Legge 7 marzo 2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria
e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416
(G.
U. N. 67, 21 marzo 2001, Serie generale)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)
1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge,
si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il
libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque,
alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche
elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente
all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto
narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura,
purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina
sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti
di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche
ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo
2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al
pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima
legge n. 47 del 1948.
Art. 2 (Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed
in materia di trasparenza)
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è
riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite
nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice,
a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni
o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale,
esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque
attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività
connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere
intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società
sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate
da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo
è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché
dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni
comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori
di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono
soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attività
d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea o, in caso di società, se aventi
sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che
lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità.
Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".
Art. 3 (Modalità di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria)
1. A decorrere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto
per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi
di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi
di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi
da quelli membri dell'Unione europea è concesso un contributo pari
al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa
e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie
delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i
costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere,
o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione.
Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi
a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di
quello dell'edizione diffusa nella città italiana presso il cui
tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui
al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso
in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi
tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto
in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.
|