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LA
FIRMA DIGITALE, LA PROCURA E I CONTRATTI DI TRADING
ONLINE, MUTUO, CONTO CORRENTE, APERTURA DI CREDITO.
a
cura di Francesco Iperti
Procura
La procura non ha effetto se non è conferita
con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere (art. 1392 c.c.). La valutazione circa
la possibilità di redigere procure in forma
elettronica dipende, pertanto, dal contratto che il
rappresentante deve concludere. Si rileva, peraltro,
che alcuni autori sostengono che la procura speciale
(ossia la procura efficace solo per un determinato
atto) non possa essere redatta in forma elettronica
in quanto può essere duplicata infinite volte
e sarebbe pertanto utilizzabile per un numero illimitato
di atti uguali (ad es. la vendita di un certo bene
a molti acquirenti). Coloro che sostengono detta tesi
ammettono invece la possibilità di redigere
informaticamente la procura generale (della quale
si utilizza una copia autentica, informaticamente
rappresentabile).
Alla tesi suindicata deve tuttavia obiettarsi che
anche le procure cartacee (e financo le procure con
firma autenticata ..) possono essere falsificate ed
utilizzate diverse volte; pertanto, il comportamento
illecito ipotizzato (che può essere posto in
atto con estrema facilità) non deve tuttavia
influire sul giudizio circa la possibilità
di redigere una procura informatica speciale, la quale,
a mio giudizio può essere validamente redatta
anche informaticamente secondo le regole dettate per
la firma digitale.
Trading
Online
La conclusione dei contratti tra investitore ed intermediari
avente ad oggetto servizi di trading online deve avvenire
per iscritto pena la nullità del medesimo ed
una copia del contratto deve essere consegnato agli
investitori (ex art. 23 del T.U. e art. 30 Regolamento
Consob 11522/98). Inoltre, l'art. 75 del Reg. 11522/98
prevede che, nell'ambito del collocamento a distanza
dei servizi finanziari, agli investitori possa essere
trasmesso il contratto anche mediante utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza, purché
le caratteristiche di queste ultime consentano al
destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità
su supporto duraturo.
In merito all'ipotesi di contratti di trading online
conclusi con firma digitale, la Consob (NOTA 1) ha
chiarito che "la conclusione del contratto potrà
avvenire via internet solo ove sia effettivamente
realizzabile la c.d. firma digitale secondo quanto
disposto dal d.p.r. 513/97 (ora dpr 445/00 n.d.a.).
Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione
negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento,
senza alternative, la forma scritta".
In merito all'idoneità della firma digitale
a risolvere le problematiche poste dalla normativa
antiriciclaggio, le opinioni appaiono fin qui negative
(NOTA 2). La procedura di certificazione14 del titolare
della chiave pubblica, ossia il riconoscimento (che
deve avvenire con certezza ex art. 28, comma 2 lett.
a, DPR 445/00) del titolare della chiave pubblica
da parte di un ente certificatore che ha requisiti
patrimoniali e morali quasi del tutto identici a quelli
degli intermediari, sembrerebbe dare voce a chi considera
detto riconoscimento al pari dell'"idonea attestazione
degli altri intermediari" richiesta dalla normativa
antiriciclaggio. Tuttavia l'interpretazione suindicata
confligge contro altri argomenti che appaiono, allo
stato attuale, decisivi. Infatti, nessuna disposizione
legislativa assimila gli enti certificatori agli "altri
intermediari" che il D.M. 19.12.91 prescrive
come gli unici che possano dare l'"idonea attestazione";
nè le modalità del riconoscimento del
titolare della chiave pubblica sono fissate in maniera
simile (anzi non sono fissate per niente, dando ampia
libertà all'ente certificatore ex art. 22 regolamento
tecnico) a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.
Allo stato attuale, pertanto, l'utilizzo della firma
digitale non appare idoneo a sostituire l'attestazione
degli altri intermediari richiesta dalla normativa
antiriciclaggio.
Il contratto telematico di Trading Online appare comunque
essere la prima grande opportunità per applicare
-su vasta scala- la firma digitale. I clienti delle
banche o delle sim che fanno trading online sono infatti
sicuramente molto evoluti dal punto di vista informatico
e potrebbero facilmente utilizzare la tecnica della
firma digitale con risparmio di tempo e denaro per
loro stessi e per l'istituto bancario o la società
di intermediazione.
C/C,
apertura di credito (contratti inerenti operazioni
bancarie)
L'art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993 prevede l'obbligo della
redazione per iscritto per i contratti inerenti operazioni
e servizi bancari. Si ribadisce quanto già
espresso in riferimento al contratto di Trading Online:
nulla osta a che i contratti più comuni possano
pertanto essere conclusi telematicamente mediante
firma digitale.
Mutuo
La forma del contratto di mutuo è libera, peraltro
la pattuizione di interessi superiori a quelli legali
deve essere determinato per iscritto ai sensi dell'art.
1284 c.c.. Tali circostanze inducono a ritenere che
il contratto di mutuo possa essere validamente concluso
anche mediante strumenti informatici o telematici.
Peraltro, in ambito bancario, di solito, il contratto
di mutuo viene stipulato con atto pubblico (nell'ambito
dell'acquisto di un immobile), in merito si guardi
l'articolo relativo alla disciplina della firma digitale
nel paragrafo dedicato alla forma degli atti.
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NOTA 1
Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000
NOTA
2
vds l'articolo dell'avv. Paolo Ricchiuto all'indirizzo
www.interlex.it/ecomm/ricchiu2.htm
NOTA 3
per certificazione, in base all'art. 22 lett. f del
dpr 445/00, si intende il risultato della procedura
informatica mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare,
si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo
di validità di detta chiave
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