COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/99052838 del 7-7-1999
Promozione
e collocamento a distanza mediante Internet
Sono state recentemente
sottoposte alla valutazione della scrivente Commissione alcune questioni
afferenti alla promozione e al collocamento a distanza mediante Internet,
sulle quali, in considerazione della rilevanza del tema, si ritiene opportuno
soffermarsi diffusamente.
La presente comunicazione affronta dunque i seguenti argomenti:
1) se Internet deve considerarsi una tecnica di comunicazione a distanza
ai sensi dell'art. 72, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 #(1)
e, più in particolare, se deve considerarsi una tecnica di comunicazione
che consenta una comunicazione individualizzata e una interazione immediata
con l'investitore, tale da richiedere, ai sensi dell'art. 76 del regolamento
Consob n. 11522/1998, l'utilizzo di promotori finanziari;
2) in caso di risposta affermativa al quesito sub 1), come dovrebbe essere
concretamente adempiuto l'obbligo di avvalersi di promotori finanziari
nella comunicazione a distanza attraverso Internet.
1. Internet quale tecnica di comunicazione a distanza
Con riguardo alla questione sub 1), si ricorda innanzitutto che:
- nell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 le tecniche
di comunicazione a distanza sono definite come le tecniche di contatto
con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano
la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o
di un suo incaricato.
- l'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998 delimita quindi l'ambito
delle tecniche di comunicazione a distanza rilevanti ai fini dell'applicazione
della disciplina della promozione e del collocamento a distanza, precisando
che tali sono le tecniche che consentono di stabilire un contatto con
i singoli investitori:
a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;
b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti
o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si
limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto
offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.
Occorre in secondo luogo precisare che cosa si debba intendere per Internet
quale tecnica di comunicazione a distanza. In tale ambito il termine Internet
può essere riferito:
- alla gestione di un sito (web site);
- alla posta elettronica (e-mail).
Per quanto qui rileva, un sito può contenere:
i) informazioni relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento;
ii) indicazioni circa le modalità con cui contattare un intermediario
al fine di ricevere proposte contrattuali relative a prodotti finanziari
e a servizi di investimento;
iii) strumenti con cui stabilire un contatto con un intermediario (ad
esempio, percorsi guidati per l'invio di messaggi di posta elettronica,
hypertext links);
iv) proposte contrattuali standardizzate, aderendo alle quali con modalità
varie (ad es. corrispondenza postale), incluso l'utilizzo di strumenti
messi a disposizione dal sito (ad es. posta elettronica), gli investitori
possono acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari ovvero costituire
rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento.
Sulla base delle considerazioni sub ii), iii) e iv), si può senz'altro
concludere che un sito è potenzialmente una tecnica di comunicazione
a distanza rilevante ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998,
sia perché può contenere strumenti di interazione, anche
solo standardizzata, con l'investitore, sia perché può contenere
documenti e messaggi aventi contenuto promozionale o negoziale.
Merita peraltro un breve approfondimento la questione dell'iniziativa.
Più precisamente, deve esaminarsi la questione se il sito sia classificabile
come una tecnica di comunicazione a distanza benché non possa essere
utilizzato per contattare gli investitori, essendo piuttosto questi ultimi
ad accedere eventualmente a un sito di propria iniziativa.
Dal punto di vista giuridico, si osserva che né l'art. 32 del decreto
legislativo n. 58/1998 né le disposizioni del regolamento Consob
n. 11522/1998 richiedono che il contatto con gli investitori, per essere
rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della promozione
e del collocamento a distanza, si instauri su iniziativa del gestore dello
strumento di comunicazione a distanza.
Indipendentemente da valutazioni giuridiche, deve inoltre sottolinearsi,
dal punto di vista sostanziale, che alcune caratteristiche dei siti, quali:
- la facilità dell'accesso (ad un sito, salvo l'uso di restrizioni
da parte del gestore, può accedere chiunque possieda un personal
computer e abbia una posizione presso un provider);
- il basso costo dell'accesso (consistente normalmente nel costo della
connessione al provider e in una quota del costo periodico del servizio
del provider);
- gli strumenti di interazione, che possono incidere sulla condizione
psicologica dell'investitore e indurlo ad azioni non pianificale in precedenza;
- la possibilità di accesso involontario, in conseguenza dell'utilizzo
di collegamenti (hypertext links) o di strumenti di ricerca su Internet,
fanno ritenere irrilevante, ai fini dell'applicazione della disciplina
della promozione e del collocamento a distanza, l'impossibilità
per il gestore del sito di stabilire il contatto con gli investitori di
propria iniziativa. La presenza in un sito di strumenti di interazione
ovvero di messaggi promozionali o negoziali è infatti equiparabile
a una offerta permanente rivolta alla generalità del pubblico.
