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IL
GIORNALE TELEMATICO
a
cura di Maurizio
Mazzi ed Annalisa Milazzo
20
aprile 2002
PREMESSA
Il giornale telematico o rivista telematica rappresenta
l'attuale sviluppo dei tradizionali quotidiani e delle
riviste cartacee. La pubblicazione di notizie su internet
è divenuto un fenomeno diffuso ed apprezzato,
tanto da divenire un valido surrogato alla stampa
convenzionale. Tale vantaggio si spiega in ragione
della maggiore rapidità di circolazione della
notizia consentita dalla tecnologia che sfrutta la
rete telematica, tesa a soddisfare un bacino di lettori
sempre più vasto ed internazionalizzato. La
forma ed il contenuto della pubblicazione, nonché
la sua periodicità, sono differenziate. In
alcuni casi si assiste ad una totale trasposizione
del giornale cartaceo su internet, contraddistinto
dalla stessa testata, lo stesso contenuto, la stessa
impostazione grafica e persino la stessa struttura
di impaginazione del corrispondente cartaceo, essendo
altresì in molti casi medesimo il soggetto
editore (National Geographic, The Economist, Il Sole
24 Ore, La Repubblica, ecc...). La notizia viene così
diffusa a mezzo di due distinti ma complementari canali:
quello tradizionale e quello telematico. In altri
casi il giornale telematico non ha equipollenti a
livello cartaceo, nel senso che nasce e si sviluppa
esclusivamente ed autonomamente su internet, dacché
la notizia assume come unico canale di diffusione
la rete. Il giornale telematico è quindi uno
strumento con una fisionomia propria in ragione della
peculiarità del mezzo di diffusione e di registrazione
delle notizie in esso contenute, ed è stato
oggetto di dispute interpretative circa l'individuazione
della corretta disciplina giuridica applicabile. Il
percorso dell'interprete recente ha conosciuto confortanti
appoggi nel legislatore nazionale passato e moderno,
che ha regolamentato aspetti importanti di questo
settore. Da un lato, la legge n. 633/1941 in materia
di diritto d'autore detta una definizione elastica
sia dell'opera intellettuale, prescindendo dalle modalità
e dalle forme di espressione (art. 1), sia dei mezzi
di diffusione a distanza (art. 16), rivelando in tal
senso un orientamento aperto alle future scoperte
della tecnologia, in parte citate (es. la televisione)
in parte non immaginate all'epoca. Dall'altro lato,
la recente legge n. 62/2001 in materia di editoria
propone una definizione allargata di prodotto editoriale
(art. 1), non più limitata al modello tradizionale
ed in linea con le proposte ed esigenze della nuova
società tecnologica. Tuttavia i problemi permangono
in relazione alla dimensione mondiale assunta dall'opera
editoriale telematica, non più e soltanto disciplinabile
dalla normativa italiana ma esigente di una chiara
comparazione tra le diverse normative internazionali.
1.
LEGGE APPLICABILE
Internet non è e mai è stato soltanto
un fenomeno nazionale bensì un fenomeno mondiale.
Dati, informazioni ed opere possono essere messi in
circolazione on line dal cittadino di uno Stato mediante
l'ausilio di un server collegato ad un computer in
rete e poi utilizzati o riprodotti dal cittadino di
un altro Stato. Come fenomeno mondiale internet si
presta teoricamente all'applicazione delle discipline
vigenti nei diversi Paesi coinvolti, spesso sostanzialmente
divergenti, che tuttavia convergono armonicamente
nelle convenzioni internazionali di volta in volta
sottoscritte al fine di costruire una normativa unitaria
unanimemente condivisa. Possono, infatti, insorgere
conflitti di diritto e di giurisdizione tra due o
più Paesi che devono essere risolti necessariamente
con il richiamo ad una fonte di diritto di rango superiore
quale è quello internazionale. La Costituzione
italiana rispetta questa esigenza di armonizzazione
normativa dettando il principio fondamentale in virtù
del quale "l'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute" (art. 10, comma 1). Convenzioni
internazionali richiamabili per la regolamentazione
del fenomeno internet sono quella di Berna sulla protezione
delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 20 giugno 1978,
n. 399, e quella di Roma del 19 giugno 1980 sulle
obbligazioni contrattuali, ratificata e resa esecutiva
in Italia con legge 18 dicembre 1984, n. 975. Da un
lato, sono molte le opere dell'ingegno singole e collettive
(immagini, musiche, testi, giornali telematici) che
circolano quotidianamente su internet, oltre a dati
ed informazioni di vario tipo, ed è opportuno
un riferimento alla normativa internazionale in tema
di diritto d'autore sulle opere intellettuali laddove
sia contestata l'applicazione della normativa italiana.
