controversia
sull'identità di questa. L'inosservanza di quest'obbligo fa sorgere
la responsabilità per la violazione dell'art. 665 cod. pen. e dell'art.
1764 cod. civ., disposizioni parimenti applicabili nei confronti del mediatore
che presti la propria attività nell'interesse di persona notoriamente
insolvente o di cui sia a conoscenza dello stato di incapacità
(art. 1764, ultimo comma).
I mediatori, siano essi iscritti nel ruolo ordinario o in quello speciale,
sono tenuti al rispetto del segreto professionale in base all'art. 25
del D.P.R. n. 1926/1960, che richiama implicitamente l'art. 622 cod. pen.
I mediatori che nella conduzione della loro attività, si servono
di moduli o formulari prestampati contenenti le condizioni generali di
contratto sono tenuti a depositarne copia presso la Commissione provinciale
della Camera di Commercio ove si è ottenuta l'iscrizione.
Tali regole vanno tenute presenti anche nell'ipotesi in cui si voglia
svolgere l'attività di intermediazione, ponendo a disposizione
un sito web per lo svolgimento di aste on line.
5. Ulteriori
indicazioni per gli operatori
5.1. Alla luce di quanto detto e ai fini di una maggiore certezza e tutela
degli utenti rispetto alle attività legittime di vendita all'asta
on line, si richiama l'attenzione sugli aspetti di seguito indicati che
dovranno essere tenuti presenti nella predisposizione del sito utilizzato
per la conduzione dell'attività e nelle condizioni generali di
contratto che regolano, tra le parti, la relativa dinamica negoziale.
a) Identificazione del banditore d'asta
Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva comunitaria
2000/31/CE e considerando gli obblighi di informazione già previsti
nel nostro ordinamento (v. l'art. 2250 cod. civ.), i soggetti che esercitano
aste on line devono presentare all'interno del sito, con modalità
tali da rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai
destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti
informazioni:
la denominazione dell'impresa;
l'indirizzo geografico dove è la sede;
il numero di iscrizione al Registro delle imprese e al REA, con l'indicazione
della relativa Camera di commercio ove è stata ottenuta detta iscrizione;
il codice fiscale ed il numero della partita IVA;
l'indicazione della data e del numero di iscrizione agli albi, ruoli,
elenchi o registri o simili, eventualmente necessari per la legittimazione
soggettiva all'esercizio dell'attività, nonché dell'ente
competente rispetto a detta iscrizione;
l'indicazione degli estremi delle eventuali comunicazioni, autorizzazioni,
licenze e simili necessarie per l'esercizio dell'attività, nonché
dell'ente competente sulle medesime;
l'indicazione degli estremi della licenza di cui all'art. 115 Tulps, per
i soggetti tenuti a richiederla. Se il rilascio della licenza è
stato soggetto a cauzione o ad altre condizioni, devono essere indicate
l'importo della cauzione e le condizioni cui è sottoposta l'attività
dell'operatore;
gli estremi che permettono di contattare rapidamente con l'operatore e
di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo
di posta elettronica.
b) Identificazione dei soggetti che partecipano alle aste
Il banditore d'asta è tenuto - ex art. 119 Tulps - ad identificare
con certezza l'identità dei soggetti che intendono partecipare
alle aste on line e che richiedono l'iscrizione (o registrazione) al sito
attraverso il quale tale vendita è effettuata.
Ai fini di detta partecipazione tali soggetti dovranno indicare tutti
i dati anagrafici e potranno essere identificati attraverso l'impiego
della firma digitale, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000,
ovvero in mancanza di questa mediante la comunicazione - anche via fax
- della richiesta di iscrizione accompagnata dalla fotocopia di un documento
di identità in corso di validità del richiedente.
