COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/99065403 del 3-9-1999
Promozione
e collocamento di quote di fondi comuni di investimento tramite un sito
Internet.
Con lettere del ...
codesta Società di Gestione del Risparmio (nel prosieguo, anche:
la SGR) ha chiesto di conoscere le valutazioni della scrivente Commissione
in ordine alle modalità con cui intende procedere al collocamento
diretto di quote di fondi comuni di investimento tramite un sito Internet.
In particolare, tali modalità prevedono che:
- il prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento collocati
sia messo a disposizione del pubblico tramite il sito Internet della SGR
unitamente al modulo di sottoscrizione;
- nel sito siano altresì disponibili una scheda funzionale all'acquisizione
da parte della SGR delle informazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera
del regolamento Consob n. 11522/1998 (nota 1) (relative all'esperienza
in materia di strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli
obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dell'investitore)
nonché il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), dello stesso regolamento;
- tutti i documenti sopra richiamati (prospetto, modulo di sottoscrizione,
scheda e documento sui rischi) possano essere stampati su carta dall'investitore
interessato;
- la struttura del sito Internet imponga all'investitore di passare attraverso
le pagine che contengono il prospetto prima di accedere al modulo di sottoscrizione;
- la prima sottoscrizione di quote di un fondo sia effettuata mediante
l'invio da parte dell'investitore alla SGR, tramite il servizio postale,
del modulo di sottoscrizione compilato e firmato, della fotocopia di un
documento di identità e della scheda contenente le informazioni
sull'investitore, anch'essa compilata e firmata;
- le sottoscrizioni successive siano effettuate tramite Internet (pare
di poter intendere, tramite e-mail), previa digitazione di una password
assegnata all'investitore, e siano confermate dalla SGR tramite e-mail
(nel quesito si fa riferimento a una "lettera di conferma" da
inviarsi via e-mail);
- i disinvestimenti siano invece disposti mediante lettera inviata tramite
il servizio postale, come previsto dai regolamenti di gestione dei fondi.
In proposito la scrivente Commissione rileva quanto segue.
a) L'obbligo di consegna all'investitore del prospetto informativo relativo
a quote o azioni di OICR è prescritto dall'art. 22, comma 2, del
regolamento Consob n. 11971/1999 (nota 2). Peraltro, il prospetto informativo,
con il connesso modulo di sottoscrizione, rientra fra i documenti di cui
anche il libro III del regolamento Consob n. 11522/1998 prevede la consegna
agli investitori (cfr. art. 36, comma 1, lettera c, del regolamento) e
che, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo regolamento, possono
essere resi disponibili mediante tecniche di comunicazione a distanza,
purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò
compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la
disponibilità su supporto duraturo. Al riguardo, considerata, da
un lato, la piena compatibilità dello strumento in questione con
la puntuale informazione dell'investitore e, dall'altro, la possibilità
di stampa, non si ravvisano impedimenti normativi alla consegna del prospetto
tramite il sito Internet.
b) Considerazioni analoghe a quelle sub a) possono svolgersi con riferimento
alla possibilità di rendere disponibile tramite il sito Internet
il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
c) La disciplina vigente non indica specifiche procedure di acquisizione
delle informazioni sull'investitore di cui all'art. 28, comma 1, lettera
a), del regolamento Consob n. 11522/1998. La definizione di tali procedure
è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli intermediari
(ferma restando la rispondenza delle procedure ai criteri di cui all'art.
21, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 58/1998 e all'art.
56, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998). In proposito, giova
comunque rammentare che con comunicazione n. 99052838 del 7 luglio 1999
(nota 3) la scrivente Commissione ha chiarito che, alla luce dell'art.
76, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998, non è configurabile
l'obbligo di utilizzo dei promotori nella promozione e nel collocamento
tramite un sito Internet in ragione delle caratteristiche tecniche dello
strumento (si applicano, peraltro, le ulteriori indicazioni contenute
nella medesima comunicazione allorché dal sito Internet si passi
alla interazione mediante e-mail).
d) L'adesione alla sollecitazione mediante restituzione alla SGR tramite
servizio postale del modulo di sottoscrizione che l'investitore ha acquisito
nel sito Internet è conforme alle disposizioni di cui all'art.
13, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999.
e) Come chiarito nella recente comunicazione n. 99051449 del 1° luglio
1999 (nota 4), le sottoscrizioni successive alla prima (nonché
i passaggi tra fondi offerti tramite un unico prospetto informativo) costituiscono
parti di un'operazione unitaria iniziata con la prima sottoscrizione,
cosicché le relative disposizioni non devono essere obbligatoriamente
acquisite dalla SGR mediante il modulo di sottoscrizione. L'utilizzo di
e-mail per la ricezione delle disposizioni 4 successive alla prima sottoscrizione
(ivi incluse quelle concernenti i disinvestimenti, che la SGR invece acquisirebbe
tramite servizio postale) costituisce modalità operativa sicuramente
ammessa, in ragione della ampia discrezionalità nella definizione
dei modi di svolgimento della propria attività accordata agli intermediari.
Si segnala tuttavia l'esigenza che le tecniche utilizzate assicurino la
riservatezza dei messaggi.
f) Con riferimento alla "lettera di conferma" menzionata nel
quesito, si rammenta che le disposizioni vigenti richiedono sia il rilascio
all'investitore di un'attestazione dell'ordine (art. 60 del regolamento
Consob n. 11522/1998) che l'invio all'investitore stesso di una nota informativa
sull'operazione eseguita (art. 61 del regolamento Consob n. 11522/1998).
Entrambe le comunicazioni possono essere inviate via e-mail in virtù
della già richiamata discrezionalità organizzativa e procedurale
concessa agli intermediari; ovviamente, tale soluzione deve comunque consentire
all'investitore di acquisire la disponibilità dell'attestazione
e della nota informativa su supporto duraturo, oltre ad essere idonea
a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
g) Nello svolgimento dell'attività secondo le modalità descritte
nel quesito deve essere assicurato il rispetto da parte della SGR delle
disposizioni applicabili del libro III del regolamento Consob n. 11522/1998,
con particolare riguardo all'art. 29 (Operazioni non adeguate). La valutazione
di adeguatezza è richiesta evidentemente sia per le prime sottoscrizioni
che per le operazioni successive.
* * *
Si ritiene, in conclusione, che le modalità di svolgimento dell'attività
descritte nel quesito siano conformi alla disciplina delineata nel decreto
legislativo n. 58/1998 e nei relativi regolamenti attuativi.
Quanto invece al rispetto della c.d. "normativa antiriciclaggio",
in relazione alla quale la SGR parrebbe limitarsi all'acquisizione della
fotocopia di un documento di identità dell'investitore, si segnala
che tale procedura non è in linea con l'orientamento espresso dall'Ufficio
Italiano dei Cambi, secondo il quale è necessario, allo stato attuale,
che l'investitore sia direttamente identificato da almeno un intermediario.
In particolare, secondo l'Ufficio Italiano dei Cambi l'intermediario interessato
è tenuto o ad identificare direttamente il nuovo cliente nella
fase di avvio del rapporto tramite personale incaricato oppure, nell'impossibilità
dell'identificazione diretta, ad acquisire un'idonea attestazione rilasciata
da un altro intermediario che abbia già provveduto, per i propri
fini, all'identificazione dell'investitore (cfr. comunicato del Ministero
del Tesoro del 5 giugno 1992).
Si soggiunge infine che il servizio descritto può essere attivato
solo ove le relative modalità di funzionamento - e, in particolare,
quelle sopra richiamate sub d), e) ed f) - siano contemplate nei prospetti
informativi dei fondi offerti (ciò in base a quanto espressamente
previsto negli schemi di prospetto informativo di cui al citato regolamento
Consob n. 11971/1999).
NOTE
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì,
in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera
n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive
modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente
modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U.
n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì
in CONSOB, Bollettino n. 5/99.
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
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