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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI
Circolare del 05/03/2001 n. 21

Rilascio delle abilitazioni per l'accesso al servizio telematico
Entratel e attribuzione del pincode agli utenti del servizio
telematico Internet.

Come evidenziato nelle istruzioni ai modelli 770/2001 e IVA periodica
per l'anno d'imposta 2001, approvati con decreti del 31 gennaio 2001 e
pubblicati rispettivamente nel Supplemento Ordinario numero 35 della Gazzetta
Ufficiale del 26 febbraio 2001 n. 47 e nel Supplemento Ordinario numero 29
della Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001 n. 29, dall'anno 2001 sono
obbligati alla presentazione per via telematica, direttamente o per il tramite
degli intermediari autorizzati, di tutte le dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP
e sostituti) previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, le seguenti categorie di
soggetti:
* i contribuenti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione di almeno una
dichiarazione periodica IVA;
* i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta,
* le societa' e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
Tuir.
I soggetti obbligati che intendono trasmettere direttamente le proprie
dichiarazioni devono avvalersi:
* del servizio telematico Entratel, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
* del servizio telematico Internet, qualora presentino la dichiarazione dei
sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a
venti, ovvero non siano tenuti a tale adempimento ma devono presentare per
via telematica le altre dichiarazioni.
Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e' necessario
presentare alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, ovvero agli
uffici da esse delegati, una domanda redatta sui modelli reperibili nel sito
Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) nella pagina "Servizi
telematici", sezione "Informazioni sul servizio telematico Entratel per gli
intermediari e le societa' e gli altri enti obbligati di maggiori dimensioni".
La medesima pagina web contiene esaurienti informazioni di carattere
generale.
Per accedere al servizio telematico Internet non occorre recarsi negli
uffici dell'Agenzia delle Entrate giacche' la richiesta di attribuzione del
Pincode va inoltrata compilando l'apposito modello contenuto nella sezione
"Abilitazione" del sito Internet uniconline.finanze.it. Se tale richiesta ha
esito positivo, il sistema risponde immediatamente comunicando la prima parte
del Pincode (quattro cifre); le rimanenti sei cifre e la password per accedere
al servizio vengono spedite al richiedente al domicilio che l'Agenzia delle
Entrate conosce. Solo nel caso in cui il richiedente non riceva, dopo circa
quindici giorni, quest'ultima comunicazione, dovra' ricorrere all'assistenza
di un ufficio dell'Agenzia.
Si rimanda alle circolari numero 81/E del 21 aprile 2000 e numero 206/E
del 16 novembre 2000 per quanto altro concerne il servizio telematico
Internet. Da sottolineare, in particolare, che la richiesta di accesso al
servizio telematico Internet da parte dei soggetti diversi dalle persone
fisiche (societa', enti, associazioni, etc.) deve essere inoltrata dai
rappresentanti di tali soggetti, purche' a loro volta gia' abilitati al
servizio come "persona fisica".
I soggetti che gia' risultano abilitati al servizio telematico Entratel
continueranno ad avvalersi del medesimo servizio, pertanto non dovranno
chiedere il Pincode per il servizio telematico Internet in ragione del
mutamento dei requisiti stabiliti per l'accesso ai servizi telematici.
I soggetti e gli incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3 del
D.P.R. n. 322/98 devono utilizzare esclusivamente il servizio telematico
Entratel.
Si rammenta, infine, che sia la domanda per richiedere l'abilitazione al
servizio telematico Entratel sia la richiesta di attribuzione del Pincode
relativo al servizio telematico Internet possono essere presentate in
qualsiasi momento purche' in tempo utile per ottemperare agli obblighi di
trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalita' e i tempi di
rilascio dell'abilitazione o del Pincode non legittimano in alcun caso il
differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in
materia fiscale.

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