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LA
LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE E LE FOTOGRAFIE ON LINE
a
cura di Annalisa
Milazzo e Maurizio Mazzi
(gennaio
2002)
PREMESSA
La presente relazione si snoda partendo dall'analisi
delle fonti che regolano la materia del diritto d'autore
nell'ambito fotografico.
La stessa, quindi, prende le mosse dalla normativa
codicistica per poi passare alla Legge sul diritto
d'autore, così come rivista dalla legge di
recepimento della Convenzione di Berna, nonché
dalle modifiche apportate con legislazione ordinaria
del 1997 e 2000, affrontando la tematica dei diritti
patrimoniali e morali dell'autore di opera fotografica,
nonché la differenza tra quest'ultima ed i
diritti connessi al diritto d'autore.
La narrazione sarà accompagnata dal dettato
della giurisprudenza e dall'esempio di casi pratici
che faciliteranno la comprensione della normativa.
Una seconda sezione è dedicata ai profili sanzionatori
previsti dalla legge sul diritto d'autore e dai sistemi
di tutela sia giudiziari sia extragiudiziari.
Infine, esposta la normativa, si giunge alla tematica
relativa alla diffusione di fotografie in Internet
e dell'applicazione delle norme del diritto d'autore
alle immagini on line.
La relazione evidenzierà le problematiche sottese
alla tutela dei diritti dell'autore nell'ambito web,
collegate alla tematica dell'ambito spaziale della
medesima tutela.
La tematica è accompagnata dalle considerazioni
degli autori che si soffermano sulla differenza tra
la normativa e l'applicazione ed interpretazione della
medesima nella realtà degli istituti pubblici.
LE
FONTI
-
Artt. 2575-2583 Cod. Civ.
- Art. 10 cod.civ.(Abuso dell'immagine altrui)
- Legge 22 Aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
- Convenzione di Berna, firmata il 9 Settembre 1886
e ratificata in Italia dalla L. 20 Giugno 1978, n.
399 e D.P.R. 8 Gennaio 1979, n. 19, in "Applicazione
della convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche…"
OPERE
FOTOGRAFICHE E FOTOGRAFIE SEMPLICI
DEFINIZIONI DI OPERE FOTOGRAFICHE E FOTOGRAFIE SEMPLICI
L'art. 1, 1° comma della legge sul diritto d'autore,
testualmente riprodotto dall'art. 2575 del codice
civile, recita che " Sono protette ai sensi di
questa legge le opere d'ingegno di carattere creativo
che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, alla architettura, al teatro, alla
cinematografia".
Benché l'indicazione non abbia carattere tassativo,
ma meramente esemplificativo, l'art. 2 della L. 633/41
al n. 7 contempla nella protezione "le opere
fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo
a quello della fotografia sempre che non si tratti
di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme
del capo V del titolo II (n.d.a. Diritti relativi
alle fotografie).".
Il numero predetto è stato aggiunto dall'art.
1 del D.P.R. 8 Gennaio 1979, n. 19, che ha dato applicazione
alla Convenzione di Berna ai sensi dell'art. 3 della
L. 20 Giugno 1978, n. 399.
In particolare la Convenzione di Berna all'art. 2,
1° comma chiarisce che "L'espressione "opere
letterarie ed artistiche" comprende tutte le
produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione,
come i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze
le allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa
natura; le opere drammatiche o drammatiche-musicali;
le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni
musicali con o senza parole; le opere cinematografiche;
le opere di disegno, pittura, architettura, scultura,
incisione e litografia; le opere fotografiche, alle
quali sono assimilate le opere espresse mediante un
procedimento analogo alla fotografia; le opere delle
arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche,
i piani, schizzi e plastici relativa alla geografia,
alla topografia, all'architettura ed alle scienze.".
L'art. 2 n.7 L.d.A. opera una distinzione fondamentale
al suo interno, dalla quale scaturiscono effetti relativi
all'ampiezza del diritto d'autore. Sia la dottrina
che la giurisprudenza definiscono la predetta differenziazione
come quella tra opere fotografiche e fotografie semplici
che si fa propria di qui in avanti. Le opere fotografiche,
riprendendo il dettato dell'art. 1 L.d.A., sono quelle
aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore.
