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LA RESPONSABILITA' DEI PROVIDER (2)

A cura di Alessandro Pittaluga

In questo articolo si intende, preliminarmente, commentare l'ordinanza del Tribunale di Monza (sez. distaccata di Desio) del 14 maggio 2001 e, nella seconda parte, esaminare la problematica della responsabilità dei provider alla luce delle Direttiva sul Commercio eletronico.
L'ordinanza del Tribunale di Monza che si commenta tratta due differenti questioni: l'una relativa ad uno strumento definito agganciamento ipertestuale (c.d. linking), ormai molto utilizzato su Internet, l'altra relativa alla configurazione della responsabilità del provider per gli illeciti commessi sulla Rete. Ci soffermeremo in questa sede, sulla seconda fattispecie (NOTA 1).
Sembra opportuno riportare brevemente i fatti storici. Una società era intenzionata a lanciare su Internet un sito all'interno del quale venivano convogliate le offerte di varie imprese tutte facenti parte del settore del vetro e dei cristalli (c.d. portale)NOTA 2. La suddetta società per identificare il suo sito aveva registrato un nome corrispondente al marchio di un'altra società specializzata nella installazione e riparazione di cristalli per autoveicoli.
La società attrice nel richiedere in via d'urgenza l'inibitoria all'utilizzo del nome a dominio, ha affermato la possibilità di configurare una responsabilità anche della società provider per le condotte illecite poste in essere da coloro che per suo tramite si connettono ad Internet.
Il giudice monzese, dopo aver motivato la piena legittimazione passiva del provider, premette che lo stesso assume il ruolo di mero gestore della rete, cioè di entità che consente ad un soggetto di accedere ad Internet, di aprirvi siti, di gestirvi caselle di posta elettronica nonostante non manchino precedenti giurisprudenziali che hanno affermato la responsabilità del provider per gli illeciti posti in essere nei siti cui per suo tramite si può accedere e che per suo tramite hanno accesso alla rete NOTA 3.
Infatti, prosegue, non può ritenersi convincente la tesi della responsabilità incondizionata del provider per ogni illecito commesso sulla Rete.
A questo punto viene posta l'attenzione sulla peculiare attività esercitata dal provider.
Tale soggetto si limita a consentire l'accesso ad Internet da chi ne faccia richiesta, siano essi utenti professionali o meno. Guardando all'aumento esponenziale che la Rete ha avuto non solo in Italia ma in tutto il mondo, pretendere dal provider un controllo sulle informazioni che tramite la sua opera vengono immesse sul web, significa, usando le parole del sentenza: "semplicemente entrare in palese conflitto con il principio ad impossibilia nemo tenetur".
Con questa affermazione il Giudice vuole porre in evidenza che, facendo ad esempio riferimento al caso della violazione di marchi, per ogni nome di dominio il provider dovrebbe verificare l'assenza non solo in Italia ma anche all'estero di marchi o domain name simili appartenenti a soggetti esercenti attività in settori affini a quello in cui opera il titolare del sito. Occorrerebbe quindi un monitoraggio costante a supporto del quale non possono immaginarsi mezzi concreti attraverso i quali il provider potrebbe effettuare la propria vigilanza, visto anche che il sito è modificabile in ogni momento.
Da queste considerazioni, facendo riferimento anche alla giurisprudenza più recente NOTA 4, viene condivisa l'esclusione della responsabilità del provider salva l'eccezione dei casi in cui l'illecito sia palese e rilevabile con l'ordinaria diligenza (come ad esempio l'utilizzo di un domain name di un nome costituente un marchio celebre) NOTA 5.
La sentenza afferma comunque che nulla vieta al legislatore di introdurre normativamente forme di responsabilità anche oggettiva del provider. Tuttavia finché non intervenga in tal senso una precisa normativa non sembrano esserci strumenti normativi per affermare la responsabilità del provider eccettuati i casi di consapevolezza dell'illecito o di conoscibilità del medesimo.


LA DIRETTIVA 200/31/CE "Direttiva sul Commercio Elettronico".

In riferimento alla questione della responsabilità dei provider sembra opportuno anche fare un breve riferimento anche alla cd. "Direttiva sul Commercio Elettronico" NOTA 6, avente come obiettivo il riavvicinamento di "talune norme nazionali sui servizi della società dell'informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazione commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri".
In questa sede dobbiamo porre l'attenzione alla Sezione 4 articoli 12,13,14 e 15 disciplinante la responsabilità degli intermediari .
Infatti la direttiva prevede tre diverse ipotesi di prestazioni di servizi: il "semplice trasporto", la "memorizzazione temporanea" detta caching e l'hosting .

1.il "semplice trasporto"
Si intende con ciò la trasmissione, attraverso una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, oppure nel fornire un accesso alla rete di comunicazione. In questo caso non si integrerà la responsabilità del prestatore (provider) a condizione che egli:
- non dia origine alla trasmissione;
- non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
A norma del secondo paragrafo sono comprese nelle attività di trasmissione e di fornitura, la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla Rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

2."Memorizzazione temporanea" 
Nel caso in cui venga prestato un servizio di memorizzazione automatica, comunque intermedia ed temporanea non potrà essere invocata la responsabilità del prestatore a condizione che:
- non modifichi le informazioni;
- si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni, e
- agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.

3.Hosting
In quest'ultimo caso, quando cioè viene offerto un servizio di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio stesso, il prestatore non sarà responsabile a condizione che:
- non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, o
- non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
Infine è stato previsto all'art. 15 della Direttiva che "nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12,13 e 14, gli Stati membri non impogono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulla informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
(marzo 2002)
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NOTA 1
Per un approfondimento sulle problematiche connesse alla prima fattispecie vedi: Meani, Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag, in Corriere Giuridico, n. 12, anno 2001, pagg. 1631 ss

NOTA 2
Con il termine "portale" si intende l'insieme di servizi resi disponibili nell'ambito di un sito che offre connessione alla rete Internet. All'interno di questi siti oltre alla possibilità di accesso alla rete sono presenti tutta una serie di altri servizi, tra i quali quelli di natura prettamente commerciale sotto forma di "sottositi" di commercio elettronico": Palazzolo, La qualificazione giuridica di un "Portale" Internet, visibile all'indirizzo www.patnet.it/articoli.asp?articolo=120

NOTA 3
Cfr. Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Trib. Macerata, 2 dicembre 1998

NOTA 4
Trib. Roma, 22 marzo 1999; Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Trib. Roma, 4 luglio 1998

NOTA 5
Nel caso concreto comunque è stata affermata la responsabilità del provider in quanto lo stesso aveva come accomandatario la persona fisica titolare della società proprietaria del domain name oggetto del contendere e conseguentemente tale legame permetteva di affermare la sussistenza di una situazione di conoscenza o conoscibilità della condotta di Deico da parte di Nexia s.a.s., considerata in particolare la coincidenza tra il titolare dell'impresa individuale Deico e l'accomandatario della Nexia

NOTA 6
Per un approfondimento sulla direttiva vedi: Callegaro, E-commerce, la CE stringe le maglie della "Rete", in Commercio Internazionale, n. 17/2000