REGOLAMENTO DEL REGISTRO PUBBLICO PER IL SOFTWARE
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 3 gennaio 1994, n. 244,
pubblicato in G.U. 22 aprile 1994, n. 93
(Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore)
Art. 1.
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto
dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell'art.
103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato
dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, può essere tenuto con
mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva
e data.
Art. 2.
1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di altro titolare
dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato
da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento
per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento
al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni:
a) titolo del programma;
b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalità;
c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione;
d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione
il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi.
2. L'esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione
del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe
caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto
idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).
3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente
domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica
europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica
per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. Qualora la
data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda
alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia,
deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine.
4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma,
di cui in particolare all'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge
22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla
indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma
originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma
derivato.
5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione
o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi,
il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in
tal caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali
il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione,
devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi.
6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),
la dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.
Art. 3.
1. Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro
i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa
apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l'esemplare
dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente
un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel
registro.
Art. 4.
1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati
all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla
Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autenticata
dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate,
accompagnato da una copia dell'atto.
2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente
le seguenti indicazioni:
a) nome e domicilio del richiedente;
b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le
firme;
d) programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;
e) diritti ceduti;
f) generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.
3. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel
registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi,
previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione,
gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato
di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.
Art. 5.
1. Ai fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi
all'archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore
o dell'elaboratore, nonché del richiedente la registrazione.
Art. 6.
1. La presentazione al competente ufficio della Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.) di dichiarazioni e altri documenti ai fini
della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge,
può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco,
busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio
di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato
da una doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.) dovrà apporre il timbro, firma e data di
ricevimento.
Art. 7.
1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono
pubblici, ad esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque può prenderne
visione o ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni o delle
annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle dichiarazioni
e dei documenti allegati.
Art. 8.
1. Qualunque istanza per registrazione, visura di atti, copia di atti
o ricerche deve essere redatta su carta da bollo.
Art. 9.
1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all'art. 7 sono dovuti
alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti
fissi:
- per ciascun programma da registrare lire 155.000 (centocinquantacinquemila);
- per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
- per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
- per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
- per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti
o atti lire 1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.
2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i
suddetti diritti fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In
base agli esiti operativi del registro stesso ed in conformità ai maggiori
o minori costi che si dovranno evidenziare, saranno apportate conseguenti
variazioni.
3. L'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potrà avvenire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata
del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), tenuto conto dell'indice generale del costo della
vita risultante dal bollettino dell'istituto nazionale di statistica.
Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento,
che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.
Art. 10.
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovrà
essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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