Differentemente le fotografie semplici sono scevre
da queste caratteristiche di creatività ed
originalità. Come è facilmente deducibile
la differenza tra l'una e l'altra, non avendo carattere
oggettivo, sarà rimessa al prudente apprezzamento
del giudicante.
Ed invero la giurisprudenza sia di merito che di legittimità
ha delimitato dei contorni entro i quali muoversi
al fine di discernere tra le due fattispecie.
La sentenza n. 8186 del 4 Luglio 1992 della Cassazione
Civile, in Foro it. 1993, I, 127 precisa che "sono
prive di carattere creativo, e di conseguenza non
tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che,
seppur ottenute con un processo di elevato livello
tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano
modelli predisposti dal committente." Invero,
come enunciato anche dalla giurisprudenza di merito,
al fine del riconoscimento dell'opera creativa, la
tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione
e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche
nella percettibilità del fruitore finale. In
particolare il Tribunale di Milano con pronuncia del
28 Giugno 1993, in Foro it., Rep. 1994 precisa che
"La tutela dell'opera di carattere creativo nel
campo della fotografia è operante tutte le
volte che il fotografo non si sia limitato ad una
riproduzione della realtà, sebbene attraverso
procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito
nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e
la propria sensibilità, così da trasmettere
le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in
tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore
curerà particolari luci, scorci, inquadrature
e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di
immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto.".
Occorre inoltre considerare che una fotografia può
anch'essa avere per oggetto un'opera d'arte protetta
ai sensi della L.d.A.. A questo proposito l'art. 4
della medesima legge prevede che " Senza pregiudizio
dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono
altresì protette le elaborazioni di carattere
creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in
altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma
letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte
che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi,
le variazioni non costituenti opera originale."
Appliacando il principio alle arti figurative la giurisprudenza
ha avuto occasione di chiarire che "Ai fini della
distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia
occorre condurre l'indagine circa la sussistenza o
meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie
che riproducono opere dell'arte figurativa e, segnatamente,
opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo
venne già a suo tempo compiuto dall'autore
dell'opera fotografata) difficilmente la fotografia
consegue carattere creativo, in quanto la necessaria
fedeltà nella rappresentazione oggettiva del
soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale
tipo di fotografia, ne costituisce anche l'altrettanto
necessario limite." (Pretura di Saluzzo 13 Ottobre
1994, in Dir. Autore 1994, 484). Ed ancora il Tribunale
di Roma, 24 Febbraio 1998, in Dir. Informatica 1998,
793 sentenzia che " Non costituiscono opere dell'ingegno,
ma solo immagini tutelate ai sensi degli artt. 87
e ss. L. n. 633 del 1941, le fotografie di opere d'arte,
che ancorché di altissimo livello qualitativo,
si limitino a riprodurre fedelmente le opere ritratte,
senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione
delle immagini da parte del fotografo.".
DIRITTI
RELATIVI AL RITRATTO
La normativa relativa al ritratto è contemplata
dal Capo VI, Sezione II L.d.A.
L'art. 96 L.d.A. prevede che il ritratto di una persona
non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa, e tuttavia a norma dell'art.
97 L.d.A. non occorre il consenso della persona ritrattata
quando l'immagine è giustificata dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità
di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici
o culturali, o quando la riproduzione è collegata
a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico
o svoltisi in pubblico. In ogni caso il ritratto non
può essere esposto o messo in commercio quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio
all'onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritrattata.
Precisa poi la giurisprudenza che in ogni caso la
divulgazione del ritratto non è lecita quando
lo scopo di lucro risulti essere preminente rispetto
allo scopo informativo o divulgativo. (Cfr. Pretura
Roma 18 Febbraio 1986.)