Dall'altro lato sono altresì numerose le contrattazioni
on line da cui insorgono obbligazioni per le parti.
La convenzione di Berna sul diritto d'autore si esprime
affermando che "l'estensione della protezione
ed i mezzi di ricorso assicurati all'autore per salvaguardare
i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla
legislazione del Paese nel quale la protezione è
richiesta (art. 5, alinea 2). Dal tenore della norma
si evince che fonte primaria di diritto in materia
di diritto d'autore è la norma del Paese ove
viene chiesta tutela, attesa l'inequivocità
del senso dell'avverbio "esclusivamente".
La materia resterebbe pertanto regolata dalla legge
n. 633/1941, stabilendosi una riserva assoluta in
favore della legge nazionale.
Parallelamente al principio qui affermato ne vige
un altro introdotto dalla legge 31 maggio 1995, n.
218 che ha riformato il sistema di diritto internazionale
privato, secondo cui "i diritti su beni immateriali
sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione"
(art. 54). Per bene immateriale deve intendersi senza
dubbio anche l'opera dell'ingegno perché di
mera creazione intellettuale e quindi non materializzabile
in alcuna forma, salvo quella nella quale sarà
successivamente riprodotta o diffusa (es. la carta
o un supporto informatico come un CD-Rom). Anzi, può
dirsi che creazione intellettuale e materializzazione
sono concetti antitetici. Essendo il giornale telematico
assimilabile ad un'opera collettiva, oggetto di autonoma
tutela per le ragioni che in seguito saranno spiegate,
è pacifico considerarlo come bene immateriale
disciplinato ai sensi dell'art. 54 ed interessato
al conflitto interpretativo tra i due principi or
ora enunciati. Il principio espresso dall'art. 54
della legge n. 218/1995 è, infatti, in apparente
contrasto con il principio di cui all'art. 5 della
convenzione di Berna, attesa la diversità della
disciplina applicabile. Nonostante possano esistere
casi in cui la legge del Paese in cui la protezione
è richiesta (art. 5 della convenzione) sia
la medesima di quella dello Stato di utilizzazione
(art. 54 della legge n. 218/1995), sono prospettabili
ipotesi di divergenza per la scarsa chiarezza del
disposto dell'art. 54. Premesso che l'utilizzazione
non può che avere ad oggetto il bene immateriale,
ovvero l'opera intellettuale, e non il diritto sull'opera,
atteso il mancato impiego da parte del legislatore
di una diversa e più corretta terminologia
(preferibile il termine esercizio anziché utilizzazione
del diritto), non è facile comprendere cosa
debba intendersi per utilizzazione dell'opera. L'opera
dell'ingegno, in quanto bene immateriale giuridicamente
apprezzabile, può essere utilizzata da chiunque,
ovunque, ed in diverse espressioni: il giornale telematico
può essere letto on line da persone residenti
in vari Paesi (diritto di utilizzazione) e lo stesso
oppure un articolo o una fotografia in esso pubblicati
sono facilmente riproducibili e stampabili da un qualsiasi
terminale collegato in rete (diritto di riproduzione).
In secondo luogo occorre accertare in quale luogo
fisico l'utilizzazione dell'opera di fatto avvenga,
ovvero se sul server o sul computer di casa o di ufficio.
