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Le “centrali rischi” private

a cura di Avv. Mario Ponari

La materia delle centrale rischi private, così definite in contrapposizione a quella pubblica gestita dalla Banca D’Italia e disciplinata dal Testo Unico in materia bancaria e creditizia, non è allo stato attuale regolata da alcuna disciplina normativa.
Le centrali rischi consistono sostanzialmente in delle banche dati nelle quali vengono archiviate informazioni relative alla situazione finanziaria dell’utente, ed alle quali le banche e le finanziarie accedono per ottenere informazioni circa la solvibilità di un soggetto quando questi chiede un finanziamento.
Il vuoto normativo sulla materia ha generato, come prevedibile, numerosissime segnalazioni all’Autorità garante della privacy, nelle quali è stato lamentato dagli utenti sia la difficoltà ad accedere ai propri dati personali per verificarne la correttezza, sia il diritto ad ottenere la cancellazione dalle c.d. black list, trascorso un certo periodo di tempo dall’insoluto.
In considerazione della importanza della questione, dunque, il Garante per la privacy è intervenuto a più riprese, da ultimo anche nel nuovo testo unico in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs.n.196/03), per tentare di dare una regolamentazione alla materia.
Con un provvedimento generale del 31 luglio 2002, l’Autorità Garante ha infatti provveduto a fissare il termine di sei mesi per la conservazione dei dati relativi alle richieste di finanziamento, trascorsi quali tali dati dovrebbero essere cancellati,
Diversamente, in caso di mancato accoglimento della richiesta o di rinunzia alla stessa da parte dell’interessato, i dati devono essere cancellati entro un mese.
Per quanto riguarda i ritardi nei pagamenti che possono verificarsi nel corso del finanziamento già erogato, invece, la stessa Autorità ha imposto la registrazione di tale morosità nelle banche dati, solamente trascorsi alcuni mesi (che nella prassi sono generalmente quattro).
Tale ultima cautela, è volta ad evitare che un soggetto possa vedersi segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore, per un lieve ritardo che potrebbe anche non essere a lui addebitabile, ma conseguente ad esempio ad un disguido bancario.
Una volta sanato il proprio debito, infine, il cliente ha diritto ad essere cancellato dalle centrali rischi, trascorso un anno dall’avvenuto adempimento.
Con la nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali, il Garante ha inteso promuovere (art. 12 d.lgs 196/03) “la sottoscrizione di codici di deontologia, e buona condotta per determinati settori” fra i quali anche quello del credito al consumo (art.117).
In attesa della sottoscrizione di un codice deontologico, dunque, l’unico rimedio in caso errata segnalazione o di ritardo nell’aggiornamento dei dati, è l’esercizio dei diritti espressamente riconosciuti dall’art.7 d.lgs 196/03.
In caso di mancato o tardivo riscontro, si potrà adire il Garante o l’Autorità giudiziaria ordinaria, per ottenere la cancellazione dei dati abusivamente trattati, salvo, naturalmente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

Avv. Mario Ponari

 
     
   
 
 
 


Entrato in vigore il nuovo codice della privacy, abrogata la legge 675/96

[ leggi il testo integrale : nuovo codice della privacy]

febbraio 2004

 
 
 
     
 

 

 
 
 
     
 
Barry Silvestein
Business to Business Internet Marketing Apogeo, Milano, 2001
 
 
 
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