X Chiudi

Convenzione di Berna

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 24 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

1. I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

2. 1. L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche o pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.
2. E' tuttavia riservata alla legislazione dei Paesi dell'Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o piu' categorie di tali opere non siano protette fintanto che non siano state fissate su un supporto maeriale.

3. Si proteggono come pere originali, senza pregiudizi delle opere dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti,le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.
4. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.
5. Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali, sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
6. Le opere sopraindicate sono protete in tutti i Paesi dell'Unione. Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e degli aventi causa.
7. E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.
8. La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno o a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

2-bis. 1. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari.
2. E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'art.11-bis 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.
3. Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

3. 1. Sono protetti in forza della presente Convenzione,
a) gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;
b) gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione.
2. Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.
3. Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purchè questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie o artistiche, l'esposizione di un'opera d'arte e la costruzione di un'opera di architettura.
4. Si considera come pubblicata simultaneamente in più Paesi l'opera che appaia in due o più Paesi entro trenta giorni dalla sua prima pubblicazione.

4. Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall'art. 3 non risultano adempiute.
a) gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione;
b) gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere di arte grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

5. 1. Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonchè dei diritti conferiti specificatamente dalla presente Convenzione.
2. Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono sobordinati ad alcuna formalità e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausule della presente Convenzione, l'estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta.
3. La protezione nel Paese d'origine è regolata dalla legislazione nazionale. Tuttavia l'autore, allorchè non appartenga al Paese d'origine dell'opera per la quale è protetto dalla presente Convenzione, avrà, in questo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
4. Si reputa Paese d'origine.
a) per le opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell'Unione, tale Paese; tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell'Unione, che concedono durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più breve;
b) per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione, questultimo paese;
c) per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un Paese estraneo all'Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell'Unione, il Paese dell'Unione cui l'autore appartiene; tuttavia,
i) se si tratta di opere cinematografiche, il cui il produttore ha sede o residenza abituale in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo come Paese d'origine, e
ii) se si tratta di opere architettoniche edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione, si reputa quest'ultimo Paese d'origine.

6. 1. Quando un Paese estraneo all'Unione non protegge in misura sufficiente le opere degli autori appartenenti ad un Paese dell'Unione, quest'ultimo potrà limitare la protezione delle opere i cui autori, al momento della prima pubblicazione delle medesime, appartengano al Paese estraneo e non risiedano abitualmente ad un Paese dell'Unione. Se il Paese della prima pubblicazione fa uso di questa facoltà, gli altri Paesi dell'Unione non saranno tenuti ad accordare alle opere, in tal modo soggette a particolare disciplina, una protezione più larga di quella loro accordata nel Paese di prima pubblicazione.
2. Nessuna limitazione, stabilita in forza della alinea precedente, dovrà pregiudicare i diritti acquisiti da un autore su di un'opera pubblicata in un Paese dell'Unione, prima che siffatta limitazione sia stata posta in esecuzione.
3. I paesi dell'Unione che, in forza del presente articolo, limiteranno la protezione dei diritti degli autori, ne daranno notificazione scritta al Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito designato "Direttore Generale"), indicando i Paesi rispetto ai quali si limita la protezione e del pari le limitazioni cui sono soggetti i diritti degli autori appartenenti a questo Paesi. Il Direttore Generale comunicherà immediatamente il fatto a tutti i Paesi dell'Unione.

6-bis 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione.
2. I diritti riconosciuti all'autore in forza dell'alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell'adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell'autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell'alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore.
3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

7. 1. La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquantanni dopo la sua morte.
2. Tuttavia, per le opere cinematografiche, i Paesi dell'Unione hanno la facoltà di stabilire che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa accessibile al pubblico col consenso dell'autore, o, qualora ciò non si verifichi, nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, che la durata della protezione termini cinquanta anni dopo tale realizzazione.
3. Per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione concessa dalla presente Convenzione termina cinquanta anni dopo che l'opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, allorchè lo pseudonimo adottato dall'autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è quella prevista dall'alinea 1). Ove l'autore di un'opera anonima o pseudonima riveli la propria identità entro il periodo sopra indicato, il termine di protezione applicabile sarà quello previsto dall'alinea 1). I Paesi dell'Unione non hanno l'obbligo di proteggere le opere anonime o pseudonime, allorchè è presumibile che il loro autore sia morto da cinquanta anni.
4. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di stabilire la durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni computati dalla data della realizzazione di una tale opera.
5. Il termine di protezione postuma e i termini di cui ai precedenti alinea 2), 3) e 4) decorrono dalla data della morte dell'autore o da quella dell'evento contemplato in questa alinea,ma la loro durata va nondimeno computata soltanto dal primo gennaio dell'anno successivo di quello della morte o dell'evento.
6. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di concedere una durata di protezione superiore a quelle previste negli alinea precedenti.
7. I Paesi dell'Unione vincolati all'Atto di Roma della presente Convenzione e la cui legislazione, in vigore al momento della firma del presente Atto, concede durate inferiori di quelle previste negli alinea precedenti, hanno la facoltà di mantenerle aderendo a questo Atto o ratificandolo.
8. La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d'origine dell'opera.