E' comunque pacifico che, nonostante possano accendersi
dispute interpretative, prevarrebbe la soluzione adottata
dalla Convenzione di Berna per le seguenti evidenti
ragioni:
A - La Convenzione di Berna è fonte di diritto
internazionale, di rango superiore al diritto nazionale,
ed applicabile per dirimere controversie normative.
B- La Convenzione di Berna pone come esclusiva la
riserva di legge del Paese in cui la tutela del diritto
d'autore viene richiesta.
C- La legge n. 218/1995, pur determinando l'ambito
della giurisdizione italiana e pur ponendo i criteri
per l'individuazione del diritto applicabile (art.
1), fa salva l'applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia (art. 2), tra cui figura anche
la convenzione di Berna in materia di diritto d'autore
così come quella di Roma in materia di obbligazioni
contrattuali.
2.
LA DISCIPLINA SULL'EDITORIA - LEGGE N. 62/2001
La carta stampata ha una sua propria disciplina sia
in campo civilistico che penalistico. Il legislatore
italiano, a seguito dell'attenzione pubblica destata
dall'impiego notevole di riviste e di giornali telematici
su siti nazionali ed alla circolazione di notizie
comportanti spesso questioni in materia di violazione
della privacy, del diritto d'autore, delle regole
della concorrenza, della dignità personale,
si è dovuto necessariamente interrogare su
quale dovesse essere la corretta disciplina da applicare,
ossia se la stessa tipica del giornale cartaceo oppure
una nuova creata ad hoc. Naturalmente è stato
preliminare comprendere la natura del mezzo di diffusione
impiegato verificando le differenze e le affinità
con la stampa tradizionale. Sulla scia delle recenti
equiparazioni, sotto il profilo del valore giuridico,
dei documenti informatici con quelli cartacei e della
firma digitale con quella scritta, questo percorso
legislativo ha portato a valorizzare di più
le affinità tra strumento telematico e cartaceo,
tanto da costruire una disciplina comune che facesse
richiamo alla vecchia normativa tuttora vigente in
materia di editoria, rappresentata dalla legge 8 febbraio
1948, n. 47. L'equiparazione tra stampa e internet
è stata anche un tema portato dinanzi alle
aule giudiziarie. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza
del 8 agosto 1997, ha affermato espressamente che
"la rete Internet, quale "sistema internazionale
di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche",
e' equiparabile ad un organo di stampa", considerando
il valore probatorio delle riproduzioni cartacee delle
pagine elettroniche di cui si compone un sito Internet.
La definizione di giornale telematico poggia essenzialmente
su due elementi quali la modalità e la periodicità
con le quali la notizia viene diffusa al pubblico,
riscontrabili nei commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge
7 marzo 2001, n. 62, intitolata "Nuove norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416", che ha recentemente
riformato il settore dell'editoria.
Il primo comma introduce un nuovo e più ampio
concetto di prodotto editoriale, definito come "il
prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni
presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico,
o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva,
con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici."
Il riferimento al prodotto editoriale informatico
e telematico è evidente ed insito nella stessa
definizione. Da un lato, si fa riferimento alla modalità
con cui l'informazione viene raccolta, ossia attraverso
la memorizzazione di un file di testo in un supporto
informatico (hard disk, floppy disk, CD-Rom). Dall'altro
lato, si fa riferimento alla modalità con cui
la notizia è successivamente diffusa al pubblico,
ossia al mezzo elettronico rappresentato dalla rete
telematica.
Il terzo comma dell'art. 1 distingue il prodotto editoriale
in base alla periodicità della pubblicazione
e all'eventuale presenza di una testata che lo contraddistingua,
ma detta anche una disciplina minima. Il dettato normativo
è il seguente: "Al prodotto editoriale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare
e contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto,
altresì, agli obblighi previsti dall'articolo
5 della medesima legge n. 47 del 1948". La disciplina
minima per il prodotto editoriale è quindi
quella prevista dall'art. 2 della legge n. 47/1948
sulla stampa, che fissa indicazioni obbligatorie sugli
stampati. "Ogni stampato - si legge al comma
1 dell'art. 2 - deve indicare il luogo e l'anno della
pubblicazione, nonché il nome e il domicilio
dello stampatore e, se esiste, dell'editore."