Nell'ambito della procedura d'asta è ammessa la possibilità
che il partecipante - una volta che sia stato previamente identificato
con certezza da parte del banditore d'asta - utilizzi uno pseudonimo,
ovvero una password.
c) Informazione sulla modalità di asta
Gli interessati alla partecipazione all'asta, siano essi venditori che
acquirenti, devono essere posti in condizione di conoscere, con esattezza:
la tipologia di asta;
la procedura attraverso la quale lo svolgimento della medesima;
le modalità di formazione del prezzo di acquisto o di vendita;
le regole di aggiudicazione e le relative comunicazioni;
le indicazioni relative alla consegna ed al pagamento del bene.
In particolare deve sempre essere indicato il limite temporale dell'offerta
nonché il suo esito.
d) Informazioni sul bene posto in vendita all'asta
Funzionale alla correttezza della procedura d'asta è l'esatta identificazione
del bene che è oggetto di detta procedura.
Al riguardo, il banditore d'asta è tenuto ad informare gli interessati
circa la denominazione legale del bene, le sue caratteristiche ed ogni
informazione atta a consentire la sua l'esatta identificazione (per es.
marca, modello, numero di serie, matricola, etc.), nonché lo stato
in cui questo si trovi (nuovo, usato, etc.), al fine di consentire una
sua corretta valutazione circa il possibile prezzo.
Il bene può essere anche illustrato attraverso una foto digitalizzata,
con una risoluzione sufficiente a non determinare una percezione del bene
diversa da quella che dalla descrizione può ragionevolmente attendersi.
Nel caso in cui si tratti di particolari beni, come quelli di antiquariato,
quadri e simili, il banditore d'asta può accompagnare la presentazione
del bene con una perizia richiesta ad esperto del settore di chiara fama
ovvero chiedendo apposita perizia a soggetti iscritti nei ruoli dei periti
ed esperti presso la Camera di commercio territorialmente competente.
Qualora il banditore d'asta si limiti unicamente a mettere a disposizione
il sito per l'attività di vendita all'asta, deve stabilire a carico
delle parti venditrici (o compratrici nel caso di asta inversa) l'obbligo
di corretta informazione sul bene posto in vendita.
e) Obiettività ed imparzialità del procedimento
A questo riguardo, al fine di garantire la regolarità delle gare,
il sistema organizzato dal banditore d'asta deve prevedere l'impossibilità
per gli interessati di iscriversi sia come venditore che come acquirente,
nonché prevedere contrattualmente il divieto per i partecipanti
di tenere un qualsiasi comportamento tale da alterare la competizione,
tra i quali, a mero titolo esemplificativo, nell'alterare o tentare di
alterare i prezzi di vendita o le altre condizioni contrattuali delle
offerte, ovvero nell'accordarsi, anche tacitamente, con altri soggetti,
a questi fini.
f) Localizzazione e contestualità dell'asta
Le vendite all'asta, a cagione degli interessi pubblici di tutela della
fede pubblica e del trasparente comportamento degli operatori richiedono
la contestuale presenza fisica degli offerenti e del banditore nel luogo
in cui l'asta ha il suo svolgimento. Tale requisito, esteso dalla giurisprudenza
all'ipotesi della vendita all'asta effettuata mediante televisione (vietata
ai sensi dell'art. 18, comma 5, con gli stessi limiti applicativi già
esaminati), deve intendersi operante per le procedure di asta pubblica
secondo la disciplina amministrativa (art. 63 e segg. del R.D. 23 maggio
1924, n. 827, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità dello Stato), ovvero secondo la vendita agli
incanti prevista dal codice di procedura civile (art. 534 e segg.).
Considerato che le regole delle aste pubbliche non trovano applicazione
alle aste tra soggetti privati, il requisito di contestualità non
giustifica, per ciò solo, il diniego di rilascio della licenza
di cui all'art. 115 del Tulps. Infatti, per motivare tale diniego si è
ritenuto che l'asta televisiva "non consente in alcun modo di controllare
la provenienza e la genuinità delle offerte compiute mediante comunicazioni
telefoniche, sia da parte del banditore d'asta sia da parte dell'Autorità
di P.S. preposta alla relativa vigilanza" (in questi termini si è
espresso il TAR Liguria, 22 dicembre 1983, n. 781).
