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Circolare
5 marzo 1999 n. 910026 Indicazioni
necessarie alla riattivazione dell’intervento previsto dall’ art. 11 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54
comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, recante incentivi fiscali
per i settori del commercio e del turismo. Alle
imprese interessate Alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura All’UNIONCAMERE Alle
Unioni Regionali delle Camere di Commercio Alle
Associazioni di categoria del Commercio e del Turismo L’articolo 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di un
incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito
d’imposta, con le modalità e i criteri di cui all’articolo 10 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione
di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. L’articolo
53 e l’articolo 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno
esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all’ingrosso, alle spese
per l’acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con
moneta elettronica ed hanno elevato l’ammontare massimo di agevolazione
concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
de minimis. La
presente circolare, con la quale vengono fornite le necessarie indicazioni
per la riattivazione dell’intervento e definito il nuovo schema da utilizzare
per l’accesso ai benefici sostituisce la circolare n. 915190 del 19 marzo
1998, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 1998 e la circolare integrativa
n. 901294 del 28 maggio 1998, pubblicata sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno
1998, sul medesimo argomento. Si ricorda che
con decreto del 17 dicembre 1998 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre
1998 sono stati sospesi i termini per la presentazione delle richieste
di accesso ai benefici fiscali in questione a decorrere dal 1° gennaio
1999 e fino al 31 marzo 1999. Le richieste pertanto possono essere presentate
a decorrere dal 1° aprile 1999; le richieste presentate prima di tale
data saranno restituite alle imprese. 1 - Soggetti
beneficiari 1.1 I soggetti
beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al
dettaglio, quelle di vendita all’ingrosso, quelle di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande e le imprese turistiche.
Non
sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle
agricole e quelle artigiane, anche se vendono all’ingrosso i propri prodotti.
1.2 Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano
i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo,
sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge
317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell’11 febbraio
1998), di seguito indicati:
2 - Spese ammissibili 2.1 Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali,
strettamente pertinenti all’attività esercitata nell’unità locale cui
sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei
coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze
31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente
al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate",
di seguito elencati:
ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESE Sono altresì ammissibili anche le spese relative agli
acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all’introduzione
dell’Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi
gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l’acquisto di programmi informatici
rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati
cioè per applicazioni particolari, mentre i software di sistema essendo
riferiti strettamente all’hardware sono considerati come parte integrante
del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento
con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto
dell’hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo.
Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, quelle per canoni,
ecc. Le spese relative ai programmi informatici debbono essere
capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi,
debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai
singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale. 2.2 Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli,
motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto
di autofatturazione. 2.3 Le spese medesime devono essere integralmente fatturate a partire
dal 1° gennaio 1998 e sono ammissibili al netto dell’ IVA e di eventuali
altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, dei costi
d’imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo, e dei costi relativi
alla manodopera eventualmente utilizzata nella realizzazione di impianti.
Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente
a detto termine. 2.4 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono
essere effettuati, oltre che nella forma dell’acquisto diretto, anche
nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.),
nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite
operazioni di locazione finanziaria. Ai fini della presentazione della
domanda di agevolazione l’impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti,
corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo
agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso
di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine
di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile,
si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel
caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n.
