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Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO
Circolare del 05/10/2000 n. 178

I.V.A. - Articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 -Dichiarazione
di inizio di attivita' per i soggetti diversi dalle persone fisiche - Procedura sperimentale per la trasmissione telematica
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Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici I.V.A.
Agli uffici delle Imposte Dirette
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette
e, per cconoscenza
Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
All'Unione Italiana delle camere di Commercio, Artigianato e
Agricoltura
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di finanza
Alla SO.GE.I.
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e Periti
Commerciali
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

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Con circolare n. 133/E del 3 luglio 2000 sono state impartite
istruzioni in merito alla procedura sperimentale per la trasmissione
telematica delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, gia' attiva dal 5 luglio u.s., per le dichiarazioni di inizio e
di cessazione di attivita' delle persone fisiche e per le dichiarazioni di
cessazione di tutti gli altri soggetti.
Con la presente si comunica che a decorrere dalla data odierna il
servizio di trasmissione telematica e' esteso alle dichiarazioni di inizio di
attivita' per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.
I soggetti diversi dalle persone fisiche potranno, pertanto,
trasmettere in via telematica, per il tramite di un intermediario abilitato,
le dichiarazioni di inizio di attivita', redatte su modello conforme a quello
attualmente in uso approvato con decreto ministeriale e prelevabile dal sito
internet del Ministero delle Finanze.
Come gia' precisato nella citata circolare, sono abilitati alla
trasmissione telematica di dette dichiarazioni i soggetti di cui all'articolo
3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
La dichiarazione di inizio di attivita' deve essere presentata
all'intermediario abilitato, in duplice esemplare, regolarmente sottoscritta,
unitamente alla delega a trasmettere la stessa all'Amministrazione
finanziaria.
Per la delega, cosi' come gia' chiarito con la precedente circolare n.
133/E del 3 luglio 2000, e' necessario utilizzare l'apposito riquadro "Delega"
posto in calce al modello, sostituendo la parola "presentare" con la parola
"trasmettere".
L'intermediario provvede a trasmettere tempestivamente la
dichiarazione, conservando l'originale della dichiarazione sottoscritta dal
contribuente.
Per cio' che concerne i termini e le modalita' di trasmissione della
dichiarazione di inizio di attivita' all'Amministrazione finanziaria e di
ricezione del certificato di attribuzione della partita I.V.A.
dall'Amministrazione medesima si rinvia a quanto contenuto nella suddetta
circolare n. 133/E del 3 luglio 2000.
Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'articolo 35 del D.P.R. n.
633 del 1972 inoltrate in via telematica si considerano presentate nel giorno
in cui sono trasmesse e ricevute dall'Amministrazione finanziaria.
Le Direzioni regionali e gli Uffici operativi forniranno ogni
possibile assistenza per la corretta gestione della nuova procedura.

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