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Agenzia
delle Entrate Provvedimento del 14/03/2001 art. 1 Regime
fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo. in
vigore dal 22/03/2001
seguito
del presente atto; Dispone:
1. Regime fiscale agevolato per le persone fisiche che intraprendono
un'attivita' di lavoro autonomo o d'impresa. 1.1.
Le persone fisiche che iniziano un'attivita' di lavoro autonomo o d'impresa
dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato previsto
dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a condizione che
siano in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 13. 1.2.
Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 10 per cento
del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente
ai sensi dell'art. 50 o 79 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986, n. 917. Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del
predetto testo unico l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito
d'impresa realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai
collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. 1.3.
I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati
dai seguenti obblighi: a)
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dell'imposta sul valore aggiunto; b)
liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto; c)
presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto; d)
versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e)
versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. 1.4.
Restano fermi i seguenti obblighi: a)
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 600; b)
fatturazione e certificazione dei corrispettivi; c)
presentazione delle dichiarazioni annuali; d)
versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e)
versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; f)
versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento
a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g)
tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta
previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. 1.5.
Possono usufruire del regime agevolato i soggetti che realizzano un
ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o
di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attivita'. Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono
del regime fiscale agevolato esercitino contemporaneamente piu' attivita',
ai fini dell'individuazione del limite dei compensi o ricavi, si fa
riferimento all'attivita' prevalentemente esercitata. La somma dei ricavi
o dei compensi relativi alle singole attivita' non puo' superare detti
limiti. Per attivita' prevalente s'intende quella con la quale sono stati
conseguiti maggiori ricavi o compensi nel periodo d'imposta. 1.6.
Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati
al regime fiscale agevolato i versamenti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei termini ordinari. 1.7.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale
agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto
d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione,
dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto ad imposta sostitutiva. 1.8.
Il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro
autonomo ha durata massima di tre anni e si applica per il primo periodo
d'imposta in cui ha inizio l'attivita' e per i due anni successivi. 2.
Comunicazioni relative al regime fiscale agevolato. 2.1.
I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano
la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 ottobre 1972, n. 633, utilizzando il modello allegato al presente
provvedimento. Tale comunicazione e' trasmessa dall'ufficio locale al
sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 2.2.
La scelta operata vincola il contribuente alla sua concreta applicazione
per almeno un periodo d'imposta e puo' essere revocata, dandone
comunicazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, utilizzando
il modello di cui al punto 2.1. 3.
Assistenza fiscale. 3.1.
I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono
farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente,
il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e puo' essere formulata
utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile
sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate dai
contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale
del richiedente. 3.2.
La richiesta di assistenza fiscale puo' essere presentata unitamente
alla dichiarazione d'inizio attivita' di cui al precedente punto 2.1.,
ovvero presentata o spedita, mediante il servizio postale con raccomandata,
ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attivita'.
Per le annualita' successive alla prima la richiesta puo' essere presentata
entro trenta giorni dall'inizio del periodo d'imposta. La richiesta
di assistenza ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa dall'ufficio
locale al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 3.3.
La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo
le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto dal periodo
d'imposta successivo. 3.4.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione
degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai contribuenti
in regime agevolato una funzione attraverso la quale si puo' verificare,
sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato e l'andamento economico
dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale superamento dei limiti
previsti. 3.5.
L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso
il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono
direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono
a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse all'applicazione
del regime fiscale agevolato. 3.6.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati, devono
munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un browser
(Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer, versione 4.X o
superiori, o browser equivalenti) e avente le seguenti caratteristiche minime: Ambiente
Windows Ambiente MAC/OS Processore
Pentium II MAC POWER PC o
equivalente Almeno
64 Mbyte di RAM Almeno 64 Mbyte di RAM 3.7.
Ai contribuenti e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e
degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate.
Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore all'importo
di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni
in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura massima
di lire seicentomila, e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto
ed e' utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e non e' rimborsabile. 3.8.
Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica,
i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet Service
Provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere al
servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul
sito uniconline.finanze.it 3.9. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente
al richiedente la prima parte del pincode e, successivamente,
provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una comunicazione
che contiene la seconda parte del pincode, nonche' una password
di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata attribuzione
del pincode e della password il richiedente dovra' rivolgersi al
competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera' all'attribuzione
degli stessi. 4.
Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici. 4.1.
I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili
delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono
effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative
al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative
al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative
al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le
operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le
operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte
tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette;
le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate
per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione
di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza
fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I
contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito
www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni: a)
acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente
al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le
operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.),
costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa
analitica relativa all'attivita' esercitata nell'anno, dall'altro
l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione
delle dichiarazioni annuali nonche' la verifica della persistenza
delle condizioni per usufruire del regime agevolato; b)
trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente
al contribuente l'invio periodico dei dati contabili aggregati, l'invio
della dichiarazione nonche' la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio
dovra' rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti
previsti, imposte da pagare, etc.); c)
predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente
l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal
sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi
posseduti; d)
assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al
contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale
(tecnico e normativo), nonche' la formalizzazione, attraverso la posta
elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate. 4.2.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta
ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita
ricevuta. 4.3.
I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere
le eventuali richieste in esse contenute. 4.4.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti,
liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti
il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale
richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed
i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attivita' esercitata. 4.5.
I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta
dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano
con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne
stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano
la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet. 4.6.
L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema
informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari,
entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza
dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti
dall'art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5.
Decadenza dal regime fiscale agevolato. 5.1.
I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano, per
oltre il 50 per cento, il limite dei compensi o ricavi stabiliti per avvalersi
del regime fiscale agevolato sono tenuti ad assoggettare a tassazione
ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo
periodo d'imposta. 5.2.
Nell'ipotesi di cui al punto 5.1 l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento
annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette
imposte. 5.3.
I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti
dall'art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono
piu' dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate,
a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del 50
per cento il limite dei ricavi e dei compensi. 6.
Periodo transitorio di applicazione del regime fiscale agevolato. 6.1.
I contribuenti che hanno gia' iniziato l'attivita' a far data dal 1
gennaio 2001 e hanno scelto il regime fiscale agevolato, ne danno notizia all'Agenzia
delle entrate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento, presentando ad un ufficio locale della medesima Agenzia,
anche mediante il servizio postale, la comunicazione prevista al punto
2. Entro gli stessi termini, i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza
fiscale, ne fanno richiesta all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste al punto 3. 6.2.
Le comunicazioni di avvalersi del regime fiscale agevolato e le richieste
di assistenza fiscale presentate a far data dal 1 gennaio 2001, in
attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli uffici, che
provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi periodi rispettivamente
del punto 2.1. e del punto 3.2. 6.3.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate, provvederanno a trasmettere, secondo le modalita'
stabilite dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate,
non appena saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio
telematico con l'Agenzia delle entrate. Motivazioni In
esecuzione di quanto previsto dall'art. 13, comma 9, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
imprenditoriali e di lavoro autonomo, con il presente provvedimento
sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto
disciplinato dal citato articolo. In particolare, sono dettate le disposizioni
concernenti le comunicazioni di scelta e di revoca del sistema fiscale
agevolato, le modalita' di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti
assistiti e degli Uffici. Si
riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni
del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a). Statuto
dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1). Regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma
1, art. 5, comma 4). Disciplina
normativa di riferimento. Art.
13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto. Art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture
contabili. Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente
il testo unico delle imposte sui redditi. Decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme
per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili
in materia di imposta sul valore aggiunto. Decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni. Servizio
di documentazione tributaria Agenzia
delle Entrate Provvedimento
del 14/03/2001 - art. 1 Titolo
del provvedimento: Regime
fiscale agevolato delle attivita' marginali. Titolo
del documento: Regime
fiscale agevolato per attivita' marginali. Testo:
in vigore dal 22/03/2001 IL
DIRETTORE dell'Agenzia
delle entrate In
base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito
del presente atto; Dispone: 1.
Regime fiscale delle attivita' marginali. 1.1.
Le persone fisiche che esercitano attivita' alle quali siano applicabili
gli studi di settore possono avvalersi, a decorrere dal periodo d'imposta
2001, del regime fiscale contenuto nell'art. 14 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, a condizione che i ricavi ed i compensi del periodo d'imposta
precedente risultino di ammontare non superiore ad un valore limite,
differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite,
che non puo' comunque essere superiore a 50 milioni, e' individuato con
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i primi ottantasei
studi di settore il limite e' fissato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001; e per altri quattordici
studi di settore con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate del 28 febbraio 2001. 1.2.
