A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELLAMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento
del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
IL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella
seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto lart. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano lelaborazione di codici di condotta destinati
a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto lart. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nellambito
delle categorie interessate, nellosservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso lesame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento
dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca
scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda
al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati,
ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto larticolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal
codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresì larticolo 12, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, come modificato dallarticolo 12, comma
6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione
per la garanzia dellinformazione statistica debba essere sentita
ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta
relativi al trattamento dei dati personali nellambito del Sistema
statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione
dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di
dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato
tutti i soggetti aventi titolo a partecipare alladozione dei medesimi
codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione
al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato
la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali
è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro,
composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici:
Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione
nellambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far
pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000,
n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure
per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico
nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile
1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001
in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico
nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002
sullinserimento di altri uffici di statistica nellambito del
Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dellISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dellinformazione
statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema statistico
nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001
sullesame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere allesame definitivo del codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati nellambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al
codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del
d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare lutilizzo dei dati personali
a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nellinformazione statistica
ai sensi dellarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati dintesa con
lIstat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce
condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, ed in particolare all art. 31, comma 1, lettera h) della
legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto
legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dellart. 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione
n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nellambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato,
allUfficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
CODICE
DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI
A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELLAMBITO
DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(In
conformità allarticolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.)
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che lutilizzazione
di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla
legge di rilevante interesse pubblico e fonte dellinformazione statistica
ufficiale intesa quale particolare, nellambito della comunicazione
per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati
da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO
I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art.
1 - Ambito di applicazione
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici
effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema
statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale
o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai
rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti
alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano
previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica
attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute
nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel
presente codice.
Art.
2 - Definizioni
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nellart.
1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"),
nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni
e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma
statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità
agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", linformazione ottenuta con
il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri,
di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica
che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri,
elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", lentità alla quale
sono riferiti o riferibili i dati trattati.
Art.
3 - Identificabilità dellinteressato
1. Agli effetti dellapplicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, è possibile stabilire unassociazione significativamente
probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative
ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;patrimonio
della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto allidentità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma
6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti
per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale,
per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dallItalia
con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre
2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata
in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dellUnione
Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio dEuropa n. R(97)18, adottata
il 30 settembre 1997;
f) allarticolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dellUnione
Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono
chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non
discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in b) i mezzi ragionevolmente
utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare,
alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi
congiuntamente
ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre
a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie
per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato,
tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in
modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza
ed al software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione
e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, linteressato può
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini
di probabilità di identificare linteressato stesso tenendo
conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati
i mezzi eventualmente necessari per procedere allidentificazione
rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati
che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che
se ne può trarre.
Art.
4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle
quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita,
ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un
numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore
minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello
di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono
soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente lidentificazione di unità
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle
variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere
diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre
fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso
in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino
la medesima modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario
per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale
o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite
e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati
dallIstat che, attenendosi ai criteri di cui allart. 3, comma
1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone
comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art.
5 - Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale
ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente
dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo
restando quanto previsto dallart. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici,
del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza lidentificazione
anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità
del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti
presupposti:
a) linteressato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla
base degli elementi previsti per linformativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche
sulla base di unautorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie
di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente
gravoso per lindagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché
espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la
documentazione dellinformativa resa allinteressato e dellacquisizione
del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento
per tre anni.
CAPO
II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art.
6 - Informativa
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato
o alle persone presso le quali i dati personali dellinteressato
sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità
che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità
a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30
luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato
e il conferimento dellinformativa a questultimo richieda uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto
dallart. 10, comma 4 della Legge, linformativa stessa si considera
resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale
o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da
comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere
eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, linformativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita
per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti
necessario per il raggiungimento dellobiettivo dellindagine
-in relazione allargomento o alla natura della stessa- e purché
il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento
dellinformativa deve
essere fornito allinteressato non appena vengano a cessare i motivi
che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti
un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile
della ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per
almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti
i soggetti che esercitano i diritti di cui allart. 13 della Legge-
in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è
ritenuto di differire linformativa, la parte di informativa differita,
nonché le modalità seguite per informare gli interessati
quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dellindagine
sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto
di un altro, in quanto familiare o convivente, linformativa allinteressato
può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Art.
7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico
nazionale
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono
essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati
e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche
a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti
di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
fuori dal sistema statistico nazionale, di cui allarticolo 10, comma
6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici
laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a
condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti
del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori
che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione
di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto
della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione
e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori
che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva
verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle
norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato
i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare
dati personali a ricercatori operanti per conto di università,
altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca,
purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti
del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti
per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche
nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti
dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini
di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art.
8 - Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra
i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i
trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità
istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati allatto
della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza
e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche
tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa
motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese
le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui allart.
2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che
non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico
e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati
dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità
perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di
cui allart. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dallart. 15 della Legge e successive modificazioni
e integrazioni.
Art.
9 - Autorità di controllo
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
allarticolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente
codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando
al Garante i casi di inosservanza.
CAPO
III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art.
10 - Raccolta dei dati
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione
del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dellorganizzazione
e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto
del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo
altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo
le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute.
In particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità
della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui allart. 10 della Legge e di cui
allart. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento
che consenta allinteressato di rispondere in modo adeguato e consapevole,
evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite
pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività
di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa
autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze
delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali
di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art.
11 - Conservazione dei dati
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario
per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati, in conformità allart. 9 della Legge e allart.
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni
e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere
conservati fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato
per le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente
da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso,
salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Art.
12 - Misure di sicurezza
1. Nelladottare le misure di sicurezza di cui allart. 15,
comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti
livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati
stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui allart. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento
ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art.
13 - Esercizio dei diritti dell'interessato
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato
può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano
per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che
tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento,
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dellart. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi
spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare
i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni
non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione
se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le
metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali
comunitarie e nazionali.
Art.
14 - Regole di condotta
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi
di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali
trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche
alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti
all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione,
la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni
ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si
venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività
statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere
diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri
o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali
devono essere adeguate costantemente allevoluzione delle metodologie
e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere
favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono
tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando
non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale.
I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire
la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati
medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente
codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare
del trattamento.
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