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REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI EMITTENTI

PARTE I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dell'articolo 94, comma 3, dell'articolo 95, dell'articolo 97, comma 2,

dell'articolo 98, comma 1, dell'articolo 100, dell'articolo 101, comma 2,

dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5,

dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 113,

dell'articolo 114, commi 1, 3 e 5, dell'articolo 115, dell'articolo 116,

comma 1, dell'articolo 120, comma 4, dell'articolo 122, comma 2,

dell'articolo 127, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1,

dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e dell'articolo

165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico ": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato

nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni;

c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli

strumenti finanziari in custodia e amministrazione;

d) "warrant": gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di

acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo

quantitativo di azioni;

e) "emittenti strumenti finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati

di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un

numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

PARTE II

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I

SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e

costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento

o il collocatore unico;

b) "periodo di adesione": il periodo in cui è possibile aderire alla

sollecitazione;

c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento adottato dalla Banca

d'Italia con provvedimento del 1 luglio 1998 nella parte riguardante

l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di paesi

dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2,

del Testo Unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive

comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;

Art. 4

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico

contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei

soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari

per l'esecuzione dell'offerta, è corredata delle informazioni indicate

nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente,

emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare la

sollecitazione.

Art. 5

Contenuto del prospetto informativo

1. Il prospetto informativo previsto nell'articolo 94, comma 1, del Testo

Unico è redatto secondo gli schemi in Allegato 1B. Le indicazioni relative

al prezzo, alla quantità dei prodotti finanziari ed ai soggetti incaricati

del collocamento, se non conosciute al momento della pubblicazione del

prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi da

pubblicare ai sensi del successivo articolo 9.

2. In aggiunta al prospetto informativo i soggetti indicati nell'articolo

4 possono redigere una nota informativa sintetica secondo lo schema in

Allegato 1D

3. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione

allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto

secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini

dell'articolo 94, comma 2, del Testo Unico di cui sia venuto a conoscenza

nel corso delle verifiche effettuate.

4. Gli emittenti che abbiano già pubblicato un prospetto informativo o di

quotazione possono, per ogni ulteriore sollecitazione eseguita nei

successivi dodici mesi, riutilizzare il medesimo prospetto, aggiornandone

le informazioni ed integrandolo con una nota relativa alle caratteristiche

dei prodotti oggetto della nuova sollecitazione.

5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate

dall'articolo 94, comma 2, del Testo Unico, la Consob può escludere, su

richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di

alcune delle informazioni previste negli schemi indicati nell'Allegato 1B.

6. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non

sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta

dell'offerente, il contenuto del prospetto.

Art. 6

Documento informativo sull'emittente

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati o diffusi hanno facoltà di

pubblicare, contestualmente al bilancio o alla relazione semestrale e

comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tali atti, un

documento contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1B. Tali

informazioni possono essere inserite in alternativa in una nota di

accompagnamento al bilancio di esercizio o alla relazione semestrale. Gli

emittenti strumenti finanziari quotati che si siano avvalsi di detta

facoltà sono tenuti a predisporre il documento allo scadere di ogni dodici

mesi.

2. Il documento è trasmesso alla Consob e messo a disposizione del

pubblico presso la sede sociale dell'emittente, nonché, in caso di

emittenti quotati, presso la società di gestione del mercato. Di tali

adempimenti è data notizia mediante l'avviso previsto negli articoli 83 e

110 o mediante comunicato trasmesso ad almeno due agenzie di stampa.

3. Il documento di cui al comma 1, se integrato con una nota contenente le

informazioni indicate nell'Allegato 1B, può essere utilizzato come

prospetto informativo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 94,

comma 3, del Testo Unico. Per eventuali ulteriori sollecitazioni anteriori

alla scadenza del termine di dodici mesi indicato nel comma 1, i soggetti

indicati nell'articolo 4 possono trasmettere alla Consob la sola nota

integrativa predisposta per ciascuna di dette ulteriori sollecitazioni.

Art. 7

Istruttoria della Consob

1. La comunicazione prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla

Consob. Se la Consob comunica all'offerente, entro sette giorni, che la

comunicazione è incompleta, questa prende data dal giorno in cui

pervengono alla Consob le informazioni o la documentazione mancanti.

2. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né

diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo

Unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data della comunicazione.

3. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in

cui la sollecitazione riguardi:

a) strumenti finanziari non quotati né diffusi emessi da società che

abbiano già emesso altri strumenti finanziari quotati o diffusi della

stessa categoria ovvero azioni quotate o diffuse;

b) azioni o quote di OICR o fondi pensione aperti se è stato già

pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati

nell'Allegato 1B per prodotti della medesima categoria.

4. I termini previsti nei commi 2 e 3 sono sospesi in caso di richiesta di

documentazione o informazioni e riprendono a decorrere dal ricevimento da

parte della Consob di quanto richiesto.

Art. 8

Pubblicazione del prospetto informativo

1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione il

prospetto ovvero il documento informativo sull'emittente e la nota

integrativa sono resi pubblici mediante:

a) deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su

strumenti informatici;

b) deposito di altre copie, da mettere a disposizione di chi ne faccia

richiesta, presso l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati

del collocamento e, nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti

finanziari quotati, presso la società di gestione del mercato;

c) contestuale pubblicazione su organi di stampa adeguatamente diffusi di

un avviso redatto secondo lo schema in Allegato 1C, o con altre forme

preventivamente autorizzate dalla Consob.

