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COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/99052838 del 7-7-1999

Promozione e collocamento a distanza mediante Internet

Sono state recentemente sottoposte alla valutazione della scrivente Commissione alcune questioni afferenti alla promozione e al collocamento a distanza mediante Internet, sulle quali, in considerazione della rilevanza del tema, si ritiene opportuno soffermarsi diffusamente.
La presente comunicazione affronta dunque i seguenti argomenti:
1) se Internet deve considerarsi una tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'art. 72, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 #(1) e, più in particolare, se deve considerarsi una tecnica di comunicazione che consenta una comunicazione individualizzata e una interazione immediata con l'investitore, tale da richiedere, ai sensi dell'art. 76 del regolamento Consob n. 11522/1998, l'utilizzo di promotori finanziari;
2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), come dovrebbe essere concretamente adempiuto l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari nella comunicazione a distanza attraverso Internet.
1. Internet quale tecnica di comunicazione a distanza
Con riguardo alla questione sub 1), si ricorda innanzitutto che:
- nell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 le tecniche di comunicazione a distanza sono definite come le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- l'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998 delimita quindi l'ambito delle tecniche di comunicazione a distanza rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina della promozione e del collocamento a distanza, precisando che tali sono le tecniche che consentono di stabilire un contatto con i singoli investitori:
a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;
b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.
Occorre in secondo luogo precisare che cosa si debba intendere per Internet quale tecnica di comunicazione a distanza. In tale ambito il termine Internet può essere riferito:
- alla gestione di un sito (web site);
- alla posta elettronica (e-mail).
Per quanto qui rileva, un sito può contenere:
i) informazioni relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento;
ii) indicazioni circa le modalità con cui contattare un intermediario al fine di ricevere proposte contrattuali relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento;
iii) strumenti con cui stabilire un contatto con un intermediario (ad esempio, percorsi guidati per l'invio di messaggi di posta elettronica, hypertext links);
iv) proposte contrattuali standardizzate, aderendo alle quali con modalità varie (ad es. corrispondenza postale), incluso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dal sito (ad es. posta elettronica), gli investitori possono acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari ovvero costituire rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento.
Sulla base delle considerazioni sub ii), iii) e iv), si può senz'altro concludere che un sito è potenzialmente una tecnica di comunicazione a distanza rilevante ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998, sia perché può contenere strumenti di interazione, anche solo standardizzata, con l'investitore, sia perché può contenere documenti e messaggi aventi contenuto promozionale o negoziale.
Merita peraltro un breve approfondimento la questione dell'iniziativa. Più precisamente, deve esaminarsi la questione se il sito sia classificabile come una tecnica di comunicazione a distanza benché non possa essere utilizzato per contattare gli investitori, essendo piuttosto questi ultimi ad accedere eventualmente a un sito di propria iniziativa.
Dal punto di vista giuridico, si osserva che né l'art. 32 del decreto legislativo n. 58/1998 né le disposizioni del regolamento Consob n. 11522/1998 richiedono che il contatto con gli investitori, per essere rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della promozione e del collocamento a distanza, si instauri su iniziativa del gestore dello strumento di comunicazione a distanza.
Indipendentemente da valutazioni giuridiche, deve inoltre sottolinearsi, dal punto di vista sostanziale, che alcune caratteristiche dei siti, quali:
- la facilità dell'accesso (ad un sito, salvo l'uso di restrizioni da parte del gestore, può accedere chiunque possieda un personal computer e abbia una posizione presso un provider);
- il basso costo dell'accesso (consistente normalmente nel costo della connessione al provider e in una quota del costo periodico del servizio del provider);
- gli strumenti di interazione, che possono incidere sulla condizione psicologica dell'investitore e indurlo ad azioni non pianificale in precedenza;
- la possibilità di accesso involontario, in conseguenza dell'utilizzo di collegamenti (hypertext links) o di strumenti di ricerca su Internet,
fanno ritenere irrilevante, ai fini dell'applicazione della disciplina della promozione e del collocamento a distanza, l'impossibilità per il gestore del sito di stabilire il contatto con gli investitori di propria iniziativa. La presenza in un sito di strumenti di interazione ovvero di messaggi promozionali o negoziali è infatti equiparabile a una offerta permanente rivolta alla generalità del pubblico.
Venendo infine alla posta elettronica, in relazione alla quale non si pone il problema dell'iniziativa, si osserva che essa può essere utilizzata al fine di:
- inviare messaggi e documenti a contenuto sia informativo che promozionale o negoziale agli investitori;
- dialogare con gli investitori, anche con comunicazioni individualizzate.
Non vi è pertanto dubbio che la posta elettronica rientri potenzialmente fra le tecniche di comunicazione a distanza di cui all'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998.
2. Promozione e collocamento a distanza in Italia tramite Internet
Posto che sia il sito che la posta elettronica sono tecniche di comunicazione a distanza, è necessario stabilire quando l'utilizzo di tali strumenti configuri la promozione o il collocamento a distanza di prodotti o servizi in Italia.
La questione ha facile soluzione con riferimento alla posta elettronica. In questo caso è rilevante il fatto che i destinatari dei messaggi di posta elettronica siano inviati a investitori residenti in Italia.
Più complesso è invece definire quando vi sia promozione e collocamento a distanza in Italia mediante un sito, sia esso fisicamente situato in Italia o all'estero.
Fermo restando quanto sopra osservato circa l'irrilevanza dell'assenza di un'iniziativa da parte del gestore del sito, occorre stabilire quali fra i siti a contenuto promozionale e negoziale concernente prodotti finanziari o servizi di investimento (in seguito: siti finanziari) debbano essere considerati rivolti ad investitori residenti in Italia e rientrino quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 58/1998 e degli artt. da 71 a 77 del regolamento Consob n. 11522/1998.
