COMUNICAZIONE CONSOB n. DI/99076449 del 19-10-1999
Invio
a intermediari di ordini su strumenti finanziari tramite un sito <Internet>
Con lettera del 14
giugno 1999 codesto Studio ha chiesto se sia individuabile la prestazione
di servizi di investimento o accessori nell'allestimento da parte della
propria assistita [...società...] (nel prosieguo: la Società)
di una "piattaforma hardware, software e di telecomunicazione multi-banca"
(nel prosieguo: il Sistema) di cui si descrivono di seguito le caratteristiche:
il Sistema permette a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo
n. 58/1998 che abbiano stipulato un apposito contratto con la Società
di ricevere ordini di compravendita di strumenti finanziari da investitori
che già si avvalgano dei servizi di investimento prestati da tali
intermediari;
il Sistema è collocato in un sito <Internet> gestito dalla
Società: collegandosi al sito gli utenti possono inviare ordini
all'intermediario di cui siano clienti;
l'accesso al Sistema è condizionato:
i) alla previa stipulazione di un contratto relativo alla prestazione
dei servizi di investimento con uno degli intermediari aderenti;
ii) alla previa stipulazione con il medesimo intermediario di un contratto
di amministrazione e custodia di strumenti finanziari;
iii) al contestuale ottenimento di speciali codici di accesso (user ID
e password) rilasciati all'investitore direttamente dall'intermediario
aderente al Sistema;
il sito è utilizzato per promuovere il Sistema in quanto tale,
ossia quale strumento alternativo alle normali modalità di comunicazione
degli ordini all'intermediario; non è, invece, nelle intenzioni
della Società, strumento di promozione o di collocamento dei servizi
prestati dagli intermediari aderenti: in particolare, la Società
esclude che un potenziale utente che non fruisca già dei servizi
di investimento prestati da un intermediario aderente possa accendere
un rapporto contrattuale con tale intermediario tramite il Sistema; il
Sistema, inoltre, non incentiva in alcun modo i potenziali utenti all'accensione
di rapporti con gli intermediari aderenti;
gli ordini immessi dagli utenti sono instradati dal Sistema verso l'intermediario
aderente di cui l'utente è cliente per mezzo di linee telefoniche
digitali dedicate;
una volta ricevuto l'ordine, l'intermediario aderente lo esegue e pone
in essere tutte le relative procedure mediante la propria struttura, che
rimane completamente estranea al Sistema;
il Sistema invia l'attestazione dell'ordine all'investitore richiesta
dall'art. 60 del regolamento Consob n. 11522/1998; l'invio della nota
contenente le informazioni sulle operazioni eseguite è effettuato
in seguito dall'intermediario aderente;
a fronte dei servizi prestati la Società richiede agli intermediari
aderenti il pagamento di un canone iniziale e di canoni periodici; nessun
pagamento è invece dovuto alla Società dagli investitori
per l'invio degli ordini tramite il Sistema; la Società si riserva
peraltro di richiedere agli utenti il pagamento di un canone di abbonamento
per la fornitura, sempre tramite il medesimo sito, di informazioni finanziarie
(listini, andamenti, analisi).
Al fine di dare riscontro
al quesito, si ritiene che debba valutarsi se mediante il Sistema:
I. si realizzi la
promozione o il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza
da parte della Società del servizio di negoziazione prestato dagli
intermediari aderenti;
II. sia prestato dalla
Società il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, nonché
mediazione.
E' evidentemente escluso che la fattispecie in esame sia riconducibile
ad altri servizi di investimento o accessori.
I. Con comunicazione
Consob n. 99052838 del 7 luglio 1999 il sito <Internet> è
stato qualificato, in linea generale, come tecnica di comunicazione a
distanza rilevante ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11522/1998.
Nella fattispecie in esame può tuttavia escludersi che si abbia
il collocamento dei servizi di negoziazione degli intermediari aderenti,
posto che il Sistema non fornisce al potenziale utente alcuno strumento,
neppure indiretto (ad es.: possibilità di stampa del contratto
per il successivo invio tramite servizio postale ovvero di accesso mediante
hypertext link a siti degli intermediari aderenti tramite i quali è
possibile l'accensione del rapporto), per l'accensione del relativo rapporto.
E' infatti previsto che l'investitore possa avvalersi del Sistema solo
nel caso in cui sia già divenuto cliente di uno degli intermediari
aderenti.
La promozione da parte della Società dei servizi di negoziazione
degli intermediari aderenti potrà invece considerarsi esclusa solo
nel caso in cui i messaggi contenuti nel Sistema non superino il limite
definito nell'art. 72, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n.
11522/1998: affinché possa escludersi la promozione a distanza,
il sito, dunque, potrà sì descrivere il servizio offerto
dai singoli intermediari aderenti, ma non potrà raccomandare o
consigliare l'accensione del rapporto o anche solo fornire istruzioni
circa le modalità con cui accendere il rapporto (salvo che tali
istruzioni non consistano esclusivamente nella indicazione delle sedi
e delle dipendenze degli intermediari aderenti presso cui è possibile
accendere il rapporto).
II. Non può
configurarsi la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini da parte della Società. Tipicamente, infatti, l'intermediario
che presta il servizio di ricezione e trasmissione di ordini tiene in
via diretta i rapporti con gli investitori e sceglie in proprio l'intermediario
negoziatore a cui trasmettere gli ordini ricevuti dai propri clienti.
Questi ultimi non entrano in rapporto con l'intermediario negoziatore.
Nel caso in esame, invece, gli utenti del Sistema sono clienti diretti
degli intermediari negoziatori aderenti: è con tali intermediari,
e non con la Società, che gli investitori instaurano il rapporto
concernente la prestazione del servizio di investimento. Il Sistema è
esclusivamente uno strumento tecnico di canalizzazione degli ordini che
si innesta come appendice finale su <Internet> (che non è,
analogamente, un intermediario che presta il servizio di ricezione e trasmissione
di ordini).
Non contrasta con tale conclusione il fatto che sia il Sistema a rilasciare
all'investitore l'attestazione dell'ordine ai sensi dell'art. 60 del regolamento
Consob n. 11522/1998. Tale attività rientra fra quelle a carattere
essenzialmente materiale e di supporto che gli intermediari possono affidare
a terzi (cfr. comunicazione n. DAL/RM/96002280 del 13 marzo 1996).
Si deve altresì escludere che la Società presti il servizio
di mediazione. Il Sistema non ha infatti la funzione di mettere in contatto
due o più investitori affinché essi concludano fra loro
operazioni su strumenti finanziari.
* * *
In virtù delle conclusioni raggiunte, non si pone nemmeno la questione
se tramite il sito siano promossi o collocati dalla Società servizi
di investimento propri.
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A margine delle considerazioni svolte, si sottolinea l'esigenza che gli
intermediari aderenti siano costantemente in grado di conoscere e valutare
il funzionamento del Sistema, al fine di rispettare l'obbligo di verificare,
tramite la funzione di controllo interno, l'idoneità delle procedure
utilizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari (art. 57, comma 3, lettera a, del regolamento Consob n.
11522/1998).
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