Le
sentenze relative al bollino SIAE
Corte
di Cassazione, sent. 26/03/1999
(prima dell'approvazione della Legge 18 agosto 2000, n. 248)
Diritti d'autore -
Obbligo di contrassegno Siae - CD-Rom contenenti videogiochi
Con decreto in data
2 ottobre 1998 il procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale
di Catanzaro confermò il sequestro probatorio di oltre quattrocento
supporti informatici del tipo CD-Rom, operato in via d'urgenza dal nucleo
regionale di polizia tributaria della guardia di finanza, in danno di
Fiorentino Roberto, titolare della Software 2000 s.a.s., ritenendo integrata
la fattispecie di cui all'art. 171 ter, lett. a) e c), l. 633/41, in quanto
l'intero materiale era privo dei contrassegni della Siae; veniva, inoltre,
precisato che i trecento CD-Rom del tipo "Game Empire", in quanto
shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non sono soggetti
a vidimazione Siae purché ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino
li avrebbe commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno.
Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presentò richiesta
di riesame, in accoglimento della quale il Tribunale di Catanzaro, con
ordinanza in data 27 ottobre 1998, annullò il decreto di sequestro
probatorio sopra citato, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente
diritto di tutto il materiale di cui sopra. Il tribunale adottò
tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo alla stessa
configurabilità astratta del reato", in quanto, come rilevato
da questa corte in alcune decisioni, non essendo stato ancora emanato
il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa espresso rinvio, si
è in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta
di tassatività del precetto e che non può essere utilmente
integrata dalla semplice disciplina interna della Siae; questa, infatti,
"è sprovvista di una potestà regolamentare e non può
sostituirsi in ciò al potere rimesso all'amministrazione dello
Stato". Il tribunale ha osservato che tale interpretazione è
certamente condivisibile con particolare riferimento alle riproduzioni
in questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di
elaboratori elettronici e dei loro prodotti. L'ordinanza del tribunale
del riesame è stata impugnata con ricorso per cassazione dal procuratore
della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha denunciato
violazione - erronea applicazione dell'art. 171 ter, 1° comma, lett.
c), l. 633/41, richiamando diversa interpretazione di questa corte, secondo
cui "la norma in esame trova il suo completamento, sotto il profilo
descrittivo, nel r.d. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben
può essere coordinato".
La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta
di riesame.
Il ricorso è fondato. Come esattamente rilevato nell'ordinanza
impugnata, questa corte, in precedenti sentenze (sez. II 4 marzo 1997,
Favilli e altri, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d'autore, n. 183; sez.
III 16 maggio 1997, Nannucci, id., Rep. 1997, voce cit., n. 161), aveva
osservato che la condotta tipizzata dall'art. 171 ter, 1° comma, lett.
c), l. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i supporti "non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) ai sensi
della presente legge e del regolamento di esecuzione"; che lo stesso
d.leg. 685/94 (che ha inteso aggiornare e risistemare la regolamentazione
di tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche,
musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola alla l. 633/41,
in particolare introducendo gli art. 171 ter, quater, e 172) nulla dispone
in merito all'applicazione dei contrassegni e il suo regolamento di esecuzione
non è stato ancora emanato; che la l. 633/41 non impone l'obbligo
del contrassegno per i supporti in oggetto e il suo regolamento di esecuzione
(r.d. 1359/42) all'art. 12 lo disciplina solo per le opere letterarie;
che, in conseguenza, deve ritenersi che non è stata ancora emanata
la norma necessaria per l'integrazione del reato, la quale avrebbe dovuto
completare la specificazione degli elementi che concorrono alla descrizione
dell'illecito penale; che, pertanto, l'azione di colui che non applica
i contrassegni imposti dalla Siae non è tipica, nel senso che non
corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato nel
modello legale; che, quindi, il precetto penale non può avere pratica
attuazione perché si riferisce a fattispecie non ancora completamente
previste e descritte e la Siae non è legittimata a stabilire ed
imporre le forme, i tempi e le modalità della vidimazione, né
autoritativamente né in virtù di accordi con parti private
quali le associazioni dei produttori di supporti.
