DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre
2000
riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività
degli istituti di moneta elettronica.
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,
vista la proposta della Commissione (1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale (2 ) ,
visto il parere della Banca centrale europea (3 ) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato
(4 ) ,
considerando quanto segue:
(1) Le attività degli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto
1, primo comma, lettera b) , della direttiva 2000/12/CE (5 ) , sono limitate
nella loro portata.
(2) È necessario tener conto delle caratteristiche specifiche di
tali enti e prevedere le opportune misure necessarie al coordinamento
e all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri riguardanti l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale
dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
(3) Ai fini della presente direttiva, la moneta elettronica può
essere considerata un surrogato elettronico di monete metalliche e banconote,
memorizzato su un dispositivo elettronico, come una carta a microprocessore
o una memoria di elaboratore, e generalmente destinato a effettuare pagamenti
elettronici di importo limitato.
(4) Il metodo seguito è adatto a realizzare unicamente l'armonizzazione
essenziale necessaria e sufficiente ai fini del mutuo riconoscimento dell'autorizzazione
e della vigilanza prudenziale degli istituti di moneta elettronica, in
modo da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica riconosciuta
nell'intera Comunità e in grado di garantire la fiducia del detentore,
nonché l'applica-
zione del principio della vigilanza prudenziale dello Stato membro di
origine.
(5) Nel contesto più ampio del commercio elettronico, in rapida
evoluzione, è auspicabile prevedere un quadro giuridico che favorisca
lo sviluppo di tutte le potenzialità positive della moneta elettronica
e che non ostacoli, in particolare, l'innovazione tecnologica. La presente
direttiva introduce pertanto un quadro giuridico neutro dal punto di vista
tecnologico che armonizza la vigilanza prudenziale degli istituti di moneta
elettronica nella misura necessaria ad assicurarne la sana e prudente
operatività e, in particolare, l'integrità finanziaria.
(6) Gli enti creditizi, in forza del punto 5 dell'allegato I della direttiva
2000/12/CE, sono già autorizzati ad emettere e gestire mezzi di
pagamento, tra i quali la moneta elettronica, nonché a svolgere
tali attività a livello comunitario in base al mutuo riconoscimento
ed al sistema generale di vigilanza prudenziale cui sono soggetti a norma
delle direttive bancarie europee.
(7) L'introduzione di un sistema di vigilanza prudenziale separato per
gli istituti di moneta elettronica, distinto dal sistema di vigilanza
prudenziale applicato per gli altri enti creditizi, pur se calibrato sul
medesimo e, in partico lare, sulla direttiva 2000/12/CE fatta eccezione
per il titolo V, capi 2 e 3, appare giustificata ed auspicabile in quanto
l'emissione di moneta elettronica, per la sua particolare natura di surrogato
elettronico di monete metalliche o banconote, non costituisce in sé
attività di raccolta di depositi a norma dell'articolo 3 della
direttiva 2000/12/CE, se i fondi ricevuti sono immediatamente cambiati
in moneta elettronica.
(8) La ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica,
che risulta in un saldo a credito in un conto presso l'ente di emissione,
costituisce ricezione di depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della
direttiva 2000/12/CE.
(9) Per garantire la fiducia del detentore, è necessario che la
moneta elettronica sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica
di per sé che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica
siano considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva
2000/12/CE [1].
(10) La rimborsabilità dovrebbe sempre intendersi al valore nominale.
(11) Onde ovviare ai rischi specifici connessi all'emissione di moneta
elettronica, questo regime di vigilanza prudenziale deve essere più
specifico e, di conseguenza, meno complesso di quello applicato agli enti
creditizi, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali
iniziali ridotti e la non applicazione della direttiva 93/6/CEE (1 ) e
del titolo V, capo 2, sezione II e III della direttiva 2000/12/CE.
(12) Tuttavia è necessario mantenere parità di condizioni
tra gli istituti di moneta elettronica e gli altri enti creditizi che
emettono moneta elettronica e, quindi, garantire una concorrenza leale
in una più vasta gamma di istituti a vantaggio dei detentori. Questo
obiettivo è raggiunto dal momento che le succitate caratteristiche,
meno onerose, del regime di vigilanza prudenziale applicabile agli isti-
tuti di moneta elettronica sono compensate da altre disposizioni, più
severe rispetto a quelle che si applicano agli altri enti creditizi, riguardanti
in particolare le restrizioni delle attività che gli istituti di
moneta elettronica possono svolgere e, specificatamente, le limitazioni
prudenti dei loro investimenti allo scopo di assicurare che le passività
relative alla massa di moneta elettronica siano sempre investite in attività
sufficientemente liquide e a basso rischio.
