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L’EQUO COMPENSO DEI SUPPORTI PER LA COPIA PRIVATA DI MUSICHE E FILM

Un nuovo decreto fissa i valori da pagare alla Siae per supporti vergini, e “registratori” audio e video.


Nel marzo scorso è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea 2001/29/CE relativa all’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. L’emanazione del decreto è stata pesantemente criticata da più parti perché ha introdotto nella Legge sul diritto d’autore (Lda) una sorta di “tassa” sui supporti che indurrà, quasi certamente, un aumento dei prezzi degli stessi.
Ma andiamo con ordine e verifichiamo lo stato dell’arte. Il nuovo art. 71 – sexies, della Legge sul diritto d’autore (Lda), concede ad una persona fisica la facoltà di riprodurre fonogrammi (suoni, voci, musiche) e videogrammi (immagini, film) su qualsiasi supporto, purchè per uso esclusivamente personale e senza scopi di lucro e commerciali. Detta riproduzione può essere effettuata solo dall’utilizzatore, sono pertanto vietate tutte le forme di “servizi” tese a realizzare dette copie private.
A fronte di detta facoltà di copia privata, la Lda ha previsto (art. 71 – septies) un “equo compenso” a favore di autori e produttori di fonogrammi, nonché per i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi. L’ammontare di detto compenso dovrà essere corrisposto alla Siae da parte di chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti ed è costituito da una quota fissa (per ciascun supporto) e da una quota percentuale sul prezzo al rivenditore per ciascun apparecchio (vedesi tabella allegata). I fabbricanti ed importatori dovranno presentare alla Siae, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che dovranno essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, sarà responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
Il “compenso” riscosso in riferimento ai supporti ed apparecchi di registrazione audio, verrà ripartito dalla Siae, al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
I produttori di fonogrammi dovranno corrispondere il cinquanta per cento del compenso loro attribuito agli artisti interpreti o esecutori interessati.
Il “compenso” relativo agli apparecchi ed ai supporti di registrazione video verrà ripartito dalla Siae, al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il sette per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'IMAIE.


POLEMICHE E DIBATTITI
Il decreto in esame ha introdotto una notevole mole di modifiche alla Legge sul diritto d’autore, ve ne daremo conto in successivi articoli. In questa occasione era doveroso dare notizia della novità che ha suscitato più scalpore. Come è facile immaginare, numerosi sono coloro cha hanno criticato il suindicato “equo compenso”, soprattutto in merito al fatto che detta “tassa” va ad incidere su tutti i supporti, indipendentemente dal loro uso. Oltre a ciò bisogna considerare che a pagarne le conseguenze saranno gli utilizzatori, che vedranno sicuramente crescere i prezzi di supporti e registratori audio/video. Le critiche appaiono condivisibili, da censurare, soprattutto, è la volontà di ancorare un compenso a dei supporti utilizzabili per svariate attività, molte delle quali assolutamente non attinenti alla riproduzione di opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore. Il pericolo è che da domani si comincino a tassare le macchine fotocopiatrici, gli scanner, i telefonini che trasmettono fotografie e immagini in movimento e chissà quali altri riproduttori per il solo fatto che permettono la copia privata. L’errore più grossolano, a nostro parere, è quello di scambiare la tutela delle opere per tutela dei supporti. La provocazione sorge spontanea: chissà se i Padri della Legge sul diritto d’autore hanno mai pensato di tassare il primo supporto contenente opere tutelate ….ossia la carta ??


TIPO SUPPORTI VALORE COMPENSO

Audio analogici (audiocassette)Video analogici (videocassette)Digitali dedicati ad audio o video(CD audio o video – minidisc – DVD audio o video)Audio digitali non dedicati (supporti idonei registrazione fonogrammi - CD dati)Memorie audio digitali dedicate (flash memory – cartucce mp3)Video digitali non dedicati (idonei registrazione fonogrammi e videogrammi – DVD dati) € 0,23 per ora di registrazione0,29 per ora di registrazione€ 0,29 per ora di registrazione€ 0,23 per 650 megabyte€ 0,36 per 64 megabyte€ 0,87 per 4,7 gigabyte
APPARECCHI ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A REGISTRAZIONE AUDIO O VIDEO 3 % prezzo di listino al rivenditore

(novembre 2003)