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LA FORMAZIONE E’ D’OBBLIGO
In ambito privacy, l’imprenditore che tratta dati personali deve provvedere alla formazione dei propri “incaricati”.

Con l’emanazione del nuovo Codice sulla privacy, sono state aggiornate le misure “minime” in materia di sicurezza, ossia le misure che il Titolare del trattamento deve osservare obbligatoriamente altrimenti incorre in sanzioni penali. Fra le misure assolutamente nuove si ricorda l’obbligo, da parte del Titolare del trattamento, di riferire, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. In questa sede occorre soffermarsi sulle novità relative alla formazione che bisogna impartire agli incaricati. Obbligo già previsto nel precedente regolamento tecnico (D.P.R. 318/99) relativo alle misure minime di sicurezza ma che ha assunto contenuti assai più ampi e concreti.

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
Il disciplinare tecnico relativo alle misure minime di sicurezza (allegato B al Decreto 196/03) obbliga il titolare del trattamento (ossia l’imprenditore che tratta dati personali) a predisporre, un’attività di formazione continua ed adeguata a favore degli incaricati, ossia a favore delle persone fisiche autorizzate dal titolare a compiere operazioni sui dati personali (di solito i dipendenti); incaricati sono, ad esempio, gli addetti ai call center, ovvero i collaboratori delle software house che svolgono compiti di manutenzione presso aziende terze, provvedendo al back – up dei databases prima di iniziare l’attività di aggiornamento o manutenzione del software.
L’obbligo di formazione è previsto nell’ambito della predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). In detto documento occorre sviluppare per iscritto un piano di formazione a favore degli incaricati. In passato, vi era solo l’obbligo di prevedere attività formativa avente ad oggetto l’analisi dei rischi individuati nonché i modi per prevenire i danni, legati al trattamento dei dati personali.
Il nuovo intervento legislativo ha allargato le tematiche oggetto della formazione, non è più sufficiente indicare agli incaricati l’ambito di rischio, nonché le modalità di prevenzione dei danni, ma occorre soffermarsi anche sui profili più rilevanti della disciplina dei dati personali, le responsabilità che derivano dal trattamento e le modalità per aggiornarsi sulle misure di protezione adottate dal titolare.
La formazione deve inoltre essere “confezionata” in base alle competenze e mansioni del soggetto, in altre parole, devono essere scelti i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO FORMATIVO
Il legislatore ha individuato i momenti del rapporto di lavoro che devono essere accompagnati da un’idonea formazione. La prima occasione di formazione si verifica al momento dell’assunzione. In questa fase, il titolare del trattamento dei dati personali dovrà provvedere all’alfabetizzazione del soggetto, curando sia la conoscenza dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, sia l’inserimento del neo assunto nello schema di gestione e protezione dei dati presente nell’azienda, dando ampia conoscenza dei rischi esistenti in azienda nonché delle misure adottate per farvi fronte In una fase successiva, potrebbe accadere che vi siano dei cambiamenti di mansione. In dette circostanze, si determina la necessità di riformulare anche l’attività formativa destinata all’”incaricato”, che deve essere finalizzata all’integrazione in un nuovo ruolo con prerogative privacy diverse, specifiche per la nuova attività. Infine, potrebbe accadere che siano introdotti nuovi significativi strumenti. In questo caso l’attività formativa dovrà concentrarsi sull’utilizzo corretto della nuova tecnologia introdotta in sede aziendale e dovrà integrarsi con l’attività precedentemente svolta individuando eventuali novità in merito ai rischi ed alle misure per evitarli.

IL PIANO FORMATIVO NEL DPS
L’obbligo formativo è previsto dal nostro legislatore nell’ambito delle misure minime di sicurezza, ovvero, più precisamente, nell’ambito del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Ogni soggetto tenuto alla redazione del DPS è, infatti, obbligato a predisporre un piano formativo strutturato sui parametri precedentemente considerati. Tale piano dovrà essere correttamente predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, data di scadenza della redazione del DPS.
Pertanto, graverà sul titolare del trattamento non solo l’onere di occuparsi di un’attività formativa predisposta in base alla realtà aziendale ed alle competenze dei suoi dipendenti, ma anche la necessità di documentare l’attività svolta attraverso “idonee informazioni” contenute nel DPS.
La riformulazione, in senso più ampio, del disciplinare in materia di formazione degli incaricati, se da un lato rappresenta un ulteriore onere gestionale per il titolare del trattamento, dall’altro è un inevitabile e importante tassello per una corretto trattamento dei dati personali. Seguendo la precedente impostazione, infatti, si rischiava di trascurare la formazione di quei dipendenti che, a causa delle loro mansioni, potevano determinare gravi inefficienze in apparati di sicurezza sofisticati -dal punto di vista tecnico- ma carenti sul piano “umano”.
Questo intervento si può ricondurre alla generale impostazione del nuovo Codice sulla privacy, finalizzata all’integrazione tra apparato tecnico e attività umana di gestione dello stesso per il raggiungimento di un’efficace struttura generale di sicurezza.

LE SANZIONI PENALI ED IL “RAVVEDIMENTO OPEROSO”
La mancata adozione di misure minime di sicurezza, quale è la predisposizione del piano di formazione nell’ambito del DPS, è sanzionata con l’arresto fino a due anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro. E’ tuttavia importante ricordare che all'autore del reato, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

 
     
   
 
 
 


Entrato in vigore il nuovo codice della privacy, abrogata la legge 675/96

[ leggi il testo integrale : nuovo codice della privacy]

febbraio 2004

 
 
 
     
 

 

 
 
 
     
 
Barry Silvestein
Business to Business Internet Marketing Apogeo, Milano, 2001
 
 
 
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