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Massime di Giudici italiani sul software

TUTELA DEL MANUALE OPERATIVO
Pretura di Milano, sent. 2 febbraio 1990
Amstrad spa/G.DI.A. Postalmarket

Anche il manuale operativo di un personal computer o di un qualsiasi software è tutelato dalla legge sul diritto d'autore e può essere duplicato e commercializzato solo dietro espressa autorizzazione del titolare dei diritti esclusivi.
In proposito il Pretore di Milano precisa che "la tutelabilità del manuale come opera protetta dalla normativa del diritto d'autore non può assurgere a principio generale e va valutata caso per caso in relazione ai caratteri di creatività, oltre che di esteriorità, che l'opera concretamente presenti"; la tutela deve comunque accordarsi ogniqualvolta il manuale non rappresenti un semplice "libretto di istruzioni" per la macchina (con le indicazioni delle manovre che l'operatore deve svolgere e delle risposte che la macchina fornisce), ma sia anche un testo didattico comprensivo di elementi creativi sotto il profilo lessicale, discorsivo e grafico.

PIRATERIA AZIENDALE - USO A SCOPO DIDATTICO
Trib. di Roma, sent. 17.5.93
Lotus/Maxcom Petroli

La riproduzione per uso aziendale non può ritenersi lecita ai sensi dell'art. 68 della legge sul diritto d'autore che permette la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori. Tale norma si riferisce infatti soltanto alle opere letterarie e riguarda soltanto l'uso "personale".
Peraltro, si segnala che l'Avvocatura dello Stato (con un parere consultivo del 26.11.94) ha sostenuto esser libera la riproduzione di programmi in ambito scolastico ed in particolare nella classe scolastica. Il parere esortava comunque gli istituti scolastici a stipulare contratti scritti per regolamentare la riproduzione e l'installazione in rete dei programmi.
Tale parere è già stato oggetto di numerose critiche da parte della dottrina.

PROVVEDIMENTI CIVILI IN CASO DI SOSPETTA DUPLICAZIONE
Pretura di Monza, decr. 1.3.93
Microsoft/Delchi Carrier

Qualora vi sia il sospetto che taluno duplichi software abusivamente, il giudice civile competente può adottare i seguenti provvedimenti di istruzione preventiva:
1. sigillatura temporanea dei pc nel corso delle operazioni di accertamento e fino al loro completamento, comunque per un periodo di tempo non superiore alle otto ore;
2. accertamento del numero di copie installate sui pc mediante perquisizione dei locali limitatamente alle sole apparecchiature;
3. accertamento delle confezioni di floppy disk e dei manuali operativi originali;
4. ogni ulteriore accertamento che il perito, nominato dal magistrato, ritenga necessario esperire per individuare copie pirata.

TUTELABILITA' DELL'ALGORITMO
Pretura di Torino, decr. 10.2.93
Advanced data processing/Xystum snc

La legge sul diritto d'autore tutela solo la forma espressiva del software e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo. Possono quindi realizzarsi programmi che si avvalgono dello stesso algoritmo, purchè si differenzino per la novità dell'interfaccia, per i diversi linguaggi di programmazione ecc..


TUTELA DEL LAVORO PREPARATORIO
Pret. Modena 29 aprile 1999
Il reato previsto dall'art. 171 - bis della Legge sul diritto d'autore consiste nella mera duplicazione di altro programma, al più comprendendo eventuali variazioni introdotte all'esclusivo scopo di nascondere il palgio. Non è pertanto configurabile il reato qualora siano identiche solo le specifiche funzionali del programma.

TUTELA DEI VIDEOGIOCHI - SEQUESTRO
Tribunale di Monza, ord. 19.1.1995
Gruppo Editoriale Bramante srl/Jackson libri srl

Anche i videogiochi, in quanto programmi per elaboratore, sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore. E' quanto viene stabilito dal Pretore di Monza il quale, accertata la violazione del diritto d'autore, ha ordinato alla resistente di sospendere l'abusiva commercializzazione e di ritirare dal commercio gli esemplari del videogioco illecitamente diffusi, disponendo altresì il sequestro delle copie del gioco presenti presso la sede della stessa. Il sequestro dei videogiochi presenti presso le edicole o altri terzi (ossia gli utenti finali) non può invece porsi in atto in quanto la legge tutela i diritti degli acquirenti in buona fede.

OPERE MULTIMEDIALI - DIRITTI DI DISTRIBUZIONE DELL'OPERA AUDIOVISIVA SU COMPACT DISC
Tribunale di Roma, ord. 15.1.1996
Di Giacomo/Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

La pubblicazione di un audiovisivo su un compact disc, qualora tale opera sia riportata sul CD ROM in maniera pressochè completa (stesse immagini, stessa musica ecc.), costituisce attività di distribuzione spettante al produttore e non attività di elaborazione o trasformazione che richiede il consenso dell'autore. In sostanza quando un'opera audiovisiva viene trasfusa su un compact disc nella sua interezza e originalità, per la commercializzazione dello stesso non è necessaria un ulteriore autorizzazione dell'autore dell'audiovisivo in quanto il diritto di diffusione dell'opera su CD deve ricomprendersi tra i diritti di sfruttamento spettanti al produttore.
In altre parole, il produttore dell'opera audiovisiva ha il diritto di distribuire l'opera integrale con qualsiasi mezzo (videocassetta, cd-rom, ecc.) così come previsto dall'art. 17 della legge sul diritto d'autore.

SOFTWARE CREATO DAL DIPENDENTE FUORI DALLE PROPRIE MANSIONI
Tribunale di Palermo, sent 29 maggio 1997
Regione Siciliana / Savona S.A.P. sas

Qualora un dipendente realizzi un programma al di fuori delle proprie mansioni e delle istruzioni del datore di lavoro, la cessione in uso del medesimo software - a titolo gratuito - al proprio datore di lavoro, si configura come una licenza d'uso a titolo gratuito e non come una donazione che può essere revocata per indegnità. Pertanto, in tale ipotesi, il datore di lavoro ha il diritto di utilizzare il software senza limiti di durata.

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