La limitate possibilità di controllo evidenziate per le aste televisive
non si riscontrano nelle aste realizzate attraverso Internet laddove,
come si è indicato, le applicazioni della tecnica informatica e
telematica consentono l'individuazione con certezza dei partecipanti e
la riconducibilità a questi delle relative offerte.
Si ritengono pertanto sufficienti a garantire gli interessi pubblici i
controlli che possono essere attivati, sia in generale che in relazione
al rispetto di quanto stabilito in sede di rilascio della licenza (sul
punto cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17 gennaio 1984, n. 259).
g) Conclusione del contratto
Salvo che non sia stabilito diversamente, ai sensi di quanto indicato
dall'art. 1336 cod. civ., la vendita all'asta è una offerta al
pubblico e non un invito a contrattare rispetto al quale il banditore
d'asta (o il venditore qualora sia soggetto diverso) si riserva il diritto
di accettare o meno la proposta.
Ad avviso di questo Ministero, il contratto sotteso alla vendita all'asta
si perfeziona dalla combinazione tra la manifestazione di volontà
dei partecipanti e l'automatismo della regola procedimentale stabilita
per individuare quale sia la manifestazione di volontà idonea alla
quantificazione definitiva del prezzo del bene. In sostanza, se si prende
ad esempio l'asta inglese (al migliore offerente al rialzo), le dichiarazioni
emesse dai partecipanti sono volte a completare il contratto con l'indicazione
del corrispettivo rispetto al quale si obbligano, fatta salva la loro
decadenza in caso dell'indicazione, da parte di altri partecipanti, di
un corrispettivo più elevato.
Ne consegue che il banditore d'asta, nell'aggiudicazione al vincitore
della gara, non fa altro che compiere un atto di mero accertamento che
si fonda su un giudizio meccanico di identificazione dell'accettazione
che, per le sue espressioni matematiche di determinazione del corrispettivo,
è già qualificata come idonea dalle regole procedimentali
che disciplinano l'asta.
Da ciò consegue che il contratto si conclude nel momento dell'aggiudicazione
e nel luogo in cui si trova il venditore.
Trattandosi di vendita effettuata tramite Internet non è agevole
stabilire quale sia il luogo di conclusione del contratto. Al riguardo
si ritiene che, in mancanza di indicazioni contrarie da parte del venditore,
il contratto si concluda presso la sede dell'impresa ovvero il domicilio
se questi è un consumatore.
A conferma di tale soluzione si consideri che il legislatore comunitario,
all'art. 2, lett c), della direttiva 2000/31/CE, nel definire "stabilito"
il soggetto che presta un servizio della società dell'informazione,
ha individuato il luogo di stabilimento in quello ove è presente
un suo insediamento non temporaneo. Il luogo di stabilimento per le società
che forniscono servizi tramite Internet - precisa il considerando n. 19
della direttiva - non è il luogo nel quale si trova la tecnologia
o gli strumenti utilizzati né dove il sito è accessibile
ma il luogo in cui tali società esercitano la loro attività
economica. Qualora il prestatore sia stabilito in diversi luoghi è
necessario determinare quello dal quale è svolto il servizio in
questione, se ciò non è possibile si fa riferimento a quello
in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto
concerne tale servizio specifico.
Si ricorda, al riguardo, che l'espressa indicazione della conclusione
del contratto nei locali dell'impresa è condizione necessaria affinché
i produttori industriali ed artigiani, secondo quanto già chiarito
ai precedenti punti 2.3 e 2.6, qualora vendano direttamente ai consumatori,
siano esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 114/1998 e, quindi, del
divieto di cui all'art. 18.