2. In luogo dell'avviso previsto nel comma 1, lettera c):

può essere pubblicata la nota informativa sintetica. In tal caso il

prospetto informativo e la nota informativa sintetica sono messi a

disposizione presso gli intermediari incaricati del collocamento almeno

tre giorni prima dell'inizio del periodo di adesione:

nell'ipotesi dell'articolo 6, comma 3, può essere pubblicata, almeno il

giorno prima dell'inizio del periodo di adesione, la nota integrativa.

Entro lo stesso termine sono curati gli adempimenti indicati al comma 1,

lettere a) e b).

Art. 9

Pubblicazione degli avvisi integrativi

1. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari

quotati o finalizzate alla quotazione l'eventuale avviso integrativo

previsto dall'articolo 5 è pubblicato con le stesse modalità utilizzate

per il prospetto informativo. Con esso sono resi noti:

a) entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione, il prezzo

massimo di offerta, salvo che, trattandosi di sollecitazione avente ad

oggetto strumenti finanziari già quotati, sia consentito all'investitore

di indicare il prezzo massimo di sottoscrizione e/o di acquisto;

b) almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di adesione, il

numero complessivo degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione

e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, il numero

minimo degli strumenti finanziari da collocare con la sollecitazione e

l'indicazione dei soggetti incaricati del collocamento;

c) non appena determinato, il prezzo stabilito per la sollecitazione.

2. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non

quotati e di sollecitazioni non finalizzate alla quotazione l'avviso

integrativo con l'indicazione del prezzo è reso noto entro il giorno

antecedente l'inizio del periodo di adesione con le stesse modalità

indicate nel comma 1.

3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti è trasmessa alla

Consob contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 10

Riconoscimento del prospetto informativo

1. Il prospetto predisposto per una sollecitazione all'investimento o per

una quotazione, conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e sottoposto al

controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato membro

dell'Unione Europea, ovvero di un altro Stato che abbia concluso un

apposito accordo con l'Unione Europea, è riconosciuto dalla Consob quale

prospetto informativo, purché:

a) la sollecitazione in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una

data ravvicinata all'offerta o alla quotazione effettuata nello Stato ove

ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto;

b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana;

c) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le

informazioni relative alla sollecitazione in Italia redatta secondo le

indicazioni dell'Allegato 1E.

2. Ai fini del riconoscimento del prospetto informativo:

a) la comunicazione contiene le informazioni previste nell'Allegato 1E;

b) il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, è di quindici giorni;

c) il prospetto, accompagnato dalla nota integrativa, è pubblicato almeno

un giorno prima dell'inizio del periodo di adesione.

3. La Consob può non riconoscere il prospetto informativo, qualora questo

benefici di dispense o deroghe parziali conformi alla direttiva n.

80/390/CEE non consentite dalla normativa italiana ovvero qualora non

sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o

deroghe parziali accordate dall'autorità che ha controllato

preventivamente il prospetto.

Art. 11

Aggiornamento del prospetto informativo

1. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto informativo che possa

influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della

sollecitazione, che si verifichi o sia riscontrata nel periodo

intercorrente tra la pubblicazione del prospetto e la conclusione del

periodo di adesione, forma oggetto di apposito supplemento da allegare al

prospetto informativo e da pubblicare con le stesse modalità utilizzate

per quest'ultimo.

2. Il supplemento è pubblicato decorsi cinque giorni dal suo ricevimento

da parte della Consob con le eventuali modifiche da questa richieste.

Art. 12

Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di

intenzioni di acquisto

1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo sono consentiti la

diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato e la raccolta

di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento

purché:

a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi

pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;

b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente

alla sua diffusione;

c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato

il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;

d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono

proposte di acquisto.

Art. 13

Svolgimento della sollecitazione

1. L'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento o che

operano nell'interesse di questi ultimi consegnano gratuitamente a chi ne

faccia richiesta copia del prospetto informativo o della nota informativa

sintetica, corredati degli eventuali avvisi integrativi e supplementi. Nel

caso previsto dall'articolo 6, comma 3, sono consegnati o messi a

disposizione su strumenti informatici i documenti contabili di

informazione periodica pubblicati dopo la predisposizione del documento

informativo sull'emittente utilizzato per la sollecitazione.

2. L'offerente ed il responsabile del collocamento curano la distribuzione

del prospetto informativo e della nota informativa sintetica presso gli

intermediari incaricati del collocamento.

3. Il periodo di adesione ha inizio entro sessanta giorni dalla data in

cui è possibile pubblicare il prospetto e non può avere durata inferiore a

due giorni.

4. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione

del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti

indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di

identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con

carattere che ne consenta un'agevole lettura:

a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del

prospetto informativo e della eventuale nota informativa sintetica;

b) il richiamo all'eventuale paragrafo "avvertenze per l'investitore"

contenuto nel prospetto informativo.

5. La sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto

informativo.

6. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la

parità di trattamento tra gli aderenti alla sollecitazione. Il riparto è

effettuato dal responsabile del collocamento.

7. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il

responsabile del collocamento pubblica, con le stesse modalità utilizzate

per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni

indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa

contestualmente alla Consob e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto

strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società

di gestione del mercato.

8. Il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione

dell'avviso previsto nel comma 7, trasmette alla Consob le ulteriori

informazioni indicate nell'Allegato 1F.