Venendo infine alla posta elettronica, in relazione alla quale non si
pone il problema dell'iniziativa, si osserva che essa può essere
utilizzata al fine di:
- inviare messaggi e documenti a contenuto sia informativo che promozionale
o negoziale agli investitori;
- dialogare con gli investitori, anche con comunicazioni individualizzate.
Non vi è pertanto dubbio che la posta elettronica rientri potenzialmente
fra le tecniche di comunicazione a distanza di cui all'art. 72 del regolamento
Consob n. 11522/1998.
2. Promozione e collocamento a distanza in Italia tramite Internet
Posto che sia il sito che la posta elettronica sono tecniche di comunicazione
a distanza, è necessario stabilire quando l'utilizzo di tali strumenti
configuri la promozione o il collocamento a distanza di prodotti o servizi
in Italia.
La questione ha facile soluzione con riferimento alla posta elettronica.
In questo caso è rilevante il fatto che i destinatari dei messaggi
di posta elettronica siano inviati a investitori residenti in Italia.
Più complesso è invece definire quando vi sia promozione
e collocamento a distanza in Italia mediante un sito, sia esso fisicamente
situato in Italia o all'estero.
Fermo restando quanto sopra osservato circa l'irrilevanza dell'assenza
di un'iniziativa da parte del gestore del sito, occorre stabilire quali
fra i siti a contenuto promozionale e negoziale concernente prodotti finanziari
o servizi di investimento (in seguito: siti finanziari) debbano essere
considerati rivolti ad investitori residenti in Italia e rientrino quindi
nell'ambito di applicazione dell'art. 32 del decreto legislativo n. 58/1998
e degli artt. da 71 a 77 del regolamento Consob n. 11522/1998.
In primo luogo, questa Commissione non considera rivolto ai residenti
in Italia un sito finanziario che escluda la possibilità per gli
investitori residenti in Italia di dar seguito o aderire alle promozioni
o alle proposte negoziali presenti nel sito stesso. Tale situazione è
suscettibile di verificarsi in presenza delle seguenti tre circostanze:
- il sito contiene avvertenze esplicite, adeguatamente evidenziate, che
chiariscono che il contenuto del sito è diretto soltanto a residenti
in Stati diversi dall'Italia (l'avvertenza può specificare che
il sito non si rivolge agli investitori residenti in Italia ovvero elencare
gli Stati, diversi dall'Italia, ai quali il contenuto del sito è
rivolto), poiché non è conforme alla normativa vigente in
Italia (l'avvertenza può indicare specificamente che il contenuto
del sito non è conforme alla normativa vigente in Italia ovvero
chiarire che il contenuto del sito non è conforme alla normativa
vigente negli Stati diversi da quelli cui è espressamente indirizzato);
- il gestore del sito utilizza procedure che gli consentono di rifiutare
ogni adesione o richiesta proveniente da investitori residenti in Italia
(sono tali le procedure che permettono al gestore del sito di accertare
inequivocabilmente se il luogo di residenza di un soggetto che contatti
il sito è l'Italia);
- il gestore del sito rifiuta effettivamente ogni adesione o richiesta
proveniente da investitori residenti in Italia.
Fra i siti finanziari che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
devono essere considerati rivolti a investitori italiani, ad avviso di
questa Commissione, solo quelli il cui contenuto ovvero le circostanze
connesse fanno presumere che le attività di promozione e collocamento
abbiano quali obiettivi, anche non esclusivi, soggetti residenti in Italia.
In particolare, quanto al contenuto, sono elementi che possono far ritenere
che un sito sia rivolto a residenti in Italia (la lista seguente non è
esaustiva):
- la presenza nel sito di riferimenti a fatti e circostanze relative all'Italia
(ad esempio, all'andamento di indicatori economici e finanziari, all'imposizione
fiscale, ai rendimenti di prodotti finanziari e di servizi di investimento,
a vicende aziendali e a situazioni settoriali, all'andamento dei mercati,
a studi e analisi etc.);
- l'utilizzo della lingua italiana;
- l'indicazione di prezzi e importi in lire italiane.
