Dalla
legge 24 aprile 1998, n. 128
Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997
(G.U.
7 maggio 1998, n. 104 - S.O. n. 88)
Art. 25. -Sanzioni
per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
1. L'installazione
di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi
di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta
milioni a lire cinquecento milioni.
2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare
le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.
4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella
licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni
a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali
e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le
fattispecie relative alle autorizzazioni generali.
5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei
termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro
dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione
e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad
un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione,
l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione
generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni
altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta
ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.
6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi
2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta
milioni a lire cinquecento milioni.
7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma
8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi
1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.
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