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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 16/03/2001 n. 26

Accesso alla banca dati del contenzioso tributario tramite tecnologie web.


In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 36 del D.lgs. 31
dicembre 1992, n. 545, tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali
sono state dotate di un sistema informativo per l'automazione delle attivita'
svolte dalle proprie segreterie e per il monitoraggio del contenzioso
tributario.
Le procedure automatizzate per la gestione dei ricorsi e dei ricorsi in
appello attengono all'attivita' pre-udienza (ricezione atti e caricamento dati
dei ricorsi, gestione dei decreti presidenziali, assegnazione dei ricorsi alle
sezioni, avvisi di trattazione, composizione del collegio giudicante),
all'attivita' post-udienza (acquisizione esito trattazione e deposito della
sentenza, comunicazione dei dispositivi alle parti, giudizio di ottemperanza)
e alla gestione di altre attivita'.
L'inserimento dei dati effettuato per l'espletamento delle suddette
attivita' dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie, determina
la produzione di una banca dati che, a partire dal 20 marzo 2001, per mezzo
del servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, sara' messa a disposizione
di soggetti esterni, che da postazioni remote potranno usufruire di servizi di
interrogazione.
L'estensione della telematizzazione al contenzioso tributario, che segue
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, e' mirata alla
realizzazione di uno degli obiettivi strategici della riforma
dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire la semplificazione e la
razionalizzazione della struttura fiscale, nell'ottica del miglioramento della
qualita' della comunicazione e dei servizi erogati.
Con la presente circolare, predisposta d'intesa con il Ministero delle
Finanze - Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, che
presiede all'organizzazione delle Commissioni tributarie - vengono illustrate
le procedure di accesso tramite tecnologie web e le caratteristiche della
banca dati del contenzioso tributario.
SOGGETTI ABILITATI
Considerato che norme primarie e decreti dirigenziali gia' disciplinano
l'utilizzo del servizio telematico, in questa prima fase, gli utenti che
potranno interrogare la base informativa del contenzioso tributario, saranno
le seguenti categorie di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni:
* gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
* gli iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali;
* gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;
* gli iscritti negli albi degli avvocati;
* gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto
legislativo 21 gennaio1992, n. 88;
* gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioniere;
* le associazioni o societa' semplici costituite fra persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la meta'
degli associati o dei soci e' costituita da soggetti indicati all'art. 3,
comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. 322/98.
Gli utenti rientranti in tali categorie sono, nella maggior parte dei
casi, gia' abilitati presso l'Agenzia delle Entrate a trasmettere in via
telematica le citate dichiarazioni fiscali e sono altresi' abilitati al
patrocinio dei loro clienti presso le Commissioni tributarie provinciali e
regionali.
Coloro, invece, che non sono in possesso del prerequisito della
succitata abilitazione alla trasmissione telematica, potranno richiedere
l'autorizzazione ad accedere presso la banca dati del contenzioso tributario
alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al
proprio domicilio fiscale, oppure agli Uffici locali e agli altri Uffici
operativi individuati da ciascuna Direzione regionale. In particolare,
potranno chiedere l'accesso alla predetta banca dati i seguenti soggetti
abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, in
quanto iscritti negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni regionali
dell'Agenzia delle Entrate di cui al D.M. 18 novembre 1996, n. 631:
* soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (impiegati dell'Amministrazione finanziaria ed Ufficiali della
Guardia di finanza);
* dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL ed i
dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate.
I modelli di domanda sono disponibili sul sito internet www.finanze.it
nella sezione Servizi Telematici - "Informazioni sul servizio telematico per
gli intermediari e per gli altri soggetti obbligati".
Ulteriori notizie e chiarimenti sono disponibili nella sezione
sopramenzionata.
In una fase successiva, si rendera' disponibile il servizio ad altre
"parti" del processo tributario, quali, gli Enti locali, i Concessionari della
riscossione, gli Uffici dell'Agenzia del Territorio e i singoli contribuenti
sprovvisti di rappresentanza difensiva.
CONTESTO D'USO
L'accesso al servizio avviene con le medesime chiavi di accesso (utente
e password) gia' in possesso dell'utente abilitato alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni fiscali.
La procedura di interrogazione dei dati in parola sara' proposta per
mezzo del servizio telematico ENTRATEL nella pagina "Servizi" e potra'
facilmente essere identificata dalla locuzione "Informazioni dati commissioni
tributarie".
Per l'utilizzo del servizio non e' previsto alcun costo a carico
dell'utente.
VISIBILITA' DEI DATI - Interrogazione Giudici Tributari
Selezionando la citata locuzione "Informazioni dati commissioni
tributarie" e dopo aver confermato di nuovo la chiave utente e la password, si
ha accesso ad una pagina dove e' rappresentata la mappa dello Stato italiano
