
DIRETTIVA 97/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento
dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle
telecomunicazioni
Gazzetta
ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 PAG. 0001 - 0008
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato
(3), visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il
6 novembre 1997,
(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino
la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente
del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali
nella Comunità;
(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita
sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo
(in particolare la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati
membri;
(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte
nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate
che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati
personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della società
dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi
di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali
servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva,
dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre
rischi riguardo alla loro vita privata;
(4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione
della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali
radiomobili;
(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo
del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione
entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per
tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un ambiente
propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità;
che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del
coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati
(ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha
ribadito l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata;
(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza
della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti di telecomunicazione,
con particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi
integrati (ISDN);
(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione
occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche
al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare
riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione
e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;
(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche
adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e
della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone
giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate
per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base
all'obiettivo di cui all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione
è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire
che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti
di telecomunicazione tra Stati membri;
(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti
interessati così come gli organi comunitari competenti, dovrebbero
cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti tecnologie
richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie
previste dalle disposizioni della presente direttiva;
(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva
e video a richiesta (video on demand);
(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la
direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti
relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non
specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi
gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la
direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non offerti
al pubblico;
(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto
dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione
aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti
ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario;
considerando che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino
necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato
(incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano
connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto
penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà
degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per
ciascuno di tali scopi;
(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le
disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando
la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi
interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono
in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione
della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone
giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa
comunitaria e nazionale applicabile;
(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla
presentazione e alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante
e collegata e del trasferimento automatico di chiamate a linee collegate
a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi specifici
in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda
uno sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti
interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino
alla Commissione;
(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate
misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti se necessario
congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati
sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la
sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo
17 della direttiva 95/46/CE;
(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso
non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza
delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi
di telecomunicazione offerti al pubblico; considerando che la legislazione
nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale
non autorizzato alle comunicazioni;
(17) considerando che i dati relativi agli abbonati, trattati per stabilire
le chiamate, contengono informazioni sulla vita privata delle persone
fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria corrispondenza
o i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali dati possono
essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio
ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonché
per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento che il
fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico volesse
effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione
può essere permesso unicamente se l'abbonato ha dato il proprio
consenso sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore
del servizio di telecomunicazione offerto al pubblico riguardo al genere
dei successivi trattamenti che egli intende effettuare;
(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato
le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme
addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere
in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione
offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli
utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse
di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative
di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato,
ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche,
oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che, in alternativa,
gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri
chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune
cifre;
(19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione
della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare
la presentazione dell'identificazione della linea dalla quale si effettua
la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere chiamate da
linee non identificate; che è giustificato rendere inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante
in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza
e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti;
che occorre, per quanto riguarda l'identificazione della linea collegata,
tutelare il diritto e il legittimo interesse della parte chiamata di eliminare
la presentazione dell'identificazione della linea alla quale la parte
chiamante è realmente collegata, in particolare in caso di chiamate
trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione offerti al
pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione
della linea chiamante e collegata, nonché di tutti i servizi offerti
in base all'identificazione della linea chiamante e collegata e delle
opzioni disponibili relative alla vita privata; che ciò permette
agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità
di cui possono avvalersi relativamente alla vita privata; che le opzioni
relative alla vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente
essere disponibili come servizio di rete automatico, ma possono essere
ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico;
(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati
dal disturbo che può essere causato dal trasferimento automatico
di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve avere
la possibilità di impedire che le chiamate trasferite siano passate
sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico;
(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili
al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone
fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che
gli abbonati possono determinare in quale misura i loro dati personali
debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono
riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone
fisiche;
(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati
da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati;
che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che sono
persone fisiche;
(23) considerando che è necessario garantire che l'introduzione
di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni
volte a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile
con il buon funzionamento del mercato unico;
(24) considerando in particolare che, analogamente a quanto disposto dall'articolo
13 della direttiva 95/46/CE, in determinate circostanze gli Stati membri
possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati,
ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di telecomunicazione
offerto al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di
reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione
della presentazione dell'identificazione della linea chiamante in base
alla normativa nazionale;
(25) considerando che nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati
non siano rispettati, la normativa nazionale deve prevedere la possibilità
di adire gli organi giurisdizionali; che si debbono applicare sanzioni
ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che
non si conformi alle misure nazionali adottate a norma della presente
direttiva;
(26) considerando che, nel campo di applicazione della presente direttiva,
è opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo per la tutela delle
persone con riguardo al trattamento dei dati personali, composto dai rappresentanti
delle autorità nazionali di controllo degli Stati membri istituito
a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente
evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente
le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per
l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza
del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito
dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una
coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva,
a prescindere dall'evoluzione tecnologica; che tale procedura si applica
esclusivamente alle specificazioni necessarie per adeguare l'allegato
ai nuovi sviluppi tecnologici prendendo in considerazione i mutamenti
riscontrati nelle domande del mercato e dei consumatori; che la Commissione
deve debitamente comunicare al Parlamento europeo la sua intenzione di
applicare tale procedura e che, altrimenti, si applica la procedura di
cui all'articolo 100 A del trattato;
(28) considerando che per agevolare l'osservanza delle disposizioni della
presente direttiva è necessario prevedere alcune modalità
specifiche per il trattamento di dati già in corso alla data di
entrata in vigore della normativa nazionale che attua la presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli
Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla
vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore
delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione
di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione
all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva
precisano e integrano la direttiva 95/46/CE, nonché la libera circolazione
di tali dati. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi
degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano
nel campo di applicazione del diritto comunitario, quali quelle previste
dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attività
riguardanti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato
(compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano
connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività
dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale.