1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento
degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente. 2.5 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati
ovvero utilizzati nell’unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora
l’impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio
successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un’altra
unità locale dell’impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata
la domanda, pena la revoca delle agevolazioni. 2.6 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito
nel precedente punto 2.5, l’impresa potrà trasferire i beni agevolati
dall’unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la
durata di non utilizzo dei predetti beni nell’unità locale per il periodo
di chiusura. In tal caso l’impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio
competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto
2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza
degli stessi in tale località. 3 - Tipologia e misura dell’agevolazione 3.1 L’agevolazione concessa consiste in un credito d’imposta determinato
nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito
d’imposta può essere fatto valere ai fini dell’Irpef e dell’Irpeg e dell’IVA,
anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Al credito d’imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive
modificazioni ed integrazioni. In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato,
a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio allegando alla dichiarazione
stessa copia della comunicazione di cui al punto 4.2. Il credito d’imposta
può essere fatto valere a partire dall’anno 2000 ai fini del pagamento
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), fino alla concorrenza dell’imposta
dovuta per il periodo d’imposta nel corso del quale è concesso; l’eventuale
eccedenza è computata, anche in sede di pagamento dell’acconto, in diminuzione
dell’imposta relativa ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi
periodi d’imposta, dai versamenti dell’IVA successivi alla dichiarazione
dei redditi nella quale il credito è stato indicato. 3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità
e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis,
svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti
di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande
presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti
a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente
non superiori a 100.000 ECU, ora EURO, nel triennio decorrente dalla concessione
del primo aiuto de minimis. Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l’impresa richiedente
abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda,
aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente
inferiore a 100.000 ECU ora EURO, tale limite non venga superato attraverso
la concessione dell’agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare
il calcolo di capienza il Ministero deve conoscere l’importo di tutti
gli aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concessi all’impresa richiedente
nel predetto periodo. A tal fine l’impresa richiedente, nel caso in cui
abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda
aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente
inferiore a 100.000 ECU ora EURO, pena la esclusione dalle agevolazioni,
deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti.
I tassi di conversione Lira/ECU da applicare per gli aiuti concessi fino
al 1998 sono quelli medi annuali (utilizzati ai fini della determinazione
della dimensione aziendale) relativi all’esercizio precedente quello di
concessione dell’aiuto de minimis, di seguito indicati:
Per gli aiuti concessi a partire dal 1999 il tasso di conversione
Lira/EURO è pari a lire 1.936,27. Nel caso in cui l’impresa non abbia beneficiato nel triennio
precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis,
l’ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell’art. 11
della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998,
è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.
3.3 Le risorse disponibili sono pari a lire 250 miliardi, cui si
aggiungono eventuali residui provenienti dallo stanziamento precedente. 3.4 E’ prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie
a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti.
Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente
viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei
dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione
della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre
1997. 4 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni 4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere
presentata, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
nella quale è situata l’unità locale ove vengono utilizzati i beni per
i quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente, anche
in fotocopia o estratto dal sito Internet www.minindustria.it,
lo schema allegato alla presente circolare. Sulla busta deve essere indicato
il riferimento: "Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi
fiscali per il commercio". Deve essere presentata per ciascuna unità
locale una domanda. L’impresa dovrà trasmettere alla Camera di commercio, unitamente
alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:
In caso di parziale invio della documentazione di cui ai punti
a) e b) la Camera di commercio competente sospende l’inserimento della
domanda negli elenchi di cui al successivo punto 4.2 e provvede a richiedere
l’integrazione che dovrà pervenire, con le medesime modalità, entro trenta
giorni dalla richiesta medesima. La domanda, completa della documentazione,
verrà inserita nell’elenco relativo al giorno di trasmissione dei documenti
richiesti. Il mancato invio della documentazione integrativa verrà considerato
come rinuncia all’agevolazione e pertanto la domanda non avrà seguito. 4.2 Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
controllate le disponibilità finanziarie, ordina, in appositi e distinti
elenchi secondo l’ordine cronologico di spedizione le domande validamente
pervenute e trasmesse da ciascuna Camera di commercio, e, con cadenza
quindicinale, comunica alle imprese interessate l’avvenuta concessione
dell’agevolazione. 4.3 Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione
integrale delle agevolazioni in favore delle domande aventi la stessa
posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. 4.4 Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
rende nota la data dell’accertato esaurimento dei fondi con comunicato
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. Contestualmente, compatibilmente
con le disponibilità finanziarie di cassa, il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, trasferisce allo stato di previsione
dell’entrata le somme corrispondenti all’ammontare complessivo dei crediti
d’imposta attribuiti alle imprese. A decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione
di esaurimento fondi non possono essere presentate domande di agevolazioni;
le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno restituite
alle imprese. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente,
ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d’imposta
è riconosciuto, con priorità nella formazione dell’elenco di cui al punto
4.2, nell’anno successivo nei limiti della relativa disponibilità. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può, con proprio
decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande. 4.5 Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2: a. la compilazione della domanda su schema diverso da quello
allegato alla presente circolare; b. la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati
come obbligatori nel modulo di domanda per la compilazione della domanda
di accesso ai benefici; c. eventuali modificazioni apportate al testo prestampato delle
dichiarazioni contenute nel modulo; d. la mancanza della firma e/o dell’autentica della medesima.
Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione
amministrativa di cui all’art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997
n. 127 come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191 è
possibile, oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero tramite
l’ufficiale di anagrafe, adempiere all’obbligo di autentica della firma
allegando alla richiesta di accesso ai benefici, fotocopia del documento
valido di identità del firmatario; e. il mancato invio della documentazione integrativa di cui
al punto 4.1. 5 - Divieto di cumulo 5.1 L’impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto
delle agevolazioni di cui all’art. 11 della legge n. 449 del 1997, di
altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi incluso anche gli
aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle
provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate,
analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge
n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell’art. 11 in questione. 6 - Controlli, revoche e sanzioni 6.1 Successivamente alla concessione dell’agevolazione, nell’ambito
della attività di controllo di merito sulla documentazione trasmessa,
la Camera di commercio competente potrà richiedere alla impresa ulteriori
informazioni e integrazioni della documentazione medesima. In caso di
mancato invio di quanto richiesto dalla Camera di commercio entro il termine
di trenta giorni, si provvederà alla revoca, anche parziale, delle agevolazioni. 6.2 In ogni caso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e le Camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese
beneficiarie, ai fini dell’eventuale revoca delle agevolazioni. 6.3 Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
e) l’impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione
di cui alla presente circolare, di altre agevolazioni, previste sotto
qualsiasi forma ivi inclusa anche la categoria de minimis, da altre
normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano,
ovvero da azioni comunitarie cofinanziate. 6.4 In caso di revoca il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze. 6.5 Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e
della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 5 ottobre 1991,
n.317 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta
nella misura da due a quattro volte l’importo del credito d’imposta indebitamente
fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera c) del punto 6.3. Nei casi di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca
disposta per le inadempienze di cui alla lettera a) del punto 6.3 per
azioni o fatti addebitabili all’impresa beneficiaria, ovvero per i casi
di cui lettera c) del medesimo punto 6.3, l’impresa stessa deve versare
il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata
in misura pari al tasso di interesse legale. 6.6 Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali
non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anno e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell’articolo
13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 7 – Misure organizzative 7.1 Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria,
intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande,
anche mediante la diffusione e l’utilizzo di appositi supporti informatici. 8 - Disposizioni transitorie 8.1 Nel caso in cui l’impresa abbia presentato nel corso del 1998
domanda a valere sui benefici previsti dall’art. 11 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e abbia esposto spese ammissibili superiori a lire 250.000.000
a fronte delle quali abbia ottenuto la concessione dell’agevolazione nei
limiti previsti dalla previgente normativa (pari a lire 50.000.000) può,
al fine di ottenere la concessione della maggiore agevolazione riferita
alle spese ammissibili eccedenti il predetto importo di lire 250.000.000,
presentare domanda, nei modi e nei termini fissati dalla presente circolare,
nella quale devono essere riportati nuovamente ed in maniera integrale
tutti gli elementi nonché i dati relativi ai titoli di spesa indicati
nella domanda precedente e già trasmessi con la medesima. A tale domanda
deve necessariamente, pena l’inammissibilità della stessa, essere allegata
la richiesta di cui all’allegato 1. Allegato
1 Il sottoscritto……………………………………………………in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………in relazione alla domanda di agevolazione presentata nel corso del 1998, per l'ottenimento dei benefici previsti dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n.449 in data………………, nella quale erano state esposte spese ammissibili pari complessivamente a lire………………………………………, a fronte delle quali è stata concessa, con decreto n…………………del ………..., un’agevolazione pari a lire………………………., richiede la concessione di ulteriori lire…………………………. pari al venti per cento delle spese ammissibili eccedenti lire 250.000.000.
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