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Nasce
il primo servizio italiano di cancellazione dalle
liste di direct marketing.
a
cura di Vincenzo Caridi
LAssociazione
italiana del marketing interattivo (AIDM), la quale
riunisce aziende che promuovono i propri prodotti
e servizi utilizzando tecniche di direct marketing,
ha recentemente presentato il servizio Cancellami,
mediante il quale i consumatori che non desiderano
ricevere comunicazioni commerciali via telefono, posta,
fax, e-mail e sms possono iscriversi in un apposito
registro. Liscrizione può essere effettuata
via Internet (www.cancellami.it), via posta (Cancellami,
via Salaria, 1371 00138 Roma) oppure telefonando
al n. 06/88347225. Consultando il registro le aziende
che aderiscono alliniziativa potranno eliminare
dal proprio data base i nominativi degli iscritti,
evitando così di inviare comunicazioni commerciali
a soggetti di cui già si conosce il disinteresse
rispetto a tale tipo di sollecitazione.
Il
sistema, che è stato presentato come il sintomo
di una nuova cultura della riservatezza che va formandosi
nel mondo dellimpresa, è strutturato
per soddisfare principalmente le esigenze delle aziende
di direct marketing, mentre incontra solo incidentalmente
linteresse dei consumatori. Pertanto, pur avendone
la struttura, non può essere considerato un
sistema opt-out, ma costituisce semplicemente uno
strumento di ottimizzazione dei costi delle aziende.
Si segnalano, peraltro, i problemi di coordinamento
con la disciplina sul trattamento dei dati personali
oggi vigente, che potrebbero sorgere nel caso in cui
le imprese che si avvalgono del servizio non rispettassero
le volontà espresse dai consumatori che abbiano
richiesto di essere cancellati dalle liste di direct
marketing. In tal caso, infatti, seppure il sistema
Cancellami non prevede alcuna sanzione
per limpresa, conferendo a questultima
la mera possibilità di avvantaggiarsi dellinformazione
relativa alla volontà del consumatore, le norme
poste a tutela dei dati personali (l. 675/1996 e,
in particolare, d.lgs. 171/1998, art. 10) e quelle
sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza
(d.lgs. 185/1999, art. 10) renderebbero linvio
di messaggi pubblicitari non richiesti, a prescindere
dalla querelle opt-in/opt-out, del tutto illegittimi
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