Una volta accertato il vincitore deve essere assicurata idonea informativa
a questi ed a tutti i soggetti partecipanti alla gara.
h) Applicazione del decreto sui contratti a distanza
Com'è noto, l'art. 2, lett. e), del D.Lsg. 22 maggio 1999, n. 185,
recante l'attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza, esclude l'applicazione
del decreto ai contratti "conclusi in occasione di una vendita all'asta".
Tale disposizione, nel confermare la possibilità - come indicato
in questa circolare - di legittime vendite all'asta dirette ai consumatori,
esclude in via generale l'applicazione del decreto ma ciò non esclude
che le previsioni di tutela dei consumatori ivi previste (in particolare
quelle sul diritto di recesso) possano pattiziamente essere indicate,
dal banditore d'asta, nell'ambito delle condizioni generali di contratto
che regolano la negoziazione attraverso il sito.
i) Responsabilità
generale per danno da prodotti
Tra le disposizioni di cui si richiama l'osservanza, si ricorda l'applicazione
del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, sulla responsabilità per danno
da prodotto, cui sono tenuti i produttori, compresi quelli agricoli sulla
base delle modifiche introdotte all'art. 2 e 3 di detto decreto, ad opera
dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 25.
Questa responsabilità incombe, ovviamente, in capo ai produttori
che pongono direttamente in vendita all'asta i propri prodotti.
Si consideri, tuttavia, che anche il venditore di prodotti altrui soggiace
alla stessa responsabilità, nelle ipotesi indicate all'art. 3,
comma 4 ed all'art. 4.
Sul regime di responsabilità legato alla circolazione dei prodotti,
si richiama inoltre all'attenzione anche quanto previsto dal D.Lgs. 17
marzo 1995, n. 115, in tema di sicurezza generale dei prodotti che, oltre
al produttore, impone penetranti obblighi di sicurezza nei confronti dei
consumatori anche a carico del distributore, tra i quali, l'obbligo di
ritiro del prodotto qualora questo risulti non più sicuro, secondo
quanto stabilito nel decreto.
l) Garanzie ed assicurazioni
Il rilascio della licenza di cui all'art. 115 Tulps, prevista per finalità
di controllo pubblico sull'attività, non può essere invocato
per escludere o diminuire eventuali responsabilità civili o penali
dei titolari. Ne consegue che restano in capo al banditore d'asta ed ai
soggetti che prendono parte alle vendite all'asta, tutti gli obblighi
e le responsabilità stabilite dalla legge a seconda delle attività
e del quadro giuridico nel quale queste sono compiute.
In particolare, in tema di compravendita, devono essere tenute presenti
le garanzie previste, a vantaggio del compratore, dal nostro codice civile
agli artt. 1483-1489 (garanzia per evizione), agli artt. 1490-1495 (garanzia
per vizi) e all'art. 1497 (garanzia per mancanza delle qualità
promesse).
Le garanzie per l'acquirente nella vendita all'asta on line, sono strettamente
legate alla accuratezza nella descrizione del bene (di cui si è
detto alla precedente lettera d), di questo punto), poiché nella
garanzia per vizi l'esclusione della garanzia è operativa se i
vizi della cosa erano facilmente riconoscibili al momento della vendita
o conosciuti dall'acquirente e ciò appare difficile da riscontrarsi
non potendo l'acquirente, nella vendita tramite Internet, procedere all'esame
del bene al momento dell'acquisto.
Per quanto attiene alla mancanza di qualità promesse, oltre a quanto
indicato all'art. 1497 cod. civ., si tenga conto del futuro recepimento
nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie dei beni di consumo [art. 1519-bis e segg, introdotti
dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24. N.d.R.].
La tutela prevista dalla direttiva a vantaggio del consumatore è
legata, tra l'altro, al "difetto di conformità del bene al
contratto", intendendosi con tale difetto anche la non rispondenza
del bene alla descrizione fatta dal venditore.