Art. 14

Norme di correttezza

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico si

attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento

dei destinatari della sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie

in contrasto con il prospetto informativo volte ad influenzare l'andamento

delle adesioni.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;

b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il

perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio

di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento sono

tenuti ad assicurare l'equivalenza tra le informazioni contenute nel

prospetto e quelle, aventi il medesimo oggetto, comunque fornite nel corso

della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori

istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dagli studi resi pubblici

dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo Unico. Copia

degli studi e dei documenti utilizzati per il collocamento presso

investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti

siano stati predisposti.

Art. 15

Compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad

essi collegati

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo Unico, tra il

quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al

periodo di adesione, possono effettuare per conto proprio operazioni di

compravendita degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad

essi collegati, quotati in Italia, solo sui mercati regolamentati e a

condizione che tali operazioni non siano idonee ad influenzare

sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.

2. Sono fatte salve le operazioni di compravendita tra l'offerente e i

soggetti incaricati del collocamento in conseguenza dell'esercizio delle

facoltà previste da contratti di opzione tra essi conclusi.

3. Entro il trentunesimo giorno successivo al termine del periodo di

adesione i soggetti indicati nel comma 1 comunicano al pubblico i dati

complessivi delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari

in detto comma previsti, ad esclusione di quelle concluse in conseguenza

di obblighi di quotazione sul mercato nonché di quelle concluse

contestualmente su strumenti finanziari derivati e sui relativi strumenti

finanziari collegati per quantitativi correlati. La comunicazione è

contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente

incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette

immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di

stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob.

4. I soggetti incaricati del collocamento mantengono separata evidenza

delle compravendite degli strumenti finanziari previsti dal comma 1 nella

registrazione delle loro operazioni.

Art. 16

Obblighi informativi

1. Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla

conclusione della sollecitazione la Consob può richiedere, ai sensi

dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai

controllanti degli offerenti e degli emittenti, alle società da essi

controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che

svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento che siano resi

pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo

Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob

può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1,

lettere a) e b), del Testo Unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché

ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c), del

Testo Unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.

Art. 17

Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari

1. L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in

quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere

espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate

nel prospetto informativo.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere

tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi

dei prodotti offerti e del relativo investimento.

3. Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate

nell'articolo 8 del documento previsto dagli articoli 6, 61 o 63, è

consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione,

purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti

finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.

4. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire

un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima

dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione

di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in

audio.

Art. 18

Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti

dall'investimento proposto deve:

a) illustrare tali rendimenti utilizzando le relative informazioni

contenute nel prospetto informativo vigente al momento della divulgazione

dell'annuncio pubblicitario; se il prospetto informativo non contiene

informazioni relative ai rendimenti gli stessi sono illustrati con i

criteri indicati nell'Allegato 1B;

b) precisare i parametri utilizzati per la loro determinazione;

c) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non

sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

d) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti

per il futuro.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di

studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono

indicare le fonti.

Art. 19

Diffusione degli annunci pubblicitari

1. Gli annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni

dalla loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da

questa indicate.

2. Possono essere diffusi dal giorno successivo a quello dell'inoltro alla

Consob gli annunci pubblicitari contenenti esclusivamente una o più delle

seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede sociale ed eventuali sedi secondarie, capitale

sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e

ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;

b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è

possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;

c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento

proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni;

d) rendimenti conseguiti dall'investimento proposto, nonché composizione

ed ammontare del patrimonio, limitatamente ai casi in cui l'annuncio sia

riferito a OICR e fondi pensione aperti.

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di oicr

Sezione I

Disposizioni comuni

Art 20

Disposizioni applicabili

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli

articoli seguenti.

Art. 21

Pubblicazione del prospetto informativo

1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di cui

all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste

nell'articolo 8, lett. a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del

periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente

comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione.

Art. 22

Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è

possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri

armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal paragrafo 2

della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.

2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto

informativo è consegnata all'investitore. In ogni momento è consegnata

gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta copia dei documenti

menzionati nel prospetto.

3. Il modulo di sottoscrizione contiene le indicazioni previste

nell'Allegato 1B.

4. L'offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono

disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di

chi opera per loro conto.

5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13,

comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono

trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

Sezione II

Quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati

Art. 23

Obblighi informativi

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del

Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione

riguardante quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati, gli

offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la

loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità

competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti

degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle

convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista

dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al

riguardo stipulate.

Art. 24

Aggiornamento del prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR

aperti

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo

pubblicato relativo

a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo

aggiornamento mediante pubblicazione, con le modalità previste

dall'articolo 8, lett. a) e b):

a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati

nell'Allegato 1G;

b) della parte di prospetto informativo modificata, negli altri casi.

2. La parte di prospetto modificata può essere diffusa, con le eventuali

modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla

sua comunicazione.

3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici

e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1,

lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni

concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del

fondo, l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura

superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi

inseriti nel prospetto. Le altre variazioni delle informazioni contenute

nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione

dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare entro

il mese di febbraio di ciascun anno.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di

comunicazione ai partecipanti.

Sezione III

Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 25

Prospetto informativo

1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri

armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo

prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;

c) riporta in allegato il documento integrativo previsto dal paragrafo 1

della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di

sottoscrizione.

2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le

informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti

secondo gli schemi in Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la

nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal paragrafo 3 della

Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.

Art. 26

Aggiornamento del prospetto informativo

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati,

ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il

prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente trasmesso

alla Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una

attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in

lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti

incaricati del collocamento.

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di

sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni

riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il

termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia.

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano le

caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento

delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per

cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione

alla Consob.

