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Illegittimo
l'uso del marchio dell'azienda concorrente come meta
tag
a
cura di Mariapaola Berlingieri
Il
Tribunale di Milano, con un'ordinanza che risale all'8
febbraio scorso (Technoform e altro contro Alfa solare
s.a.), si è pronunciato sull'uso del marchio di una
società concorrente come meta-tag nei motori di ricerca.
Il meta-tag è, con definizione del tutto atecnica,
una sorta di parola chiave che consente l'individuazione
di un determinato sito da parte dei motori di ricerca.
Tale parola chiave non risulta visibile all'utente
comune, ma permette di accedere al sito Internet in
questione.
L'aspetto interessante dell'ordinanza consiste nel
fatto che il Giudice abbia negato che lo stesso utilizzo
del marchio possa considerarsi come illegittimo, alla
luce della disciplina a tutela dei segni distintivi.
La censura del Tribunale, infatti, non riguarda l'uso
illegittimo del marchio, in quanto il termine in questione
- in effetti corrispondente al marchio della società
concorrente - non era in questo caso apposto ad alcun
bene o usato per distinguere alcun servizio. Non sussiste,
in altri termini, il pericolo di confusione per l'utente
- che neppure si accorge dell'uso del marchio - e
dunque non c'è, a parere del Tribunale, uso illegittimo
del marchio.
Neppure sussiste in questo caso, a parere del tribunale,
un'ipotesi di pubblicità scorretta o occulta, sebbene
"non possa dubitarsi che il sito web di un'azienda
possa ritenersi quale messaggio pubblicitario rivolto
al pubblico".
La censura riguarda, invece, la configurabilità di
tale comportamento come illecito concorrenziale, ai
sensi dell'art. 2598 n.3 c.c.: compie atto di concorrenza
sleale chiunque si vale, direttamente o indirettamente,
di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
In pratica, l'uso del marchio dell'azienda concorrente
come meta-tag consentirebbe di apparire nell'elenco
di siti individuati dal motore di ricerca ogniqualvolta
venga digitato il marchio in questione. Con un comportamento
evidentemente scorretto e dannoso per la società vittima
di tale operazione.
In base a queste motivazioni, il Tribunale ha emesso
un'ordinanza cautelare di inibizione dell'uso di quella
parola, corrispondente al marchio regolarmente registrato
dell'azienda concorrente, come meta-tag; contemporaneamente,
però, ha negato che potesse essere ordinato all'azienda
che gestisce il motore di ricerca, rimasta estranea
al procedimento, di provvedere essa stessa all'eliminazione
del meta-tag in questione.
Roma, giugno 2002
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