"DECOLLA
IL DOMINIO .EU"
a
cura di Stefania Fangareggi
Il
Parlamento Europeo, nella seduta del 2 luglio 2001,
ha approvato una risoluzione legislativa destinata
a dare il via, all'interno dell'Unione Europea, all'utilizzo
di un Top Level Domain, caratterizzato dall'uso del
suffisso "EU", che segnali, rispetto al
registrante, l'identità e lo statuto di organismo
di diritto europeo.
Dopo
una breve premessa storica, lo scopo del presente
documento è quello di introdurre il lettore
alla comprensione della natura, dei compiti e dei
progetti della nuova Registration Authority Europea.
In
principio fu
il punto edu
I
primi nomi di dominio di cui si ha testimonianza appartennero
ad Università Americane, nel rispetto della
tradizione che vide Arpanet (nata, in realtà,
da un progetto militare statunitense, cui vollero
aderire le Università, mentre l'esclusiva militare
rimase poi la gemella Milnet) come precursore di Internet.
Il
dominio universitario era contraddistinto dal suffisso
.edu.
Oltre
a tali domini universitari nacquero quelli commerciali;
.com ad identificare i domini di imprese o aziende
commerciali, .org ad identificare i domini delle organizzazioni
ed associazioni non profit, .gov ad identificare gli
enti e le organizzazioni governative statunitensi
e così via.
L'ostruzionismo
dell'Inventore del Web
Di
un dominio unico europeo si iniziò a parlare
per la prima volta soltanto nove anni dopo, nel 1996,
in uno dei primi interventi ufficiali della Commissione
Europea in tema di Governance della rete.
In
quegli anni ed anche nei successivi, la Commissione
Europea si scoprì impegnata, con sempre maggior
frequenza, a dirimere disaccordi con il Governo degli
Stati Uniti in relazione alla regolamentazione dei
nomi di dominio di internet.
Ciò
perché il Governo Usa rivendicava la propria
posizione di "inventore" del Web e pertanto,
giudice naturale, attraverso l'Icann, della risoluzione
dei conflitti sorti.
La
regolamentazione strutturale dell'Icann, del resto,
ha per lungo tempo sbarrato le porte a membri non
usa.
Gli
atteggiamenti monopolistici degli Stati Uniti cominciarono
dunque ad essere stigmatizzati, mentre parallelamente
divenne sempre più forte l'esigenza per l'Europa
di ritagliarsi uno spazio giuridico all'interno del
Cyberspazio, attraverso un dominio proprio ed una
Autorità che fungesse da Registrar, e per creare
un fronte comune da affiancare ed opporre, se necessario,
allo strapotere americano.
Una
"denominazione d'origine controllata" tutta
europea
Tali
spinte all'indipendenza ed all'autonomia portarono,
nel 1999, al progetto di un'Europa on-line, illustrato
dalla Commissione in occasione del Consiglio straordinario
dei capi di Stato e di governo tenutosi a Lisbona
il 23-24 marzo 2000.
"E-Europe"
nacque, in particolare, come iniziativa politica,
o meglio ambizioso progetto, diretto ad accelerare
l'ingresso dell'Europa nell'era digitale, a pochi
mesi dal via della moneta unica europea.
L'iniziativa
ha posto impegni e scadenze precise, a titolo esemplificativo
si citano le seguenti: a partire dal 2001 dovrà
essere sviluppato un nuovo tipo di accesso ad internet,
non più via filo ma utilizzando frequenze radio,
per aumentare la velocità di trasmissione dei
dati, dovrà essere realizzata una diminuzione
delle tariffe ed una deregulation nel campo dei servizi
di accesso ad internet.
In
seno al progetto E-Europe è stato inserito
anche il progetto "dot eu" con lo scopo
di condurre l'Europa ad avvalersi di un proprio dominio
di primo livello a contraddistinguere e delimitare
lo spazio dell'Unione all'interno del web.