Art. 27

Obblighi informativi

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in

Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza

nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei

successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob

un elenco dettagliato.

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il

regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione

del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria

in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate

nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I

partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei

predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la

periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su

almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di

commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di

riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di

convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi

in distribuzione.

Art. 28

Investitori professionali

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati

è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del

regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente

l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o dell'azione previsto

dall'articolo 27, comma 3. In tale caso non è consentito lo svolgimento di

attività pubblicitaria.

Capo III

Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione aperti

Art. 29

Disposizioni applicabili

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22,

commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 30

Aggiornamento del prospetto informativo

1. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto

informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 24,

commi 1, 2 e 3.

Art. 31

Norme di correttezza e obblighi informativi

1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti

incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto

offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lett. a), c), d) ed e),

dall'articolo 28, commi 1, lett. a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del

regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998. A coloro che agiscono per

conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano,

in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste

dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo

23, lett. a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle

convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello

stesso articolo.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32

Emittenti strumenti finanziari diffusi

1. Le disposizioni degli articoli 6 e 7, comma 3, non si applicano alle

sollecitazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari di emittenti con

strumenti finanziari diffusi che abbiano assolto da meno di un anno gli

obblighi informativi previsti nel Capo VI del Titolo II della Parte III. A

tali sollecitazioni si applica l'articolo 7, comma 2.

2. Per le sollecitazioni previste nel comma 1 sono utilizzabili gli schemi

di prospetto relativi alle sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti

finanziari di emittenti quotati solo se gli emittenti hanno pubblicato

almeno una volta un prospetto informativo conforme allo schema previsto

per le sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti

non quotati.

Art. 33

Casi di inapplicabilità

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del

Testo Unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle

sollecitazioni:

a) rivolte ad un numero di soggetti non superiore a duecento;

b) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non

superiore a 40.000 euro;

c) in cui è richiesto un investimento unitario minimo non inferiore a

250.000 euro;

d) finalizzate al reperimento di mezzi per lo svolgimento di attività non

lucrative di utilità sociale;

e) effettuate nell'ambito di vendite coattive connesse a procedimenti

previsti dalla legge;

f) aventi ad oggetto strumenti finanziari rappresentativi dell'intero

capitale o della partecipazione di controllo quando debbano essere

accettate da un solo soggetto o da più soggetti di concerto;

g) rivolte ai componenti gli organi sociali o ai dirigenti dell'emittente,

delle società che lo controllano, ne sono controllate o sono controllate

dal medesimo soggetto che controlla l'emittente;

h) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di

emittenti non aventi azioni o obbligazioni convertibili quotate o diffuse.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 94, commi 1 e 3, del Testo Unico

e dagli articoli 4, 7, 11, comma 2 e 19, comma 1, del presente regolamento

non si applicano alle sollecitazioni:

a) aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati offerti in opzione ai

soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili quotate;

b) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti in opzione ai soci di

emittenti con azioni o obbligazioni convertibili diffuse;

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari di ammontare complessivo non

superiore a 5.000.000 di euro;

d) rivolte ai dipendenti, ex dipendenti e agenti delle società indicate

nella lett. g) del comma precedente nonché ai soggetti ad esse legati da

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Alle sollecitazioni indicate nella lett. a) del comma precedente non si

applicano inoltre l'articolo 13, comma 8; a quelle indicate nella lett. b)

non sia applica l'articolo 13, commi 7 e 8 e a quelle indicate nella lett.

d) non si applicano gli articoli 8, comma 1, lett. c) e 13, commi 7 e 18.

Entro trenta giorni dalla conclusione della sollecitazione l'emittente

comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo

assegnato.

Art. 34

Norma transitoria

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani

in corso al 1° luglio 1999, gli offerenti pubblicano un prospetto conforme

agli schemi allegati al presente regolamento entro un anno da tale data o

in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo

prospetto.

TITOLO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 35

Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) "durata dell'offerta": il periodo in cui è possibile aderire

all'offerta;

c) "periodo di offerta": il periodo intercorrente tra la data della prima

comunicazione al mercato e la data prevista per il pagamento del

corrispettivo;

d) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi

legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo

o collegate, i loro amministratori, sindaci e direttori generali, i soci

dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti

dall'articolo 122 del Testo Unico;

e) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in

un mercato regolamentato.

2. Nel presente Titolo si intendono comunicate o rese note al mercato le

informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e,

in caso di società quotata, alla società di gestione del mercato, che ne

cura la diffusione.

Art. 36

Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto

o di scambio, come definite dall'articolo. 1, comma 1, lett. v) del Testo

Unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche

aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari

si applicano l'articolo 37, comma 1, e le altre disposizioni del presente

Capo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

Art. 37

Comunicazione dell'offerta

1. Colui che intende procedere ad un'offerta pubblica comunica senza

indugio, fuori dall'orario di negoziazione, contestualmente al mercato,

all'emittente e alla Consob, gli elementi essenziali, le finalità

dell'operazione e i nomi degli eventuali consulenti.

2. La comunicazione alla Consob è completa e prende data, ai fini

dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, dalla ricezione del documento

d'offerta e della scheda di adesione, redatti, rispettivamente, secondo

gli schemi in Allegato 2A e 2B, nonché della documentazione concernente la

garanzia e l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il suo

inoltro è reso contestualmente noto all'emittente e al mercato.

Art. 38

Documento d'offerta

1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della

Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, è trasmesso

senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di

stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e

contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione

dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la

Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità

degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti

gli interessati.