(13) In attesa dell'armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle attività
affidate all'esterno (outsourcing) degli enti creditizi, è opportuno
prevedere per gli istituti di moneta elettronica procedure sane e prudenti
in materia di gestione e controllo.Vista la possibilità che le
funzioni operative e le altre funzioni accessorie connesse all'emissione
di moneta elettronica siano svolte da imprese non soggette a vigilanza
prudenziale, è essenziale che gli istituti di moneta elettronica
predispongano strutture interne commisurate ai rischi finanziari e non
finanziari ai quali sono esposti.
(14) L'emissione di moneta elettronica potrebbe pregiudicare la stabilità
del sistema finanziario ed il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.È
necessaria una stretta cooperazione nella valutazione dell'integrità
degli schemi di moneta elettronica.
(15) È opportuno conferire alle autorità competenti la possibilità
di concedere deroghe per determinati o per tutti i requisiti previsti
dalla presente direttiva per gli istituti di moneta elettronica che operino
soltanto all'interno del territorio dei rispettivi Stati membri.
(16) L'adozione della presente direttiva costituisce il mezzo più
idoneo per conseguire gli obiettivi prefissi.La presente direttiva si
limita al minimo indispensabile per conseguire tali obiettivi e non va
al di là di quanto è necessario a tal fine.
(17) Occorre prevedere la possibilità di revisione della presente
direttiva alla luce dell'esperienza degli sviluppi del mercato e della
tutela dei detentori di moneta elettronica.
(18) Il comitato consultivo bancario è stato consultato sull'adozione
della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 - Campo
di applicazione, definizioni e limitazione delle attività
1.La presente direttiva si applica agli istituti di moneta elettronica.
2.La presente direttiva non si applica agli istituti di cui all'articolo
2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE [2].
3.Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "istituto di moneta elettronica ":qualsiasi impresa, o altra
persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all'articolo 1,
punto 1, primo comma, lettera a) , della direttiva 2000/12/CE [3] , che
emetta mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica;
b) "moneta elettronica ":un valore monetario rappresentato da
un credito nei confronti dell'emittente che sia:
i) memorizzato su un dispositivo elettronico;
ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al
valore monetario emesso;
iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente.
4.Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi
secondo la definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della
direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta
elettronica.
5.Le attività degli istituti di moneta elettronica non consistenti
nell'emissione di moneta elettronica sono limitate:
a) alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente
correlati, come la gestione di moneta elettronica attraverso lo svolgimento
di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l'emissione
di moneta elettronica, nonché l'emissione e la gestione di altri
mezzi di pagamento, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito;
e
b) alla memorizzazione di dati su un dispositivo elettronico per conto
di altre imprese o enti pubblici.
Gli istituti di moneta elettronica non debbono detenere partecipazioni
in altre imprese, salvo che queste svolgano funzioni operative o altre
funzioni accessorie riguardanti la moneta elettronica da esso emessa o
distribuita.
Articolo 2 - Applicazione
delle direttive bancarie
1.Salvo espressa disposizione contraria, soltanto i riferimenti agli enti
creditizi contenuti nelle direttive 91/308/CEE (1) e 2000/12/CE, fatta
eccezione per il titolo V, capo 2 [4] si applicano agli istituti di moneta
elettronica.
2.Agli istituti di moneta elettronica non si applicano gli articoli 5,
11, 13, 19, 20, paragrafo 7, 51 e 59 della direttiva 2000/12/CE [5].Le
disposizioni sul riconoscimento reciproco di cui alla direttiva 2000/12/CE
non si applicano alle attività degli istituti di moneta elettronica
diverse dall'emissione di moneta elettronica.
3.La ricezione di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera
b) , punto ii) , non costituisce depositi o altri fondi rimborsabili ai
sensi dell'articolo 3, della direttiva 2000/12/CE, se i fondi percepiti
sono cambiati immediatamente in moneta elettronica.
