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Il sito internet non è un prodotto
editoriale: sentenzia il GIP di
Aosta

a cura di Anita Casterini

"(omissis) Non può ritenersi il testo reso pubblico mediante un sito internet assimilabile ad uno stampato.." E' quanto si legge nella motivazione del provvedimento di assoluzione emesso lo scorso 15 febbraio dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Aosta, a favore del titolare di un sito internet, al quale era stata contestata l'omessa indicazione nel proprio sito del nome dell'editore e dello stampatore contravvenendo così alle prescrizioni previste e punite dalla legge sulla stampa cartacea (artt 2 e 16 della legge stampa n. 47/48) coordinata alle previsioni di cui alla legge in materia di editoria e nuovi prodotti editoriali (Art. 1 L. n. 62/01).
Il GIP sostiene la non assimilabilità del concetto di stampato cartaceo (previsto e disciplinato dalla legge sulla stampa) alle pubblicazioni telematiche. Lo stampato cartaceo presuppone un'operazione di "riproduzione" del testo (tipograficamente o con altro mezzo meccanico) che consente una ".. distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni". Le comunicazioni telematiche invece prescindono dalla riproduzione di un testo, esse possono eventualmente diventare una riproduzione solo nell'ipotesi in cui l'utente intende scaricare e quindi stampare.
Nella motivazione il GIP di Aosta fa propria la tesi sostenuta qualche anno fa da un insigne giurista (nota 1) senza tener conto delle prescrizioni contenute nella legge sui nuovi prodotti editoriali promulgata lo scorso 07 marzo 2001. Questa ha ricompresso nella definizione di prodotto editoriale anche le realizzazioni su supporto informatico purché destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, con la conseguente applicabilità alle stesse delle prescrizioni previste per la carta stampata, quali appunto l'obbligo di indicare l'editore e lo stampatore e l'obbligo di registrazione presso la Cancelleria del Tribunale dei prodotti editoriali contraddistinti da una testata e diffusi al pubblico con periodicità regolare.
Relativamente alle fattispecie incriminatici di cui si discute, ammessa la difficoltà di individuare, la figura dello stampatore nell'ambito delle comunicazioni telematiche, la problematica non si focalizza sulla assimilabilità del concetto di riproduzione cartacea alle comunicazioni telematiche quanto piuttosto sulla riconducibilità dei contenuti delle pubblicazioni telematiche nella definizione di prodotto editoriale. 
Un'interpretazione letterale e restrittiva della definizione e disciplina del prodotto editoriale (art. 1 Legge n. 62/01) porterebbe ad ammettere il precedente assunto con delle conseguenze notevoli per il futuro della comunicazione telematica. Finirebbe per eliminare la natura propria di Internet, che si è affermato come mezzo di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica senza controllo da parte di alcun organo. 
L'equiparazione delle comunicazioni telematiche alla legislazione sulla carta stampata comporterebbe innanzitutto l'obbligo di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale degli Internet Provider. In questo caso andrebbe chiarito se questo obbligo riguarda tutti gli Internet Provider a prescindere dall'attività svolta oppure solo quelli che svolgono un ruolo attivo nella diffusione di contenuti con esclusioni dei semplici intermediari della comunicazione. Ne deriverebbe di fatto anche un riconoscimento in capo agli Internet Provider di un obbligo di controllo e di sorveglianza sui contenuti dei siti o dei servizi (e-mail, news letter, maining list) da essi pubblicati. Di conseguenza anche l'assunzione in capo al gestore di siti, quale ad esempio il web master, di responsabilità specifiche per illeciti compiuti attraverso l'utilizzo dei propri servizi o propri siti Internet, previste specificamente dalla disciplina penalistica per gli editori, i direttori o vice - direttore di un periodico.
D'altro canto dovrebbe essere considerato che l'estensione dell'obbligo di nomina di un direttore o vice direttore iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, così come prescritto legislativamente per la carta stampata, determinerebbe il riconoscimento di un ruolo fondamentale alla professione giornalistica nella comunicazione telematica. 
Un'interpretazione coordinata delle leggi sulla stampa e sui prodotti editoriali, porta ad escludere le precedenti argomentazioni e quindi la riconducibilità delle pubblicazioni telematiche alla carta stampata. La nuova Legge sui prodotti editoriali si inserisce fra i tanti provvedimenti che disciplinano il finanziamento pubblico all'editoria, estendendo i contributi e le agevolazioni fiscali anche ai prodotti editoriali telematici. Solo l'Internet Service Provider che gestisce un prodotto editoriale telematico, e che intende usufruire delle provvidenze e agevolazione previste alla L. n. 62/01, deve conformarsi alle prescrizioni di nomina dell'editore e dello stampatore direttori ovvero di registrazione imposte dal disposto legislative (art. 1 co. 3 L. n. 62/01) (nota 2) 
A questo punto la riflessione fin qui condotta ci riporta al punto di partenza: il provvedimento di assoluzione del GIP di Aosta. 
Un'esame più approfondito del caso non avrebbe dovuto soffermarsi solo sulla non assimilabilità dello stampato cartaceo al sito Internet, ma avrebbe dovuto valutare la configurabilità o meno del sito Internet in discussione al prodotto editoriale telematico e quindi evidenziare l'eventuale sussistenza a carico del titolare del sito dell'obbligo di indicare nel proprio sito del nome dell'editore e dello stampatore. 

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NOTA 1
Cfr Vincenzo Zeno Zecovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. Inf, 1998, pag. 15 e ss

NOTA 2
Cfr Vincenzo Zeno Zencovich, I "prodotti editoriali" elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione, in Dir. In., 2001, pag. 153 e ss.

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