Infine l'art. 98 prevede che, salvo patto contrario,
il ritratto fotografico eseguito su commissione può,
essere pubblicato riprodotto o fatto riprodurre dalla
persona fotografata o dai suoi successori od aventi
causa senza il consenso del fotografo, salvo pagamento
a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza
commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla
fotografia originaria, deve essere indicato.
Si noti che " nell'ipotesi di ritratto fotografico
eseguito su commissione, regolata dall'art. 98 L.d.A.,
diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma
3° per le fotografie di cose in possesso del committente,
questi non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione
della fotografia, il quale rimane al fotografo, ma
con tale diritto concorre quello della persona fotografata
o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre
liberamente la fotografia medesima, salvo il pagamento
di un equo corrispettivo al fotografo nel caso che
la utilizzino commercialmente. Pertanto il fotografo
conserva la proprietà del negativo e, salvo
patto contrario, non è tenuto a consegnarlo
al committente.". (Cass. Civile 4094 del 28 Giugno
1980 in Giust. Civ. 1982, I, 284).
Le norme della legge sul diritto d'autore sono complementari
ed integrative del disposto dell'art. 10 del Codice
Civile per il quale "qualora l'immagine di una
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta fuori dei casi in cui l'esposizione
o la pubblicazione è dalla legge consentita,
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione
della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento
dei danni.".
Pacifica appare la giurisprudenza nel ritenere che
è comunque illecita la riproduzione dell'immagine
altrui quando la stessa avvenga per uno scopo ed in
forma diversa da quelli per i quali il consenso era
stato prestato, con la conseguenza che il permesso
ad un determinato modo di diffusione della propria
effige non può estendersi oltre i rigorosi
limiti consentiti dalla persona ritrattata.
Il consenso, tuttavia, può essere anche presunto,
come nel caso di attrice che abbia consentito ad un
noto fotografo di professione la ripresa di un servizio
fotografico, le cui modalità di esecuzione
ne rendano esplicita la destinazione al lancio pubblicitario
della persona ritrattata, avendo consentito, quindi
anche se tacitamente alla divulgazione della propria
immagine. (Cass. 5157/1997, in Gius. Civ., 1997, I,
2750.).
TIPOLOGIA
DEI DIRITTI DELL'AUTORE DELL'OPERA FOTOGRAFICA E DELLA
FOTOGRAFIA
All'autore dell'opera fotografica sono riconosciuti
sia i diritti patrimoniali, sia i diritti morali sull'opera
stessa.
In via meramente esemplificativa sotto l'aspetto patrimoniale
spettano all'autore:
-diritto di pubblicare l'opera e diritto esclusivo
di utilizzazione economica della stessa (art. 12 L.d.A.)
-diritto esclusivo di riproduzione dell'opera (art.
13 L.d.A.)
-diritto esclusivo di trascrizione dell'opera (art.
14 L.d.A.)
-diritto esclsivo di esecuzione, rappresentazione
e recitazione in pubblico dell'opera (art. 15 l.d.A.)
-diritto esclusivo di diffusione a distanza dell'opera
(art. 16 L.d.A). Tale articolo è stato sostituito
dall'art. 1 del D.Lgs. 581/96 e modificato dall'art.
1 L. 248/2000.
-diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 L.d.A.)
-diritto esclusivo di traduzione dell'opera (art.
18 L.d.A.)
-diritto esclusivo di noleggio (art. 18 bis L.D.A.).
Tale articolo è stao aggiunto dall'art. 2 del
D.Lgs. 685/94.
Ricordiamo invece che sotto l'aspetto morale sono
riconosciuti all'autore i seguenti diritti, inalienabili
ed imprescrittibili:
-diritto di rivendicare la paternità dell'opera
ed il diritto all'integrità dell'opera che
si esplica nel diritto di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto
a danno dell'opera stessa, che possano recare pregiudizio
al suo onore ed alla sua reputazione (art. 20 L.d.A.).
-diritto di identificazione: l'autore ha diritto ad
essere riconosciuto nella sua identità, così
come può scegliere di restare anonimo e usare
un nome di fantasia.
