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COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/99065403 del 3-9-1999

Promozione e collocamento di quote di fondi comuni di investimento tramite un sito Internet.

Con lettere del ... codesta Società di Gestione del Risparmio (nel prosieguo, anche: la SGR) ha chiesto di conoscere le valutazioni della scrivente Commissione in ordine alle modalità con cui intende procedere al collocamento diretto di quote di fondi comuni di investimento tramite un sito Internet.
In particolare, tali modalità prevedono che:
- il prospetto informativo relativo ai fondi comuni di investimento collocati sia messo a disposizione del pubblico tramite il sito Internet della SGR unitamente al modulo di sottoscrizione;
- nel sito siano altresì disponibili una scheda funzionale all'acquisizione da parte della SGR delle informazioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera del regolamento Consob n. 11522/1998 (nota 1) (relative all'esperienza in materia di strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dell'investitore) nonché il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), dello stesso regolamento;
- tutti i documenti sopra richiamati (prospetto, modulo di sottoscrizione, scheda e documento sui rischi) possano essere stampati su carta dall'investitore interessato;
- la struttura del sito Internet imponga all'investitore di passare attraverso le pagine che contengono il prospetto prima di accedere al modulo di sottoscrizione;
- la prima sottoscrizione di quote di un fondo sia effettuata mediante l'invio da parte dell'investitore alla SGR, tramite il servizio postale, del modulo di sottoscrizione compilato e firmato, della fotocopia di un documento di identità e della scheda contenente le informazioni sull'investitore, anch'essa compilata e firmata;
- le sottoscrizioni successive siano effettuate tramite Internet (pare di poter intendere, tramite e-mail), previa digitazione di una password assegnata all'investitore, e siano confermate dalla SGR tramite e-mail (nel quesito si fa riferimento a una "lettera di conferma" da inviarsi via e-mail);
- i disinvestimenti siano invece disposti mediante lettera inviata tramite il servizio postale, come previsto dai regolamenti di gestione dei fondi.
In proposito la scrivente Commissione rileva quanto segue.
a) L'obbligo di consegna all'investitore del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR è prescritto dall'art. 22, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 (nota 2). Peraltro, il prospetto informativo, con il connesso modulo di sottoscrizione, rientra fra i documenti di cui anche il libro III del regolamento Consob n. 11522/1998 prevede la consegna agli investitori (cfr. art. 36, comma 1, lettera c, del regolamento) e che, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo regolamento, possono essere resi disponibili mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Al riguardo, considerata, da un lato, la piena compatibilità dello strumento in questione con la puntuale informazione dell'investitore e, dall'altro, la possibilità di stampa, non si ravvisano impedimenti normativi alla consegna del prospetto tramite il sito Internet.
b) Considerazioni analoghe a quelle sub a) possono svolgersi con riferimento alla possibilità di rendere disponibile tramite il sito Internet il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
c) La disciplina vigente non indica specifiche procedure di acquisizione delle informazioni sull'investitore di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/1998. La definizione di tali procedure è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli intermediari (ferma restando la rispondenza delle procedure ai criteri di cui all'art. 21, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 58/1998 e all'art. 56, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998). In proposito, giova comunque rammentare che con comunicazione n. 99052838 del 7 luglio 1999 (nota 3) la scrivente Commissione ha chiarito che, alla luce dell'art. 76, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998, non è configurabile l'obbligo di utilizzo dei promotori nella promozione e nel collocamento tramite un sito Internet in ragione delle caratteristiche tecniche dello strumento (si applicano, peraltro, le ulteriori indicazioni contenute nella medesima comunicazione allorché dal sito Internet si passi alla interazione mediante e-mail).
d) L'adesione alla sollecitazione mediante restituzione alla SGR tramite servizio postale del modulo di sottoscrizione che l'investitore ha acquisito nel sito Internet è conforme alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999.
e) Come chiarito nella recente comunicazione n. 99051449 del 1° luglio 1999 (nota 4), le sottoscrizioni successive alla prima (nonché i passaggi tra fondi offerti tramite un unico prospetto informativo) costituiscono parti di un'operazione unitaria iniziata con la prima sottoscrizione, cosicché le relative disposizioni non devono essere obbligatoriamente acquisite dalla SGR mediante il modulo di sottoscrizione. L'utilizzo di e-mail per la ricezione delle disposizioni 4 successive alla prima sottoscrizione (ivi incluse quelle concernenti i disinvestimenti, che la SGR invece acquisirebbe tramite servizio postale) costituisce modalità operativa sicuramente ammessa, in ragione della ampia discrezionalità nella definizione dei modi di svolgimento della propria attività accordata agli intermediari. Si segnala tuttavia l'esigenza che le tecniche utilizzate assicurino la riservatezza dei messaggi.
f) Con riferimento alla "lettera di conferma" menzionata nel quesito, si rammenta che le disposizioni vigenti richiedono sia il rilascio all'investitore di un'attestazione dell'ordine (art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998) che l'invio all'investitore stesso di una nota informativa sull'operazione eseguita (art. 61 del regolamento Consob n. 11522/1998). Entrambe le comunicazioni possono essere inviate via e-mail in virtù della già richiamata discrezionalità organizzativa e procedurale concessa agli intermediari; ovviamente, tale soluzione deve comunque consentire all'investitore di acquisire la disponibilità dell'attestazione e della nota informativa su supporto duraturo, oltre ad essere idonea a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
g) Nello svolgimento dell'attività secondo le modalità descritte nel quesito deve essere assicurato il rispetto da parte della SGR delle disposizioni applicabili del libro III del regolamento Consob n. 11522/1998, con particolare riguardo all'art. 29 (Operazioni non adeguate). La valutazione di adeguatezza è richiesta evidentemente sia per le prime sottoscrizioni che per le operazioni successive.
* * *
Si ritiene, in conclusione, che le modalità di svolgimento dell'attività descritte nel quesito siano conformi alla disciplina delineata nel decreto legislativo n. 58/1998 e nei relativi regolamenti attuativi.
Quanto invece al rispetto della c.d. "normativa antiriciclaggio", in relazione alla quale la SGR parrebbe limitarsi all'acquisizione della fotocopia di un documento di identità dell'investitore, si segnala che tale procedura non è in linea con l'orientamento espresso dall'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo il quale è necessario, allo stato attuale, che l'investitore sia direttamente identificato da almeno un intermediario. In particolare, secondo l'Ufficio Italiano dei Cambi l'intermediario interessato è tenuto o ad identificare direttamente il nuovo cliente nella fase di avvio del rapporto tramite personale incaricato oppure, nell'impossibilità dell'identificazione diretta, ad acquisire un'idonea attestazione rilasciata da un altro intermediario che abbia già provveduto, per i propri fini, all'identificazione dell'investitore (cfr. comunicato del Ministero del Tesoro del 5 giugno 1992).
Si soggiunge infine che il servizio descritto può essere attivato solo ove le relative modalità di funzionamento - e, in particolare, quelle sopra richiamate sub d), e) ed f) - siano contemplate nei prospetti informativi dei fondi offerti (ciò in base a quanto espressamente previsto negli schemi di prospetto informativo di cui al citato regolamento Consob n. 11971/1999).


NOTE
1. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, Bollettino n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, Bollettino n. 12/98.
2. La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 28.5.1999 ed, altresì in CONSOB, Bollettino n. 5/99.
3. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.
4. Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

 

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