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LA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE E LE FOTOGRAFIE ON LINE

a cura di Annalisa Milazzo e Maurizio Mazzi

(gennaio 2002)

PREMESSA
La presente relazione si snoda partendo dall'analisi delle fonti che regolano la materia del diritto d'autore nell'ambito fotografico.
La stessa, quindi, prende le mosse dalla normativa codicistica per poi passare alla Legge sul diritto d'autore, così come rivista dalla legge di recepimento della Convenzione di Berna, nonché dalle modifiche apportate con legislazione ordinaria del 1997 e 2000, affrontando la tematica dei diritti patrimoniali e morali dell'autore di opera fotografica, nonché la differenza tra quest'ultima ed i diritti connessi al diritto d'autore.
La narrazione sarà accompagnata dal dettato della giurisprudenza e dall'esempio di casi pratici che faciliteranno la comprensione della normativa.
Una seconda sezione è dedicata ai profili sanzionatori previsti dalla legge sul diritto d'autore e dai sistemi di tutela sia giudiziari sia extragiudiziari.
Infine, esposta la normativa, si giunge alla tematica relativa alla diffusione di fotografie in Internet e dell'applicazione delle norme del diritto d'autore alle immagini on line.
La relazione evidenzierà le problematiche sottese alla tutela dei diritti dell'autore nell'ambito web, collegate alla tematica dell'ambito spaziale della medesima tutela.
La tematica è accompagnata dalle considerazioni degli autori che si soffermano sulla differenza tra la normativa e l'applicazione ed interpretazione della medesima nella realtà degli istituti pubblici.

LE FONTI

- Artt. 2575-2583 Cod. Civ.
- Art. 10 cod.civ.(Abuso dell'immagine altrui)
- Legge 22 Aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Convenzione di Berna, firmata il 9 Settembre 1886 e ratificata in Italia dalla L. 20 Giugno 1978, n. 399 e D.P.R. 8 Gennaio 1979, n. 19, in "Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche…"

OPERE FOTOGRAFICHE E FOTOGRAFIE SEMPLICI
DEFINIZIONI DI OPERE FOTOGRAFICHE E FOTOGRAFIE SEMPLICI

L'art. 1, 1° comma della legge sul diritto d'autore, testualmente riprodotto dall'art. 2575 del codice civile, recita che " Sono protette ai sensi di questa legge le opere d'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alla architettura, al teatro, alla cinematografia".
Benché l'indicazione non abbia carattere tassativo, ma meramente esemplificativo, l'art. 2 della L. 633/41 al n. 7 contempla nella protezione "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (n.d.a. Diritti relativi alle fotografie).".
Il numero predetto è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 8 Gennaio 1979, n. 19, che ha dato applicazione alla Convenzione di Berna ai sensi dell'art. 3 della L. 20 Giugno 1978, n. 399.
In particolare la Convenzione di Berna all'art. 2, 1° comma chiarisce che "L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze le allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatiche-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativa alla geografia, alla topografia, all'architettura ed alle scienze.".
L'art. 2 n.7 L.d.A. opera una distinzione fondamentale al suo interno, dalla quale scaturiscono effetti relativi all'ampiezza del diritto d'autore. Sia la dottrina che la giurisprudenza definiscono la predetta differenziazione come quella tra opere fotografiche e fotografie semplici che si fa propria di qui in avanti. Le opere fotografiche, riprendendo il dettato dell'art. 1 L.d.A., sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore.
Differentemente le fotografie semplici sono scevre da queste caratteristiche di creatività ed originalità. Come è facilmente deducibile la differenza tra l'una e l'altra, non avendo carattere oggettivo, sarà rimessa al prudente apprezzamento del giudicante.
Ed invero la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha delimitato dei contorni entro i quali muoversi al fine di discernere tra le due fattispecie.
La sentenza n. 8186 del 4 Luglio 1992 della Cassazione Civile, in Foro it. 1993, I, 127 precisa che "sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente." Invero, come enunciato anche dalla giurisprudenza di merito, al fine del riconoscimento dell'opera creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In particolare il Tribunale di Milano con pronuncia del 28 Giugno 1993, in Foro it., Rep. 1994 precisa che "La tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.".
Occorre inoltre considerare che una fotografia può anch'essa avere per oggetto un'opera d'arte protetta ai sensi della L.d.A.. A questo proposito l'art. 4 della medesima legge prevede che " Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
Appliacando il principio alle arti figurative la giurisprudenza ha avuto occasione di chiarire che "Ai fini della distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall'autore dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto necessario limite." (Pretura di Saluzzo 13 Ottobre 1994, in Dir. Autore 1994, 484). Ed ancora il Tribunale di Roma, 24 Febbraio 1998, in Dir. Informatica 1998, 793 sentenzia che " Non costituiscono opere dell'ingegno, ma solo immagini tutelate ai sensi degli artt. 87 e ss. L. n. 633 del 1941, le fotografie di opere d'arte, che ancorché di altissimo livello qualitativo, si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo.".