Articolo 3 - Rimborsabilità
1.Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di
validità, esigere dall'emittente il rimborso al valore nominale
in monete metalliche e banconote o mediante versamento su
un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente
necessarie per l'esecuzione di tale operazione.
2.Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare
sulle condizioni del rimborso.
3.Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso.Tale
limite non può essere superiore a 10 EUR.
Articolo 4 - Requisiti
relativi al capitale iniziale e ai fondi propri
1.Gli istituti di moneta elettronica devono avere un capitale iniziale,
ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1 e2, della direttiva 2000/12/CE,
non inferiore a 1 milione di EUR. Nonostante i paragrafi 2 e 3, i loro
fondi propri, quali definiti nella direttiva 2000/12/CE, non devono mai
essere inferiori a tale importo.
2.Gli istituti di moneta elettronica devono disporre in qualsiasi momento
di fondi propri pari o superiori al 2 % dell'importo corrente delle passività
totali -o, se è superiore, della media delle passività totali
dei sei mesi precedenti -relative alla moneta elettronica in circolazione.
3.L'istituto di moneta elettronica che non abbia completato sei mesi d'esercizio,
ivi incluso il giorno d'inizio dell'attività, deve possedere fondi
propri pari o superiori al 2 %dell'importo corrente delle passività
totali -o, se è superiore, dell'importo previsto delle passività
totali nei sei mesi -relative alla moneta elettronica in circolazione.L'importo
previsto per i successivi sei mesi delle passività totali relative
alla moneta elettronica in circolazione verrà indicato nel piano
industriale, fatto salvo l'eventuale adeguamento del piano stesso a richiesta
delle autorità competenti.
Articolo 5 - Limitazione
degli investimenti
1.Gli istituti di moneta elettronica investono esclusivamente, e per un
importo non inferiore alle proprie passività connesse alla moneta
elettronica in circolazione, in:
a) voci dell'attivo alle quali, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1,
lettera a) , punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva
2000/12/CE, è attribuita una ponderazione del rischio di credito
pari a 0 e che sono sufficientemente liquide;
b) depositi a vista presso enti creditizi appartenenti alla zona A ai
sensi della direttiva 2000/12/CE e
c) strumenti di debito che siano:
i) sufficientemente liquidi;
ii) non contemplati dal paragrafo 1, lettera a) ;
iii) riconosciuti dalle autorità competenti come voci qualificate
ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 93/6/CEE e
iv) non emessi da imprese che abbiano partecipazioni qualificate ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE nell'istituto di moneta elettronica,
o a imprese che debbano essere incluse nei conti consolidati delle suddette.
2.Gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) , non possono
essere superiori a venti volte l'importo dei fondi propri dell'istituto
di moneta elettronica e sono soggetti a limitazioni non meno rigorose
di quelle vigenti per gli enti creditizi in forza del titolo V, capo 2,
sezione III, della direttiva
2000/12/CE.
3.Per la copertura dei rischi di mercato derivanti dall'emissione di moneta
elettronica e dagli investimenti di cui al paragrafo 1, gli istituti di
moneta elettronica possono utilizzare voci fuori bilancio connesse ai
tassi di interesse e i cambio sufficientemente liquide, aventi la forma
di strumenti derivati negoziati sul mercato ufficiale (diversi da quelli
negoziati fuori borsa -OTC) , se soggetti alla costituzione di margini
di garanzia giornalieri, o se si tratta di transazioni in cambi con una
durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario. L'utilizzo di
strumenti derivati a norma della prima frase è ammesso solo se
si persegue la completa eliminazione dei rischi di mercato e per
quanto possibile la si ottiene.
4.Gli Stati membri stabiliscono adeguati limiti ai rischi di mercato cui
gli istituti di moneta elettronica possono esporsi a causa degli investimenti
di cui al paragrafo 1.
5.Ai fini del paragrafo 1 le voci dell'attivo sono valutate in base al
minor valore fra quello di costo e quello di mercato.
