Decreto del Ministro dell’interno 16 agosto 2005 Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 GU n. 190 del 17 agosto 2005 IL MINISTRO DELL’INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Decreta: Art. 1. - Obblighi dei titolari e dei gestori 1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a: 2. L’accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera e), può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria in conformita’ alla legge in vigore. 3. Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralità di accessi, mediante l’utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso plurimo. Il gestore o titolare dell’esercizio o del circolo è in ogni modo tenuto a vigilare affinchè non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti. 4. I dati acquisiti a norma del comma 1, lettere b) e c), sono raccolti e conservati con modalità informatiche. Per gli esercizi o i circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, i predetti dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorita’ locale di pubblica sicurezza ove viene registrato anche l’identificativo della apparecchiatura assegnata all’utente e l’orario di inizio e fine della fruizione dell’apparato.
Art. 2. Monitoraggio delle attività 1. I soggetti di cui all’art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall’utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni. Art. 3. Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate 1. Le disposizioni dell’art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validita’ superiore ai dodici mesi dall’ultima operazione di identificazione. Art. 4. Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili 1. I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l’uso di apparecchi terminali che non consentono l’identificazione dell’utente, ovvero ad utenti che non siano identificati secondo le modalita’ di cui all’art. 1. Art. 5. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
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