DIRITTI RELATIVI AL RITRATTO
La normativa relativa al ritratto è contemplata dal Capo VI, Sezione II L.d.A.
L'art. 96 L.d.A. prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, e tuttavia a norma dell'art. 97 L.d.A. non occorre il consenso della persona ritrattata quando l'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. In ogni caso il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Precisa poi la giurisprudenza che in ogni caso la divulgazione del ritratto non è lecita quando lo scopo di lucro risulti essere preminente rispetto allo scopo informativo o divulgativo. (Cfr. Pretura Roma 18 Febbraio 1986.)
Infine l'art. 98 prevede che, salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, essere pubblicato riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata o dai suoi successori od aventi causa senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Si noti che " nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art. 98 L.d.A., diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3° per le fotografie di cose in possesso del committente, questi non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al fotografo, ma con tale diritto concorre quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo nel caso che la utilizzino commercialmente. Pertanto il fotografo conserva la proprietà del negativo e, salvo patto contrario, non è tenuto a consegnarlo al committente.". (Cass. Civile 4094 del 28 Giugno 1980 in Giust. Civ. 1982, I, 284).
Le norme della legge sul diritto d'autore sono complementari ed integrative del disposto dell'art. 10 del Codice Civile per il quale "qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.".
Pacifica appare la giurisprudenza nel ritenere che è comunque illecita la riproduzione dell'immagine altrui quando la stessa avvenga per uno scopo ed in forma diversa da quelli per i quali il consenso era stato prestato, con la conseguenza che il permesso ad un determinato modo di diffusione della propria effige non può estendersi oltre i rigorosi limiti consentiti dalla persona ritrattata.
Il consenso, tuttavia, può essere anche presunto, come nel caso di attrice che abbia consentito ad un noto fotografo di professione la ripresa di un servizio fotografico, le cui modalità di esecuzione ne rendano esplicita la destinazione al lancio pubblicitario della persona ritrattata, avendo consentito, quindi anche se tacitamente alla divulgazione della propria immagine. (Cass. 5157/1997, in Gius. Civ., 1997, I, 2750.).

TIPOLOGIA DEI DIRITTI DELL'AUTORE DELL'OPERA FOTOGRAFICA E DELLA FOTOGRAFIA
All'autore dell'opera fotografica sono riconosciuti sia i diritti patrimoniali, sia i diritti morali sull'opera stessa.
In via meramente esemplificativa sotto l'aspetto patrimoniale spettano all'autore:
-diritto di pubblicare l'opera e diritto esclusivo di utilizzazione economica della stessa (art. 12 L.d.A.)
-diritto esclusivo di riproduzione dell'opera (art. 13 L.d.A.)
-diritto esclusivo di trascrizione dell'opera (art. 14 L.d.A.)
-diritto esclsivo di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico dell'opera (art. 15 l.d.A.)
-diritto esclusivo di diffusione a distanza dell'opera (art. 16 L.d.A). Tale articolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 581/96 e modificato dall'art. 1 L. 248/2000.
-diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 L.d.A.)
-diritto esclusivo di traduzione dell'opera (art. 18 L.d.A.)
-diritto esclusivo di noleggio (art. 18 bis L.D.A.). Tale articolo è stao aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 685/94.
Ricordiamo invece che sotto l'aspetto morale sono riconosciuti all'autore i seguenti diritti, inalienabili ed imprescrittibili:
-diritto di rivendicare la paternità dell'opera ed il diritto all'integrità dell'opera che si esplica nel diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano recare pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione (art. 20 L.d.A.).
-diritto di identificazione: l'autore ha diritto ad essere riconosciuto nella sua identità, così come può scegliere di restare anonimo e usare un nome di fantasia.
-diritto alla rivelazione della paternità dell'opera (art. 21 L.d.A.)
-diritto al ritiro dell'opera, qualora ricorrano gravi ragioni morali (art. 142 L.d.A.).
Se quindi all'autore dell'opera fotografica spetta una piena tutela nell'ampio raggio dei diritti contemplati dalla legge sul diritto d'autore, all'autore della fotografia semplice spettano soltanto i c.d. diritti connessi al diritto medesimo, enumerati negli artt. 87 e ss. L.D.A.
Come già accennato, tale distinzione è operata dalla stessa L. 633/41 all'art. 2 n.7, lì dove distingue le opere fotografiche dalle fotografie semplici, ed è stata fatta propria dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
Ricordando che l'opera fotografica è stata contemplata nell'ambito delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore soltanto nel 1979 dalla legge 399/78 e del D.P.R 19/79, in via intrpretativa Cass. 1988/84 fondava tale distinzione sull'elemento della creatività dell'opera frutto dell'ingegno dell'autore. Lo stesso criterio venne adottato dalla già citata pronuncia di Cassazione n. 8186 del 4 Luglio 1992 per la quale "Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge 22 Aprile 1941 n.633, l'opera fotografica …gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale d'autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela di cui ai successivi artt. 87 e seguenti (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti.".
Tra i diritti connessi, in particolare, non compaiono i diritti morali e sono contemplati solo alcuni diritti di aspetto e contenuto puramente patrimoniale.
Partendo dalla definizione, l'art. 87 L.d.A. definisce la fotografia quale immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Il diritto spettante al fotografo è quello di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, così come previsto dall'art. 88 L.d.A., con salvezza della disciplina relativa al ritratto.
In mancanza della enunciazione di cui all'art 19 L.d.A. che prevede l'indipendenza dei diritti patrimoniali, la disposizione di tale diritti sarà cumulativa.
Il diritto compete al datore di lavoro quando la foto è stata ottenuta nell'adempimento del contratto di impiego. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente nel caso di fotografia in possesso del committente medesimo, salvo equo compenso al fotografo da parte di chi usa commercialmente la foto.
Ai sensi dell'art. 89 L.d.A. la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione comprende, salvo patto contrario la cessione dei diritti, semprechè gli stessi spettino al cedente.
L'art. 90 L.d.A. prevede che gli esemplari della fotografia riportino il nome del fotografo o del datore di lavoro o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non riportino tali indicazioni, la loro riproduzione non sarà considerata abusiva e non saranno dovuti compensi al fotografo a meno che quest'ultimo non provi la malafede del riproduttore.
L'art. 91 L.d.A. contempla la possibilità della riproduzione delle fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche dietro compenso, prevedendo altresì l'obbligo dell'indicazione del fotografo e della data dell'anno di produzione qualora risualtanti dalla fotografia.
Infine è altresì contemplata la possibilità di riprodurre fotografie pubblicate su giornali od altri periodici concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse contro il pagamento di un equo compenso.
Infine l'art. 92 L.d.A. determina il diritto esclusivo sulle fotografie in 20 anni dalla produzione della fotografia.
Differentemente, a norma dell'art. 32 bis L.d.A. di recepimento della Convenzione di Berna, i diritti patrimoniali sull'opera fotografica durano 70 anni a decorrere dall'anno successivo alla morte dell'autore.

