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Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (Adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998)(1)

LIBRO I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, e 202, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "gruppo": il gruppo determinato in via generale dalla Banca d'Italia.

LIBRO II

AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO

COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "albo": l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) "sezione speciale": la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) "sezione imprese extracomunitarie": la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

d) "elenco": l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;

f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) "Stato membro d'origine": lo Stato comunitario come definito dall'articolo 1, n. 6), della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

i) "Stato d'origine": lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;

l) "servizi di investimento": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;

m) "servizi accessori": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;

n) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. s), del Testo Unico;

o) "decreto n. 140/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 140 del 18 marzo 1998;

p) "decreto n. 150/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 150 del 18 marzo 1998;

q) "partecipazione qualificata": quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia;

r) "partecipazione rilevante": quella determinata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

PARTE II

ALBO

Art. 4

(Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico, sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5

(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

g) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Art. 6

(Pubblicità dell'albo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una Edizione Speciale del Bollettino.

PARTE III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 7

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della SIM, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo:

1) la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM stessa ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni stesse. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;


2) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, di non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998, con particolare riguardo a sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, devono inoltre essere allegati certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione;

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

1) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2, nonché quelle di cui all'allegato 2, n. 4, 5 e 6, sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2 e 3, nonché quelle di cui all'allegato 2, n. 5, 6 e 7, sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

Art. 9

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 19, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società nonché quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 10

(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 11

(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, devono richiederlo alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 12

(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dalla competente Prefettura i certificati, relativi agli esponenti aziendali della società istante, alle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società stessa, ovvero agli amministratori e direttori generali, o soggetti svolgenti funzioni equivalenti, delle persone giuridiche o delle società di persone che detengono detta partecipazione rilevante, attestanti che gli stessi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dall'Autorità giudiziaria i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine delle sospensioni dell'istruttoria.

Art. 13

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. La decadenza è dichiarata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

Art. 14

(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

PARTE IV

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 15

(Domanda di autorizzazione)

1. Le imprese di investimento extracomunitarie possono presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica di servizi di investimento e di servizi accessori, a condizione che siano state concluse tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità del loro Stato d'origine apposite intese ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d), del Testo Unico. In mancanza di tale condizione la domanda è irricevibile.

2. La domanda, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione,

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 16

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1;

h) copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

1) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 17

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 18

(Lingua degli atti)

1. Le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 15 e 16 devono essere rese in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 19

(Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento nonché i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), b), c) e g), del Testo Unico.

2. Su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può concedere singole deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto delle dimensioni del soggetto richiedente, dell'eventuale operatività del medesimo in altri Stati e di ogni ulteriore elemento di rilievo.

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lett. a), c), d), e) e f), e comma 2, 13 e 14.

PARTE V

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 21

(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 22

(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 23

(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 18.

4. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lett. b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lett. c), d), e) e f), e comma 2, 13 e 14.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro è abrogato il Regolamento n. 10418 del 1996.

LIBRO III

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 25

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "servizi di investimento": i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione C della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

c) "agenti di cambio": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

d) "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia;

e) "sede" o "dipendenza": una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;

f) "mercati di Stati appartenenti all'OCSE": i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

g) "mercati regolamentati": i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del Testo Unico, ivi inclusi quelli iscritti nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico, e i mercati di Stati appartenenti all'OCSE.

PARTE II

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Titolo I

Servizi di investimento e accessori

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 26

(Regole generali di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27

(Conflitti di interessi)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28

(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)

1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.

4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29

(Operazioni non adeguate)

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30

(Contratti con gli investitori)

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quello di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 31

(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

Capo II

Norme per la prestazione dei singoli servizi

Sezione I

Negoziazione

Art. 32

(Negoziazione)

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.

2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.

3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.

4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita in un mercato regolamentato.

5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.

6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.

Sezione II

Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione

Art. 33

(Ricezione e trasmissione di ordini)

1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.

4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;

b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Art. 34

(Mediazione)

1. Nello svolgimento del servizio di mediazione, gli intermediari autorizzati mettono in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione.

3. Gli intermediari autorizzati possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

Sezione III

Collocamento e offerta fuori sede

Art. 35

(Collocamento di strumenti finanziari)

1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

Art. 36

(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) promuovere la vendita o la sottoscrizione degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e di quelli accessori, nonché dei prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

b) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

c) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a);

d) illustrare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a), gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

e) illustrare agli investitori la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

f) ricevere il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali firmati dagli investitori;

g) ricevere dagli investitori i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

h) ricevere dagli investitori disposizioni relative ai servizi offerti;

i) ricevere dagli investitori le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

l) ricevere dagli investitori le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle banche nell'attività di offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari, diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Sezione IV

Gestione di portafogli

Art. 37

(Contratti con gli investitori)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

d) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

e) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

f) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità.