-diritto alla rivelazione della paternità dell'opera
(art. 21 L.d.A.)
-diritto al ritiro dell'opera, qualora ricorrano gravi
ragioni morali (art. 142 L.d.A.).
Se quindi all'autore dell'opera fotografica spetta
una piena tutela nell'ampio raggio dei diritti contemplati
dalla legge sul diritto d'autore, all'autore della
fotografia semplice spettano soltanto i c.d. diritti
connessi al diritto medesimo, enumerati negli artt.
87 e ss. L.D.A.
Come già accennato, tale distinzione è
operata dalla stessa L. 633/41 all'art. 2 n.7, lì
dove distingue le opere fotografiche dalle fotografie
semplici, ed è stata fatta propria dalla giurisprudenza
sia di legittimità che di merito.
Ricordando che l'opera fotografica è stata
contemplata nell'ambito delle opere protette dalla
legge sul diritto d'autore soltanto nel 1979 dalla
legge 399/78 e del D.P.R 19/79, in via intrpretativa
Cass. 1988/84 fondava tale distinzione sull'elemento
della creatività dell'opera frutto dell'ingegno
dell'autore. Lo stesso criterio venne adottato dalla
già citata pronuncia di Cassazione n. 8186
del 4 Luglio 1992 per la quale "Nella disciplina
del diritto d'autore di cui alla legge 22 Aprile 1941
n.633, l'opera fotografica …gode della piena
protezione accordata dalla legge, comprensiva della
tutela del cosiddetto diritto morale d'autore, qualora
presenti valore artistico e connotati di creatività,
mentre beneficia della più limitata tutela
di cui ai successivi artt. 87 e seguenti (in tema
di diritti connessi con il diritto di autore), quando
configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti
requisiti.".
Tra i diritti connessi, in particolare, non compaiono
i diritti morali e sono contemplati solo alcuni diritti
di aspetto e contenuto puramente patrimoniale.
Partendo dalla definizione, l'art. 87 L.d.A. definisce
la fotografia quale immagini di persone o di aspetti,
elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute
col processo fotografico o con processo analogo, comprese
le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i
fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono
comprese le fotografie di scritti, documenti, carte
di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti
simili.
Il diritto spettante al fotografo è quello
di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia,
così come previsto dall'art. 88 L.d.A., con
salvezza della disciplina relativa al ritratto.
In mancanza della enunciazione di cui all'art 19 L.d.A.
che prevede l'indipendenza dei diritti patrimoniali,
la disposizione di tale diritti sarà cumulativa.
Il diritto compete al datore di lavoro quando la foto
è stata ottenuta nell'adempimento del contratto
di impiego. La stessa norma si applica, salvo patto
contrario, a favore del committente nel caso di fotografia
in possesso del committente medesimo, salvo equo compenso
al fotografo da parte di chi usa commercialmente la
foto.
Ai sensi dell'art. 89 L.d.A. la cessione del negativo
o di analogo mezzo di riproduzione comprende, salvo
patto contrario la cessione dei diritti, semprechè
gli stessi spettino al cedente.
L'art. 90 L.d.A. prevede che gli esemplari della fotografia
riportino il nome del fotografo o del datore di lavoro
o del committente; la data dell'anno di produzione
della fotografia, il nome dell'autore dell'opera d'arte
fotografata. Qualora gli esemplari non riportino tali
indicazioni, la loro riproduzione non sarà
considerata abusiva e non saranno dovuti compensi
al fotografo a meno che quest'ultimo non provi la
malafede del riproduttore.
L'art. 91 L.d.A. contempla la possibilità della
riproduzione delle fotografie nelle antologie ad uso
scolastico ed in generale nelle opere scientifiche
o didattiche dietro compenso, prevedendo altresì
l'obbligo dell'indicazione del fotografo e della data
dell'anno di produzione qualora risualtanti dalla
fotografia.
Infine è altresì contemplata la possibilità
di riprodurre fotografie pubblicate su giornali od
altri periodici concernenti persone o fatti di attualità
od aventi comunque pubblico interesse contro il pagamento
di un equo compenso.