3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in

tempo utile per l'adesione.

4. Copia del documento d'offerta è consegnata dall'offerente e dagli

intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositanti

possono ottenere il documento dai propri depositari.

Art. 39

Comunicato dell'emittente

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una

valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa, con

l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo

richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi

dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od

operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga

assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso

diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o

degli amministratori, anche in società controllate o controllanti, nonché

sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad

oggetto azioni dell'emittente;

d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o

nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della

data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali

richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno di

durata dell'offerta.

Art. 40

Svolgimento dell'offerta

1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui

verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.

2. La durata dell'offerta è concordata tra un minimo di quindici e un

massimo di trentacinque giorni, con la società di gestione del mercato o,

nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob. Essa non può

avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del

documento d'offerta, salvo che tale documento comprenda già il comunicato

dell'emittente. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione

del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto

svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la

durata fino a un massimo di quarantacinque giorni.

3. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del

Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata dell'offerta,

la durata stessa è prorogata di dieci giorni.

4. L'adesione all'offerta avviene, presso l'offerente, gli intermediari

incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi

d'investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

5. Nelle offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati promosse da

chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti finanziari le

adesioni possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo

modalità da concordare con la società di gestione del mercato. La

procedura è utilizzabile anche nel caso di offerte promosse dall'emittente

sui propri strumenti finanziari.

Art. 41

Norme di trasparenza

1. Durante il periodo di offerta:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e

l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente

trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al

mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari

oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi

compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente o i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni

diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su

strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la

società di gestione del mercato.

2. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta sono ispirate

ai principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i

destinatari.

3. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità

dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione

dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento

d'offerta.

4. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla

chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo

114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche

congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società

controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che

siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del

pubblico.

5. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del

Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1,

lett. a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche

congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati

della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e

dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. c) del

Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente,

degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta

delle adesioni.

Art. 42

Norme di correttezza

1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a principi di

correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta, non

eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni

all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad

alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di

acquisto obbligatoria.

2. L'offerente, qualora durante il periodo di offerta acquisti gli

strumenti finanziari quotati oggetto di offerta ovvero il diritto ad

acquistarli anche a data successiva a prezzi superiori a quelli di

offerta, adegua quest'ultimo al prezzo più alto pagato.

Art. 43

Modifiche dell'offerta

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate

ai sensi dell'articolo 37 e sono pubblicate con le stesse modalità

dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la

chiusura.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. L'aumento è pari

ad almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna

categoria di strumenti finanziari interessata.

Art. 44

Offerte concorrenti

1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della

data prevista per la chiusura dell'offerta precedente e comunque, in caso

di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima

offerta.

2. I rilanci sono pubblicati almeno dieci giorni prima della data prevista

per la chiusura dell'ultima offerta.

3. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo

globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è

superiore di almeno il due per cento a quello dell'ultima offerta o

rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia.

Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

4. La durata delle offerte precedenti è allineata a quella dell'ultima

offerta concorrente, se i precedenti offerenti non comunicano, entro tre

giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, alla Consob e al

mercato, di mantenere inalterata la scadenza originaria. In ogni caso, i

precedenti offerenti rendono noto, entro lo stesso termine e con le

medesime modalità, se intendono modificare la propria offerta.

5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del

Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata delle offerte

indicate nel comma 4, la durata delle stesse è prorogata di dieci giorni.

6. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le

adesioni alle altre offerte sono revocabili.

Capo II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 45

Acquisto indiretto

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di

detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una

società quotata o il controllo di una società non quotata determina

l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lett.

a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere,

indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e

indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di

una società quotata.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il

patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in

prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono

in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra

almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo

dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione

iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e

costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni

della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza

costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate,

l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui

valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette

partecipazioni.

Art. 46

Consolidamento della partecipazione

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b), del

Testo Unico consegue all'acquisizione di più del tre per cento del

capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso

effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni

nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Art. 47

Corrispettivo in strumenti finanziari

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico il

corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un

mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni

compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno

avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti

finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non

superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo Unico il

corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se quotati in

mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Art. 48

Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo Unico

è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta

dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione

all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata

da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta,

all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni

che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte

concorrenti.

Art. 49

Esenzioni

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106

del Testo Unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della

maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza

di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in

crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in

cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e

indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359,

comma 1, n.1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto

esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di

trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di

opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento

e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici

mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad un'operazione di fusione o scissione, salvo che per

effetto delle operazioni si configuri un acquisto rilevante ai sensi

dell'articolo 106, commi 1 e 3, lett. a) e b), del Testo Unico non

conseguente ad esigenze di razionalizzazione o di sinergie industriali.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lett. a) comunica alla Consob e al mercato

l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi

previsti;

b) nel caso previsto dalla lett. b) comunica alla Consob e al mercato lo

stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque

su base trimestrale, e ogni variazione della sua partecipazione;

c) nel caso previsto dalla lett. e), se non osserva l'obbligo di

alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante

dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo Unico ai dodici

mesi precedenti e successivi all'acquisto.

Art. 50

Opa residuale

1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro

dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il

flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta

pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato:

a) propone alla Consob l'adozione di una soglia superiore al novanta per

cento per singole società, tenuto conto della necessità di assicurare un

regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra

l'altro, dei seguenti elementi:

a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dalla

conclusione del periodo dell'offerta che ha determinato i presupposti

dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli

elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione

della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli

elementi forniti.