La
realizzazione di tale progetto è stata resa
possibile grazie anche ad una risoluzione dell'Icann
del 25 settembre 2000 con la quale è specificato
che i domini a doppia lettera possono essere inseriti
nella categoria di Country Code Top Level Domain (domini
geografici) anche se le loro specifiche non rientrano
nella classificazione ISO 3166-1 su cui si basa la
distribuzione dei domini nazionali, purchè
venga raggiunto un accordo fra l'Icann e la futura
Registration Authority.
Secondo
il progetto E-Europe dunque per l'attivazione del
"dot eu" sarà necessario prevedere:
-la creazione, da parte della Commissione europea,
della legislazione adatta alla crescita di un'autorità
di registrazione di domini;
-la
creazione di una politica di registrazione;
-la
sperimentazione del database di domini;
-la
selezione dei registrar;
In
occasione del Consiglio di Lisbona, dunque, la Commissione
è stata incaricata di adottare tutte le misure
necessarie per garantire la disponibilità del
suffisso agli utenti della Comunità.
L'isola
che non c'è:
la risoluzione legislativa
del Parlamento Europeo
Il
2 luglio 2001 il Parlamento europeo ha approvato una
risoluzione legislativa, con la quale ha concretamente
avviato il processo di attivazione del top level domain
".eu".
La
risoluzione si fonda sulla proposta di regolamento
della Commissione (COM 2000-827) inoltrata al Parlamento
Europeo ed al Consiglio, così come emendata
a seguito del parere della Commissione Giuridica e
per il mercato interno (A5-0226/2001) e della relazione
della Commissione per l'industria, il commercio estero,
la ricerca e l'energia.
Sono
dunque stabiliti i compiti del nuovo Registro Europeo,
come ad esempio quello di fissare regole per l'assegnazione
dei nomi di dominio, ovvero per fornire gli strumenti
atti a risolvere i conflitti, fermo restando il principio
del "first comed, first served" che sarà
dunque il fulcro del sistema.
Analizziamo
dunque in dettaglio la risoluzione legislativa.
IL
REGISTRO
Con
il termine Registro si intende l'organismo cui sono
affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la
gestione del dominio di primo livello .eu.
Avrà
natura giuridica di ente senza fini di lucro e sede
legale nel territorio della Comunità Europea.
Il
Registro sarà designato dalla Commissione dopo
la pubblicazione di un bando di gara nelle Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee (modifica
introdotta dall' emendamento 2 della Commissione giuridica
e per il mercato interno).
La
Commissione ed il Registro, designato dopo aver vagliato
le proposte pervenute, concluderanno successivamente
un contratto (a tempo determinato e rinnovabile) che
stabilirà le condizioni con cui la Commissione
dovrà supervisionare l'organizzazione, l'amministrazione
e la gestione del dominio .eu.
Il
Registro concluderà inoltre un contratto con
l'Icann, conforme ai principi pertinenti raccomandati
dal Comitato GAC (Governmental Advisory Comitee).
Per
quanto riguarda la registrazione dei domini di secondo
livello il registro sarà assistito da un consiglio
consuntivo composto da membri rappresentanti dei gruppi
di consumatori, dei sindacati, delle associazioni
professionali, dei fornitori di servizi Internet,
delle pubbliche amministrazioni e così via.
OBBLIGHI
DEL REGISTRO
Il
Registro, in conformità alla migliore prassi
a livello nazionale, (emendamento n. 4) applicherà,
nell'ambito delle competenze che gli sono riservate,
principi di qualità, efficienza, accessibilità
ed affidabilità, le norme in materia di appalti
pubblici e, in ogni caso, procedure trasparenti e
non discriminatorie.
Provvederà
alla registrazione dei domini, alle persone fisiche
e giuridiche richiedenti con residenza e sede nell'ambito
della comunità europea, secondo il principio
classico "first comed first served", adotterà
un codice di condotta per le registrazioni dei domini
ed, in generale, svolgerà la propria attività
in conformità con la migliore prassi a livello
nazionale (modifiche introdotte dall'emendamento 4,
che ha modificato l'originario articolo 3 della proposta
di regolamento adottata dalla Commissione).
Di
primaria importanza è poi l'emendamento 5,
introducente l'articolo 3 bis che stabilisce la esclusione
di ogni responsabilità, in capo al Registro,
per eventuali controversie sorte tra il registrante
e terzi, nell'ipotesi di lesione dei diritti di questi
ultimi in conseguenza della registrazione di un dominio.
