LEGGE 15 marzo 1997, n. 59
art. 15,
comma 2
Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge; i criteri di applicazione del presente comma sono stabiliti,
per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto
1988 n. 400. Gi schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
Deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni
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