X Chiudi

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 20/03/2001 n. 27


I.V.A. - Art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ulteriori
chiarimenti in materia di procedura sperimentale per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni di inizio attivita',
variazione dati e cessazione attivita'.


Con la circolare n. 15/E del 7 febbraio 2001 sono state impartite
istruzioni in merito alla procedura per la trasmissione telematica della
dichiarazione di variazione dati di cui all'articolo 35, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In
particolare e' stato consentito alle sole persone fisiche, in via
sperimentale, di trasmettere telematicamente, per il tramite di un
intermediario abilitato, la dichiarazione di variazione, redatta su modello
conforme a quello attualmente in uso, approvato con decreto ministeriale e
prelevabile dal sito internet del Ministero delle Finanze.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in
ordine alle modalita' di presentazione della predetta dichiarazione nei casi
in cui oggetto della variazione sia il domicilio fiscale del soggetto passivo
IVA.
Come e' noto l'articolo 35, terzo comma, ultimo periodo, del DPR n. 633 del
1972 prevede che: "Se la variazione importa il trasferimento del domicilio
fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente
presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno
successivo alla data della variazione".
Cio' posto, al fine di evitare una inutile duplicazione degli
adempimenti posti a carico del contribuente ed in attesa di una revisione
normativa della materia, con la procedura sperimentale di invio telematico,
viene ora consentito agli interessati, nell'ipotesi di variazione di domicilio
fiscale, di trasmettere la dichiarazione di variazione unicamente al nuovo
ufficio, ossia all'ufficio territorialmente competente in ragione del nuovo
domicilio fiscale.
I contribuenti che, anziche' avvalersi della procedura telematica,
intendano inviare dette comunicazioni tramite supporto cartaceo non potranno
fruire, invece, della predetta semplificazione in quanto prevista
esclusivamente per le ipotesi di trasmissione telematica. Tali soggetti,
pertanto, dovranno presentare la dichiarazione di variazione di domicilio
fiscale, su modello cartaceo, sia al vecchio che al nuovo ufficio.
Infine, con riferimento alla procedura di invio telematico delle
dichiarazioni di inizio e cessazione attivita' di cui al medesimo art. 35 del
DPR n. 633 del 1972, relativamente alla quale sono state impartite istruzioni
con circolari n. 133/E del 3 luglio 2000 e n. 178/E del 5 ottobre 2000, si
chiarisce che, in caso di fusione, scissione, conferimento di azienda o altre
operazioni straordinarie che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta,
dovra' essere trasmessa unicamente la dichiarazione di inizio attivita' da
parte del nuovo soggetto.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al
contenuto della presente circolare.

X Chiudi