suddivisa per regioni; cliccando con il mouse la regione sulla quale s'intende
effettuare la ricerca, appaiono sullo schermo i link, interni
all'applicazione, di tutte le Commissioni tributarie provinciali site nella
regione medesima e della Commissione tributaria regionale.
Prescelta quella su cui si intende operare, nella parte superiore del
pannello compaiono una serie di informazioni (indirizzo, telefono, numero
delle sezioni, nome e cognome del Presidente); mentre nella parte inferiore
vengono mostrati i seguenti link di ricerca:
* Identificazione delle vertenze tributarie;
* Ricerca delle vertenze tributarie;
* Elenco Giudici Tributari per Sezione.
Cliccando su quest'ultima scelta, accessibile a tutti, si visualizzano
le informazioni relative alla distribuzione dei Giudici tributari sia in tutte
le sezioni, sia nella singola sezione che interessa, con l'indicazione
altresi' del nome e cognome, della carica, della reggenza e della eventuale
posizione in sovrannumero.
VISIBILITA' DEI DATI - Interrogazione dati ricorso
Per palesi motivi di riservatezza, e' stata rilevata la necessita' di
regolamentare l'accesso ai dati delle controversie limitandole ai diretti
interessati.
Pertanto, l'utente dovra' identificare i giudizi mediante il sopracitato
link "Identificazione delle vertenze tributarie", referenziandole con il
numero completo di presentazione dell'atto impugnatorio, la data di rilascio
della stessa ed il nome e cognome o la denominazione della parte.
La procedura dopo aver verificato l'esistenza dei dati nell'archivio del
sistema informativo del contenzioso tributario, abbinera' il ricorso
all'utente che effettua l'operazione, registrando il suo codice fiscale ed
associandolo all'impugnazione.
In buona sostanza, il professionista potra' consultare esclusivamente il
fascicolo "virtuale" in cui e' coinvolto in qualita' di difensore.
A questo punto, tramite il link "Ricerca delle vertenze tributarie", si
potra' navigare nei pannelli nei quali si trovano i dati processuali.
La ricerca si puo' svolgere utilizzando diversi accessi
(n. ricevuta, n. R.G.R./R.G.A., cognome del ricorrente o del difensore, n.
sentenza impugnata), come pure e' possibile visualizzare tutte le
vertenze gia' identificate, seguite dallo stesso difensore.
Svolta detta operazione, si ottiene il pannello con i dati del ricorso
introduttivo ed esattamente:
* Numero di protocollo (R.G.R./R.G.A.);
* Tipo di ricorso;
* Sezione di assegnazione;
* Dati ricezione;
* Identificativo ricevuta;
* Data ricezione;
* Dati atto
- Ufficio
- Tipo atto
- Numero atto imposta
- Anno imposta;
* Dati ricorrente e difensore
- Cognome e nome/denominazione
- Cognome e nome difensore;
* Presenza udienza (se celebrata);
* Presenza allegati (atti depositati).
Da tale pannello, si possono poi attingere ulteriori importanti
informazioni relative ai dati fascicolo processuale e ai dati udienza e/o
pronunciamenti, e piu' precisamente:
a) Dati dei provvedimenti presidenziali e delle udienze:
- Sezione;
- Data ora udienza o data provvedimento;
- Tipo documento in discussione;
- Composizione collegio giudicante;
- Tipo provvedimento;
- Tipo di esito;
- Sezione di rinvio;
- Data ora invio udienza;
- Data deposito;
- Tipo comunicazione;
- Destinatario;
- Data invio.
b) Dati dei documenti presentati dalle parti:
- Tipo documento;
- Data di presentazione.
Si segnala, inoltre, la presenza di un link che mostra se, in relazione
alla controversia esaminata presso una determinata Commissione tributaria
provinciale, e' stato presentato appello in Commissione tributaria regionale.
Detto appello dovra' essere di nuovo identificato prima di procedere
all'interrogazione, atteso che il difensore potrebbe cambiare nelle more dei
due gradi di giudizio.
ASSISTENZA
Ogni pagina dell'applicazione e' dotata di un'icona "Aiuto" che, se
selezionata, attiva un'altra pagina che guida l'utente sulle modalita' per
procedere nella navigazione, fornendo chiarimenti nella lettura dei dati
ottenuti. Dalla pagina di aiuto si torna sempre al punto di richiamo.
In caso di ulteriori problemi riscontrati dall'utente durante l'utilizzo
della procedura, lo stesso potra' rivolgersi al servizio di assistenza
telefonica del Servizio Telematico.
In conclusione, l'introduzione della telematizzazione nel contenzioso
tributario, fara' si' che gli Uffici di segreteria delle Commissioni
tributarie e gli studi professionali potranno conseguire da subito
significativi benefici.
Il vantaggio per le Commissioni tributarie consiste essenzialmente nella
diminuzione dei carichi di lavoro derivanti dalle informazioni richieste allo
sportello dai soggetti coinvolti nel processo tributario, mentre per quanto
riguarda i professionisti, lo stesso e' costituito:
* dalla possibilita' di seguire in tempo reale l'andamento dell'iter
processuale al fine di ottenere informazioni sullo stato di trattazione del
ricorso;
* dall'indubbia utilita' pratica di non recarsi continuamente presso la
Commissione tributaria, e solo nei normali orari d'ufficio, per rilevare se
l'Ufficio impositore ha depositato un qualunque documento, ovvero per
conoscere a priori dell'esistenza di detto documento da ritirare, con un
oggettivo risparmio di tempo e danaro soprattutto se il Consesso tributario
si trova in una provincia o regione diversa da quella in cui ha sede lo
studio del professionista.
Infine, e' opportuno precisare che anche gli Uffici locali e gli altri
Uffici operativi dell'Agenzia dell'Entrate, nonche' l'Avvocatura dello Stato,
relativamente alle controversie per le quali ha assunto la rappresentanza e
difesa dell'Agenzia, potranno, a loro volta, accedere alla base informativa
del contenzioso tributario.

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