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L’EQUO
COMPENSO DEI SUPPORTI PER LA COPIA PRIVATA DI MUSICHE
E FILM
Un
nuovo decreto fissa i valori da pagare alla Siae per
supporti vergini, e “registratori” audio
e video.
Nel marzo scorso è stato approvato, dal Consiglio
dei Ministri, il Decreto Legislativo che recepisce
la Direttiva Europea 2001/29/CE relativa all’armonizzazione
del diritto d’autore e dei diritti connessi
nella società dell’informazione. L’emanazione
del decreto è stata pesantemente criticata
da più parti perché ha introdotto nella
Legge sul diritto d’autore (Lda) una sorta di
“tassa” sui supporti che indurrà,
quasi certamente, un aumento dei prezzi degli stessi.
Ma andiamo con ordine e verifichiamo lo stato dell’arte.
Il nuovo art. 71 – sexies, della Legge sul diritto
d’autore (Lda), concede ad una persona fisica
la facoltà di riprodurre fonogrammi (suoni,
voci, musiche) e videogrammi (immagini, film) su qualsiasi
supporto, purchè per uso esclusivamente personale
e senza scopi di lucro e commerciali. Detta riproduzione
può essere effettuata solo dall’utilizzatore,
sono pertanto vietate tutte le forme di “servizi”
tese a realizzare dette copie private.
A fronte di detta facoltà di copia privata,
la Lda ha previsto (art. 71 – septies) un “equo
compenso” a favore di autori e produttori di
fonogrammi, nonché per i produttori originari
di opere audiovisive e i produttori di videogrammi.
L’ammontare di detto compenso dovrà essere
corrisposto alla Siae da parte di chi fabbrica o importa
nel territorio dello Stato, per fini commerciali,
gli apparecchi e i supporti ed è costituito
da una quota fissa (per ciascun supporto) e da una
quota percentuale sul prezzo al rivenditore per ciascun
apparecchio (vedesi tabella allegata). I fabbricanti
ed importatori dovranno presentare alla Siae, ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che dovranno
essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, sarà responsabile
in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi
o dei supporti di registrazione.
Il “compenso” riscosso in riferimento
ai supporti ed apparecchi di registrazione audio,
verrà ripartito dalla Siae, al netto delle
spese, per il cinquanta per cento agli autori e per
il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi,
anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
I produttori di fonogrammi dovranno corrispondere
il cinquanta per cento del compenso loro attribuito
agli artisti interpreti o esecutori interessati.
Il “compenso” relativo agli apparecchi
ed ai supporti di registrazione video verrà
ripartito dalla Siae, al netto delle spese, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per un terzo agli autori, per un
terzo ai produttori originari di opere audiovisive
e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali
destinano il sette per cento dei compensi a ciascuno
di essi attribuiti all'IMAIE.
POLEMICHE E DIBATTITI
Il decreto in esame ha introdotto una notevole mole
di modifiche alla Legge sul diritto d’autore,
ve ne daremo conto in successivi articoli. In questa
occasione era doveroso dare notizia della novità
che ha suscitato più scalpore. Come è
facile immaginare, numerosi sono coloro cha hanno
criticato il suindicato “equo compenso”,
soprattutto in merito al fatto che detta “tassa”
va ad incidere su tutti i supporti, indipendentemente
dal loro uso. Oltre a ciò bisogna considerare
che a pagarne le conseguenze saranno gli utilizzatori,
che vedranno sicuramente crescere i prezzi di supporti
e registratori audio/video. Le critiche appaiono condivisibili,
da censurare, soprattutto, è la volontà
di ancorare un compenso a dei supporti utilizzabili
per svariate attività, molte delle quali assolutamente
non attinenti alla riproduzione di opere tutelate
dalla legge sul diritto d’autore. Il pericolo
è che da domani si comincino a tassare le macchine
fotocopiatrici, gli scanner, i telefonini che trasmettono
fotografie e immagini in movimento e chissà
quali altri riproduttori per il solo fatto che permettono
la copia privata. L’errore più grossolano,
a nostro parere, è quello di scambiare la tutela
delle opere per tutela dei supporti. La provocazione
sorge spontanea: chissà se i Padri della Legge
sul diritto d’autore hanno mai pensato di tassare
il primo supporto contenente opere tutelate ….ossia
la carta ??
TIPO SUPPORTI VALORE COMPENSO
Audio analogici (audiocassette)Video analogici (videocassette)Digitali
dedicati ad audio o video(CD audio o video –
minidisc – DVD audio o video)Audio digitali
non dedicati (supporti idonei registrazione fonogrammi
- CD dati)Memorie audio digitali dedicate (flash memory
– cartucce mp3)Video digitali non dedicati (idonei
registrazione fonogrammi e videogrammi – DVD
dati) € 0,23 per ora di registrazione0,29 per
ora di registrazione€ 0,29 per ora di registrazione€
0,23 per 650 megabyte€ 0,36 per 64 megabyte€
0,87 per 4,7 gigabyte
APPARECCHI ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A REGISTRAZIONE
AUDIO O VIDEO 3 % prezzo di listino al rivenditore
(novembre
2003)
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