Articolo 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, in base alla presente
direttiva si intende per:
a) "abbonato": ogni persona fisica o giuridica che sia parte
di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione offerti
al pubblico, per la fornitura di detti servizi;
b) "utente": qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio
di telecomunicazione offerto al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento;
c) "rete pubblica di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano
la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili,
radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto,
o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al
pubblico;
d) "servizio di telecomunicazione": servizi la cui fornitura
consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali
su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della
telediffusione.
Articolo 3 Servizi
interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali
in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione offerti al
pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità,
in particolare tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e
le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 si applicano alle linee di abbonati collegate
a centrali telefoniche digitali e, qualora sia tecnicamente possibile
e non richieda un impegno economico sproporzionato, alle linee di abbonati
collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di
cui agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva, o richiedesse investimenti
sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione.
Articolo 4 Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico
deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare
la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza
della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi
di attuazione, dette misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della
rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico
ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi,
compresi i relativi costi.
Articolo 5 Riservatezza
delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza
delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione
e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi
vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi
di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone
diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando
sia autorizzato legalmente, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 2 non riguarda la registrazione di comunicazioni legalmente
autorizzata, nel quadro delle legittime prassi commerciali, allo scopo
di fornire la prova di una transazione o di qualsiasi altra comunicazione
commerciale.
Articolo 6 Dati sul
traffico e sulla fatturazione
1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati
per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica
e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni
dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione
possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato.
Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante
il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso
il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione
il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può
trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio
consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve
essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorità dei
fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione
o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento
di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione
del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità
per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi
alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai
fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 7 Fatturazione
dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare
i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto
alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad
esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti
modalità alternative per le comunicazioni o per i pagamenti.
Articolo 8 Presentazione
e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di
eliminare, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante chiamata per chiamata. Gli
abbonati chiamanti devono avere tale possibilità linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità
mediante una funzione semplice e gratuitamente, purché l'uso di
tale funzione sia ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione
delle chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la chiamata
sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità mediante
una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente
o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità
di eliminare, mediante una funzione semplice e, gratuitamente, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate
provenienti dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni
di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti,
provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea collegata,
il fornitore di servizi di telecomunicazione offerti al pubblico informi
quest'ultimo di tale possibilità e delle possibilità di
cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9 Eccezioni
Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano
le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica
di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile
al pubblico possa annullare la soppressione dell'identificazione della
linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione
di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto
nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante saranno memorizzati
e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione
e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti
tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza
e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.
Articolo 10 Trasferimento
automatico della chiamata
Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento
automatico da parte di terzi verso il terminale dell'abbonato.
Articolo 11 Elenchi
degli abbonati
1. I dati personali riportati negli elenchi stampati o elettronici degli
abbonati a disposizione del pubblico o ottenibili attraverso i servizi
d'inchiesta dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare
un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente
consentito alla pubblicazione di dati personali supplementari. L'abbonato
ha il diritto, gratuitamente, di non essere incluso in un elenco stampato
o elettronico, di indicare che i suoi dati personali non possono essere
utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che
il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile
dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento
che ne riveli il sesso.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli
operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare
che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo
richiesto non sia tale da scoraggiare l'esercizio di tale diritto e purché,
prendendo in considerazione le esigenze di qualità dell'elenco
pubblico in funzione del servizio universale, tale somma sia calcolata
in modo da coprire i costi effettivamente sostenuti dall'operatore per
l'adeguamento e aggiornamento dell'elenco degli abbonati da non iscrivere
nell'elenco pubblico.
3. I diritti di cui al paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono
persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel quadro del
diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile, un'adeguata
tutela dei legittimi interessi degli interessi che sono persone fisiche,
relativamente alla loro iscrizione nei pubblici elenchi.
Articolo 12 Chiamate
indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi
di invio di materiale pubblicitario può essere consentito soltanto
nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che,
gratuitamente, le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale
pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non
siano permesse o senza il consenso dell'abbonato interessato o nei confronti
di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta
tra queste due possibilità è stabilita dalla normativa nazionale.
3. I diritti di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati
che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono, inoltre, nel
quadro del diritto comunitario e della normativa nazionale applicabile,
un'adeguata tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone
fisiche, relativamente alle chiamate indesiderate.
Articolo 13 Caratteristiche
tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri
provvedono affinché, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e
3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione,
obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche
che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione
di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere
attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche
specifiche, gli Stati membri informano la Commissione secondo le procedure
di cui alla direttiva 83/189/CEE (7) che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee
comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in base
alla normativa comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione,
compreso il reciproco riconoscimento della loro conformità, e della
decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni (8).
Articolo 14 Estensione
del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a
limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni
degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora
tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della
sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione,
della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, ovvero
dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto
dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi
giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente
alle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e
con riguardo ai diritti individuali risultanti dalla stessa.
3. Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei
dati personali, istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE,
svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche
per quanto concerne la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
nonché dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni,
che sono oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della
direttiva 95/46/CE, provvede a stabilire le specificazioni tecniche dell'allegato,
secondo la procedura prevista in tale articolo. Il comitato è convocato
specificamente per le materie contemplate dalla presente direttiva.
Articolo 15 Attuazione
della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al
più tardi non oltre il 24 ottobre 1998.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
all'articolo 5 della presente direttiva al più tardi non oltre
il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto
per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.
In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e si considera
che abbiano dato il loro consenso se non hanno espresso il loro dissenso
entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate a norma
della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 16 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
addì 15 dicembre 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU C 200 del 22.7.1994,
pag. 4.
(2) GU C 159 del 17.6.1991, pag. 38.
(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU C 94 del 13.4.1992,
pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU C
315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16
gennaio 1997 (GU C 33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento
europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997). Decisione del
Consiglio del 1° dicembre 1997.
(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(5) GU C 257 del 4.10.1988, pag. 1.
(6) GU C 196 dell'1.8.1989, pag. 4.
(7) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 94/10/CE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).
(8) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto
di adesione del 1994.
ALLEGATO
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