2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 38

(Caratteristiche della gestione)

1. Per caratteristiche della gestione si intendono:

a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;

b) la tipologia delle operazioni che l'intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari;

c) la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;

d) il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Art. 39

(Categorie di strumenti finanziari)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari :

a) con riferimento alla divisa in cui sono espressi, quelli denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE, a tutti gli altri Stati;

b) con riferimento al mercato sui quali sono negoziati, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE, quelli negoziati in un mercato di un altro Stato, quelli non negoziati in alcun mercato;

c) con riferimento agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo, quelli emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea, quelli emessi da organismi di investimento collettivo non assoggettati alle disposizioni delle direttive comunitarie ma aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE, quelli emessi da organismi di investimento collettivo aventi sede in tutti gli altri Stati;

d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, quelli emessi da altri emittenti. Nell'ambito di questi ultimi, i titoli devono essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria (duration), quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata finanziaria superiore all'anno e non superiore a 36 mesi, quelli con durata finanziaria superiore a 36 mesi.

Art. 40

(Tipologia delle operazioni)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

a) le compravendite a pronti;

b) le compravendite a termine;

c) le vendite allo scoperto;

d) le compravendite a premio;

e) le operazioni di prestito titoli e di riporto;

f) i pronti contro termine.

Art. 41

(Leva finanziaria)

1. L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità.

2. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'Allegato n. 5.

Art. 42

(Parametri oggettivi di riferimento)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l'intermediario deve indicare all'investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione.

2. Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

Art. 43

(Prestazione del servizio)

1. Gli intermediari autorizzati provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi.

3. Gli intermediari autorizzati imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all'incaricato dell'esecuzione.

4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

5. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti finanziari derivati e quelli oggetto delle vendite allo scoperto siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

6. Gli intermediari autorizzati possono concludere per finalità di impiego del patrimonio gestito operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; dette operazioni sono concluse con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti a vigilanza di stabilità.

7. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) dette operazioni abbiano a oggetto titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario.

Art. 44

(Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati possono inserire nei portafogli dei singoli investitori strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che l'investitore abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore almeno i seguenti elementi che devono essere riportati in premessa all'autorizzazione:

a) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;

b) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;

c) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per l'investitore l'operazione.

3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 5% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell'investitore.

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1 e 3 per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.

5. Il presente articolo non si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 45

(Conflitti di interessi nel servizio di gestione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto i seguenti strumenti finanziari, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo:

a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;

b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;

c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

d) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE, ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;

f) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

g) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

h) azioni e altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;

i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.

2. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore per effetto delle operazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i), non possono superare il 50% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di tali operazioni, non possono superare il 25% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27. Ogni singolo strumento finanziario inserito nel portafoglio di ogni singolo investitore in base alle disposizioni del presente comma non può comunque superare il 5% del suo controvalore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, si considerano rilevanti i collocamenti conclusi o garantiti dall'intermediario o dai soggetti appartenenti al gruppo nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei portafogli degli investitori.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati di Stati appartenenti all'OCSE sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 46

(Delega dell'attività di gestione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, gli intermediari autorizzati possono conferire con apposito contratto scritto a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento deleghe gestionali.

2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'investitore nel contratto;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dall'intermediario delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all'intermediario delegante e a quello delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato al delegante che consenta l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

4. Ove non specificato nel contratto e in ogni caso di successive variazioni, l'intermediario autorizzato comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso intermediario delegato.

Sezione V

Concessione di finanziamenti

Art. 47

(Concessione di finanziamenti agli investitori)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

2. Configura concessione di finanziamenti l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse:

a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l'intermediario;

b) in cui l'intermediario acquisisca dall'investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lett. a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

Titolo II

Servizio di gestione collettiva del risparmio

Art. 48

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;

d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;

e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.

Art. 49

(Conflitti di interessi)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR stessi avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:

a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;

b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali.

Art. 50

(Obiettivi di investimento)

1. Nel prospetto informativo gli obiettivi di investimento sono indicati con riferimento:

a) alle categorie di strumenti finanziari, beni e altri valori in cui il patrimonio dell'OICR è tipicamente investito e agli eventuali limiti;

b) alle tipologie di operazioni che sono tipicamente effettuate nell'investimento del patrimonio dell'OICR;

c) alle caratteristiche in termini di rischio-rendimento cui è tipicamente improntata la gestione;

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV indicano altresì un parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione dell'OICR, al quale confrontare il rendimento dell'OICR stesso.

Art. 51

(Frequenza delle operazioni)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dall'effettuare per conto degli OICR gestiti operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi degli OICR stessi.

Art. 52

(Rapporti tra società di gestione del risparmio)

1. La gestione degli OICR può essere svolta da società di gestione del risparmio diverse dalla società promotrice. A tale fine le società di gestione del risparmio interessate stipulano apposita convenzione.