In primo luogo, questa Commissione non considera rivolto ai residenti in Italia un sito finanziario che escluda la possibilità per gli investitori residenti in Italia di dar seguito o aderire alle promozioni o alle proposte negoziali presenti nel sito stesso. Tale situazione è suscettibile di verificarsi in presenza delle seguenti tre circostanze:
- il sito contiene avvertenze esplicite, adeguatamente evidenziate, che chiariscono che il contenuto del sito è diretto soltanto a residenti in Stati diversi dall'Italia (l'avvertenza può specificare che il sito non si rivolge agli investitori residenti in Italia ovvero elencare gli Stati, diversi dall'Italia, ai quali il contenuto del sito è rivolto), poiché non è conforme alla normativa vigente in Italia (l'avvertenza può indicare specificamente che il contenuto del sito non è conforme alla normativa vigente in Italia ovvero chiarire che il contenuto del sito non è conforme alla normativa vigente negli Stati diversi da quelli cui è espressamente indirizzato);
- il gestore del sito utilizza procedure che gli consentono di rifiutare ogni adesione o richiesta proveniente da investitori residenti in Italia (sono tali le procedure che permettono al gestore del sito di accertare inequivocabilmente se il luogo di residenza di un soggetto che contatti il sito è l'Italia);
- il gestore del sito rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta proveniente da investitori residenti in Italia.
Fra i siti finanziari che non abbiano le caratteristiche sopra indicate devono essere considerati rivolti a investitori italiani, ad avviso di questa Commissione, solo quelli il cui contenuto ovvero le circostanze connesse fanno presumere che le attività di promozione e collocamento abbiano quali obiettivi, anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia.
In particolare, quanto al contenuto, sono elementi che possono far ritenere che un sito sia rivolto a residenti in Italia (la lista seguente non è esaustiva):
- la presenza nel sito di riferimenti a fatti e circostanze relative all'Italia (ad esempio, all'andamento di indicatori economici e finanziari, all'imposizione fiscale, ai rendimenti di prodotti finanziari e di servizi di investimento, a vicende aziendali e a situazioni settoriali, all'andamento dei mercati, a studi e analisi etc.);
- l'utilizzo della lingua italiana;
- l'indicazione di prezzi e importi in lire italiane.
Quanto invece alle circostanze connesse, costituiscono, a mero titolo esemplificativo, indicatori del fatto che il sito sia rivolto a residenti in Italia (la lista seguente non è esaustiva):
- l'operatività in Italia di intermediari (o di altri soggetti non abilitati) attraverso i quali è possibile dare seguito o aderire alla promozione o al collocamento;
- la diffusione di informazioni in Italia, inclusa l'effettuazione in Italia di campagne informative o pubblicitarie, individualizzate o di massa, aventi oggetto analogo al contenuto del sito, con i diversi mezzi di comunicazione disponibili, siano essi o meno classificabili come tecniche di comunicazione a distanza;
- la reperibilità del sito tramite motori di ricerca (search engines) italiani o specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti in Italia.
Resta peraltro inteso che, indipendentemente dal fatto che un sito finanziario possa essere considerato rivolto a residenti in Italia in base a tutti i criteri sopra esposti (esclusione dei residenti in Italia, contenuto, circostanze connesse), questa Commissione potrà ritenere che sia stata prestata in Italia attività di promozione e collocamento mediante un sito sulla base di una valutazione specifica (quale, ad esempio una valutazione che tenga conto del numero dei residenti in Italia che abbiano dato seguito o aderito alla promozione o al collocamento).
Rimane parimenti impregiudicata la facoltà di questa Commissione di porre in essere azioni di vigilanza nei riguardi di ogni attività posta in essere mediante Internet in violazione della disciplina del settore finanziario vigente in Italia.
3. Internet quale tecnica di comunicazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del regolamento Consob n. 11522/1998
La questione sub 2) concerne la sussistenza dell'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di promozione e collocamento tramite Internet.
L'art. 76, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 prescrive l'utilizzo dei promotori finanziari se la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata consente la comunicazione individualizzata e l'interazione rapida. Il comma 2 precisa peraltro che tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'attività di promozione e collocamento sia svolta su iniziativa dell'investitore, a meno che l'iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi personalmente indirizzati all'investitore.
Occorre nuovamente trattare distintamente il caso della posta elettronica da quello del sito.
L'utilizzo dei promotori finanziari nella promozione e nel collocamento tramite un sito non è configurabile in ragione delle caratteristiche tecniche dello strumento.
Gli addetti all'interazione fra l'intermediario e gli investitori tramite posta elettronica, invece, devono essere promotori finanziari. Se l'interazione prende avvio per iniziativa dell'investitore, l'intermediario può tuttavia utilizzare addetti che non siano promotori finanziari per inviare agli investitori tramite posta elettronica:
- messaggi di conferma delle disposizioni impartite dall'investitore;
- su richiesta dell'investitore, non sollecitata dall'addetto, i documenti, anche contrattuali, necessari per l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti finanziari o per l'avvio di rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento con l'intermediario stesso o terzi intermediari;
- informazioni meramente descrittive del soggetto offerente, dei servizi di investimento o dei prodotti finanziari offerti.
Anche qualora l'iniziativa sia assunta dall'investitore, l'addetto che non sia promotore finanziario dovrà pertanto astenersi dall'utilizzo della posta elettronica per inviare proposte a contenuto negoziale o promozionale.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 56, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998 gli intermediari devono dotarsi di procedure idonee a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere. Conseguentemente, incombe sull'intermediario l'onere di predisporre procedure che consentano di verificare se l'investitore abbia ricevuto proposte a contenuto negoziale o promozionale dal personale addetto all'interazione via posta elettronica.

 

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