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Alcune novità introdotte dalla Comunitaria 2001
nel commercio elettronico

a cura di Annamaria Galeone

L'articolo 31 della Comunitaria 2001 introduce una serie di interessanti novità nella disciplina giuridica dei servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico. Questa disposizione ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2000/31/CE ("Direttiva sul commercio elettronico"), rivolta ad agevolare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra gli stati membri (1) ed allo stesso tempo a garantire la tutela degli utenti-consumatori, stabilendo i seguenti obblighi di informazione a carico dei prestatori dei servizi.

A) INFORMAZIONI CHE IL PRESTATORE DEI SERVIZI È OBBLIGATO A FORNIRE AI DESTINATARI
Alla lettera a) dell'art. 31 viene chiesto in primo luogo di "definire le informazioni obbligatorie generali" che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari dello stesso, nonché le modalità per renderle accessibili in modo facile, diretto e permanente.
La Comunitaria non fornisce altre indicazioni specifiche; l'elenco delle informazioni che il prestatore ha l'obbligo di fornire agli utenti è contenuto nell'art. 5 della direttiva 2000/31/CE (2).
- Luogo di stabilimento del prestatore di servizi on line
E' di particolare interesse la lett. b) dell'art. 5, che indica tra le informazioni obbligatorie da fornire l'indirizzo geografico dove è stabilito il prestatore di servizi. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva CE, in via generale, gli stati membri non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro stato membro; possono comunque adottare provvedimenti in deroga a questo principio, in difesa del consumatore o qualora ricorrano le altre condizioni previste dal quarto comma (3). E' un criterio ormai affermato nella giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, qualora un prestatore di servizi si stabilisca in un luogo diverso da quello in cui esercita la sua attività solo allo scopo di eludere la legge, lo Stato in cui viene svolta l'attività illecita ha il potere di adottare i provvedimenti necessari per il ripristino della legalità. Nel caso specifico, in base alla elaborazione giurisprudenzale della Corte di Giustizia, la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica, mediante l'insediamento in pianta stabile sul territorio di uno stato. Di conseguenza, il luogo di stabilimento delle società che operano attraverso internet non deve essere considerato nè quello dove si trova la tecnologia di supporto del sito nè quello dove il sito è accessibile, ma quello in cui le stesse esercitano concretamente la loro attività economica. Il prestatore dei servizi on line ha comunque l'obbligo di tener conto, nello svolgimento della sua attività, anche delle norme giuridiche nazionali degli altri stati membri dai quali gli utenti accedono al sito, utilizzando i servizi in oggetto.
- Prezzi dei servizi erogati 
Alla lettera a) dell'art. 31, in attuazione del secondo comma dell'art. 5 della direttiva CE, viene stabilito inoltre che "devono essere indicati in modo chiaro ed inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna". Questa disposizione mira chiaramente a tutelare i consumatori dalla pratica commerciale di indicare i prezzi dei servizi al netto delle imposte. Infatti, se non viene chiaramente specificato che, alla somma indicata al momento dell'acquisto, dovrebbe essere aggiunto l'importo corrispondente alle imposte da applicare o ai costi di consegna, i prezzi appaiono molto più vantaggiosi di quelli che sono in realtà, traendo così in inganno gli acquirenti. Questo comportamento può integrare infatti una fattispecie di pubblicità ingannevole: di recente, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato italiana ha giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari di numerosi operatori di telefonia, che omettevano di precisare il prezzo al lordo di IVA che sarebbe stato sostenuto effettivamente da chi usufruiva dell'offerta commerciale, o comunque omettevano di indicare elementi relativi al costo dell'offerta che avrebbero permesso al consumatore di valutare l'effettiva convenienza della tariffa pubblicizzata (come ad esempio i costi aggiuntivi per lo scatto alla risposta e per l'attivazione del servizio) (4).

B) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER LE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Alla lettera b) dell'art. 31, si chiede di "definire gli obblighi di informazione" sia per quanto riguarda le comunicazioni commerciali in generale, che per le comunicazioni commerciali non sollecitate via posta elettronica.
- Comunicazioni commerciali
L'art. 6 della direttiva CE stabilisce le condizioni minime che gli stati membri devono far rispettare, relativamente alle comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante (5). 
L' oggetto di questa disposizione è di importanza fondamentale per lo sviluppo del commercio elettronico: sono indiscutibili, infatti, i vantaggi offerti - sia al prestatore che al destinatario dei servizi - dalle comunicazioni commerciali, in particolare dalle offerte promozionali (come ribassi, premi e omaggi) e dai servizi promozionali gratuiti (come concorsi o giochi). Se però le offerte e i servizi gratuiti non sono presentati in maniera chiara e veritiera, possono trarre in inganno i destinatari. Per garantire la tutela dei consumatori, viene quindi stabilito dalla direttiva CE un obbligo di trasparenza per le comunicazioni commerciali di questo tipo. 
Anche questo comportamento può integrare una fattispecie di pubblicità ingannevole: con provvedimenti del dicembre 2001, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana ha giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari di numerosi operatori internet, in quanto gli stessi proponevano l'abbonamento on line ad un servizio che dichiaravano gratuito, ma in realtà ne subordinavano l'accesso all'accettazione di oneri passivi non economici da parte degli utenti (come ad esempio la profilazione commerciale e la ricezione di e.mails pubblicitarie) (6).
- Comunicazioni commerciali non sollecitate - sistemi di filtraggio
Per quanto riguarda in particolare le comunicazioni commerciali non sollecitate inviate tramite posta elettronica, l'art. 7 della direttiva CE stabilisce un obbligo di trasparenza a carico dei prestatori dei servizi, disponendo che le stesse devono essere identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui il destinatario le riceve. Viene prevista inoltre l'adozione, da parte degli stati membri, dei c.d. "registri negativi" contenenti l'elenco dei soggetti che rifiutino a monte di essere contattati via e.mail a scopi commerciali.
Nella lettera b) dell'art. 31, oltre a definire gli obblighi di informazione, viene stabilito che "ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese." Viene anche stabilito che, in ogni caso, l'invio di comunicazioni commerciali non sollecitate via posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario. Tale disposizione sembra quindi discostarsi dalla direttiva CE, in quanto non prevede l'adozione di un registro negativo e persegue una finalità ulteriore, che è quella di evitare che le imprese e i singoli utenti vengano danneggiati dalla spedizione massiccia di e.mails, contenenti messaggi pubblicitari non richiesti (6). 

C) PROFESSIONISTI E COMUNICAZIONI COMMERCIALI - CODICI DEONTOLOGICI COMUNITARI
Alla lettera c) dell'art. 31 si chiede infine di "definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite dai soggetti che esercitano una professione regolamentata", nel rispetto delle relative norme professionali applicabili. Inoltre, si chiede di "incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, che precisino le informazioni che possono essere fornite ai fini di comunicazioni commerciali". In questo caso, viene riprodotto quasi per intero l'art. 8 della direttiva 2000/31/CE, in cui viene specificato che l'impiego di comunicazioni commerciali da parte di chi esercita una professione regolamentata deve essere autorizzato, da parte di ordini e collegi, assicurando in particolare il rispetto delle regole deontologiche relative all'indipendenza e all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi. Nell'incoraggiare l'elaborazione di codici deontologici comunitari, viene comunque fatta salva l'autonomia delle associazioni e organizzazioni professionali nazionali.
Questa disposizione è particolarmente importante, in quanto introduce la possibilità per i professionisti di pubblicizzare la propria attività via internet. Alla luce dell'art. 8 della direttiva CE, dovrà allo scopo essere incoraggiata l'elaborazione di codici di condotta comunitari, in cui formulare ed inserire le regole deontologiche sulle comunicazioni commerciali, sostituendo così tutti i codici di condotta nazionali vigenti. L'obiettivo posto in ambito comunitario è infatti quello di eliminare le disparità e le differenze tra i codici deontologici degli stati membri, che in alcuni casi possono rappresentare chiaramente un ostacolo allo sviluppo dell'esercizio delle professioni regolamentate attraverso internet (8). La soluzione proposta è quindi quella di garantire a livello comunitario il rispetto delle regole di condotta a tutela dei consumatori, che usufruiranno delle attività professionali on line.