PARTE III

EMITTENTI

TITOLO I

PROSPETTO DI QUOTAZIONE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 51

Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "sponsor": l'intermediario che collabora con l'emittente nella

procedura di ammissione degli strumenti finanziari.

b) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che

conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data

di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di

interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un

prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista

una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata

come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e

il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio

e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;

c) "obbligazioni strutturate": 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso

e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo

meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti

finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti

finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i

titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono,

in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Art. 52

Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto

1. Contestualmente all'inoltro alla società di gestione del mercato della

domanda di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari gli

emittenti trasmettono alla Consob domanda di autorizzazione alla

pubblicazione del prospetto di quotazione, sottoscritta dal legale

rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti

indicati nell'Allegato 1I.

Art. 53

Contenuto del prospetto

1. Il prospetto di quotazione è redatto secondo gli schemi indicati

nell'Allegato 1B. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 4 e

5.

Art. 54

Documento informativo sull'emittente

1. L'emittente che abbia redatto il documento informativo previsto

dall'articolo 6 può comunicare alla Consob l'intenzione di utilizzarlo

come parte del prospetto di quotazione per l'ammissione a quotazione

trasmettendo, non appena disponibili, i documenti indicati nell'Allegato

1I.

2. In occasione di successive domande di ammissione a quotazione

presentate dal medesimo emittente entro l'anno dalla pubblicazione del

documento informativo sull'emittente può essere allegata, in luogo del

prospetto, la sola nota integrativa.

Art. 55

Istruttoria della Consob

1. Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione

si applica l'articolo 7, comma 1.

2. Entro due mesi dalla data della domanda la Consob, verificata

l'adozione del provvedimento di ammissione a quotazione da parte della

società di gestione del mercato, autorizza la pubblicazione del prospetto.

Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e

riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto

richiesto.

Art. 56

Pubblicazione e aggiornamento del prospetto

1. Entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni il prospetto e

l'eventuale nota integrativa sono resi pubblici mediante:

a) messa a disposizione presso la società di gestione del mercato e presso

la sede dell'emittente con obbligo di consegnarne gratuitamente copia a

chi ne faccia richiesta, insieme ai documenti contabili di informazione

periodica pubblicati dopo l'eventuale redazione del documento informativo

sull'emittente e agli altri documenti menzionati nel prospetto;

b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto con firma

in originale della dichiarazione di responsabilità e di altra copia

riprodotta su strumento informatico.

2. Ogni fatto nuovo o inesattezza del prospetto che possa influire sulla

valutazione degli strumenti finanziari oggetto della domanda di quotazione

che sopravvenga o sia rilevato nel periodo intercorrente tra la data

dell'autorizzazione e la data di inizio delle negoziazioni è rappresentato

in apposito supplemento da allegare al prospetto e da pubblicare con le

stesse modalità utilizzate per il prospetto. Si applica l'articolo 11,

comma 2.

Art. 57

Esenzione dalla redazione del prospetto

1. Qualora nei sei mesi precedenti la data della domanda sia stato

pubblicato un prospetto informativo relativo ad una sollecitazione sui

medesimi strumenti finanziari, comunicata ai sensi dell'articolo 94, comma

1, del Testo Unico, la Consob può consentire, in luogo di un nuovo

prospetto, che il prospetto informativo già pubblicato sia corredato di

una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni e le integrazioni

riguardanti eventi significativi accaduti successivamente. In tal caso è

reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 56

anche il prospetto informativo.

2. Qualora la domanda riguardi strumenti finanziari già ammessi alla

quotazione ufficiale in altri Stati membri dell'Unione Europea da meno di

sei mesi, la Consob, sentite le autorità competenti, può dispensare

l'emittente dalla redazione del prospetto di quotazione salvo l'eventuale

aggiornamento di quello autorizzato dalle predette autorità. Il prospetto,

tradotto in lingua italiana, è sottoscritto dal legale rappresentante

dell'emittente che ne attesta la conformità a quello autorizzato ed è

accompagnato da una nota integrativa contenente le informazioni indicate

nell'articolo 58, lett. d).

3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un

mercato regolamentato diverso dalla borsa, presenti la domanda per la

quotazione in borsa delle azioni e di altri strumenti finanziari, la

Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del

prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente

informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.

4. Gli emittenti strumenti finanziari che soddisfano le condizioni

richieste dall'articolo 6, paragrafo 4, lett. a) e b), della Direttiva n.

80/390/CEE, come integrato dall'articolo 1 della Direttiva n. 94/18/CE,

per l'ammissione a quotazione dei propri strumenti finanziari, anche

diversi da quelli già ammessi a quotazione in uno o più Stati dell'Unione

Europea se questi ultimi sono azioni, possono redigere, in luogo del

prospetto di quotazione, una nota secondo lo schema in Allegato 1B.

Art. 58

Riconoscimento del prospetto

1. La Consob autorizza la pubblicazione, quale prospetto di quotazione,

del prospetto redatto in occasione di una quotazione o di una

sollecitazione effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea,

conforme alla direttiva n. 80/390/CEE e approvato dall'autorità

competente, a condizione che:

a) l'approvazione risulti da apposita attestazione dell'autorità estera

contenente l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali e

delle relative motivazioni, purché queste siano consentite dalla normativa

italiana e in Italia sussistano le stesse circostanze che le giustificano;

b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale

rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformità a quello

approvato;

c) la domanda di quotazione sia presentata nei tre mesi successivi alla

sollecitazione;

d) il prospetto sia accompagnato da una nota integrativa contenente le

informazioni sul regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli

strumenti finanziari e l'indicazione dei soggetti residenti in Italia

presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i

loro diritti patrimoniali.

