CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento
del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.
Ugo De Siervo e delling. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto lart. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano lelaborazione di codici di condotta destinati
a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nellambito
delle categorie interessate, nellosservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda
al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto larticolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal
codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione
dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di
dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed
ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare alladozione
del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a
darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato
la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali
è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro
composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti
la consultabilità degli atti darchivio riservati, del Centro
di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività
culturali, dellAssociazione delle istituzioni culturali italiane,
dellAssociazione nazionale archivistica italiana, dellIstituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Società per lo studio della storia contemporanea, dellIstituto
storico italiano per letà moderna e contemporanea, della
Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società
italiana delle storiche, dellIstituto romano per la storia dItalia
dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione,
anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine
di favorire il più ampio dibattito e di permettere laraccolta di
eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti
i soggetti
interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso
il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all art. 31, comma 1, lettera h) della
legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo
n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi storici che figura in allegato allUfficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
CODICE DI DEONTOLOGIA
E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(In conformità
allarticolo 184, comma 2, del nuovo testo Unico, i riferimenti a
disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate
devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore,
secondo la tavola di corrispondenza).
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza
frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede
alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dellinteresse
pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico
riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dellart. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963
n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette
finalità dallobbligo di richiedere il consenso degli interessati
ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n.
675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio
1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963,
n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve
pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice
di deontologia e di buona condotta, losservanza del quale, oltre
a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale
per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera
h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca,
la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti
e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse
pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti
pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni
professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società
scientifiche, ed è volto ad assicurare lequilibrio delle
diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti
storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate
(art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua
in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione
nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca
e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta,
la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati
della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi
storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi,
oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana,
alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca
storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata
dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio
d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi
correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso
di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti
approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino
nel 1996.
Capo I - PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 - Finalità
e ambito di applicazione
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati
di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica
e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso
ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso
archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza
necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati
personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento
dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati
presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di
non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla
loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione
e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte
di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati
di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico,
i quali manifestano lintenzione di applicare il presente codice
nella misura per essi compatibile.
Art. 2 - Definizioni
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni
e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento
dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo.
Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente
o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o
di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui
al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II - REGOLE
DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 3 - Regole
generali di condotta
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono,
gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità
più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono
i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per
ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e
di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati
dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche,
nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà,
correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio
della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano
il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente
utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla
medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti
e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie
previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4 - Conservazione
e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal
fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici
e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando
anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze
storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione
permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione,
dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti
agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare
o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art.
15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni
e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione
o accesso non
autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi,
particolari cautele quali la
consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali
in cassaforte o
armadi blindati.
Art. 5 - Comunicazione
e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il
principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi
al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca
e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente
da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio
in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire
banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive
una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione
e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni
della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare,
il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6 - Impegno
di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o
non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività
anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti
e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per
fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale,
è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per
gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati
personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione
dalla propria attività.
Art. 7 - Aggiornamento
dei dati
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento,
alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione
secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie
dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie
di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di
ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni
per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione
a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti
nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento
al tempo trascorso.
Art. 8 - Fonti
orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente
in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che
renda nota almeno lidentità e lattività svolta
dallintervistatore nonché le finalità della raccolta
dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono allautore
dellintervista una dichiarazione scritta dellavvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nellintervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III - REGOLE
DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9 - Regole
generali di condotta
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare lattività di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino
i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano
i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli
scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei
principi di pertinenza ed indispensabilità di cui allart.
7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 10 - Accesso
agli archivi pubblici
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno
diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere
riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono
consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati
di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta
anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. Lautorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma
2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dellInterno, previo parere del direttore dellArchivio di Stato
o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per
le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio
riservati istituita presso il Ministero dellInterno, secondo la
procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di
cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente
che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate
per le quali chiede lautorizzazione, illustri le finalità
della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente
ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata
a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione
della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca
di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma
3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte
a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà
e la dignità delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della
ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi
delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati,
nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea
di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti.
Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza
e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente
individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento
dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono
essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11 - Diffusione
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza,
del diritto all'identità personale e della dignità degli
interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione
del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico
e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona
identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni
pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non
abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg.
n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza
è valutato dallutente con particolare riguardo ai singoli
dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel
loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti
e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità
e la riservatezza delle persone.
5. Lutente non è tenuto a fornire linformativa di cui
allart. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili suvautorizzazione, solo ai fini
della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Art. 12 - Applicazione
del codice
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche
e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente
codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti,
a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad
assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche
promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13 - Violazione
delle regole di condotta
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano
le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune
misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni
di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli
utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento,
può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio
i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice.
Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione
di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono
tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono
segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale
adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Art. 14 - Entrata
in vigore
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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