Al fine di ridurre la possibile incidenza di detti rischi si invitano
i banditori d'asta a prevedere idonea copertura assicurativa a vantaggio
dei compratori, di guisa che questi possano ottenere il rimborso del prezzo
di acquisto del bene nel caso in cui questo non corrisponda alle caratteristiche
indicate sul sito.
m) Tutela dei dati personali e sicurezza informatica
Si ricorda che tutta la procedura di vendita all'asta, prevede la memorizzazione
di dati, tra i quali anche dati personali, per i quali valgono le regole
previste nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (e successive modificazioni
ed integrazioni), nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e nella legge 3 novembre
2000, n. 235.
Il banditore d'asta deve pertanto applicare alla gestione del sito ed
a tutte le comunicazioni telematiche le procedure e le misure di sicurezza
ritenute idonee, allo stato delle conoscenze tecniche ed informatiche,
a garantirne la sicurezza e ad evitare i rischi di accesso non autorizzato,
manomissione, ritardo nella registrazione o nella elaborazione, distruzione
e perdita di informazioni e/o dati trasmessi.
Tutte le memorizzazioni, a disposizione della autorità per gli
eventuali controlli, devono essere conservate adottando le idonee misure
di sicurezza fisiche e logiche.
Si ricorda che l'obbligo di registrazione giornaliera di tutte le operazioni,
con l'indicazione della data, delle generalità dei soggetti partecipanti
alle medesime, del compenso pattuito e dell'esito di dette operazioni,
è sancito dagli artt. 119 e 120 Tulps e dagli artt. 219 e 220 del
Regolamento di esecuzione.
In relazione alle aste on line devono dunque essere registrate tutte le
operazioni compite durante la giornata in modo tale da consentire la dimostrazione
dello svolgimento corretto delle aste medesime. A questo fine, la memorizzazione,
realizzata anche per ogni singola asta, deve comprendere, in via esemplificativa,
la pagina web contenente l'offerta e la descrizione del prodotto, la data
di avvio dell'asta, il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicatario
dell'offerta, il prezzo pagato, nonché le modalità di consegna
e di pagamento qualora queste informazioni siano state parte integrante
dell'offerta.
n) Controversie
La direttiva comunitaria 2000/31/CE, più volte citata, all'art.
17, prevede che gli Stati membri incoraggino "gli organi di composizione
extragiudiziale delle controversie, in particolare di quelle relative
ai consumatori, ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti
coinvolte". Più di recente la Commissione europea, con la
raccomandazione 2001/310/CE del 19 aprile 2001, ha indicato i principi
generali applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla
risoluzione delle controversie in materia di consumo.
Si invitano pertanto i banditori d'asta a prevedere idonee forme di soluzione
delle controversie che possono sorgere in relazione alla procedura ed
aggiudicazione dell'asta tra le quali il ricorso alla conciliazione o
all'arbitrato presso le Camere di commercio, secondo il regolamento da
queste stabilito, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a), della legge
n. 580/1993.
o) Legge applicabile
Per i banditori d'asta che sono stabiliti in Italia, indipendentemente
se il nome di dominio che identifica il sito sia stato rilasciato da Naming
Authority di altri paesi, non è ammesso il rinvio a legge straniera
quale legge applicabile alle condizioni generali di contratto che regolano
i rapporti tra le parti.
Quanto detto si ricava dagli artt. 16 e 17 della legge 31 maggio 1995,
n. 218, (recante la Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato) che fa salva la prevalenza delle disposizioni italiane che "in
considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera" (art. 17) e, tra le
leggi di applicazione necessaria, si devono senz'altro annoverare le disposizioni
del Tulps e del suo Regolamento di esecuzione.
5.2. Ai fini del rispetto
delle indicazioni sopra richiamate, al di là dei puntuali obblighi
sanciti dalla legge, si invita l'organo competente al rilascio della licenza
di cui all'art. 115 Tulps a tenere in debito conto quanto previsto nell'art.