2. Qualora il prospetto debba essere redatto conformemente alla normativa

vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla

autorità competente di tale Stato, il progetto di prospetto inviato a tale

autorità è trasmesso alla Consob ai fini del presente articolo.

3. La Consob può richiedere che nella nota siano inseriti ulteriori dati

relativi al mercato italiano.

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, obbligazioni e

covered warrant

Art. 59

Norme applicabili

1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, obbligazioni e

covered warrant si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.

Art. 60

Quote di fondi chiusi

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, se

presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è

allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa secondo lo schema

in Allegato 1B. In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità

previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo.

2. La nota e il prospetto informativo sono messi a disposizione anche

presso la sede della banca depositaria.

Art. 61

Obbligazioni emesse da banche ed enti sovranazionali e covered warrant

1. Il prospetto di quotazione riguardante obbligazioni, anche strutturate,

emesse da banche ed enti sovranazionali e quello riguardante covered

warrant sono costituiti da un documento informativo sull'emittente e da

una nota integrativa contenenti le informazioni indicate nell'Allegato 1B.

2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata

dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma

3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta

pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per

tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio

successivo, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 56, comma 2.

3. In occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota

integrativa. Entro dieci giorni dalla data della domanda la Consob

autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di

richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal

ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione

non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a

quotazione da parte della società di gestione del mercato.

Art. 62

Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma

1. Nei casi di obbligazioni e di covered warrant emessi sulla base di un

programma il documento previsto dall'articolo 61, comma 1, è integrato

dalla descrizione del programma.

2. Si applicano le restanti disposizioni dell'articolo 61.

L'autorizzazione alla pubblicazione del documento non è rilasciata se non

è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione delle

obbligazioni e dei covered warrant oggetto del programma da parte della

società di gestione del mercato.

Capo III

Ammissione a quotazione preceduta da sollecitazione all'investimento

Art. 63

Prospetto informativo

1. Con la domanda prevista nell'articolo 52 può essere comunicato alla

Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico, che si

intende effettuare una sollecitazione relativa agli strumenti finanziari

oggetto della domanda. In tal caso il prospetto predisposto ai sensi

dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la

sollecitazione indicate nell'Allegato 1B, vale anche come prospetto

informativo per la sollecitazione.

2. Gli emittenti non aventi strumenti finanziari quotati o diffusi che

intendono effettuare una sollecitazione finalizzata alla quotazione

possono pubblicare non prima di tre mesi della data prevista per

l'operazione un documento informativo sull'emittente contenente le

informazioni indicate nell'Allegato 1B, nel rispetto dei termini previsti

dall'articolo 7, comma 2. Dopo tale pubblicazione è applicabile l'articolo

54, comma 2.

3. Il prospetto o il documento informativo sull'emittente e la nota

integrativa sono resi pubblici nei termini e con le modalità previste

dall'articolo 8 e sono messi a disposizione anche presso la società di

gestione del mercato.

Art. 64

Obblighi informativi

1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo

Unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli

emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in

un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di

quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla

Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.

TITOLO II

INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo I

Disposizioni generali

Art. 65

Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono

strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;

b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in

borsa in Italia;

c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni

quotate in borsa in Italia;

Capo II

Comunicazioni al pubblico

Sezione I

Informazione su fatti rilevanti

Art. 66

Fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano

informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114,

comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a

disposizione del pubblico;

b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle

contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione

del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma

idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che

esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei

comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni

significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le

modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili destinate ad essere riportate nel

bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione

semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e

comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione

approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del

dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura

rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza

di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo

concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli

emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari,

gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la

veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove

necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Art. 67

Compiti della società di gestione del mercato

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento

previsto dall'articolo 62 del Testo Unico:

a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 66 e le

modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con

riferimento a singole tipologie di fatti;

b) modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate

all'articolo 66, comma 1, purché idonee a garantire un uguale grado di

diffusione delle informazioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano

osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del

comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative

necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati

e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi

del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione

del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite

nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

Art. 68

Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali

ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché

dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a

disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 66. Gli

emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della

gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed

informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro

rilevante scostamento.

Art. 69

Studi e statistiche

1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i

soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico

studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a

condizione che questi:

a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al

pubblico;

b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione

del mercato che li mette a disposizione del pubblico;

c) riportino un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è

stato redatto da un soggetto che può avere un proprio specifico interesse

riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni

oggetto di analisi.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci

dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o

ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito previsto dal

comma 1, lett. b) è effettuato entro quindici giorni da quello di inizio

della diffusione.

Sezione II

Informazione su operazioni straordinarie

Art. 70

Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea

convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a

disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione

del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri

1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile.

2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli

2501-sexies e 2504-novies del codice civile è redatta secondo i criteri

generali indicati nell'Allegato 3A.

3. Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della

documentazione prevista dal comma 1, la Consob, secondo criteri generali

predeterminati e in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può

richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli

emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la

società di gestione del mercato un documento informativo redatto in

conformità all'Allegato 3B.

4. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data

notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un

avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso

previsto dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni

prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento

informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà

di ottenere copia della documentazione.

