CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLESERCIZIO
DELLATTIVITÀ GIORNALISTICA.
(Provvedimento
del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto lart.
25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dallart.
12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il
trattamento dei dati personali nellesercizio della professione giornalistica
deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia,
recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice
è applicabile anche allattività dei pubblicisti e
dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente
i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale
di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia
è adottato dal Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti
in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove ladozione e
ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante
ha invitato il Consiglio nazionale dellordine ad adottare il codice
entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante
ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di
sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale
dellordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale
il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dellordine alcuni
criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei
diritti coinvolti allattività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante
ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal
Consiglio nazionale dellordine e trasmesso al Garante con nota prot.
n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante,
sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996
e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia
e giustizia lopportunità di una revisione dellart.
25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto
legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante
ha invitato il Consiglio nazionale dellordine ad apportare alcune
residuali modifiche allulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio
nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot.
n. 1074 dell8 aprile;
Constatata lidoneità delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice
di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dellordine
con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dellart. 25, comma 2, della legge n. 675/1996,
il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
allufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia
e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE ORDINE
DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLESERCIZIO
DELLATTIVITÀ GIORNALISTICA
(In conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni
in vigore, secondo la tavola di corrispondenza)
Art. 1 - Principi
generali
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali
della persona con il diritto dei cittadini allinformazione e con
la libertà di stampa.
2. In forza dellart. 21 della Costituzione, la professione giornalistica
si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale
per lesercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione,
la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi
a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche
e movimenti di pensiero, attuate nellambito dellattività
giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano
nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di
dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi
trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37
e dallart. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dellUnione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.
Art. 2 - Banche
dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui
allart. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note
la propria identità, la propria professione e le finalità
della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità
o renda altrimenti impossibile lesercizio della funzione informativa;
evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività,
il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dellinformativa
di cui allart. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale,
le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante
annunci, almeno due volte lanno, lesistenza dellarchivio
e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla
legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i
dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone
interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla
legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali allesercizio
della professione e per lesclusivo perseguimento delle relative
finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie,
ai sensi dellart. 2 della legge n. 69/1963 e dellart. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo
necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Art. 3 - Tutela
del domicilio
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende
ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme
di legge e delluso corretto di tecniche invasive.
Art. 4 - Rettifica
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti
dalla legge.
Art. 5 - Diritto
allinformazione e dati personali
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto allinformazione su fatti di interesse pubblico,
nel rispetto dellessenzialità dellinformazione, evitando
riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente
dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è
fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli
di tutela.
Art. 6 - Essenzialità
dellinformazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale
non contrasta con il rispetto della sfera privata quando linformazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione delloriginalità
del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo
sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà
di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7 - Tutela
del minore
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica
i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari
in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto
della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che
non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia,
per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di
legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti
minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare
se la pubblicazione sia davvero nellinteresse oggettivo del minore,
secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8 - Tutela
della dignità delle persone
1. Salva lessenzialità dellinformazione, il giornalista
non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti
in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né
si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale
della notizia o dellimmagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia
e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e
foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dellinteressato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi,
salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9 - Tutela
del diritto alla non discriminazione
1. Nellesercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali,
fisiche o mentali.
Art. 10 - Tutela
della dignità delle persone malate
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata
persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità,
il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di
malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici
di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nellambito del perseguimento
dellessenzialità dellinformazione e sempre nel rispetto
della dignità della persona se questa riveste una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11 - Tutela
della sfera sessuale della persona
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite
ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nellambito del perseguimento
dellessenzialità dellinformazione e nel rispetto della
dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12 - Tutela
del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica
il limite previsto dallart. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di
cui allart. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale è ammesso nellesercizio del diritto di cronaca,
secondo i principi di cui allart. 5.
Art. 13 - Ambito
di applicazione, sanzioni disciplinari
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti
e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività
pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963,
si applicano solo ai soggetti iscritti allalbo dei giornalisti,
negli elenchi o nel registro
|