Stampato non equivale a giornale o periodico, per
il quale vale la disposizione di cui al successivo
comma 2, ma rappresenta in senso lato il prodotto
editoriale, superando l'ostacolo dell'affermata contraddittorietà
dei due concetti. La pubblicazione di uno stampato
non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore
né quello dello stampatore o nel quale questi
siano indicati in modo non conforme al vero integra
il reato di stampa clandestina (art. 16, comma 2),
punita con la reclusione fino a due anni o con la
multa fino a lire 500.000..Per quanto riguarda i giornali,
le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i
periodici di qualsiasi altro genere il comma 2 dell'art.
2 prescrive che essi debbano recare la indicazione:
- del luogo e della data della pubblicazione;
- del nome e del domicilio dello stampatore;
- del nome del proprietario e del direttore o vice
direttore responsabile.
In caso di omissione o inesattezze nelle indicazioni
prescritte dall'articolo 2 diverse da quelle oggetto
del reato di stampa clandestina, si configurerà
l'illecito amministrativo di cui all'art. 17 (sanzione
pecuniaria sino a Lit. 100.000)
Si determinano così diversi livelli di disciplina,
giacché l'art. 2 della legge n. 47/1948 deve
necessariamente essere letto in armonia con l'art.
1 della legge n. 62/2001, così definiti:
1. Il prodotto editoriale occasionale o diffuso al
pubblico con periodicità irregolare e non contraddistinto
da alcuna testata (singolo stampato o numero unico)
non richiede particolari adempimenti formali salvo
quelli minimali dettati dall'art. 2, comma 1, della
legge n. 47/1948, quali l'indicazione del luogo e
dell'anno della pubblicazione, del nome e del domicilio
dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
2. Il prodotto editoriale assimilabile ad un giornale,
a pubblicazione delle agenzie d'informazioni e a un
periodico deve osservare le indicazioni di cui all'art.
2, comma 2, della legge n. 47/1948, relative al luogo
ed alla data della pubblicazione, al nome e al domicilio
dello stampatore, al nome del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile.
3. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con
periodicità regolare e contraddistinto da una
testata, costituente elemento identificativo del prodotto,
pur osservando i predetti requisiti di natura generale
di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 47/1948,
è soggetto ad una disciplina ulteriore e più
restrittiva, rappresentata dagli obblighi di registrazione
previsti dall'art. 5 della legge n. 47/1948 (art.
1, comma 3, legge n. 62/2001). L'art. 5 recita "Nessun
giornale o periodico può essere pubblicato
se non sia stato registrato presso la cancelleria
del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi." L'obbligo deve quindi essere
adempiuto prima della pubblicazione del periodico
o giornale, altrimenti si configura il reato di stampa
clandestina nella fattispecie di cui al primo comma
dell'articolo 16 ("Chiunque intraprenda la pubblicazione
di un giornale o altro periodico senza che sia stata
eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5,
è punito con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a lire 500.000"). L'indicazione
di dati non conformi al vero configura il diverso
reato penale di False dichiarazioni nella registrazione
di periodici (art. 19), che punisce la condotta con
la reclusione fino a due anni (pena prevista dall'art.
483 c.p. a cui si rinvia).