Al
verificarsi di tale ipotesi il Registro fornirà
un servizio di arbitrato e mediazione, gratuitamente
o sulla base del principio di recupero dei costi.
Infine,
allo scopo di prevenire e risolvere i conflitti tra
le registrazioni di nomi a dominio e diritti di proprietà
intellettuale, l'emendamento 6(che ha modificato l'articolo
4), stabilisce che la Commissione adotti politica
e procedura conformi alle migliori pratiche e, in
particolare, alle raccomandazioni dell'OMPI (organizzazione
mondiale per la proprietà intellettuale).
MANTENIMENTO DEI DIRITTI
La Comunità Europea manterrà tutti i
diritti connessi al dominio .eu, ed in particolare
i diritti di proprietà intellettuale e gli
altri diritti relativi alle banche dati del Registro,
atti a garantire l'attuazione del regolamento, nonché,
comunque, il diritto di ridisegnare il Registro.
BONA VACANTIA
Il Registro dovrà regolare, in accordo con
la Commissione e sulla base di una politica basata
sulla migliore prassi a livello nazionale, aperta,
trasparente e non discriminatoria, i nomi di dominio
che divengano bona vacantia a causa della mancanza
di un successore che rilevi il diritto del registrante
originario.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con
la risoluzione legislativa il Parlamento ha finalmente
avviato il processo di realizzazione del dominio .eu,
conferendo alla Commissione i poteri necessari per
mettere in opera il primo livello in tempi rapidi.
La creazione di una Registration Authority europea
era divenuta ormai questione improrogabile, per arginare
e parallelamente ricondurre in ambiti costruttivi
per il progresso e l'evoluzione della economia mondiale,
il monopolio, per tradizione tutto americano, in materia
di web.
E' pur vero che la proposta di regolamento adottata
dalla Commissione, come sottolineato dalla stessa
al decimo considerando è, per sua stessa natura,
disposizione di carattere generale, che si limita
a stabilire le norme minime indispensabili per il
raggiungimento dei suoi obiettivi, lasciando molte
importanti decisioni alle modalità di applicazione
in un settore che è in costante mutamento .
La natura generale della proposta di regolamento è,
per così dire, recepita dalla Commissione giuridica
e per il mercato interno con gli emendamenti introdotti
nell'indicare, come principio-guida dell'attività
e degli scopi del Registro, il riferimento alle "migliori
pratiche", ovvero alla "migliore prassi"
a livello nazionale.
Detto riferimento non precisa tuttavia il necessario
elemento di raffronto che qualifica una prassi o una
pratica come migliore rispetto ad altre, né
il bene giuridico da tutelare che, allo stesso modo,
consente di preferirne una piuttosto che un'altra.
Il problema sorgerà pertanto con l'attuazione
pratica dei suddetti principi e, ancor più,
con la risoluzione dei conflitti che verranno a crearsi
nelle ipotesi di rivendicate lesioni di diritti dei
terzi.
Altro aspetto che emerge dalla proposta di regolamento
della Commissione è lo scopo che si prefigge,
che è quello di accrescere, in occasione della
creazione del dominio .eu, la fiducia dei consumatori
nei confronti del commercio elettronico e delle transazioni
on-line in generale, ostacolati fino ad ora dalla
loro scarsa fiducia nel sistema.
Per
tali motivi, come emerso anche espressamente in motivazione
all'emendamento 6, si è prevista l'adozione
di un codice di condotta imposto a tutti gli operatori
on-line, e di sistemi specifici di risoluzione delle
controversie approvati dalle parti e, da ultimo, ma
non per importanza, con il prevedere un consiglio
consultivo, formato, tenendo in considerazione l'esperienza
del settore, da gruppi di consumatori, dai sindacati,
dalle associazioni, dai proprietari di diritti intellettuali,
e dalle autorità pubbliche.
Ai
posteri l'ardua sentenza.
www.europalex.kataweb.it
www.html.it
www.internetlex.kataweb.it
www.europa.eu.i
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