2. In ogni caso, la convenzione:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) deve avere contenuto conforme agli obiettivi di investimento degli OICR con riferimento ai quali è stipulata;

c) deve essere formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dalla società che svolge la gestione che consenta alla società promotrice la puntuale amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

3. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

Art. 53

(Delega della gestione)

1. Le società di gestione del risparmio possono affidare, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, ad altre società di gestione del risparmio o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo.

2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della società delegante che resta soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme agli obiettivi di investimento dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla società di gestione del risparmio delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo Unico.

Art. 54

(Prestazione del servizio)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino per ciascun OICR gestito:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV imputano gli ordini separatamente a ciascun OICR o comparto gestito prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 4, 62, comma 4, e 63, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 55

(Collocamento diretto)

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lett. a), c), d) ed e), 28, commi 1, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Art. 56

(Procedure interne)

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne dirette a disciplinare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:

a) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.

3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a), del Testo Unico;

4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. d) ed e), del Testo Unico.

5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.

6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

Art. 57

(Controllo interno)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono una apposita funzione di controllo interno.

2. La funzione di controllo interno è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità.

3. La funzione di controllo interno:

a) verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai relativi regolamenti di attuazione;

b) vigila sul rispetto delle procedure interne;

c) vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui all'articolo 58;

d) gestisce il registro dei reclami di cui all'articolo 59;

e) svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono tempestivamente annotati il servizio interessato, l'oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti.

5. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce dei risultati della propria attività al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità, il responsabile della funzione di controllo interno ne riferisce immediatamente al collegio sindacale il quale, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Testo Unico, segnala senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate.

6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche a una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

Art. 58

(Codice interno di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Detto codice, in linea con quanto previsto dal Testo Unico definisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori con riferimento, almeno:

a) all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;

b) alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;

c) alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;

d) al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori e promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

Art. 59

(Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:

a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;

b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;

c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;

d) le cause del reclamo;

e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;

f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;

g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;

h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;

i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, è comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione riassuntiva che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione.

PARTE IV

OBBLIGHI DI ATTESTAZIONE, RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE

Art. 60

(Attestazione degli ordini)

1. Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:

a) il nome dell'investitore;

b) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;

c) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.

3. I promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea contenente gli elementi di cui al comma 1. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione di cui al comma 2.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dagli investitori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini ricevuti da società di gestione del risparmio e SICAV nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, rispettivamente, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di azioni di propria emissione.

Art. 61

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all'operazione stessa in cui sono distintamente riportate le seguenti informazioni:

a) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato regolamentato in cui l'operazione è stata eseguita ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;

d) lo strumento finanziario e le quantità oggetto dell'operazione;

e) il prezzo praticato, unitario e totale;

f) se la controparte dell'investitore è costituita dall'intermediario;

g) le commissioni e le spese addebitate;

h) gli eventuali effetti fiscali;

i) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso. La presente disposizione non si applica nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento.

3. Salvo il caso di cui al comma 4, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento. Nel caso si verifichino le condizioni per un riparto degli strumenti finanziari, da cui consegua una esecuzione parziale dell'ordine ricevuto, la nota deve indicare esplicitamente tali condizioni.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e disinvestimento disposte dagli investitori. La nota contiene informazioni circa la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote o azioni attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce; in caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, può essere inviata una nota riassuntiva con cadenza trimestrale o semestrale. Analoghe informazioni sono contenute nella nota concernente le operazioni di disinvestimento.

Art. 62

(Rendicontazioni periodiche)

1. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini può prevedere l'invio agli investitori, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 61, di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

2. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

3. Nella prestazione del servizio accessorio di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6, lett. c), del Testo Unico, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. La cadenza del rendiconto e il termine massimo di invio sono definiti, in ragione del servizio di investimento prestato, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR ed i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento. Della disponibilità del prospetto periodico è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; l'avviso riporta i dati sul rendimento percentuale dell'OICR nel periodo di riferimento;

b) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, inviano al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni di OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti.

5. I dati sul rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento.

Art. 63

(Registrazione degli ordini e delle operazioni)

1. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori Nell'ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari registrano in forma elettronica, all'atto della loro trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti per conto degli investitori. Gli intermediari registrano altresì, con le stesse modalità e negli stessi tempi, le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti.

2. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.

3. Analoghe registrazioni sono effettuate dagli intermediari per gli ordini impartiti e per le operazioni eseguite al fine di fare fronte a eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini.

4. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, investitore, controparte, promotore finanziario, dipendente, data e orario, mercato di esecuzione e servizio di investimento.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano in forma elettronica:

a) entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori, nonché entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per ogni singolo OICR o comparto, tipologia di operazione, investitore, intermediario che ha trasmesso l'ordine, promotore finanziario, data e orario;

b) all'atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, OICR o comparto gestito, controparte, dipendente, data e orario e mercato di esecuzione.