La testata giornalistica on line deve pertanto essere
registrata in tribunale e indicare il luogo e la data
della pubblicazione, il nome e il domicilio dello
stampatore, il nome del proprietario e del direttore
o vice direttore responsabile (Sul punto si legga
"La registrazione delle testate on-line è
un obbligo"di Franco Abruzzo, pubblicato su "Il
sole 24ore" del 1.5.2001, pag. 16). L'individuazione
dei detti obblighi di registrazione era stata riconosciuta
precedentemente dal Tribunale di Roma con ordinanza
del 6 novembre 1997, data la configurazione di un
periodico pubblicato on line come un giornale a tutti
gli effetti, soggetto agli obblighi previsti dalla
legge. In tale caso, il requisito della periodicità
regolare deve accompagnarsi necessariamente alla presenza
di una testata identificativa. Di conseguenza, poiché
il "giornale telematico" periodicamente
pubblica attraverso il mezzo elettronico (il collegamento
ad internet) le notizie memorizzate su supporti informatici,
esso è un prodotto editoriale soggetto agli
obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 47/1948,
nonché a quelli di cui all'art. 5 ove sia contraddistinto
anche da una testata. Resistenze ad una visione che
equipari il periodico on line a quello tradizionale
o cartaceo non sono mancate. Il Tribunale di Napoli
(Giud. Capasso), con decreto del 8 marzo 1997, ha
affermato che "un periodico realizzato mediante
l'impiego delle tecniche telematiche "on line"
può essere registrato solo se stampato anche
su supporto cartaceo". Secondo questo orientamento,
il pericolo di una violazione della legge sull'editoria
rappresentato dalla mancata registrazione sarebbe
attuale solo nel caso in cui il periodico abbia una
diffusione anche cartacea e materiale e quindi sia
stampabile attraverso una stampante collegata al computer.
In realtà il pericolo diventa attuale già
con la diffusione telematica ed indipendentemente
dall'ausilio di una stampante che non risulta necessaria.
La finalità preventiva di atti di concorrenza
sleale soddisfatta dalla registrazione della testata
si identifica con la stessa ratio legis, valendo anche
per il giornale telematico. Vi è da auspicarsi,
semmai, una evoluzione della registrazione per i periodici
on line che non passi necessariamente per un luogo
fisico come il tribunale ma possa avvenire in un sito
web appositamente creato.
3.
LA DISCIPLINA SUL DIRITTO D'AUTORE - LEGGE N. 633/1941
Oltre alla definizione dettata dalla normativa sull'editoria,
il giornale telematico assume rilevanza anche per
la legge n. 633/1941 in tema di diritto d'autore,
atteso che l'art. 3 annovera le riviste ed i giornali
tra le opere collettive originali degne di protezione,
nel caso in cui risultino dalla riunione di opere
o di parti di opere aventi carattere di creazione
autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento
per un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico. La concezione della
rivista o del giornale telematico come opera dell'ingegno,
tutelabile ai sensi della legge n. 633/1941, è
stata sostenuta di recente dal Tribunale di Bari con
un'ordinanza del 18 giugno 1998 ("Un giornale
telematico, destinato a comparire su un proprio sito
internet, è da considerare alla stregua di
un'opera intellettuale di carattere creativo, tutelabile
in base alla legge sul diritto d'autore"), riprendendo
un principio delineato dalla Suprema Corte secondo
cui è sufficiente un atto creativo, seppure
minimo, suscettibile di estrinsecazione ad affermare
l'esistenza di un'opera intellettuale di carattere
creativo (Cass. Civ. 2.12.1993, n. 11953). In tal
caso, assume carattere di creatività la stessa
scelta del formato elettronico (la rete telematica)
per la riproduzione e la pubblicazione delle opere
riunite nel giornale (files di testo, grafici, musicali,
audiovisivi) non preclusa dalla legge perché
in linea con il suo spirito "aperto". Da
un lato l'art. 1 lascia salvi il modo e la forma di
espressione delle singole opere riunite nel giornale
o nella rivista, dall'altro l'art. 16 contempla tra
i mezzi idonei per la diffusione a distanza delle
opere i cosiddetti mezzi analoghi al telegrafo, al
telefono, alla radiodiffusione ed alla televisione,
tra cui può farsi rientrare certamente la rete
telematica nelle sue diverse applicazioni (internet,
intranet, ecc.). Giova riconoscere che la qualificazione
del giornale come opera collettiva creativa autonomamente
tutelabile risale alla legge n. 633/1941, dal momento
che la Convenzione di Berna, seppure non ancora ratificata
in Italia, non lo riconosceva espressamente come opera
dell'ingegno.