Tali argomentazioni si ponevano in contrasto con altre decisioni che avevano,
invece, affermato la sussistenza del reato (v. le sent., tutte di questa
sez. III, 23 maggio 1997, Cibelli, ibid., n. 159; 12 dicembre 1995, Viviani,
ibid., nn. 153, 154; 29 novembre 1995, Aboulkhir M'Hamed, id., Rep. 1996,
voce cit., n. 152).
Tale contrasto di giurisprudenza può attualmente ritenersi superato,
nel senso dell'infondatezza della tesi che esclude la possibilità
di attuazione pratica del precetto penale perché riferito a fattispecie
non completamente prevista, da una serie di decisioni contrarie (cfr.
sez. III 16 giugno 1998, Stringa; 28 aprile 1998, Melucci, id., Rep. 1998,
voce cit., n. 184), cui questo collegio ritiene di aderire. Infatti, le
decisioni da ultimo citate sono pervenute alla conclusione che l'art.
171 ter, 1° comma, lett. c), l. 633/41, attraverso l'integrazione
con l'art. 12 r.d. 1369/42 che specifica elementi di fatto già
in esso contemplati, enuncia un precetto completamente descritto e sufficientemente
determinato che, di conseguenza, è allo stato attuale pienamente
applicabile, sulla base, essenzialmente, dei seguenti persuasivi rilievi
(che, esposti, in particolare, nella citata sentenza Melucci, vengono
qui solo richiamati, dovendo la questione ritenersi ormai risolta):
I) il citato d.leg. 685/94 ha inteso (come risulta anche dalla relazione
allegata) riaffermare il valore centrale della l. 633/41, al punto che
il legislatore ha operato la scelta di aggiornare tale corpo normativo
originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura e
anzi riassorbendo in esso il contenuto di altri provvedimenti in precedenza
emanati (le l. 406/81, 400/85 e 421/87). Il ricorso alla tecnica della
interpolazione (valutato, a norma dell'art. 12 disp. prel. c.c., secondo
il canone interpretativo dell'intenzione del legislatore) dimostra chiaramente
la volontà di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché il regolamento
di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non è che quello
approvato con r.d. 1359/42, ciò che deve ovviamente ritenersi per
tutte le norme della medesima legge che fanno riferimento al regolamento
di esecuzione di essa. Del resto, il legislatore, nella materia in oggetto,
quando ha voluto riferirsi ad un diverso e nuovo regolamento di esecuzione,
ha introdotto una previsione espressa in tal senso (possono ricordarsi,
al riguardo, gli art. 6 e 12 d.leg. 518/92, che hanno rimesso a un apposito
regolamento attuativo - poi emanato con il d.p.c.m. 3 gennaio 1994 n.
244 - la disciplina delle modalità di tenuta, da parte della Siae,
del registro pubblico speciale per i programmi di elaboratore);
II) l'art. 171 ter, 1° comma, lett. c), l. 633/41, trova, dunque,
il suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. 1369/42 e,
in particolare, nell'art. 12 di detto regolamento di esecuzione, con cui
ben può essere coordinato. Il 2° comma di tale articolo, invero,
dispone che "il contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera
. . . a mezzo della Siae (subentra all'Eida, Ente italiano per il diritto
di autore) . . .", mentre il successivo 3° comma prevede che
"le categorie di opere che devono essere oggetto di contrassegno
in applicazione delle disposizioni della legge (633/41) . . ., nonché
le modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba
sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi
economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate . . .".
E' vero che entrambi i commi predetti fanno "salvo il diritto dell'autore
di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera"
e che ciò è possibile solo per le opere letterarie su supporto
cartaceo, ma la previsione di un siffatto regime eccezionale per tali
opere specifiche non infirma la validità generale della disciplina
per tutte le altre categorie di opere che devono essere munite del contrassegno
secondo le disposizioni della l. 633/41. Un argomento di conferma in tal
senso si rinviene nell'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 171 bis
medesima l. n. 633 (norma inserita dall'art. 10 d.leg. 518/92), che richiama
espressamente il regolamento di esecuzione del 1942 in relazione al contrassegno
che deve essere apposto sui programmi per elaboratore, cioè su
supporti magnetici sui quali non è in pari misura materialmente
possibile l'apposizione della firma autografa dell'autore;
III) per musicassette e videocassette, l'obbligo del contrassegno (diversamente
da quanto affermato nella citata sentenza di questa corte 16 maggio 1997,
Nannucci), è fissato nell'art. 171 ter, 1° comma, lett. c),
della legge fondamentale (che lo prevede per ogni tipo di supporto), e
non dagli accordi stipulati dalla Siae con le associazioni sindacali interessate,
i quali, secondo l'espressa previsione del citato art. 12 del regolamento
di esecuzione 1369/42, hanno soltanto la finalità di individuare
e ripartire gli oneri economici connessi all'attività di apposizione
del contrassegno medesimo. Tali peculiari pattuizioni negoziali non hanno
tutela penale in sé stessa restando invece penalmente sanzionata
l'illecita immissione nel mercato dei supporti non contrassegnati dalla
Siae.