6. Le procedure devono assicurare l'immodificabilità delle registrazioni effettuate; eventuali correzioni devono essere adeguatamente evidenziate.

PARTE V

AGENTI DI CAMBIO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 64

(Agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda l'organizzazione e le procedure interne, gli agenti di cambio, nel rispetto dei principi generali previsti nella parte III, adottano procedure che tengono conto delle attività svolte, del volume d'affari e del numero dei dipendenti e collaboratori utilizzati.

Titolo II

Controllo contabile

Art. 65

(Controllo contabile)

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159 e 165, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e l'articolo 78 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:

a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di attestazione, rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 66

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 67

(Comunicazioni alle Autorità di controllo)

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 65, comma 2.

PARTE VI

INTERMEDIARI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Art. 68

(Intermediari comunitari ed extracomunitari)

1. Alle succursali in Italia di imprese di investimento e di banche comunitarie ed extracomunitarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, a condizione che registrazioni analoghe siano dovute in base alla normativa emanata dalle autorità competenti dello Stato d'origine.

2. Alle imprese di investimento e alle banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia senza stabilimento di succursali non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del presente Libro e all'articolo 63.

Parte VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 69

(Conservazione dei registri e della documentazione)

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:

a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;

b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;

c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti.

2. I contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, ovvero in altra forma tecnica equivalente.

Art. 70

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della Parte II, Titolo II, del presente Libro, ad eccezione dell'articolo 51, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio le società di gestione del risparmio e le SICAV si adeguano alle disposizioni della Parte III e della Parte IV del presente Libro entro il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni della Parte V, Titolo II, del presente Libro entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro sono abrogati il Regolamento n. 10943 del 1997 ed il Titolo III del Regolamento n. 8850 del 1994. Sino al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Libro, le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia possono continuare ad applicare le disposizioni del Regolamento n. 10943 del 1997.

LIBRO IV

PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI PRODOTTI FINANZIARI

Art. 71

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "servizi di investimento": i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) "intermediari autorizzati": le imprese di investimento e le banche autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;

c) "soggetti abilitati": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

Art. 72

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.

2. Il presente Libro non si applica alla promozione e al collocamento a distanza dei prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo Unico.

3. Il presente Libro si applica anche all'attività di promozione e collocamento a distanza di cui all'articolo 73, comma 3.

4. Non costituisce promozione e collocamento a distanza quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 73

(Soggetti)

1. La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari di cui all'articolo 72 possono essere effettuati:

a) dagli intermediari autorizzati;

b) dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione;

c) dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

2. I soggetti abilitati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari.

3. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni di cui all'articolo 36.

Art. 74

(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.

Art. 75

(Svolgimento)

1. Nella promozione e nel collocamento a distanza i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del Libro III.

2. Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.

3. I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Art. 76

(Promotori finanziari)

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l'investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. L'obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l'attività di cui al comma 1 sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

Art. 77

(Entrata in vigore)

1. Il presente Libro entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LIBRO V

ALBO E ATTIVITA' DEI

PROMOTORI FINANZIARI(2)

Parte I

Disposizioni preliminari

Art. 78

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "decreto ministeriale": il decreto del Ministro del Tesoro del 30 giugno 1997, n. 322;

b) "camera di commercio": la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) "commissione", "commissioni": la commissione o le commissioni territoriali di cui all'art. 79 del presente libro;

d) "organismo": l'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo Unico;

e) "albo", l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

f) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g) "elenchi": gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'art. 31, comma 6, lettera a), del Testo Unico;

h) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

i) "gruppo": il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.

Parte II

Commissioni territoriali

Art. 79

(Istituzione e compiti)

1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali si estende alle regioni individuate nell'allegato n. 7.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo;

b) ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, nonché le domande di partecipazione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla prova valutativa di cui all'articolo 89;

d) verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;

e) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei promotori iscritti all'albo, e ne curano l'aggiornamento;

f) collaborano con l'organismo allo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali;

g) assolvono gli altri compiti ad esse affidati dalla Consob.

3. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, procedono immediatamente alla verifica di tali circostanze presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono senza indugio alla Consob.

4. Nell'esercizio dei propri compiti, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta;

c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob e all'organismo previsto dall'art. 86.

Art. 80

(Nomina dei membri e del segretario)

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno dell'associazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; uno delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle banche e degli altri soggetti abilitati che svolgono prevalentemente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento di terzi; uno del presidente della Consob, secondo la procedura di cui al comma 2. La Consob invita le associazioni a formulare le rispettive designazioni fissando un termine di trenta giorni, trascorso il quale procede autonomamente alla nomina. Il segretario della commissione è nominato dalla camera di commercio ove ha sede la commissione.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. La nomina viene disposta sentita la camera di commercio ove ha sede la commissione. La camera di commercio ove ha sede la commissione esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla designazione da parte del presidente della Consob. Trascorso tale termine, la Consob procede alla nomina del presidente.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente per il caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. La procedura di cui al comma 2 non si applica per la nomina del membro supplente del presidente.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88, comma 1, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa di cui all'art. 89. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4 i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art. 81

(Cessazione e sospensione dei membri)

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, lettera a), la circostanza di cui all'art. 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.

2. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

3. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 2, o che sia sospeso ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Testo Unico, ovvero nei suoi confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 196, comma 2, del Testo Unico. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo da nominare ai sensi dell'articolo 80, comma 1.

4. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.

5. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a designare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'art. 80, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

6. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 82

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob o dall'organismo, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 83

(Commissione)

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, anche nell'ambito delle direttive impartite dall'organismo;

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89. E' in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce, di norma, nella sede messa a disposizione dalla locale camera di commercio, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è comunque tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta motivata che gli sia rivolta da taluno dei membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio, che viene dichiarata dalla Consob ai sensi dell'art. 81, comma 1.

4. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma precedente.

5. Per motivi di urgenza, il presidente può convocare la riunione senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 3 e 4 e può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per gli stessi motivi la commissione può, all'unanimità, deliberare nel corso della riunione di integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti.

6. La riunione si reputa comunque regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, nell'ipotesi di pari anzianità, del più anziano per età. In caso di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dal quale risultino: l'ordine del giorno; i membri presenti; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni adottate; il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

9. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Consob.

Art. 84

(Segreteria della Commissione)

1. Presso ogni commissione, l'Ufficio di Segreteria della Commissione:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l'attuazione delle delibere adottate dalla medesima;

c) svolge i compiti ad essa affidati dal Presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione.

3. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria è il segretario della commissione.

Art. 85

(Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni)

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo e alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 97;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'art. 87, ovvero di quello di cui alla lettera b).

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

Parte III

Organismo

Art. 86

(Compiti e obblighi dell'organismo)

1. L'organismo:

a) dispone le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo, nonché le variazioni dei dati in esso presenti;

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'art. 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob e dal medesimo organismo;

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.


5. Ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al perseguimento degli obiettivi prefissati.

6. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

Parte IV

Disciplina dell'albo

Art. 87

(Albo dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L'organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all'organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

Art. 88

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale.

Art. 89

(Prova valutativa)

1. Le prove valutative sono indette annualmente dalla Consob con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.

3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.

5. L'organismo, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.

Art. 90

(Domanda di iscrizione)

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

- la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

- gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

- gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La domanda è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94;

2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

Art. 91

(Iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è disposta dall'organismo sulla base della istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione completa concernente la domanda; l'organismo decide entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta.

3. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 92

(Cancellazione dall'albo)

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione inoltra la relativa proposta all'organismo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte direttamente dall'organismo a seguito dell'accertamento del relativo presupposto, ovvero, nel caso di perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, a seguito della proposta della competente commissione che deve essere inoltrata al medesimo organismo entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo dispone la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero, per il caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine di sessanta giorni dall'avvio di ufficio della relativa istruttoria.

6. Nel caso previsto dal comma 4, i termini stabiliti dal comma 5 sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

7. La Consob trasmette all'organismo i provvedimenti di radiazione adottati, per gli adempimenti di competenza.

8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

9. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

10. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

Parte V

Attività dei promotori finanziari

Art. 93

(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 94

(Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d)con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 95

(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'art. 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 96

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Ai fini della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.

8. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 97

(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c)corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Parte VI

Provvedimenti sanzionatori

Art. 98

(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 2;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 7.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

Parte VII

Disposizioni finali e transitorie

Art .99

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai Capi I e VI del Regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997.

2. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'organismo e delle commissioni territoriali e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.

3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali.

Allegato n. 1

Schema di programma

Concernente l'attività iniziale

1. Investimenti

1.1 Principali investimenti attuati relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.2 Principali investimenti in corso di attuazione, relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piano di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.3 Principali investimenti previsti in relazione al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

2. Eventuale piano di assunzione finalizzato all'esercizio delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico destinato al servizio in argomento.

3. Descrizione sintetica delle procedure organizzative interne finalizzate all'esercizio del servizio di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Indicazione dei luoghi in cui si intende esercitare il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione organica dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) prodotti sottostanti il servizio;

a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sottostanti il servizio;

a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti cui si rivolge il servizio, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;

a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;

b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);

b.2) politica di remunerazione del servizio adottata;

c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione del servizio anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio.

6. Rappresentazione pro forma del conto economico e dello stato patrimoniale del servizio per i successivi tre esercizi, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 5, nonché dei flussi di cassa conseguenti.