7 - bis. Le disposizioni dell'articolo precedente sono al pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di un'opera, con la riserva che i termini successivi alla morte dell'autore vanno computati dalla data della morte dell'autore dell'ultimo collaboratore superstite.

8. Gli autori delle opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno, per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, il diritto esclusivo di fare od autorizzare la traduzione delle loro opere.

9. 1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
2. E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle predette opere in taluni casi speciali, purchè una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi degli autori.
3. Qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione ai sensi della presente Convenzione.

10. 1. Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonchè le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purchè una tale utilizzazione sia fatta conformamente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell'autore.

10-bis. ...omissis...
11. ...omissis...

11 - bis.1. Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni ed immagini; 2° ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell'opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario; 3° la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell'opera radiodiffusa.
2. Spetta alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti previsti nel precedente alinea 1), ma tali condizioni avranno effetto strettamente limitato al Paese che le abbia stabilite. In nessun caso esse possono ledere il diritto morale dell'autore, nè il diritto spettante all'autore stesso di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
3. Salvo patto contrario, l'autorizzazione rilasciata in conformità dell'alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l'opera radiodiffusa. E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la disciplina delle registrazioni effimere effettute da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario.

11ter. 1. Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzazre: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2. Gli stessi diritti sono conferiti agli autori delle opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull'opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.

12. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare adattamenti, variazioni ed altre trasformazioni delle loro opere.

13. 1. Ciascun Paese dell'Unione può, per quanto lo concerne, stabilire riserve e condizioni relative al diritto esclusivo dell'autore di un'opera misicale e dell'autore delle parole, la cui registrazione con l'opera musicale sia già stata autorizzata da quest'ultimo, di autorizzare la registrazione sonora di detta opera musicale,con, se è il caso, le parole; Queste riserve e condizioni hanno però effetto strettamente limitate al Paese che le abbia stabilite e non possono in alcun caso ledere il diritto, spettante all'autore, di ottenere un equo compenso, che, in mancanza di amichevole accordo, sarà fissato dall'autorità competente.
2. Le registrazioni di opere musicali realizzazte in un Paese dell'Unione, in conformità dell'art. 13. 3) delle Convenzioni firmate a Roma il 2 giugno del 1928 e a Bruxelles il 26 giugno 1948, potranno, in tale Paese, essere riprodotte senza il consenso dell'autore dell'opera musicale fino allo scadere di un termine di due anni decorrente dalla data in cui il detto Paese è vincolato dal presente atto.
3. Le registrazioni effettuate a norma degli alinea 1) e 2) del presente articolo e importate, senza autorizzazione delle parti interessate, in un Paese dove non siano lecite, possono esservi sequestrate.

14. 1. Gli autori di opere letterarie od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento e la riproduzione cinematografica di dette opere e la messa in circolazione delle opere in tal modo adattate o riprodotte.
2. L'adattamento in qualsiasi altra forma artistica delle produzioni cinematografiche tratte da opere letterarie od artistiche è soggetto, senza pregiudizio dell'autorizzazione degli autori di dette produzioni, all'autorizzazione dell'autore dell'opera originale.
3. Le disposizioni dell'art. 13. 1) non sono applicabili.

14 - bis. 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica è protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente.
2. a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica.
b) Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori dei contributi apportati alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubbliche, alla trasmissione per filo al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica.
c) Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o dell'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata al Paese dell'Unione dove la protezione è richiesta la facoltà di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facoltà dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
d) Per "stipulazione contraria o particolare" devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno.
3. Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, nè al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione, la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunicherà senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

14 - ter. 1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore-o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale- ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
2. La protezione stabilita dall'alinea precedente può essere invocata da ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa è richiesta.
3. Le modalità di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.

15. 1. Affinchè gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purchè questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore.
2. Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso.
3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell'alinea 1), l'editore, il cui nome sia indicato sull'opera, è senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell'autore; in tale veste egli è legittimato a salvaguardarne e a far valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l'autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.
4. a) Per le opere non pubblicate di cui è ignota l'identità dell'autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell'Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l'autorità competente a rappresentare l'autore e abilitata a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione.
b) I Paesi dell'Unione che, in forza di questa disposizione, procederanno a una tale designazione, la notificheranno al Direttore Generale mediante una dichiarazione scritta contenente tutte le informazioni relative all'autorità in tal modo designata. Il Direttore Generale comunicherà senza indugio questa dichiarazione a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

16. 1. Ogni opera contraffatta può essere sequestrata nei Paesi dell'Unione nei quali l'opera originale ha diritto alla protezione legale.
2. Le disposizioni dell'alinea precedente sono del pari applicabili alle riproduzioni provenienti da un Paese dove l'opera non è protetta o a cessato di esserlo.
3. Il sequestro è eseguito in conformità alla legislazione di ciascun Paese.