Art. 71

Acquisizioni e cessioni

1. In relazione alle caratteristiche dell'operazione di acquisizione o di

cessione conclusa dagli emittenti azioni, la Consob, secondo criteri

generali predeterminati, può richiedere che, entro quindici giorni dalla

richiesta, gli emittenti stessi mettano a disposizione del pubblico presso

la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento

informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Dell'avvenuto deposito

è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un

quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 72

Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato

per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo

diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o

l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso

la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli

amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del

capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai

sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, nel termine

previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede

sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della

società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni

e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura,

la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

Art. 73

Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato

per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e

all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico,

presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione

illustrativa degli amministratori redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 74

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del

codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale

e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori

sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale

redatta in conformità all'Allegato 3A.

Art. 75

Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o

scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad

influire sui diritti degli obbligazionisti, si applicano l'articolo 70,

commi 1 e 2, e l'articolo 72.

Art. 76

Avviso al pubblico

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei

termini previsti dagli articoli 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la

documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i

soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento

previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del

pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purché idonee a garantire

un uguale grado di diffusione delle informazioni.

Sezione III

Informazione Periodica

Art. 77

Assemblea di bilancio

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo

all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso

la sede sociale:

a) i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile; il verbale,

ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, è

messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il

prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio

delle società collegate.

2. I documenti indicati nelle lett. a), b) e c) del comma 1 sono messi a

disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato.

3. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato modifiche al bilancio, il

bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni

dall'assemblea.

4. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità

previste dai commi 1 e 2 è messo a disposizione del pubblico il verbale

dell'assemblea che non ha approvato il bilancio.

Art. 78

Nota integrativa al bilancio

1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista

dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri

stabiliti nell'Allegato 3C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai

sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma,

anche da società controllate.

Art. 79

Relazione sulla gestione

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i

criteri stabiliti nell'Allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli

emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli

amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonché dai coniugi

non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite

di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona,

risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre

informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori

generali.

Art. 80

Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione

1. Del parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo

Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad

oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 81

Relazione semestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre

dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede

sociale e la società di gestione del mercato, la relazione semestrale

degli amministratori prevista dall'articolo 2428, comma 3, del codice

civile corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e,

ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di

revisione.

Art. 82

Relazione trimestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di

ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico,

presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione

trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti

nell'Allegato 3D.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni

trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre

se comunicano alla Consob e al pubblico che:

a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni

dalla scadenza del semestre;

b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati

dal consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede

sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio

2000.

Art. 83

Avviso al pubblico

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 77,

81 e 82 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su

almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 76, comma 2.

Sezione IV

Altre informazioni

Art. 84

Informazioni sull'esercizio dei diritti

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le

informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari

possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile

di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione

nazionale.

Art. 85

Verbali assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti

strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte

integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

Art. 86

Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a

disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la

società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121,

comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in

merito agli stessi.

Art. 87

Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti

strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini

indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso

Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da

soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi

appositamente incaricati.

Art. 88

Equivalenza delle informazioni

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri

paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari

riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico mettono a

disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi.

Art. 89

Offerta di diritti di opzione

1. Gli emittenti azioni pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione

nazionale e almeno il giorno prima dell'inizio dell'offerta un avviso con

l'indicazione del numero dei diritti di opzione non esercitati da offrire

in borsa ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile e delle

date delle riunioni in cui l'offerta sarà effettuata.

Capo III

Comunicazioni alla Consob

Sezione I

Informazione su operazioni straordinarie

Art. 90

Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni

prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla

fusione e sulla scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno

in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501-sexies, numeri

1) e 3) e dagli articoli 2504- octies e 2504-novies del codice civile,

almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello

in cui l'assemblea ha deliberato;

d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data

di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto

deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del codice civile.

2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente alla Consob il

documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 3.

Art. 91

Acquisizioni e cessioni

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico,

trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi

dell'articolo 71.

Art. 92

Altre modifiche dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e acconti

sui dividendi

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni

prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le

modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre

disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, ovvero,

se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la

convocazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 72, comma 2, almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello

in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel

registro delle imprese;

e) il verbale previsto dagli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile,

entro trenta giorni dalla riunione consiliare;

f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro

trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 93

Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in

merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla

Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, contestualmente alla

diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 94

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi

dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio

sindacale, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 95

Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste

dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla

quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono

alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo

contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione II

Informazione periodica

Art. 96

Comunicazioni periodiche

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la documentazione prevista dall'articolo 77, nei termini ivi indicati;

b) la documentazione prevista dagli articoli 81 e 82, contestualmente alla

diffusione al pubblico.

Art. 97

Emittenti obbligazioni

1.Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della

stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lett. a).

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla

quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono

alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo

contestualmente alla diffusione al pubblico.

Sezione III

Altre informazioni

Art. 98

Modifiche del capitale sociale

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale,

comunicano alla Consob e alla società di gestione del mercato, che ne

assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del

capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La

comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione

dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 4, e

2444, comma 1, del codice civile;

b) all'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto

dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per

perdite;

c) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per

esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del

codice civile;

d) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione

ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile.

2. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è

effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo

2436, comma 2, del codice civile, dell'atto costitutivo modificato.

Art. 99

Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico,

trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 86.

Art. 100

Composizione degli organi sociali

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal

loro verificarsi, le variazioni nella composizione del consiglio di

amministrazione, del collegio sindacale e nella carica di direttore

generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data

di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi

emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

Art. 101

Comunicazioni dei capigruppo

 

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