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Il
sito internet non è un prodotto
editoriale: sentenzia il GIP di
Aosta
a
cura di Anita Casterini
"(omissis)
Non può ritenersi il testo reso pubblico mediante un
sito internet assimilabile ad uno stampato.." E' quanto
si legge nella motivazione del provvedimento di assoluzione
emesso lo scorso 15 febbraio dal Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Aosta, a favore del
titolare di un sito internet, al quale era stata contestata
l'omessa indicazione nel proprio sito del nome dell'editore
e dello stampatore contravvenendo così alle prescrizioni
previste e punite dalla legge sulla stampa cartacea
(artt 2 e 16 della legge stampa n. 47/48) coordinata
alle previsioni di cui alla legge in materia di editoria
e nuovi prodotti editoriali (Art. 1 L. n. 62/01).
Il GIP sostiene la non assimilabilità del concetto di
stampato cartaceo (previsto e disciplinato dalla legge
sulla stampa) alle pubblicazioni telematiche. Lo stampato
cartaceo presuppone un'operazione di "riproduzione"
del testo (tipograficamente o con altro mezzo meccanico)
che consente una ".. distinzione fisicamente percepibile
tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni".
Le comunicazioni telematiche invece prescindono dalla
riproduzione di un testo, esse possono eventualmente
diventare una riproduzione solo nell'ipotesi in cui
l'utente intende scaricare e quindi stampare.
Nella motivazione il GIP di Aosta fa propria la tesi
sostenuta qualche anno fa da un insigne giurista (nota
1) senza tener conto delle prescrizioni contenute nella
legge sui nuovi prodotti editoriali promulgata lo scorso
07 marzo 2001. Questa ha ricompresso nella definizione
di prodotto editoriale anche le realizzazioni su supporto
informatico purché destinate alla pubblicazione o alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, con la conseguente applicabilità
alle stesse delle prescrizioni previste per la carta
stampata, quali appunto l'obbligo di indicare l'editore
e lo stampatore e l'obbligo di registrazione presso
la Cancelleria del Tribunale dei prodotti editoriali
contraddistinti da una testata e diffusi al pubblico
con periodicità regolare.
Relativamente alle fattispecie incriminatici di cui
si discute, ammessa la difficoltà di individuare, la
figura dello stampatore nell'ambito delle comunicazioni
telematiche, la problematica non si focalizza sulla
assimilabilità del concetto di riproduzione cartacea
alle comunicazioni telematiche quanto piuttosto sulla
riconducibilità dei contenuti delle pubblicazioni telematiche
nella definizione di prodotto editoriale.
Un'interpretazione letterale e restrittiva della definizione
e disciplina del prodotto editoriale (art. 1 Legge n.
62/01) porterebbe ad ammettere il precedente assunto
con delle conseguenze notevoli per il futuro della comunicazione
telematica. Finirebbe per eliminare la natura propria
di Internet, che si è affermato come mezzo di manifestazione
del pensiero e di iniziativa economica senza controllo
da parte di alcun organo.
L'equiparazione delle comunicazioni telematiche alla
legislazione sulla carta stampata comporterebbe innanzitutto
l'obbligo di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale
degli Internet Provider. In questo caso andrebbe chiarito
se questo obbligo riguarda tutti gli Internet Provider
a prescindere dall'attività svolta oppure solo quelli
che svolgono un ruolo attivo nella diffusione di contenuti
con esclusioni dei semplici intermediari della comunicazione.
Ne deriverebbe di fatto anche un riconoscimento in capo
agli Internet Provider di un obbligo di controllo e
di sorveglianza sui contenuti dei siti o dei servizi
(e-mail, news letter, maining list) da essi pubblicati.
Di conseguenza anche l'assunzione in capo al gestore
di siti, quale ad esempio il web master, di responsabilità
specifiche per illeciti compiuti attraverso l'utilizzo
dei propri servizi o propri siti Internet, previste
specificamente dalla disciplina penalistica per gli
editori, i direttori o vice - direttore di un periodico.
D'altro canto dovrebbe essere considerato che l'estensione
dell'obbligo di nomina di un direttore o vice direttore
iscritti all'albo dei giornalisti professionisti, così
come prescritto legislativamente per la carta stampata,
determinerebbe il riconoscimento di un ruolo fondamentale
alla professione giornalistica nella comunicazione telematica.
Un'interpretazione coordinata delle leggi sulla stampa
e sui prodotti editoriali, porta ad escludere le precedenti
argomentazioni e quindi la riconducibilità delle pubblicazioni
telematiche alla carta stampata. La nuova Legge sui
prodotti editoriali si inserisce fra i tanti provvedimenti
che disciplinano il finanziamento pubblico all'editoria,
estendendo i contributi e le agevolazioni fiscali anche
ai prodotti editoriali telematici. Solo l'Internet Service
Provider che gestisce un prodotto editoriale telematico,
e che intende usufruire delle provvidenze e agevolazione
previste alla L. n. 62/01, deve conformarsi alle prescrizioni
di nomina dell'editore e dello stampatore direttori
ovvero di registrazione imposte dal disposto legislative
(art. 1 co. 3 L. n. 62/01) (nota 2)
A questo punto la riflessione fin qui condotta ci riporta
al punto di partenza: il provvedimento di assoluzione
del GIP di Aosta.
Un'esame più approfondito del caso non avrebbe dovuto
soffermarsi solo sulla non assimilabilità dello stampato
cartaceo al sito Internet, ma avrebbe dovuto valutare
la configurabilità o meno del sito Internet in discussione
al prodotto editoriale telematico e quindi evidenziare
l'eventuale sussistenza a carico del titolare del sito
dell'obbligo di indicare nel proprio sito del nome dell'editore
e dello stampatore.
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NOTA 1
Cfr Vincenzo Zeno Zecovich, La pretesa estensione alla
telematica del regime della stampa: note critiche, in
Dir. Inf, 1998, pag. 15 e ss
NOTA 2
Cfr Vincenzo Zeno Zencovich, I "prodotti editoriali"
elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso
obbligo di registrazione, in Dir. In., 2001, pag. 153
e ss.
Monografie
correlate:
MUSICA
TESTI IMMAGINI
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