Ai fini dell'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali,
per ricavi e compensi si intendono quelli minimi risultanti dall'applicazione
del software Gerico, tenuto conto di eventuali situazioni di
marginalita' che caratterizzano il contribuente anche in riferimento agli
indici di coerenza economica. Nel
primo periodo di applicazione del regime i ricavi e i compensi di riferimento
sono quelli conseguiti nell'anno precedente. 1.3.
I contribuenti che svolgono piu' attivita', alle quali sono applicabili
gli studi di settore, possono avvalersi del regime fiscale delle
attivita' marginali se l'ammontare complessivo dei ricavi non e' superiore
a 50 milioni e se per le singole attivita' sono realizzati ricavi di
ammontare non superiore ai limiti previsti dal provvedimento di cui al punto
1.1. 1.4.
Il regime fiscale agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva
sul reddito delle persone fisiche pari al 15 per cento del reddito
di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi
degli articoli 50 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo testo
unico, l'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero reddito di impresa
realizzato, al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori
familiari, e' dovuta dall'imprenditore. 1.5.
I contribuenti che si avvalgono del regime delle attivita' marginali
sono esonerati dai seguenti obblighi: a)
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e dell'imposta sul valore aggiunto; b)
liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto; c)
presentazione della dichiarazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto; Servizio
di documentazione tributaria Provvedimento
del 14/03/2001 - art. 1 d)
versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e)
versamento delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. 1.6.
Restano fermi i seguenti adempimenti: a)
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600; b)
fatturazione e certificazione dei corrispettivi; c)
presentazione delle dichiarazioni annuali; d)
versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto; e)
versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive; f)
versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento
a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; g)
tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta
previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. 1.7.
Qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati
al regime fiscale delle attivita' marginali i versamenti dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche sono effettuati nei modi e nei
termini ordinari. 1.8.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale
delle attivita' marginali non sono assoggettati a ritenuta d'acconto
da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano
un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il predetto reddito
e' soggetto ad imposta sostitutiva. 1.9.
La durata del regime fiscale agevolato per le attivita' marginali e'
a tempo indeterminato, ferme restando le cause di decadenza e rinuncia previste
dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2.
Domanda e rinuncia. 2.1.
La domanda di adozione del regime fiscale delle attivita' marginali
e' presentata direttamente o spedita mediante il servizio postale con
raccomandata sia all'ufficio locale delle entrate, o in mancanza all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio
fiscale del richiedente, sia ad un qualunque ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal
quale si intende fruire del predetto regime. 2.2.
La domanda di cui al punto 2.1. puo' essere formulata utilizzando il
modello allegato al presente provvedimento e disponibile sul sito www.finanze.it
Tale domanda e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate. 2.3.
La scelta del regime fiscale delle attivita' marginali vincola il contribuente
alla sua concreta applicazione per almeno un periodo d'imposta e
puo' essere revocata. 2.4.
La rinuncia al regime fiscale delle attivita' marginali e' comunicata
all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente, oppure ad
un qualunque ufficio locale della medesima agenzia, entro il mese di gennaio
dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al regime. La richiesta
di rinuncia e' presentata dal richiedente con le modalita' previste
al punto 2.2. ed e' trasmessa dall'ufficio locale al sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate. 3.
Assistenza fiscale. 3.1.
I contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate per l'adempimento degli obblighi tributari devono
farne richiesta, in carta libera, ad un ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate. La richiesta deve contenere gli estremi anagrafici del contribuente,
il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. e puo' essere formulata
utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, disponibile
sul sito www.finanze.it Sulla base delle richieste presentate dai
contribuenti, l'assistenza fiscale viene prestata dall'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate (tutor), o, in mancanza, dall'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, competente in ragione del domicilio fiscale
del richiedente. 3.2.
La richiesta di assistenza fiscale puo' essere presentata o spedita,
mediante il servizio postale con raccomandata, ad un ufficio Servizio
di documentazione tributaria Provvedimento
del 14/03/2001 - art. 1 locale
dell'Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere
dal quale si intende fruire dell'assistenza stessa. La richiesta di
assistenza ha validita' fino a revoca ed e' trasmessa dall'ufficio locale
al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate. 3.3.
