|
Alcune
novità introdotte dalla Comunitaria 2001
nel commercio elettronico
a
cura di Annamaria Galeone
L'articolo
31 della Comunitaria 2001 introduce una serie di interessanti
novità nella disciplina giuridica dei servizi della
società dell'informazione e del commercio elettronico.
Questa disposizione ha per oggetto l'attuazione della
direttiva 2000/31/CE ("Direttiva sul commercio elettronico"),
rivolta ad agevolare la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione tra gli stati membri
(1) ed allo stesso tempo a garantire la tutela degli
utenti-consumatori, stabilendo i seguenti obblighi
di informazione a carico dei prestatori dei servizi.
A) INFORMAZIONI CHE IL PRESTATORE DEI SERVIZI È
OBBLIGATO A FORNIRE AI DESTINATARI
Alla lettera a) dell'art. 31 viene chiesto in primo
luogo di "definire le informazioni obbligatorie generali"
che devono essere fornite dal prestatore di un servizio
ai destinatari dello stesso, nonché le modalità per
renderle accessibili in modo facile, diretto e permanente.
La Comunitaria non fornisce altre indicazioni specifiche;
l'elenco delle informazioni che il prestatore ha l'obbligo
di fornire agli utenti è contenuto nell'art. 5 della
direttiva 2000/31/CE (2).
- Luogo di stabilimento del prestatore di servizi
on line
E' di particolare interesse la lett. b) dell'art.
5, che indica tra le informazioni obbligatorie da
fornire l'indirizzo geografico dove è stabilito il
prestatore di servizi. Ai sensi dell'art. 3 della
direttiva CE, in via generale, gli stati membri non
possono limitare la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione provenienti da un
altro stato membro; possono comunque adottare provvedimenti
in deroga a questo principio, in difesa del consumatore
o qualora ricorrano le altre condizioni previste dal
quarto comma (3). E' un criterio ormai affermato nella
giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee che, qualora un prestatore di servizi
si stabilisca in un luogo diverso da quello in cui
esercita la sua attività solo allo scopo di eludere
la legge, lo Stato in cui viene svolta l'attività
illecita ha il potere di adottare i provvedimenti
necessari per il ripristino della legalità. Nel caso
specifico, in base alla elaborazione giurisprudenzale
della Corte di Giustizia, la nozione di stabilimento
implica l'esercizio effettivo di un'attività economica,
mediante l'insediamento in pianta stabile sul territorio
di uno stato. Di conseguenza, il luogo di stabilimento
delle società che operano attraverso internet non
deve essere considerato nè quello dove si trova la
tecnologia di supporto del sito nè quello dove il
sito è accessibile, ma quello in cui le stesse esercitano
concretamente la loro attività economica. Il prestatore
dei servizi on line ha comunque l'obbligo di tener
conto, nello svolgimento della sua attività, anche
delle norme giuridiche nazionali degli altri stati
membri dai quali gli utenti accedono al sito, utilizzando
i servizi in oggetto.
- Prezzi dei servizi erogati
Alla lettera a) dell'art. 31, in attuazione del secondo
comma dell'art. 5 della direttiva CE, viene stabilito
inoltre che "devono essere indicati in modo chiaro
ed inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo
alle imposte e ai costi di consegna". Questa disposizione
mira chiaramente a tutelare i consumatori dalla pratica
commerciale di indicare i prezzi dei servizi al netto
delle imposte. Infatti, se non viene chiaramente specificato
che, alla somma indicata al momento dell'acquisto,
dovrebbe essere aggiunto l'importo corrispondente
alle imposte da applicare o ai costi di consegna,
i prezzi appaiono molto più vantaggiosi di quelli
che sono in realtà, traendo così in inganno gli acquirenti.
Questo comportamento può integrare infatti una fattispecie
di pubblicità ingannevole: di recente, l'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato italiana ha
giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari di numerosi
operatori di telefonia, che omettevano di precisare
il prezzo al lordo di IVA che sarebbe stato sostenuto
effettivamente da chi usufruiva dell'offerta commerciale,
o comunque omettevano di indicare elementi relativi
al costo dell'offerta che avrebbero permesso al consumatore
di valutare l'effettiva convenienza della tariffa
pubblicizzata (come ad esempio i costi aggiuntivi
per lo scatto alla risposta e per l'attivazione del
servizio) (4).
B) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER LE COMUNICAZIONI
COMMERCIALI
Alla lettera b) dell'art. 31, si chiede di "definire
gli obblighi di informazione" sia per quanto riguarda
le comunicazioni commerciali in generale, che per
le comunicazioni commerciali non sollecitate via posta
elettronica.
- Comunicazioni commerciali
L'art. 6 della direttiva CE stabilisce le condizioni
minime che gli stati membri devono far rispettare,
relativamente alle comunicazioni commerciali che costituiscono
un servizio della società dell'informazione o ne sono
parte integrante (5).