6.Qualora il valore delle attività di cui al paragrafo 1 sia inferiore
alle passività relative alla moneta elettronica in circolazione,
le autorità competenti provvedono affinché l'istituto di
moneta elettronica in questione prenda le opportune misure per ovviare
prontamente alla situazione.Aquesto scopo e solo in via temporanea, le
autorità competenti possono consentire che le passività
relative alla moneta elettronica in circolazione vengano investite in
attività diverse da quelle di cui al paragrafo
1 fino ad un importo non superiore al 5 %di dette passività o all'importo
complessivo dei fondi propri dell'istituto, ove questi siano inferiori
rispetto alle passività.
Articolo 6 - Verifica
dei requisiti specifici ad opera delle autorità
Le autorità competenti assicurano che le verifiche contabili sulla
conformità agli articoli 4 e 5 siano effettuate, almeno due volte
l'anno, dagli stessi istituti di moneta elettronica, che comunicano alle
autorità competenti detti calcoli e i dati costitutivi richiesti,
oppure dalle autorità competenti sulla scorta dei dati forniti
dagli istituti di moneta elettronica.
Articolo 7 - Gestione
sana e prudente
Gli istituti di moneta elettronica garantiscono una gestione sana e prudente,
nonché sane e prudenti procedure ammini strative e contabili e
adeguati meccanismi di controllo interno.
Questi ultimi devono essere commisurati ai rischi finanziari e non finanziari
ai quali l'istituto è esposto compresi i rischi tecnici e procedurali
e i rischi derivanti dalla cooperazione con imprese che svolgono funzioni
operative o accessorie connesse alla sua attività.
Articolo 8 - Deroghe
1.Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità competenti
di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di
alcune o i tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione
della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi:
a) le attività complessive del tipo indicato all'articolo 1, paragrafo
3, lettera a) , della presente direttiva dell'istituto generano un importo
complessivo di passività finanziarie connesse alla moneta elettronica
in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun momento
superi 6 milioni di EUR; oppure
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento
solo da controllate dell'istituto che svolgono funzioni operative o altre
funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita
dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e a altre controllate
del controllante;
oppure
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto è accettata in pagamento
solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere
individuate in base:
i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o in un'altra area locale
circoscritta;oppure
ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto
emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o i distribuzione.
Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio
elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei
pagamenti è soggetto a un limite di caricamento massimo di 150
EUR.
2.Un istituto di moneta elettronica al quale è stata concessa una
deroga a norma del paragrafo 1 del presente articolo non beneficia delle
disposizioni per il mutuo riconoscimento di cui alla direttiva 2000/12/CE.
3.Gli Stati membri esigono che tutti gli istituti di moneta elettronica
ai quali è stata concessa una deroga dall'applicazione della presente
direttiva e della direttiva 2000/12/CE riferiscano periodicamente sulle
loro attività, indicando anche l'importo complessivo delle passività
finanziarie relative alla moneta elettronica.
Articolo 9 - Diritti
acquisiti
Gli istituti di moneta elettronica soggetti alla presente direttiva, che
abbiano iniziato la propria attività, a norma delle disposizioni
vigenti nello Stato membro in cui si trova la loro sede principale, anteriormente
alla prima data tra quella di entrata in vigore delle disposizioni adottate
in attuazione della presente direttiva e quella di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, si presumono autorizzati ai sensi della direttiva stessa.
Gli Stati membri obbligano tali istituti a fornire alle autorità
competenti, tutte le informazioni atte a consentire a queste ultime di
valutare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
adottate in attuazione della presente direttiva se essi posseggono i requisiti
di cui alla presente direttiva, quali misure debbano essere adottate per
conformarvisi, ovvero se sia opportuna la revoca dell'autorizzazione.Se
i requisiti non sono rispettati
entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli istituti
di moneta elettronica non beneficiano del riconoscimento reciproco dopo
tale termine.
Articolo 10 - Attuazione
1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro
il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri devono contenere un riferimento
alla presente direttiva o essere corredate da siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono
decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 11 - Riesame
Entro il 27 aprile 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva,
segnatamente sulle:
-misure destinate a tutelare i detentori di moneta elettronica, inclusa
l'eventuale necessità di introdurre un sistema di garanzia,
-i requisiti patrimoniali,
-le deroghe, e
-l'eventuale necessità di vietare il pagamento di interessi su
fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica, corredate, se del caso,
di una proposta di eventuale modifica.
Articolo 12 - Entrata
in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 13
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.
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