116 di detto testo unico. Ai sensi di questo articolo il Questore, sentita
la Camera di commercio "può subordinare il rilascio della
licenza al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma
in cui deve essere prestata".
Tale cauzione è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti
l'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata
la licenza (art. 116, comma 2); lo svincolo di detta cauzione può
essere ordinato dal Questore solo se siano decorsi almeno tre mesi dalla
cessazione dell'esercizio ed "il concessionario abbia provato di
non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo"
(art. 116, comma 3).
Ne consegue che risulta opportuno che nella richiesta della licenza, il
soggetto interessato dichiari le modalità di conduzione dell'attività,
con particolare riguardo a quelle stabilite per la tutela degli utenti,
e che nel rilascio della licenza si tenga conto di tali indicazioni nella
graduazione della eventuale cauzione cui subordinare detto rilascio.
5.3. Per conseguire una maggiore uniformità delle condizioni di
esercizio dell'attività di vendita all'asta on line, questo Ministero
ricorda che la direttiva comunitaria 2000/31/CE, all'art. 16, prevede
l'incoraggiamento da parte degli Stati membri "all'elaborazione,
da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali
o di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a
contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15 della direttiva".
In questa direzione, l'elaborazione di codici di condotta sulle aste on
line - che trovano nell'Osservatorio permanente sul commercio elettronico,
istituito presso questo Ministero con il D.M. 27 novembre 1998, idonea
sede di definizione degli interessi - possono contribuire ad assicurare
un maggiore livello di tutela del mercato e dei consumatori ed utenti,
nonché ad uniformare le condizioni di rilascio della licenza di
cui all'art. 115 Tulps.
6. Le sanzioni e l'organo competente
6.1. Per quanto riguarda le sanzioni, occorre distinguere se queste attengano
alla violazione delle disposizioni concernenti la qualificazione soggettiva
del banditore d'asta, come precedentemente indicato, da quelle relative
alla violazione delle regole contenute nel Tulps.
Nella prima ipotesi, la natura e l'entità delle sanzioni, nonché
l'organo competente all'irrogazione delle medesime, sono specificate nelle
relative leggi.
Per quanto attiene al Tulps, l'esercizio non autorizzato della vendita
all'asta ovvero esercitato "oltre le prescrizioni della legge o dell'autorità"
è punito - ex art. 17-bis - con l'applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da uno a sei milioni di lire.
6.2. Si ricorda infine che, qualora l'attività rientri nell'ambito
del divieto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 (si pensi al caso
del produttore agricolo che, vendendo all'asta al consumatore superi i
limiti fissati dal D.Lgs. n. 228/2001), trova applicazione l'art. 22 di
detto decreto.
Al riguardo, si consideri che il comma 7 dell'art. 22 prevede che "per
le violazioni (...) l'autorità competente è il sindaco del
comune nel quale hanno avuto luogo. (...)". Sul punto, trattandosi
di attività svolte attraverso Internet, potrebbero crearsi incertezze
circa il luogo in cui è avvenuta la violazione. Si ritiene, pertanto,
che debba farsi riferimento al Comune nel cui territorio è situata
la sede legale del soggetto autore della violazione della legge. Qualora
la violazione sia rilevata da parte degli organi di vigilanza di altro
Comune, sarà fatta segnalazione al Comune di competenza, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni.
* * *
La presente circolare è inviata al Ministero dell'interno e al
Ministero della Giustizia, in considerazione degli aspetti trattati, i
quali sono pregati di fare conoscere eventuali ulteriori precisazioni
o determinazioni contrarie.
* * *
In considerazione del rapporto di collaborazione, che da sempre intercorre
con questo Ministero, i soggetti in indirizzo sono pregati di dare la
massima diffusione alla presente circolare, il cui testo è disponibile
anche su Internet alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm.
IL MINISTRO
(Prof. Antonio Marzano)
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