7. Nel caso il reddito operativo o i flussi di cassa stimati del servizio siano negativi, indicazione delle modalità di finanziamento del servizio, mediante indicatori coerenti, ovvero evidenza che dette risultanze possono essere assorbite dai risultati complessivamente realizzati dagli altri servizi e/o attività esercitate dall'impresa.

Allegato n. 2

Documenti concernenti gli esponenti aziendali, i detentori di partecipazioni rilevanti

e i responsabili delle succursali

1) Per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui al decreto n. 140/1998;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza;

4) dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998;

5) dichiarazione di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

6) per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto n. 140/1998;

7) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), la perdita dei requisiti di onorabilità e la sussistenza di cause di sospensione dalle cariche di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

Allegato n. 3

Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

2) la sua liquidità;

3) la divisa in cui è denominato;

4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la lira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA

(da conservarsi a cura dell'intermediario)

Il sottoscritto (nome e cognome dell'investitore) attesta di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti.

Luogo e data Firma dell'investitore

Allegato n. 4

Rendiconto dei servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini

Il rendiconto dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione d'ordini si compone di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e di una situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

Schema dell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e della situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore (Schema "L")

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari sono riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema "L1" i movimenti degli strumenti finanziari effettuati nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato, ma non ancora regolate;

b) nell'allegato schema "L2" le operazioni concluse alla data di chiusura del periodo di riferimento ma non ancora regolate.

Nella situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore di cui all'allegato schema "L3" sono riportati:

a) le posizioni nei singoli strumenti finanziari risultanti alla data di chiusura del periodo considerato a seguito delle operazioni effettuate, con esclusione delle operazioni non regolate;

b) il saldo della liquidità disponibile, il saldo della liquidità impegnata per la costituzione di margini di garanzia, il saldo delle operazioni da regolare, le plus/minusvalenze per operazioni da regolare nonché l'importo dei finanziamenti eventualmente concessi dall'intermediario.

Istruzioni per la compilazione dello schema "L1"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario detenuto dall'investitore alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non detenuti alla chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "L2"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni sub a);

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 3.

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "L3"

* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 3.

Schema "L1"

Operazioni regolate

cliente codice data rendiconto

data val.

data op.

ora op.

denomin.

tit.

caus.

mkt.

qnt.

acq./ ven.

prezzo unit.

prezzo eserc

rateo

cambio e divisa

cntv. totale

commiss.

e bolli

effetti fiscali

Schema "L2"

Operazioni da regolare

cliente codice data rendiconto

data val.

data op.

ora op.

denomin. tit.

caus.

mkt.

qnt.

acq./ ven.

prezzo unit.

prezzo eserc

rateo

cambio e divisa

cntv. tot.

commis. e bolli

effetti fiscali

plus- (minus) val.

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI

VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI

RIMBORSO TITOLI

PREMI

DIRITTI

Schema "L3"

Situazione degli strumenti finanziari

cliente codice data rendiconto

denominazione titolo

quantità finale

valore unitario

rateo

cambio e divisa

valore totale (1)

a) saldo totale strumenti finanziari Lit/Euro.............................

b) liquidità Lit/Euro.............................

c) margini di garanzia Lit/Euro.............................

d) saldo operazioni da regolare Lit/Euro.............................

(cfr. allegato schema "L2")

e) plus/minusvalenze operazioni da regolare Lit/Euro.............................

(cfr. allegato schema "L2")

f) finanziamenti in essere Lit/Euro.............................

(1) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

Operazioni pronti contro termine

* le operazioni di pronti contro termine sono riportate nel rendiconto in conformità alle istruzioni di cui all'allegato n. 3 (leggendosi "L1", "L2" e "L3" in luogo di "G1", "G2" e "G3").

Operazioni su derivati

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market".

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc., negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style".

* Le operazioni effettuate sono indicate nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale;

* lo schema "L2" non è interessato.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style"

a.2.1) Opzioni vendute.

* La vendita dell'opzione è indicata nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* Le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione dello schema "L1";

* nello schema "L2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; tali operazioni non incidono tuttavia sulla voce "saldo operazioni da regolare" dello schema "L3";

* negli schemi "L1" e "L2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne degli schemi "L1" e "L2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "L1" e "L2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "L2" sono riportate nella voce "plus/minusvalenze operazioni da regolare" dello schema "L3".

b.2) Opzioni.

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati nello schema "L1";

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 3 (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo);

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

Allegato n. 5

Rendiconto del servizio di gestione di portafogli

Il rendiconto del servizio di gestione di portafogli si compone di un prospetto riassuntivo, di un estratto conto dei movimenti lire, di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari, di una valutazione del portafoglio di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento e di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

Schema "E"

Prospetto riassuntivo

SOCIETA', DENOMINAZIONE, SEDE, CAPITALE ECC.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA GESTIONE

CLIENTE CODICE DATA RENDICONTO

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EVENTUALE DELEGA A TERZI (denominazione e Stato di appartenenza del soggetto cui è stata conferita la delega)

RENDIMENTO NETTO DEL

TRIMESTRE ....

