DECRETO
LEGISLATIVO 22 MAGGIO 1999, N. 185
Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza.
G.
U. serie generale n. 143 del 21 giugno 1999
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema
di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche
di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi
per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo
delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato
1;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Art. 2 - Campo di
applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi al servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
e) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3. Informazioni
per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso
di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà
in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze
di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4.
Art. 4 - Conferma
scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione
a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione
e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche
in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5 - Esercizio
del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno
in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado
di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti, audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di.scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto
a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal
contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque
essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento
del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto
al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire
gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto
a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6 - Esecuzione
del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte
per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi
prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se
di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7 - Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) al contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che
effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8 - Pagamento
mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove
ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare
al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente
decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Art. 9 - Fornitura
non richiesta
1. È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta
non significa consenso.
Art. 10 - Limiti all'impiego
di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore
o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11 - Irrinunciabilità
dei diritti
1. 1 diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12 - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3,
4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità
di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo
e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13 - Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14 - Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano
le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO 1
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE,
i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione
di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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