Quanto invece alle circostanze connesse, costituiscono, a mero titolo
esemplificativo, indicatori del fatto che il sito sia rivolto a residenti
in Italia (la lista seguente non è esaustiva):
- l'operatività in Italia di intermediari (o di altri soggetti
non abilitati) attraverso i quali è possibile dare seguito o aderire
alla promozione o al collocamento;
- la diffusione di informazioni in Italia, inclusa l'effettuazione in
Italia di campagne informative o pubblicitarie, individualizzate o di
massa, aventi oggetto analogo al contenuto del sito, con i diversi mezzi
di comunicazione disponibili, siano essi o meno classificabili come tecniche
di comunicazione a distanza;
- la reperibilità del sito tramite motori di ricerca (search engines)
italiani o specializzati sull'Italia o che comunque consentano di effettuare
ricerche mirate su siti che rivestano interesse per i residenti in Italia.
Resta peraltro inteso che, indipendentemente dal fatto che un sito finanziario
possa essere considerato rivolto a residenti in Italia in base a tutti
i criteri sopra esposti (esclusione dei residenti in Italia, contenuto,
circostanze connesse), questa Commissione potrà ritenere che sia
stata prestata in Italia attività di promozione e collocamento
mediante un sito sulla base di una valutazione specifica (quale, ad esempio
una valutazione che tenga conto del numero dei residenti in Italia che
abbiano dato seguito o aderito alla promozione o al collocamento).
Rimane parimenti impregiudicata la facoltà di questa Commissione
di porre in essere azioni di vigilanza nei riguardi di ogni attività
posta in essere mediante Internet in violazione della disciplina del settore
finanziario vigente in Italia.
3. Internet quale tecnica di comunicazione rilevante ai fini dell'applicazione
dell'art. 76 del regolamento Consob n. 11522/1998
La questione sub 2) concerne la sussistenza dell'obbligo di utilizzo dei
promotori finanziari nello svolgimento dell'attività di promozione
e collocamento tramite Internet.
L'art. 76, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998 prescrive l'utilizzo
dei promotori finanziari se la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata
consente la comunicazione individualizzata e l'interazione rapida. Il
comma 2 precisa peraltro che tale obbligo non sussiste nel caso in cui
l'attività di promozione e collocamento sia svolta su iniziativa
dell'investitore, a meno che l'iniziativa non sia stata sollecitata con
messaggi personalmente indirizzati all'investitore.
Occorre nuovamente trattare distintamente il caso della posta elettronica
da quello del sito.
L'utilizzo dei promotori finanziari nella promozione e nel collocamento
tramite un sito non è configurabile in ragione delle caratteristiche
tecniche dello strumento.
Gli addetti all'interazione fra l'intermediario e gli investitori tramite
posta elettronica, invece, devono essere promotori finanziari. Se l'interazione
prende avvio per iniziativa dell'investitore, l'intermediario può
tuttavia utilizzare addetti che non siano promotori finanziari per inviare
agli investitori tramite posta elettronica:
- messaggi di conferma delle disposizioni impartite dall'investitore;
- su richiesta dell'investitore, non sollecitata dall'addetto, i documenti,
anche contrattuali, necessari per l'acquisto o la sottoscrizione di prodotti
finanziari o per l'avvio di rapporti aventi ad oggetto la prestazione
di servizi di investimento con l'intermediario stesso o terzi intermediari;
- informazioni meramente descrittive del soggetto offerente, dei servizi
di investimento o dei prodotti finanziari offerti.
Anche qualora l'iniziativa sia assunta dall'investitore, l'addetto che
non sia promotore finanziario dovrà pertanto astenersi dall'utilizzo
della posta elettronica per inviare proposte a contenuto negoziale o promozionale.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell'art. 56, comma 2, del regolamento
Consob n. 11522/1998 gli intermediari devono dotarsi di procedure idonee
a ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti
posti in essere. Conseguentemente, incombe sull'intermediario l'onere
di predisporre procedure che consentano di verificare se l'investitore
abbia ricevuto proposte a contenuto negoziale o promozionale dal personale
addetto all'interazione via posta elettronica.
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