L' oggetto di questa disposizione è di importanza
fondamentale per lo sviluppo del commercio elettronico:
sono indiscutibili, infatti, i vantaggi offerti -
sia al prestatore che al destinatario dei servizi
- dalle comunicazioni commerciali, in particolare
dalle offerte promozionali (come ribassi, premi e
omaggi) e dai servizi promozionali gratuiti (come
concorsi o giochi). Se però le offerte e i servizi
gratuiti non sono presentati in maniera chiara e veritiera,
possono trarre in inganno i destinatari. Per garantire
la tutela dei consumatori, viene quindi stabilito
dalla direttiva CE un obbligo di trasparenza per le
comunicazioni commerciali di questo tipo.
Anche questo comportamento può integrare una fattispecie
di pubblicità ingannevole: con provvedimenti del dicembre
2001, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
italiana ha giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari
di numerosi operatori internet, in quanto gli stessi
proponevano l'abbonamento on line ad un servizio che
dichiaravano gratuito, ma in realtà ne subordinavano
l'accesso all'accettazione di oneri passivi non economici
da parte degli utenti (come ad esempio la profilazione
commerciale e la ricezione di e.mails pubblicitarie)
(6).
- Comunicazioni commerciali non sollecitate - sistemi
di filtraggio
Per quanto riguarda in particolare le comunicazioni
commerciali non sollecitate inviate tramite posta
elettronica, l'art. 7 della direttiva CE stabilisce
un obbligo di trasparenza a carico dei prestatori
dei servizi, disponendo che le stesse devono essere
identificabili come tali, in modo chiaro e inequivocabile,
fin dal momento in cui il destinatario le riceve.
Viene prevista inoltre l'adozione, da parte degli
stati membri, dei c.d. "registri negativi" contenenti
l'elenco dei soggetti che rifiutino a monte di essere
contattati via e.mail a scopi commerciali.
Nella lettera b) dell'art. 31, oltre a definire gli
obblighi di informazione, viene stabilito che "ai
sensi della normativa sul trattamento dei dati personali,
devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di
filtraggio da parte delle imprese." Viene anche stabilito
che, in ogni caso, l'invio di comunicazioni commerciali
non sollecitate via posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il
destinatario. Tale disposizione sembra quindi discostarsi
dalla direttiva CE, in quanto non prevede l'adozione
di un registro negativo e persegue una finalità ulteriore,
che è quella di evitare che le imprese e i singoli
utenti vengano danneggiati dalla spedizione massiccia
di e.mails, contenenti messaggi pubblicitari non richiesti
(6).
C) PROFESSIONISTI E COMUNICAZIONI COMMERCIALI -
CODICI DEONTOLOGICI COMUNITARI
Alla lettera c) dell'art. 31 si chiede infine di "definire
l'impiego di comunicazioni commerciali fornite dai
soggetti che esercitano una professione regolamentata",
nel rispetto delle relative norme professionali applicabili.
Inoltre, si chiede di "incoraggiare l'elaborazione
di codici di condotta a livello comunitario, che precisino
le informazioni che possono essere fornite ai fini
di comunicazioni commerciali". In questo caso, viene
riprodotto quasi per intero l'art. 8 della direttiva
2000/31/CE, in cui viene specificato che l'impiego
di comunicazioni commerciali da parte di chi esercita
una professione regolamentata deve essere autorizzato,
da parte di ordini e collegi, assicurando in particolare
il rispetto delle regole deontologiche relative all'indipendenza
e all'onore della professione, al segreto professionale
e alla lealtà verso clienti e colleghi. Nell'incoraggiare
l'elaborazione di codici deontologici comunitari,
viene comunque fatta salva l'autonomia delle associazioni
e organizzazioni professionali nazionali.
Questa disposizione è particolarmente importante,
in quanto introduce la possibilità per i professionisti
di pubblicizzare la propria attività via internet.
Alla luce dell'art. 8 della direttiva CE, dovrà allo
scopo essere incoraggiata l'elaborazione di codici
di condotta comunitari, in cui formulare ed inserire
le regole deontologiche sulle comunicazioni commerciali,
sostituendo così tutti i codici di condotta nazionali
vigenti. L'obiettivo posto in ambito comunitario è
infatti quello di eliminare le disparità e le differenze
tra i codici deontologici degli stati membri, che
in alcuni casi possono rappresentare chiaramente un
ostacolo allo sviluppo dell'esercizio delle professioni
regolamentate attraverso internet (8). La soluzione
proposta è quindi quella di garantire a livello comunitario
il rispetto delle regole di condotta a tutela dei
consumatori, che usufruiranno delle attività professionali
on line.