RENDIMENTO LORDO DEL TRIMESTRE ....

(di commissioni ed effetti fiscali)

VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ....

RENDIMENTO NETTO DA INIZIO ANNO ....

(o dalla data di inizio rapporto se successiva)

RENDIMENTO LORDO DA INIZIO

ANNO (di commissioni ed effetti fiscali) ....

VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ....

(alla data del rendiconto)

RISULTATO DI GESTIONE Lit/Euro ....... (R)=B-A

(del trimestre, al lordo dell'effetto fiscale)

RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO Lit/Euro ........

(dall'inizio dell'anno, ovvero

dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)

IMPOSTA MATURATA Lit/Euro ........

(dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva)

INTERESSI SU C/C Lit/Euro ........

(cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1")

OPERAZIONI DA REGOLARE Lit/Euro ........

(cfr. all. estratto conto titoli operazioni

da regolare - SCHEMA "G2")

SALDO IMPEGNATO Lit/Euro ........

(cfr. all.estratto conto lire operazioni

da regolare - SCHEMA "F2")

COMMISSIONI Lit/Euro ........

(per negoziazione) (3)

COMMISSIONI Lit/Euro ........

(per gestione)

SPESE Lit/Euro ........

(1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.

(2) Le voci "proventi da accreditare" e "oneri da addebitare" riportano gli eventuali proventi/oneri maturati ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.

(3) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

TITOLI DEPOSITATI PRESSO (indicare le categorie di depositari)

LIQUIDITA' DEPOSITATA PRESSO

LIMITI PER OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSE

LIMITE LIMITE LIMITE

TIPO CONFLITTO REGOLAMENTARE CONTRATTUALE UTILIZZATO

1) ........... .... .... ....

2) ........... .... .... ....

3) ........... .... .... ....

.. ........... .... .... ....

Schema "F"

Estratto conto dei movimenti lire

1. Nell'estratto conto dei movimenti lire sono riportate le seguenti informazioni:

a) nello schema "F1":

- le singole operazioni effettuate individuate con specifica causale esplicitata in apposita legenda;

- la valuta attribuita ad ogni singola operazione;

- l'importo dare o avere dell'operazione;

b) nello schema "F2" le singole operazioni effettuate, ma non ancora regolate;

c) nello schema "F4":

- i margini di garanzia relativi alle operazioni su strumenti derivati e le relative variazioni.

Istruzioni per la compilazione degli schemi "F1" e "F2"

* i codici delle causali delle operazioni sono esplicitati in apposita legenda esplicativa di cui si fornisce uno schema esemplificativo;

* il controvalore in lire rappresenta il costo od il ricavo totale dell'operazione comprensivo dei bolli e/o commissioni e/o oneri fiscali;

* non sono ammesse compensazioni tra operazioni di segno opposto;

* gli storni sono esplicitamente indicati.

Istruzioni per la compilazione dello schema "F4"

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di "marking to market" (futures, opzioni standardizzate negoziate su un mercato etc.)

* all'atto della costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini;

* i margini di variazione positivi comportano l'accreditamento del conto margini (schema "F4"); l'importo accreditato è contestualmente girato sul conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini (schema "F4") e accreditamento del conto lire (schema "F1");

* i margini di variazione negativi comportano l'addebitamento del conto margini; l'importo addebitato è contestualmente girato dal conto lire (schema "F1") mediante addebitamento dello stesso conto lire e accreditamento del conto margini (schema "F4");

* alla chiusura dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accreditamento del conto lire.

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.)

* all'atto della eventuale costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini (schema "F4");

* l'eventuale variazione in aumento (in diminuzione) del margine comporta l'addebitamento (accreditamento) del conto lire (schema "F1") e l'accreditamento (addebitamento) del conto margini (schema "F4");

* al termine dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accreditamento del conto lire.

Estratto conto dei movimenti lire

Schema "F1"

Operazioni regolate

DATA

OPERAZIONE

CAUSALE

VALUTA

DARE

AVERE

Schema "F2"

Operazioni da regolare

DATA

OPERAZIONE

CAUSALE

VALUTA

DARE

AVERE

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI

VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI

RIMBORSO TITOLI

DIVIDENDI SU TITOLI

INTERESSI

PREMI

DIRITTI

CEDOLE

PRELIEVI

CONFERIMENTI

COMMISSIONI DI GESTIONE

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE

SPESE

COSTITUZIONE MARGINE INIZIALE FUTURES

GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO

GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO

GIROCONTO MARGINE LIBERATO FINALE

Schema "F4"

Margini di garanzia

DATA

OPERAZIONE

CAUSALE

VALUTA

DARE

AVERE

LEGENDA (esemplificativa)

MARGINE INIZIALE

MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO

MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO

GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO

GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO

MARGINE LIBERATO FINALE

............

