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Legge del 23/12/2000 n. 388

art. 103

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico.


in vigore dal 01/01/2001


1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento
della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed
anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di
progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi
all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio
della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione
all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie,
alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del
fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal
rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di
terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni,
fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e
dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo
dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno
2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i
cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le
migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per
l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma
associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione
e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare
pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica
i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese
del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della
comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito
contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia
garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di
insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine
dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per
art. 103
l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita
in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli
intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in
attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al
programma denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle
tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola
secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e
funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate
negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate per le medesime finalita'.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione,
nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di
un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal
soggetto beneficiario i una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del
provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si
provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei
soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni
delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra
le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di
formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al
comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso
comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per
la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui
oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel
limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e
regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto
beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la
concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale.

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