REGOLAMENTO
IN MATERIA DI PUBBLICITA' RADIOTELEVISIVA E TELEVENDITE
Allegato A alla delibera del Garante delle Telecomunicazioni n. 538/01/CSP
del 26 luglio 2001
G. U. 8 agosto 2001,
n. 183
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a. per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
b. per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana,
hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti
dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere
da terzi;
c. per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o
privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale
o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
d. per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato,
trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
e. per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il
mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
f. per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione
di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva
o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
g. per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva
di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di
un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora
tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire
fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si
considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro
pagamento o altro compenso.
h. per autopromozione: annunci dell'emittente relativi ai propri programmi
ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
i. per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo
comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità
radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente
regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari
privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all'articolo
1, comma 1, lettera b).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro
modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del
programma
1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili
come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso
l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi,
o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine
della pubblicità o della televendita.
2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo
chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita",
rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario
o della televendita.
3. L'Autorità assume ogni opportuna iniziativa affinché
nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di
un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte
le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.
4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite,
in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore
del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità
diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi
dei medesimi cartoni animati.
5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né
visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente
i telegiornali e le rubriche di attualità.
6. La pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la
parodia di un particolare programma non devono essere trasmesse prima
o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.
7. E' vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi
tecniche subliminali.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità
di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all'articolo
3 della legge 30 aprile 1998, n.122, e salvo quanto disposto dal comma
3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito
all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento.
3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli
di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può
essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.
4. Tra la fine di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di quella successiva
devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.
5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot
di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento
ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle
sue pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa
l'azione sportiva.
6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti
non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film
prodotti per la televisione, dall'articolo 3, comma 3, della legge 30
aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma
autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si
applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati,
per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio
pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all'articolo
3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini
dei limiti di affollamento previsti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti
televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall'articolo 3, comma
6, della legge 30 aprile 1998, n.122.
Articolo 5
Esclusioni dai limiti di affollamento
1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente,
le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi
di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati
nei limiti di affollamento.
Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute
nel presente regolamento.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli
obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili
in ogni altro caso le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'articolo 1, comma
31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
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