In conclusione, dalla disamina delle disposizioni
dell'art. 31 relative agli obblighi di informazione,
risulta evidente la finalità generale, indicata nella
direttiva 2000/31/CE, di favorire lo sviluppo del
commercio elettronico e degli altri servizi della
società dell'informazione, assicurando allo stesso
tempo adeguati mezzi di tutela agli utenti. Nel quadro
giuridico delineato dalla direttiva, l'ordinamento
comunitario è considerato il mezzo migliore attraverso
il quale i cittadini degli stati membri possano usufruire
a pieno delle opportunità offerte dal commercio elettronico,
oltre le frontiere nazionali. In una prospettiva di
crescita del mercato europeo, è solo attraverso specifiche
condizioni che internet può essere reso accessibile
a tutti; l'art. 31 della Comunitaria mira quindi a
garantire la certezza dei diritti e la tutela dei
consumatori a livello comunitario, eliminando gli
ostacoli che possono essere rappresentati in alcuni
casi dal diritto nazionale interno.
* Sarà oggetto di una trattazione a parte la disciplina
dell'art. 31 relativa all'obbligo di registrazione
delle testate editoriali telematiche, alla responsabilità
degli internet provider e alla composizione extragiudiziale
delle controversie in forma elettronica.
NOTE
(1) La definizione di "servizio della società dell'informazione"
è contenuta nell'art. 1, punto 2, della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE:
"qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione,
a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale
di un destinatario di servizi".
(2) Ai sensi dell'art. 5 il prestatore deve rendere
accessibili le seguenti informazioni: il nome del
prestatore; l'indirizzo geografico dove il prestatore
è stabilito; gli estremi che permettono di contattare
rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente
ed efficacemente con lui, compreso l'indirizzo di
posta elettronica; qualora il prestatore sia iscritto
in un registro di commercio o analogo pubblico registro,
il registro presso il quale è iscritto ed il relativo
numero di immatricolazione o mezzo equivalente di
identificazione contemplato nel detto registro; qualora
un'attività sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi
della competente autorità di controllo. Per quanto
riguarda le professioni regolamentate: l'ordine professionale
o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto,
il titolo professionale e lo Stato membro in cui è
stato rilasciato, un riferimento alle norme professionali
vigenti nello Stato membro di stabilimento nonché
le modalità di accesso alle medesime; se il prestatore
esercita un'attività soggetta ad IVA, il numero di
identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo
1, della direttiva 77/388/CEE (in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di
imposta sul valore aggiunto: base imponibile interna).
(3) Sul principio della libertà di stabilimento e
il principio della libera prestazione dei servizi,
confr. Sentenza della Corte di Giustizia (Quinta Sezione)
del 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99.
(4) Confr. Bollettini n. 49 e 50/2001 A.G.C.M. - Provvedimento
n. 10239 "BLU CONNECTO 4400"; Provvedimento n. 10234
"OMNITEL - TARIFFE RICARICABILI "AL SECONDO" E "AL
SECONDO FRIENDS""; Provvedimento n. 10201 "TIM 3XTE";
Provvedimento n. 10202 "WIND TANDEM".
(5) Deve essere chiaramente identificabile la persona
fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata
la comunicazione commerciale; la comunicazione commerciale
deve essere chiaramente identificabile come tale;
le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi,
qualora permesse dallo Stato membro in cui è stabilito
il prestatore, devono essere chiaramente identificabili
come tali e le condizioni per beneficiarne devono
essere facilmente accessibili e presentate in modo
chiaro e inequivocabile; i concorsi o giochi promozionali,
qualora siano permessi dallo Stato membro in cui è
stabilito il prestatore, devono essere chiaramente
identificabili come tali e le condizioni di partecipazione
devono essere facilmente accessibili e presentate
in modo chiaro ed inequivocabile.
(6) Confr. Bollettini n. 51 e 52/2001 A.G.C.M. - Provvedimento
n. 10277 "MESSAGGIO CALTANET SU INTERNET"; Provvedimento
n. 10275 "MESSAGGIO INFODATA SU INTERNET"; Provvedimento
n. 10278 "MESSAGGIO KATAWEB SU INTERNET" Provvedimento
n. 10279 "MESSAGGIO LIBERO-INFOSTRADA SU INTERNET"
Provvedimento n. 10270 " TISCALI MAIL SPAMMING".)
(7) Del problema dello spamming e del consenso preventivo
e successivo dei destinatari si è ampiamente parlato
nell'articolo "Opt-in e opt-out: opinioni a confronto".
(8) Confr. Sentenze della Corte di Giustizia (Quinta
Sezione): sentenza del 7 marzo 2002 nella causa C-145/99
"Inadempimento di uno Stato - Artt. 52 e 59 del Trattato
CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e
49 CE) - Direttiva 89/48/CEE - Accesso alla professione
di avvocato ed esercizio della stessa" ; sentenza
del 21 marzo 2002 nella causa C-298/99 "Inadempimento
di uno Stato - Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento
dei titoli del settore dell'architettura - Accesso
alla professione di architetto - Art. 59 del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)".
Monografie
correlate:
PUBBLICITA'
|
|