DECRETO
LEGISLATIVO 25 gennaio 1992 n. 74
"Attuazione
della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE,
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa"
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 27 marzo 2000).
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e,
in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari,
nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità
comparativa.
2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "pubblicità" qualsiasi forma di messaggio che
sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita
di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti
ed obblighi su di essi oppure la presentazione di opere o di servizi;
b) per "pubblicità ingannevole", qualsiasi pubblicità
che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore
o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è
rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, leda o possa ledere un concorrente;
b-bis) per "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità
che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi
offerti da un concorrente;
c) per "operatore pubblicitario", il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio
pubblicitario è diffuso.
Art. 3 (Elementi di
valutazione)
1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità,
la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione
o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità,
la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che
si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche
fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato, ed alle condizioni
alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario,
quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti
di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto sui
beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 3-bis (Condizioni
di liceità della pubblicità comparativa).
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa
è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono
gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il
prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed
un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni
distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di
un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni
caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al
marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di
un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione
di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale
depositati.
2. Il requisito della verificabilità' di cui al comma 1, lettera
c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della
caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare
in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel
caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio
del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre
condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende
dalla disponibilità dei beni e servizi.
Art. 4 (Trasparenza
della pubblicità)
1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale;
in particolare, la pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile
dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche
di evidente percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni,
il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia
offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente
conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni
medesime.
3. É vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Art. 5 (Pubblicità
di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori)
1. É considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei
consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori
a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 6 (Bambini e
adolescenti)
1. É considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente,
minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità
o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi
pubblicitari, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più
giovani.
Art. 7 (Tutela amministrativa
e giurisdizionale)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche'
ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione
ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità
ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi
del presente decreto, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli
effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità
comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni
caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario
e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni
informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore
pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza
risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale
prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno
essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso attraverso
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva
o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità Garante, prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione motivata.
Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità
non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella
già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere
disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché,
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire
che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità
comparativa ritenuto illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni
di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto
dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400,
in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti
e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza
o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione
che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a rimozione
degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque
milioni.
10. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario
che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può essere
irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da due a cinque
milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo,
preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa
o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la
tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni
e' esperibile solo in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo
avverso il predetto provvedimento.
13. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario, in
materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del
codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina
sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma del regio decreto
21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, nonché delle
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri
segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica l'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
15. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni disciplinate
dal presente articolo, il numero dei posti previsti per la pianta organica
del personale di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, è incrementato di 10 unità nell'anno 2000, di 5
unita' nell'anno 2001 e di ulteriori 5 unità nell'anno 2002.
Art. 8 (Autodisciplina)
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione
degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa
ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000
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