Schema "G"

Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e nella valutazione del portafoglio sono riportate le seguenti informazioni:

a) nello schema "G1" la movimentazione del portafoglio gestito nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato ma non ancora regolate;

b) nello schema "G2" le operazioni concluse alla data del rendiconto ma non ancora regolate;

c) nello schema "G3" la valutazione del portafoglio risultante alla fine del periodo di riferimento a seguito delle suddette movimentazioni con esclusione delle operazioni concluse ma non ancora regolate.

Istruzioni per la compilazione dello schema "G1"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "G2"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni sub a);

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nel presente allegato;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "G3"

* ai fini della valutazione del portafoglio, alle singole posizioni risultanti dallo schema "G1" sono applicati i criteri di valutazione specificati nel presente allegato.

Operazioni in conflitto di interesse e da autorizzare

Legenda (esemplificativa):

a) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

b) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

c) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

d) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

e) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob.

Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio

Schema "G1"

Operazioni regolate

cliente codice data rendiconto

data val.

data op.

ora op.

denomin tit.

caus.

mkt.

qnt. acq./ ven.

prezzo unit.

prezzo eserc

rateo

cambio e divisa

cntv. totale

commiss e bolli

effetti fiscali

Schema "G2"

Operazioni da regolare

cliente codice data rendiconto

data val.

data op.

ora op.

denomin.

tit.

caus.

mkt.

qnt.

acq./

ven.

prezzo unit.

prezzo eserc

rateo

cambio e divisa

cntv. tot.

commiss.

e bolli

effetti fisc.

plus-

(minus) val.

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI

VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI

RIMBORSO TITOLI

PREMI

DIRITTI

Schema "G3"

Valutazione del portafoglio

cliente codice data rendiconto

denominazione titolo

quantità finale

costo medio ponderato unitario

valore unitario

rateo

cambio e divisa

valore totale (1)

(*) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

Criteri di valutazione degli strumenti finanziari

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

Operazioni pronti contro termine

* le operazioni "pronti contro termine" effettuate nel periodo di riferimento sono evidenziate nello schema "G1" come di seguito indicato:

- con riferimento all'operazione a pronti, è indicata nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- con riferimento all'operazione a termine è indicata nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione del pronti contro termine;

* le operazioni "pronti contro termine" in essere alla data di chiusura del rendiconto sono evidenziate come di seguito indicato:

- l'operazione a pronti viene evidenziata nello schema "G1" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- l'operazione a termine viene evidenziata nello schema "G2" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione del pronti contro termine;

- nello schema "G3" a fronte di ogni singola operazione la colonna "denominazione titolo" indicherà l'operazione "pronti contro termine" relativa al singolo titolo, la colonna "quantità finale" indicherà la quantità oggetto del contratto, la colonna "valore unitario" riporterà il costo di acquisto a pronti dei titoli e la colonna "ratei" indicherà i ratei di interesse maturati alla data di chiusura del rendiconto. Il valore indicato nella colonna "valore globale" sarà dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

Operazioni su derivati

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market".

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc. , negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style".

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" ed "F4";

* le operazioni effettuate sono indicate nello schema "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale; tali posizioni non sono comprese nella voce portafoglio titoli del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style".

a.2.1) Opzioni vendute.

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* la vendita dell'opzione è indicata negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo a tale valore negativo di accensione;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; tali operazioni non incidono tuttavia sulla voce "operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* negli schemi "G1" e "G2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne degli schemi "G1" e "G2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "G1" e "G2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "G2" sono riportate nella voce "Plus/minusvalenze per operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G3" non sono interessati.

b.2) Opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati negli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nel presente allegato (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo) e comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

Schema "H"

Estratto conto dei finanziamenti concessi

data operazione

descrizione operazione

valuta

dare

avere

saldo progressivo

Allegato n. 6

Rendiconto del servizio di finanziamento

Il rendiconto del servizio di finanziamento si compone di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno alternativamente essere espressi in lire o in euro.

Schema "N"

Estratto conto dei finanziamenti concessi

data operazione

descrizione operazione

valuta

dare

avere

saldo progressivo

Allegato n. 7

AMBITO DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

COMMISSIONE

COMPETENZA

CAMPANIA

Campania

Molise

EMILIA-ROMAGNA

Emilia-Romagna

LAZIO

Lazio

Abruzzo

LOMBARDIA

Lombardia

PIEMONTE

Piemonte

Liguria

Valle d'Aosta

PUGLIA

Puglia

Basilicata

Calabria

TOSCANA

Toscana

Marche

Umbria

SARDEGNA

Sardegna

SICILIA

Sicilia

VENETO

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Bolzano

Trento

Allegato n. 8

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

1. La delibera n. 11522 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla G.U. n. 165 del 17.7.1998. La delibera n. 11745 del 9.12.1998 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998.

2. Il Libro V è stato sostituito con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998.

 

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