PROFILI SANZIONATORI E SISTEMI DI TUTELA.
A norma dell'art. 2576 c.c. il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Le opere protette ai sensi della L.d.A., nell'ambito del sistema di tutela della legge medesima, godono sia di una tutela di tipo penale, prevista dagli artt. 171 e ss., sia da norme e sistemi di tutela di tipo civilistico.
Relativamente a quest'ultimo tipo di tutela si osservi che l'art. 103 L.d.A. prevede che presso la Presidenza del Consiglio è istituito un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della legge sul diritto d'autore.
Ai sensi dell'art. 10 lett. E del D. Lgs. 303 del 1999 le competenze attribuite dalla L.d.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali.
La detta registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite.
L'art. 105 ult. co. L.d.A. esclude l'obbligo del deposito per le fotografie e tuttavia l'art. 106 al 2° comma L.d.A. prevede che l'omissione del deposito impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle opere contemplate nel titolo II della legge, a termini delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.(n.d.a. diritti connessi).
La legge, quindi, opera una distinzione tra le opere fotografiche che non sono soggette ad alcun tipo di obbligo di registrazione, e le semplici fotografie, gli autori delle quali dovrebbero depositarne un esemplare presso il predetto Ministero ai fini dell'esercizio dei diritti connessi previsti dalle legge stessa.
In realtà la norma pare essere rimasta lettera morta, non essendo consentito il deposito neppure volontario di alcun tipo di fotografia presso il Ministero dei beni e delle attività culturali nella sede di Roma competente per i diritti d'autore. ( Ufficio Diritto d'autore, Via della Ferratella in Laterano, 51 Roma).
Un deposito è invece possibile presso la sezione OLAF (Opere Letterarie e arti Figurative) della Siae il cui compito istituzionale è quello di intermediazione nell'esercizio dei diritti patrimoniali tra gli autori e gli utenti delle opere stesse.
Tale deposito consente alla SIAE di potere tutelare i diritti patrimoniali dell'autore dell'opera.
Tale tutela si esplica attraverso un contratto di mandato "per la tutela economica in via esclusiva di tutte le opere fotografiche e le fotografie.".
La SIAE, infatti, non distingue tra opera fotografica e fotografia, tutelando indistintamente l'autore delle medesime.
Le tariffe per l'utilizzazione delle fotografie, che si distinguono per quantità e tempi di utilizzazione, vengono stabilite di anno in anno dalla stessa sezione OLAF.
Dall'anno 2000 la SIAE ha redatto anche una licenza d'uso per l'utilizzazione della fotografia on line da parte degli utilizzatori, i moduli sono reperibili sia sul sito www.siae.it , sia presso i noti locali di Via della Letteratura 30 in Roma.
La SIAE ha anche la possibilità di tutelare i diritti patrimoniali degli autori all'estero, mediante contratti di rappresentanza con gli enti esercenti le medesime funzioni in altri Stati.