L'applicazione della legge sul diritto d'autore ad
un giornale o ad una rivista è subordinata
alla sussistenza dei requisiti individuati dall'art.
3, ovvero:
1. alla presenza al suo interno di opere o di parti
di opere creative autonome, ossia frutto della creatività
dell'autore indipendentemente dal loro inserimento
nel giornale o nella rivista ed appartenenti a determinati
generi indicati (letteratura, musica, arti figurative,
architettura, teatro, cinematografia), comprensivi
di recente anche delle banche dati (art. 1) NOTA 1.
2. all'attività di scelta e di coordinamento
delle opere o delle parti di opere autonome in funzione
di uno scopo letterario, scientifico, didattico, religioso,
politico od artistico, svolta in genere dal direttore
del giornale o della rivista.
La sussistenza dei sopra citati requisiti determina
come effetto principale la creazione di un'opera collettiva
autonoma, distinta dalle singole opere che la compongono,
la cui tutela giuridica è autonoma rispetto
alla tutela riconosciuta alle medesime. Detta asserzione
si rinviene nel disposto dell'art. 3 ove si legge
che "le opere collettive … sono protette
come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio
dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di
opere di cui sono composte". Autore del giornale
telematico diventa il suo creatore, ossia colui che
organizza e dirige la creazione dell'opera (art. 7)
e che sceglie e coordina le singole opere da inserirvi
(articoli, fotografie, musiche) in funzione di uno
scopo, ossia il direttore del giornale, Detto diritto
è però di mera natura non patrimoniale.
Il direttore è una figura richiesta dalla legge
sull'editoria (art. 1, comma 1, L. n. 47/1848) per
ogni giornale o periodico ed è titolare non
solo di situazioni giuridiche attive, quali appunto
i diritti in tema di diritto d'autore, ma anche di
situazioni passive, quali gli obblighi di responsabilità
civile
Il diverso diritto di utilizzazione economica dell'opera
collettiva, invece, spetta, salvo patto contrario,
all'editore (art. 38), ovvero alla parte che stipula
con l'autore dell'opera un contratto, quello appunto
di edizione, in virtù del quale viene ceduto
il diritto di pubblicare per le stampe per conto ed
a spese dell'editore (art. 118) oppure altro diritto
esclusivo. Sul punto bisogna osservare che il riferimento
alla stampa come mezzo di destinazione della pubblicazione
dell'opera desta perplessità se applicato alla
rete telematica. La stampa o stampato è definito
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 47/1948 come ogni
riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi
meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinata
alla pubblicazione. Già un autorevole autore
contestava l'assimilabilità del procedimento
di pubblicazione di un dato sulla rete telematica
a quello comportante l'impiego di un mezzo meccanico
o fisico-chimico, rifiutando l'applicazione della
normativa sulla stampa alla rete telematica. sebbene
prima dell'entrata in vigore della nuova legge sull'editoria
(NOTA 2). Tuttavia, la legge n. 62/2001, introducendo
una nuova definizione di prodotto editoriale ed elevando
così il mezzo elettronico a strumento idoneo
alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di
informazioni presso il pubblico, ha di fatto esteso
l'applicazione alla rete telematica delle disposizioni
relative al settore dell'editoria, anche laddove siano
richiamate da altre normative come quella in tema
di diritto d'autore. La controparte contrattuale dell'editore
non può che essere il titolare del diritto
di utilizzazione economica della singola opera, ossia
il suo autore, atteso che il direttore dell'opera
collettiva è considerato solo autore morale
e non ha pertanto alcun potere dispositivo dei diritti
esclusivi di natura economica.