Né vale obiettare, come fatto dal tribunale e dall'indagato nella
già citata memoria difensiva, che i CD-Rom contenenti videogiochi,
oggetto specifico del presente procedimento, in quanto programmi per elaboratori,
sarebbero perciò stesso esclusi dall'obbligo della preventiva vidimazione
della Siae. Infatti, sono a tale riguardo valide le controdeduzioni seguenti,
fatte proprie anche dal ricorrente:
I) la norma incriminatrice non esclude affatto la sussistenza del detto
obbligo quando le immagini in movimento siano comandate da un programma.
L'obbligo del contrassegno è, infatti, stabilito dall'art. 171
ter, lett. c), per ogni tipo di supporto e l'ambito di operatività
della norma è descritto dal legislatore con una formula di chiusura
deliberatamente ampia, tale da ricomprendere certamente anche i videogiochi
in tutti i casi in cui le diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono
attraverso sequenze di immagini in movimento;
II) di conseguenza, sono esclusi dall'ambito di tutela della norma stessa
solo i programmi che non producono immagini in movimento (e cioè
i videogiochi che si esplicitano soltanto in immagini statiche e senza
alcuna colonna sonora e i c.d. programmi operativi finalizzati prevalentemente
a far funzionare un sistema informatico attraverso determinate istruzioni
contenute nel programma).
E', infine, questione di merito, come tale non valutabile in questa sede,
l'ultima obiezione contenuta nella memoria difensiva, secondo cui "l'obbligo
della vidimazione, ove esistente, incomberebbe solo su produttori, e non
certo su piccoli imprenditori o rivenditori, i quali, acquistando il materiale
da società di prestigio, non possono essere chiamati ad effettuare
una verifica (che comporterebbe la manomissione della confezione e quindi
l'invendibilità del prodotto)".
Sulla base di tali considerazioni deve concludersi che l'ordinanza impugnata,
essendo inficiata dalla denunciata violazione ed erronea applicazione
dell'art. 171 ter, 1° comma, lett. c), l. 633/41, va annullata con
rinvio allo stesso tribunale che, nella nuova valutazione, si uniformerà,
ex art. 627, 3° comma, c.p.p. al principio di diritto qui enunciato.
Tribunale di Cagliari;
ordinanza 30-10-1998
I CD-Rom contenenti videogiochi sono programmi per elaboratore, sicché
non rientrano nella fattispecie di reato prevista dall'art. 171 ter, 1°
comma, lett. c), l. 633/41
Il 9 ottobre 1998 il p.m. presso la procura circondariale di Cagliari
emise decreto di perquisizione dei punti vendita della Media uno Marconi
s.r.l. nella via Dolianova in Cagliari-Pirri e della Media uno S. Gilla
s.r.l. nella via S. Simeone in Cagliari, finalizzato alla ricerca ed al
sequestro dei CD-Rom esposti per la vendita e comunque in detti esercizi
detenuti, contenenti videogames, enciclopedie multimediali, film digitalizzati,
fonogrammi, videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, privi del contrassegno Siae, ipotizzando a carico
di Bonetti Enrico, legale rappresentante delle società, il delitto
di cui all'art. 171 ter, lett. c), l. 633/41.
In esecuzione di detto provvedimento ufficiali di polizia giudiziaria
della guardia di finanza di Cagliari sottoposero a sequestro 1.035 CD-Rom,
279 dei quali, contenenti videogiochi, nei locali della Media uno Marconi
e 756 - dei quali nel verbale non è data indicazione del relativo
contenuto - in quelli della Media uno S. Gilla, tutti sprovvisti del contrassegno
Siae.