La revoca della richiesta di assistenza fiscale e' effettuata secondo
le modalita' indicate ai punti 3.1. e 3.2. ed ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in cui e' presentata. 3.4.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione
degli uffici locali che forniscono l'assistenza fiscale ai contribuenti
in regime fiscale delle attivita' marginali una funzione attraverso
la quale si puo' verificare, sulla scorta dei dati trasmessi, lo stato
e l'andamento economico dei contribuenti assistiti, nonche' l'eventuale
superamento dei limiti previsti. 3.5.
L'assistenza fiscale dell'Agenzia si svolge prevalentemente attraverso
il servizio telematico Internet. In ogni caso, gli uffici locali assistono
direttamente i contribuenti negli adempimenti tributari e provvedono
a fornire consulenza tributaria nelle materie connesse, all'applicazione
del regime fiscale delle attivita' marginali. 3.6.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate, al fine di effettuare la trasmissione dei dati, devono
munirsi di un computer corredato di modem e stampante, dotato di un browser
(Netscape communicator o Microsoft internet explorer, versione 4.X o
superiori, o browser equivalenti), e avente le seguenti caratteristiche minime: Ambiente
Windows Ambiente MAC/OS Processore
Pentium II MAC POWER PC o
equivalente Almeno
64 Mbyte di RAM Almeno 64 Mbyte di RAM 3.7.
Ai contribuenti e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature informatiche e
degli accessori idonei alla connessione telematica con l'Agenzia delle entrate.
Il credito, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non puo' essere superiore all'importo
di lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni
in locazione finanziaria; in tale ipotesi il credito, nella misura massima
di lire seicentomila, e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto
ed e' utilizzato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e non e' rimborsabile. 3.8.
Per ottenere l'assistenza dell'Agenzia delle entrate per via telematica,
i contribuenti devono usufruire dei servizi di un Internet service
provider e devono richiedere un pincode e una password per accedere al
servizio telematico Internet, compilando l'apposito modello disponibile sul
sito uniconline.finanze.it 3.9. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente
al richiedente la prima parte del pincode e, successivamente,
provvede a recapitare al domicilio dei contribuenti una comunicazione
che contiene la seconda parte del pincode, nonche' una password
di accesso al servizio di cui al punto 3.8. Per i casi di mancata attribuzione
del pincode e della password il richiedente dovra' rivolgersi al
competente ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che provvedera' all'attribuzione
degli stessi. 4.
Adempimenti dei contribuenti assistiti e degli uffici. 4.1.
I contribuenti trasmettono, con cadenza trimestrale, i dati contabili
delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Le trasmissioni sono
effettuate rispettivamente: entro il 10 aprile per le operazioni relative
al primo trimestre dell'anno, entro il 10 luglio per le operazioni relative
al secondo trimestre, entro il 10 ottobre per le operazioni relative
al terzo trimestre ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le
operazioni relative all'ultimo trimestre. Per la trasmissione dei dati, le
operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte
tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette;
le operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette sono classificate
per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione
di dette operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza
fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della posta elettronica. I
contribuenti utilizzano un apposito prodotto software, scaricabile dal sito
www.finanze.it, che si compone delle seguenti funzioni: a)
acquisizione e elaborazione dei dati analitici. La funzione consente
al contribuente, da un lato la gestione dei dati relativi a tutte le
operazioni effettuate (acquisizione, variazione, annullamento, stampa, etc.),
costituendo sul personal computer del contribuente una base informativa
analitica relativa all'attivita' esercitata nell'anno, dall'altro
l'aggregazione dei dati secondo i criteri previsti per la compilazione
delle dichiarazioni annuali nonche' la verifica della persistenza
delle condizioni per usufruire del regime fiscale delle attivita'
marginali; b)
trasmissione telematica dei dati contabili aggregati. La funzione consente
al contribuente l'invioperiodico dei dati contabili aggregati, l'invio
della dichiarazione nonche' la ricezione delle comunicazioni che l'ufficio
dovra' rendere disponibili al contribuente (superamento dei limiti
previsti, imposte da pagare, etc.); c)
predisposizione delle dichiarazioni. La funzione consente al contribuente
l'integrazione della dichiarazione compilata automaticamente dal
sistema informativo dell'Agenzia, con i dati relativi agli altri redditi
posseduti; d)
assistenza automatica. Questa funzione di "help on line" consente al
contribuente la ricerca guidata alla soluzione di problemi di carattere generale
(tecnico e normativo), nonche' la formalizzazione, attraverso la posta
elettronica, di quesiti specifici da inviare al competente ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate. 4.2.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta
ricezione dei dati trasmessi per via telematica mediante apposita
ricevuta. 4.3.