17. Le disposizioni della presente Convenzione non possono in alcun modo recare pregiudizio al diritto spettante al Governo di ciascuno dei Paesi dell'Unione di consentire, vigilare e vietare, mediante provvedimenti legislativi o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esportazione di qualsiasi opera o produzione, nei cui confronti l'autorità competente abbia ad esercitare il diritto stesso.

18. 1. La presente Convenzione si applica a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d'origine per effetto della scadenza della durata di protezione.
2. Pertanto, se un'opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l'opera stessa non vi sarà nuovamente protetta.
3. L'applicazione di tale principio ha luogo conformemente alle clausule contenute nelle convenzioni particolari stipulate o stipulande a tale effetto tra Paesi dell'Unione.
4. Le disposizioni precedenti si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la protezione sia estesa in applicazione dell'art.7 o per abbandono di riserve.

19. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di rivendicare l'applicazione delle più larghe disposizioni che fossero emanate dalla legislazione di un Paese dell'Unione.

20. I Governi dei Paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate.

21. 1. Disposizioni particolari concernenti i Paesi in via di sviluppo figurano nell'Annesso.
2. Con riserva delle disposizioni dell'art. 28, 1 b), l'Annesso forma parte integrante del presente Atto.

22. ...omissis...

23. ...omissis...

24. ...omissis...

25. ...omissis...

26. ...omissis...

27. ...omissis...

28. ...omissis...

29. ...omissis...

29 - bis. ...omissis...

30. ...omissis...

31. ...omissis...

32. 1. Il presente Atto sostituisce, per i rapporti tra i Paesi dell'Unione e nella misura in cui esso si applica, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 e gli Atti che l'hanno successivamente riveduta. Gli atti precedentemente in vigore continueranno ad essere applicabili, nel loro complesso o nella misura in cui il presente Atto non li sostituisce in forza della frase precedente, per i rapporti con i Paesi dell'Unione che non ratificano il presente Atto o non vi aderiscono.
2. I Paesi estranei all'Unione che aderiscono al presente Atto, lo applicano, con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), nei riguardi di ogni Paese dell'Unione che non ne sia parte o, pur essendolo, abbia fatto la dichiarazione prevista dall'art. 28 1) b). Tali Paesi ammettono che il Paese dell'Unione considerato, nelle sue relazioni con essi:
i) applichi le disposizioni del più recente Atto di cui sia partecipe e
ii) con riserva delle disposizioni dell'art I. 6) dell'annesso, abbia la facoltà di adottare la protezione al livello previsto dal presente Atto.
3. I Paesi che hanno invocato il benificio di una qualunque delle facoltà previste dall'Annesso possono applicare le disposizioni dell'Annesso che riguardano la o le facoltà di cui hanno invocato il benificio nei loro rapporti con gli altri Paesi dell'Unione i quali non siano vincolati dal presente Atto, a condizione che questi ultimi Paesi abbiano accettato questa applicazione.

33. 1. Ogni controversia tra due o più Paesi dell'Unione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta mediante negoziati, potrà venir deferita da uno qualunque dei Paesi interessati alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme agli Statuti della Corte, a meno che i Paesi interessati non concordino altro modo per dirimerla. L'Ufficio Internazionale dovrà, ad opera del Paese attore, essere informato del deferimento della controversia alla Corte e darne notizia agli altri Paesi dell'Unione.
2. Ogni Paese può, al momento della firma del presente Atto o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dell'alinea 1). Per quanto concerne le controversie tra un tale Paese e qualsiasi altro Paese dell'Unione, le disposizioni dell'alinea 1) non sono applicabili.
3. Ogni Paese che abbia fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni dell'alinea 2) può, in qualsiasi momento, ritirarla mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale.

34. 1. Con riserva delle disposizioni dell'art. 29-bis, l'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese l'adesione o la ratifica di Atti anteriori della presente Convenzione.
2. L'entrata in vigore degli articoli 1 a 21 e dell'Annesso preclude ad ogni Paese la facoltà di fare la dichiarazione in forza dell'art. 5 del Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo annesso all'Atto di Stoccolma.

35. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2. Ciascun Paese potrà denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore Generale. Tale denuncia implica anche la denuncia di tutti gli Atti anteriori e avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, la Convenzione rimanendo in vigore ed esecutiva per gli altri Paesi dell'Unione.

36. 1. Ogni Paese parte della presente Convenzione s'impegna ad adottare, conformemente alla propria costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.
2. Resta inteso che, dal momento in cui diviene parte della presente Convenzione, un Paese deve essere in grado, giusta la propria legislazione interna, di attuare le disposizioni della presente Convenzione.

37. ...omissis...

38. 1. I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 al 26 dell'Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli articoli stessi. Ogni Paese che intende valersi di questa facoltà depositerà a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
2. Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri dell'Organizzazione,l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore Generale da Direttore Generale di questo Ufficio.
3. Allorchè tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

 

X Chiudi