Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 103
Recepimento
della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni
Art .1
Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati,
ivi comprese le consociate da essi controllate ai quali uno Stato membro
concede diritti speciali e esclusivi per l'installazione di reti pubbliche
di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni;
b) "diritti speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno
Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi
pubblici o privati mediante ogni strumento Iegislativo, regolamentare
o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione
di una determinata attività;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica
di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti
terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura
consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti
di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale di rete", I'insieme delle connessioni fisiche
e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica
di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete
pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;
f ) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale
e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare
l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate I'interoperabilità
dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati pu_ comprendere
la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmess
e o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico
del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in
partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al
suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio telex", la fornitura al pubblico del trasporto
diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione
del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT),
in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al
suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di
dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata
al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto
terminale;
l) "semplice rivendita di capacità", la fornitura al
pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee
affittate in cui la commutazione, il trattamento, I'archiviazione di dati
o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria
per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della
rete pubblica commutata.
Art. 2
Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni
1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti
commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni
diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma
1, lettera g), è consentito, salvo quanto disposto nei commi 2
e 3, ai sensi del presente decreto legislativo.
2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla
radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.
3 . L'accesso di cui al comma 1 pu_ essere limitato, nell'ambito dei poteri
di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali
rappresentate: a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
b) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;
c) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla
protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico
generale non di natura economica.
4. Le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica
sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in occasione dell'aumento
delle tariffe riguardanti i circuiti affittati, comunica alla Commissione
europea gli elementi posti alla base dell'aumento.
Art. 3.
Offerta di servizi di telecomunicazioni
1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica,
i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui
al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi
sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta
al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del
gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera
i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità,
come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente
autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del
titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli
obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità
dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di
terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico
generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la
trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale
estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto
delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa
nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di
circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale,
come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art.
2, comma 2.
5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi
entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione
deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione
è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine di cui al comma 5, pu_ essere data al richiedente
comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro
il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative
o tecniche.
7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato
all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si
considera accolta.
8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono
adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo:
Art. 4.
Interfacce tecniche e omologazione
1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione
delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento
di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.
314.
2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi
di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 devono essere omologate;
si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991
ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992.
Art. 5.
Interconnessione con la rete pubblica
1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento
delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni,
alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti
in materia.
Art. 6.
Trattamento dei segnali
1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono ammesse
restrizioni relative a1 trattamento dei segnali prima della loro trasmissione
sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti
per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla
sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale.
Art. 7.
Sanzioni
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,
ed all'art. 12, comma l, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle
relative procedure.
2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazione,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione
dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi;
in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2
e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all art. 12, comma
1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere
collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di
trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni.
Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità
delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti
di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi
1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 8.
Mezzi di tutela
1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere
collegamenti diretti per servizi di trattamentod elle informazioni e di
trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero
delle poste e telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga
procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità
delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti
di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi
1 e 2, ed al comma 2 del rpesente articolo è ammesso il ricorso
al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 9.
Convenzioni
1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica
13 agosto 1984, n. 523, sono adeguate alle norme del presente decreta
legislativo entro i sei mesi successivi alla data della sua entrata in
vigore.
Art. 10.
Contributi
1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono
tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al
momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri
sostenuti.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì
tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un
contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli
tecnici ed amministrativi.
3. I contributi di cui ai commi I e 2, dovuti anche dal gestore della
rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento
sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni
due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati
del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione
dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote
in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
Art. 11.
Svolgimento dei servizi
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le caratteristiche
e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di
cui all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi
di utenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento dei
dati personali
Art. 12.
Disposizione transitoria
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma
1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione
in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3.
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