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Aprire un e-shop: il decalogo del Ministero dell'Industria
a cura di Mariapaola Berlingieri

Con riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, che disciplina la vendita di beni tramite mezzo elettronico, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato ha emanato una circolare (1 giugno 2000, n. 3487/c) volta a chiarire i passaggi indispensabili affinché un'impresa possa intraprendere la propria attività nel commercio elettronico.
La circolare chiarisce in modo inequivocabile i seguenti aspetti:
1. L'e-commerce verso il consumatore (B2C) è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 18 del d.lgs. 114/98.
2. E' necessario che sia effettuata una comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) prima di intraprendere questo tipo di attività.
3. Affinché possa essere iniziata l'attività, devono trascorrere trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.
4. Nella comunicazione deve essere indicato il settore merceologico di attività ed il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del d.lgs. 114/98.
5. La circolare rammenta che all'attività commerciale on line sono applicabili il d.lgs. 50/92 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e il d.lgs. 185/99, sulla tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza.
6. In particolare, questi decreti impongono una serie di cautele a tutela dei consumatori, relative all'esercizio del diritto di recesso, all'esecuzione del contratto, al pagamento mediante carta di credito; inoltre, impongono che il commerciante fornisca dettagliate informazioni al consumatore, che devono successivamente essere confermate per iscritto.
7. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di sua specifica richiesta.
8. E' vietato l'invio al consumatore di campioni o omaggi, salvo che non ci siano spese o vincoli a suo carico.
9. Il contratto va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione, se nulla è previsto dal contratto al riguardo
10. Per quanto concerne la vendita all'ingrosso, invece, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art 5. del decreto n. 114/98, qualora venda prodotti appartenenti al settore alimentare.
11. Infine, il Ministero impone di distinguere, all'interno del sito, le aree destinate al commercio all'ingrosso e al dettaglio; in altre parole, è possibile svolgere i due differenti tipi di attività tramite lo stesso sito, ma le due aree devono essere ben differenziate, in modo che il potenziale acquirente possa individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due diverse attività.