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Aprire
un e-shop: il decalogo del Ministero dell'Industria
a
cura di Mariapaola Berlingieri
Con
riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114,
che disciplina la vendita di beni tramite mezzo elettronico,
il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato
ha emanato una circolare (1 giugno 2000, n. 3487/c)
volta a chiarire i passaggi indispensabili affinché
un'impresa possa intraprendere la propria attività
nel commercio elettronico.
La circolare chiarisce in modo inequivocabile i seguenti
aspetti:
1. L'e-commerce verso il consumatore (B2C) è
soggetto alla disciplina prevista dall'art. 18 del
d.lgs. 114/98.
2. E' necessario che sia effettuata una comunicazione
al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se
persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica)
prima di intraprendere questo tipo di attività.
3. Affinché possa essere iniziata l'attività,
devono trascorrere trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del Comune.
4. Nella comunicazione deve essere indicato il settore
merceologico di attività ed il possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti
dall'art. 5 del d.lgs. 114/98.
5. La circolare rammenta che all'attività commerciale
on line sono applicabili il d.lgs. 50/92 sui contratti
negoziati fuori dai locali commerciali e il d.lgs.
185/99, sulla tutela dei consumatori in materia di
contratti a distanza.
6. In particolare, questi decreti impongono una serie
di cautele a tutela dei consumatori, relative all'esercizio
del diritto di recesso, all'esecuzione del contratto,
al pagamento mediante carta di credito; inoltre, impongono
che il commerciante fornisca dettagliate informazioni
al consumatore, che devono successivamente essere
confermate per iscritto.
7. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non
a seguito di sua specifica richiesta.
8. E' vietato l'invio al consumatore di campioni o
omaggi, salvo che non ci siano spese o vincoli a suo
carico.
9. Il contratto va eseguito entro 30 giorni dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione, se nulla è previsto dal contratto
al riguardo
10. Per quanto concerne la vendita all'ingrosso, invece,
il grossista è tenuto unicamente a dichiarare,
all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese,
il possesso dei requisiti morali e professionali di
cui all'art 5. del decreto n. 114/98, qualora venda
prodotti appartenenti al settore alimentare.
11. Infine, il Ministero impone di distinguere, all'interno
del sito, le aree destinate al commercio all'ingrosso
e al dettaglio; in altre parole, è possibile
svolgere i due differenti tipi di attività
tramite lo stesso sito, ma le due aree devono essere
ben differenziate, in modo che il potenziale acquirente
possa individuare chiaramente le zone del sito destinate
alle due diverse attività.
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