DECRETO
LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo.
Pubblicato su G. U. N. 57 del 8 Marzo 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei
beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1.
- Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo
1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile
è inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. - Della
vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni).
Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita
e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti
di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonchè quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti
comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al
comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del
bene di consumo nel territorio della Unione europea
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul
bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni
di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente
ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità
al contratto).
Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al
contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti,
coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso
tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore
come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione
del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva
ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità
deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra
che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata
dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita
ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti
del consumatore).
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione
o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, in altre
parole ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare
il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto
all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi indispensabili
per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle
spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si
tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma
sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo
proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo
un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per la quale non
è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i
rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
1519-quinquies (Diritto
di regresso).
Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore
a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad
un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima
catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha
diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del
soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore,
può agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili
per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini).
Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater,
quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di
due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già
a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui
all'articolo 1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità
sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza
del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia
convenzionale).
La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità
indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati
tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi
essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto
o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno
evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo
e quarto rimane comunque valida e il consumatore può continuare
ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere
imperativo delle disposizioni).
E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto,
i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può
essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità
di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in
ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità
al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l'effetto
di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo,
laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela
in base ad altre disposizioni).
Le disposizioni del presente paragrafo non escludono ne' limitano i diritti
che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico".
ARTICOLO 2. - Norme transitorie
1. Le disposizioni
di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti
equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies
del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non
si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata
in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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