Infine l'art. 92 L.d.A. determina il diritto esclusivo
sulle fotografie in 20 anni dalla produzione della
fotografia.
Differentemente, a norma dell'art. 32 bis L.d.A. di
recepimento della Convenzione di Berna, i diritti
patrimoniali sull'opera fotografica durano 70 anni
a decorrere dall'anno successivo alla morte dell'autore.
PROFILI
SANZIONATORI E SISTEMI DI TUTELA.
A norma dell'art. 2576 c.c. il titolo originario dell'acquisto
del diritto d'autore è costituito dalla creazione
dell'opera, quale particolare espressione del lavoro
intellettuale.
Le opere protette ai sensi della L.d.A., nell'ambito
del sistema di tutela della legge medesima, godono
sia di una tutela di tipo penale, prevista dagli artt.
171 e ss., sia da norme e sistemi di tutela di tipo
civilistico.
Relativamente a quest'ultimo tipo di tutela si osservi
che l'art. 103 L.d.A. prevede che presso la Presidenza
del Consiglio è istituito un registro pubblico
generale delle opere protette ai sensi della legge
sul diritto d'autore.
Ai sensi dell'art. 10 lett. E del D. Lgs. 303 del
1999 le competenze attribuite dalla L.d.A. alla Presidenza
del Consiglio dei ministri sono state trasferite al
Ministero per i beni e le attività culturali.
La detta registrazione fa fede, sino a prova contraria,
della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono
reputati sino a prova contraria, autori e produttori
delle opere che sono loro attribuite.
L'art. 105 ult. co. L.d.A. esclude l'obbligo del deposito
per le fotografie e tuttavia l'art. 106 al 2°
comma L.d.A. prevede che l'omissione del deposito
impedisce l'acquisto o l'esercizio di diritti sulle
opere contemplate nel titolo II della legge, a termini
delle disposizioni contenute nel titolo medesimo.(n.d.a.
diritti connessi).
La legge, quindi, opera una distinzione tra le opere
fotografiche che non sono soggette ad alcun tipo di
obbligo di registrazione, e le semplici fotografie,
gli autori delle quali dovrebbero depositarne un esemplare
presso il predetto Ministero ai fini dell'esercizio
dei diritti connessi previsti dalle legge stessa.
In realtà la norma pare essere rimasta lettera
morta, non essendo consentito il deposito neppure
volontario di alcun tipo di fotografia presso il Ministero
dei beni e delle attività culturali nella sede
di Roma competente per i diritti d'autore. ( Ufficio
Diritto d'autore, Via della Ferratella in Laterano,
51 Roma).
Un deposito è invece possibile presso la sezione
OLAF (Opere Letterarie e arti Figurative) della Siae
il cui compito istituzionale è quello di intermediazione
nell'esercizio dei diritti patrimoniali tra gli autori
e gli utenti delle opere stesse.
Tale deposito consente alla SIAE di potere tutelare
i diritti patrimoniali dell'autore dell'opera.
Tale tutela si esplica attraverso un contratto di
mandato "per la tutela economica in via esclusiva
di tutte le opere fotografiche e le fotografie.".
La SIAE, infatti, non distingue tra opera fotografica
e fotografia, tutelando indistintamente l'autore delle
medesime.
Le tariffe per l'utilizzazione delle fotografie, che
si distinguono per quantità e tempi di utilizzazione,
vengono stabilite di anno in anno dalla stessa sezione
OLAF.
Dall'anno 2000 la SIAE ha redatto anche una licenza
d'uso per l'utilizzazione della fotografia on line
da parte degli utilizzatori, i moduli sono reperibili
sia sul sito www.siae.it , sia presso i noti locali
di Via della Letteratura 30 in Roma.
La SIAE ha anche la possibilità di tutelare
i diritti patrimoniali degli autori all'estero, mediante
contratti di rappresentanza con gli enti esercenti
le medesime funzioni in altri Stati.
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