I contribuenti assistiti sono tenuti a consultare le ricevute e ad
evadere le eventuali richieste in esse contenute. 4.4.
Il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate elabora i dati ricevuti,
liquida le imposte dovute e rende disponibili telematicamente ai contribuenti
il modello per il pagamento delle stesse, il modello per l'eventuale
richiesta di rimborso dell'I.V.A. ed
i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attivita' esercitata. 4.5.
I contribuenti verificano i dati della dichiarazione unificata, predisposta
dal sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, e la completano
con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti. Dopo averne
stampato e firmato una copia per conservarla, i contribuenti presentano
la dichiarazione unificata utilizzando il servizio telematico Internet. 4.6.
L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema
informativo, comunica ai contribuenti assistiti negli adempimenti tributari,
entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, l'eventuale decadenza
dal regime fiscale delle attivita' marginali per la perdita dei requisiti
previsti dall'art. 14, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5.
Decadenza dal regime fiscale della attivita' marginali. 5.1.
I contribuenti che, nel corso del periodo d'imposta, superano in misura
superiore al 50 per cento il limite, individuato dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al punto 1.1. dei compensi o
ricavi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili
nel periodo di riferimento prendendo a base i dati dichiarati dal
contribuente o rettificati dall'ufficio, sono tenuti ad assoggettare a tassazione
ordinaria, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel medesimo
periodo d'imposta. 5.2.
Nell'ipotesi di cui al punto 5.1. l'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'imposta sul valore aggiunto sono pagate, in un unico versamento
annuale, nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano dette
imposte. 5.3.
I contribuenti di cui al punto 5.1. decadono da tutti gli esoneri previsti
dall'art. 14, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non usufruiscono
dell'eventuale assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate, a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' superato del 50 per cento
il limite dei ricavi e dei compensi individuato nel provvedimento di cui
al punto 1.1. 6.
Periodo transitorio di applicazione del regime delle attivita' marginali. 6.1.
Per l'anno d'imposta 2001 la domanda per avvalersi del regime fiscale
delle attivita' marginali e' presentata entro il 31 marzo 2001 agli uffici,
con le modalita' stabilite al punto 2. Entro lo stesso termine, i contribuenti
che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, ne fanno richiesta
all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste al punto 3. 6.2.
Le domande per avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali
e le richieste di assistenza fiscale presentate a far data dal 1 gennaio
2001, in attesa dell'attivazione delle procedure, sono conservate dagli
uffici, che provvederanno alla loro acquisizione ai sensi degli ultimi
periodi rispettivamente del punto 2.2. e del punto 3.2. 6.3.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia
delle entrate provvedono a trasmettere, secondo le modalita' stabilite
dal punto 4, i dati contabili delle operazioni effettuate, non appena
saranno disponibili gli strumenti che consentono il colloquio telematico
con l'Agenzia delle entrate. Motivazioni In
esecuzione di quanto previsto dall'art. 14, comma 11, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attivita' marginali,
con il presente provvedimento sono stabilite le disposizioni necessarie
per l'attuazione di quanto disciplinato dal citato articolo. In particolare,
sono dettate le disposizioni concernenti le comunicazioni di scelta e
di revoca del sistema fiscale delle attivita' marginali, le modalita'
di assistenza fiscale, gli adempimenti dei contribuenti assistiti e degli
uffici. Si
riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66, art. 67, comma 1, art. 68, comma 1, art. 71, comma 3, lettera a). Statuto
dell'Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1). Regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma
1, art. 5, comma 4). Disciplina
normativa di riferimento. Art.
14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto. Art.
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, concernente disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle
scritture contabili. Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenente
il testo unico delle imposte sui redditi. Decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme
per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili
in materia di imposta sul valore aggiunto. Decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e d'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni. Provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 febbraio 2001.
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