Contro il decreto di sequestro ha proposto richiesta di riesame il difensore
dell'indagato, assumendo l'insussistenza della prospettata ipotesi delittuosa,
non rientrando i supporti contenenti i c.d. videogiochi o programmi per
elaboratore tra quelli per la cui vendita o noleggio l'art. 171 ter della
citata legge richiede la necessità del contrassegno Siae; rilevando
inoltre come i CD-Rom non rientrino comunque tra i "supporti"
considerati nella norma incriminatrice, la quale, secondo l'interpretazione
difensiva, considera i soli supporti magnetici con esclusione quindi di
quelli elettronici tra i quali rientrano i CD-Rom.
All'udienza camerale il difensore ha quindi insistito per l'annullamento
del decreto impugnato dal quale invece il p.m. ha chiesto la conferma.
Osserva il tribunale. L'art. 171 ter, lett. c), l. 633/41, introdotto
dal d.leg. 685/94, punisce la vendita o il noleggio di "videocassette,
musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non
contrassegnati dalla Siae ai sensi della presente legge e del regolamento
di esecuzione".
Si tratta di verificare se i beni in sequestro rientrino tra quelli tutelati
dalla norma incriminatrice sopra riportata, problema questo non affrontato
nelle sentenze della Corte di cassazione, richiamate dal p.m. nel provvedimento
impugnato, che riguardando musicassette - beni pacificamente rientranti
nella tutela accordata dalla norma in esame - hanno esclusivamente risolto
la questione della sua immediata operatività, ritenendo che il
regolamento richiamato sia quello approvato con r.d. 1369/42.
Il videogioco su CD-Rom è costituito da un software attraverso
il quale immagini e suoni sono messi in movimento, con l'indubbia prevalenza
peraltro dell'elemento del programma operativo su quello puramente illustrativo.
E' infatti il programma - forma espressiva che consente l'utilizzazione
e l'interazione dell'utente - a dare senso compiuto ad immagini e suoni
spesso non originali e comunque sempre strumentali rispetto allo svolgimento
del gioco.
I CD-Rom contenenti videogiochi non possono quindi essere qualificati
come semplici supporti contenenti immagini in movimento, ma riguardano
"programmi per elaboratore".
Orbene, i programmi per elaboratore non rientrano tra i beni tutelati
dalla norma incriminatrice ipotizzata dal p.m.
La tutela penale del software infatti, pur dettagliatamente disciplinata
dall'art. 171 bis l. 633/41 (introdotto dal d.leg. 518/92) con riferimento
all'abusiva duplicazione e relativa commercializzazione, non comprende
la vendita o il noleggio in assenza del contrassegno Siae. Detta omissione
trova peraltro la sua ragion d'essere nell'art. 105, 3° comma, citata
legge (introdotto con il d.leg. 518/92) che afferma, per i programmi per
elaboratore, la facoltatività ed onerosità della registrazione.
Deve pertanto concludersi, con riferimento ai CD-Rom contenenti videogiochi,
per l'insussistenza del fumus del reato ipotizzato.
Peraltro, occorre sottolineare come nel verbale relativo al sequestro
effettuato nei locali della Media uno S. Gilla non sia stato indicato
il contenuto dei CD-Rom sottoposti a sequestro. Tale omissione impone
- non potendo in questa sede essere verificato il contenuto dei supporti
- una decisione evidentemente limitata ai CD-Rom contenenti videogiochi
o, comunque, programmi per elaboratore, rientrando invece, stante l'irrilevanza
della natura del supporto, quelli che contengano enciclopedie multimediali,
film digitalizzati, fonogrammi, videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, tra quelli oggetto
della tutela prevista dall'art. 171 ter, lett. c), l. 633/41.
La portata della norma contenuta nell'art. 171 ter è infatti tale
da ricomprendere senz'altro anche supporti di natura diversa da quella
magnetica, non contenendo la citata norma - a differenza della normativa
in precedenza operante, sulla base della quale si era formata la giurisprudenza
di legittimità richiamata dalla difesa - nessuna limitazione circa
la natura del supporto.
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