In conclusione, dalla disamina delle disposizioni dell'art. 31 relative agli obblighi di informazione, risulta evidente la finalità generale, indicata nella direttiva 2000/31/CE, di favorire lo sviluppo del commercio elettronico e degli altri servizi della società dell'informazione, assicurando allo stesso tempo adeguati mezzi di tutela agli utenti. Nel quadro giuridico delineato dalla direttiva, l'ordinamento comunitario è considerato il mezzo migliore attraverso il quale i cittadini degli stati membri possano usufruire a pieno delle opportunità offerte dal commercio elettronico, oltre le frontiere nazionali. In una prospettiva di crescita del mercato europeo, è solo attraverso specifiche condizioni che internet può essere reso accessibile a tutti; l'art. 31 della Comunitaria mira quindi a garantire la certezza dei diritti e la tutela dei consumatori a livello comunitario, eliminando gli ostacoli che possono essere rappresentati in alcuni casi dal diritto nazionale interno. 
* Sarà oggetto di una trattazione a parte la disciplina dell'art. 31 relativa all'obbligo di registrazione delle testate editoriali telematiche, alla responsabilità degli internet provider e alla composizione extragiudiziale delle controversie in forma elettronica. 

NOTE
(1) La definizione di "servizio della società dell'informazione" è contenuta nell'art. 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE: "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi".
(2) Ai sensi dell'art. 5 il prestatore deve rendere accessibili le seguenti informazioni: il nome del prestatore; l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di posta elettronica; qualora il prestatore sia iscritto in un registro di commercio o analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione contemplato nel detto registro; qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Per quanto riguarda le professioni regolamentate: l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto, il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato, un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime; se il prestatore esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile interna).
(3) Sul principio della libertà di stabilimento e il principio della libera prestazione dei servizi, confr. Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99.
(4) Confr. Bollettini n. 49 e 50/2001 A.G.C.M. - Provvedimento n. 10239 "BLU CONNECTO 4400"; Provvedimento n. 10234 "OMNITEL - TARIFFE RICARICABILI "AL SECONDO" E "AL SECONDO FRIENDS""; Provvedimento n. 10201 "TIM 3XTE"; Provvedimento n. 10202 "WIND TANDEM".

(5) Deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale; la comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale; le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali e le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro e inequivocabile; i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere chiaramente identificabili come tali e le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed inequivocabile.

(6) Confr. Bollettini n. 51 e 52/2001 A.G.C.M. - Provvedimento n. 10277 "MESSAGGIO CALTANET SU INTERNET"; Provvedimento n. 10275 "MESSAGGIO INFODATA SU INTERNET"; Provvedimento n. 10278 "MESSAGGIO KATAWEB SU INTERNET" Provvedimento n. 10279 "MESSAGGIO LIBERO-INFOSTRADA SU INTERNET" Provvedimento n. 10270 " TISCALI MAIL SPAMMING".)

(7) Del problema dello spamming e del consenso preventivo e successivo dei destinatari si è ampiamente parlato nell'articolo "Opt-in e opt-out: opinioni a confronto".
(8) Confr. Sentenze della Corte di Giustizia (Quinta Sezione): sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-145/99 "Inadempimento di uno Stato - Artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) - Direttiva 89/48/CEE - Accesso alla professione di avvocato ed esercizio della stessa" ; sentenza del 21 marzo 2002 nella causa C-298/99 "Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura - Accesso alla professione di architetto - Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)".

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