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LA FIRMA DIGITALE, LA PROCURA E I CONTRATTI DI TRADING ONLINE, MUTUO, CONTO CORRENTE, APERTURA DI CREDITO.

a cura di Francesco Iperti

Procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392 c.c.). La valutazione circa la possibilità di redigere procure in forma elettronica dipende, pertanto, dal contratto che il rappresentante deve concludere. Si rileva, peraltro, che alcuni autori sostengono che la procura speciale (ossia la procura efficace solo per un determinato atto) non possa essere redatta in forma elettronica in quanto può essere duplicata infinite volte e sarebbe pertanto utilizzabile per un numero illimitato di atti uguali (ad es. la vendita di un certo bene a molti acquirenti). Coloro che sostengono detta tesi ammettono invece la possibilità di redigere informaticamente la procura generale (della quale si utilizza una copia autentica, informaticamente rappresentabile).
Alla tesi suindicata deve tuttavia obiettarsi che anche le procure cartacee (e financo le procure con firma autenticata ..) possono essere falsificate ed utilizzate diverse volte; pertanto, il comportamento illecito ipotizzato (che può essere posto in atto con estrema facilità) non deve tuttavia influire sul giudizio circa la possibilità di redigere una procura informatica speciale, la quale, a mio giudizio può essere validamente redatta anche informaticamente secondo le regole dettate per la firma digitale.

Trading Online
La conclusione dei contratti tra investitore ed intermediari avente ad oggetto servizi di trading online deve avvenire per iscritto pena la nullità del medesimo ed una copia del contratto deve essere consegnato agli investitori (ex art. 23 del T.U. e art. 30 Regolamento Consob 11522/98). Inoltre, l'art. 75 del Reg. 11522/98 prevede che, nell'ambito del collocamento a distanza dei servizi finanziari, agli investitori possa essere trasmesso il contratto anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
In merito all'ipotesi di contratti di trading online conclusi con firma digitale, la Consob (NOTA 1) ha chiarito che "la conclusione del contratto potrà avvenire via internet solo ove sia effettivamente realizzabile la c.d. firma digitale secondo quanto disposto dal d.p.r. 513/97 (ora dpr 445/00 n.d.a.). Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza alternative, la forma scritta".
In merito all'idoneità della firma digitale a risolvere le problematiche poste dalla normativa antiriciclaggio, le opinioni appaiono fin qui negative (NOTA 2). La procedura di certificazione14 del titolare della chiave pubblica, ossia il riconoscimento (che deve avvenire con certezza ex art. 28, comma 2 lett. a, DPR 445/00) del titolare della chiave pubblica da parte di un ente certificatore che ha requisiti patrimoniali e morali quasi del tutto identici a quelli degli intermediari, sembrerebbe dare voce a chi considera detto riconoscimento al pari dell'"idonea attestazione degli altri intermediari" richiesta dalla normativa antiriciclaggio. Tuttavia l'interpretazione suindicata confligge contro altri argomenti che appaiono, allo stato attuale, decisivi. Infatti, nessuna disposizione legislativa assimila gli enti certificatori agli "altri intermediari" che il D.M. 19.12.91 prescrive come gli unici che possano dare l'"idonea attestazione"; nè le modalità del riconoscimento del titolare della chiave pubblica sono fissate in maniera simile (anzi non sono fissate per niente, dando ampia libertà all'ente certificatore ex art. 22 regolamento tecnico) a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.
Allo stato attuale, pertanto, l'utilizzo della firma digitale non appare idoneo a sostituire l'attestazione degli altri intermediari richiesta dalla normativa antiriciclaggio.
Il contratto telematico di Trading Online appare comunque essere la prima grande opportunità per applicare -su vasta scala- la firma digitale. I clienti delle banche o delle sim che fanno trading online sono infatti sicuramente molto evoluti dal punto di vista informatico e potrebbero facilmente utilizzare la tecnica della firma digitale con risparmio di tempo e denaro per loro stessi e per l'istituto bancario o la società di intermediazione.

C/C, apertura di credito (contratti inerenti operazioni bancarie)
L'art. 117 del D.Lgs. 1.9.1993 prevede l'obbligo della redazione per iscritto per i contratti inerenti operazioni e servizi bancari. Si ribadisce quanto già espresso in riferimento al contratto di Trading Online: nulla osta a che i contratti più comuni possano pertanto essere conclusi telematicamente mediante firma digitale.

Mutuo
La forma del contratto di mutuo è libera, peraltro la pattuizione di interessi superiori a quelli legali deve essere determinato per iscritto ai sensi dell'art. 1284 c.c.. Tali circostanze inducono a ritenere che il contratto di mutuo possa essere validamente concluso anche mediante strumenti informatici o telematici. Peraltro, in ambito bancario, di solito, il contratto di mutuo viene stipulato con atto pubblico (nell'ambito dell'acquisto di un immobile), in merito si guardi l'articolo relativo alla disciplina della firma digitale nel paragrafo dedicato alla forma degli atti.
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NOTA 1
Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000

NOTA 2
vds l'articolo dell'avv. Paolo Ricchiuto all'indirizzo www.interlex.it/ecomm/ricchiu2.htm
NOTA 3
per certificazione, in base all'art. 22 lett. f del dpr 445/00, si intende il risultato della procedura informatica mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità di detta chiave