Agli autori delle singole opere, riconosciuti come
collaboratori dell'opera collettiva, è riservato
il diritto di utilizzare la propria opera separatamente,
con l'osservanza dei patti convenuti e, in difetto,
della legge (art. 38, 2° comma). Altre disposizioni
regolamentano il rapporto di collaborazione sotto
il profilo della tutela delle opere. Innanzitutto,
può accadere che non esista un esplicito rapporto
di collaborazione, ovvero che un terzo estraneo alla
redazione del giornale o della rivista, senza precedenti
accordi contrattuali, invii un articolo perché
venga riprodotto e pubblicato sul sito web ospitante
il giornale. L'art. 39, comma 1, asserisce che in
tal caso l'autore riprende il diritto di disporre
liberamente dell'articolo quando non abbia ricevuto
notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio
o quando la riproduzione non avvenga nel termine di
sei mesi dalla notizia dell'accettazione. L'editore
dovrà pertanto attivarsi in due modi:
1. per dare all'autore la notizia dell'accettazione
dell'articolo entro un mese dall'invio;
2. per riprodurre l'articolo nel termine di sei mesi
dalla notizia dell'accettazione.
La norma fa riferimento espresso al diritto di riproduzione
che, qualora non vengano osservate le due condotte
su indicate, tornerà nell'esclusiva disponibilità
dell'autore, in ossequio al principio di libera ed
autonoma disponibilità dei diritti di utilizzazione
economica sancito dal combinato disposto degli articoli
19 e 107. Tuttavia, sussistono alcuni limiti che occorre
evidenziare. Il primo è insito nel significato
stesso del diritto di riprodurre, definito come quel
diritto avente per oggetto la moltiplicazione in copie
dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura
a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione (art. 13). Il riferimento
a qualsiasi mezzo e ad ogni altro procedimento di
riproduzione è un richiamo esplicito al mezzo
informatico, perché un file di testo contenente
un articolo può essere facilmente riprodotto
numerosissime volte. La legge non menziona l'ipotesi
dell'eventuale pubblicazione dell'articolo sul sito
contro la volontà dell'autore. Viene fatto
riferimento al solo fine dell'autore di veder riprodotta
l'opera ma appare pressoché inutile e senza
senso una riproduzione che non sia seguita da una
pubblicazione, soprattutto se trattasi di un articolo
meritevole e di un giornale con un buon bacino di
lettori. In tal caso all'editore del giornale (opera
collettiva) non spetta alcun diritto alla pubblicazione
dell'opera qualora non sia stato espressamente autorizzato
dall'autore, rimastone titolare esclusivo. Nel caso
poi in cui non ci sia stato alcun consenso, neppure
alla riproduzione dell'opera, il semplice invio di
uno o più esemplari dell'opera sotto forma
di files non importa, salvo patto contrario, la trasmissione
dei diritti di utilizzazione, compreso quello di pubblicazione
(art. 109). Ne consegue che deve sempre e ragionevolmente
in base alla disciplina codicistica (art. 1321 c.c.)
sussistere un accordo volto alla cessione di uno o
più diritti di utilizzazione economica, formalizzato
da una proposta espressa dell'autore poi seguita dall'accettazione
dell'editore. Il ruolo svolto dall'editore è
centrale e non si sovrappone a quello del direttore
del giornale. Quest'ultimo rimane l'autore e/o creatore
del giornale e può tutelare il suo diritto
sotto un profilo non patrimoniale, rivendicandone
la paternità oppure impedendone la manomissione.
Altro diritto spettante all'autore di opere apparse
in un giornale telematico è quello di riprodurli
in altre riviste o giornali (art. 42). Per quanto
riguarda le fotografie, dovrà essere applicata
la corrispondente disciplina di cui al Capo V, Titolo
II, della legge n. 633/1941 ma resta salvo il diritto
spettante sulla singola opera (In merito alle fotografie
vedi l'approfondimento pubblicato su questa stessa
sezione di Newlaw).
4.
PROFILI DI CONCORRENZA SLEALE
Il giornale telematico può rappresentare il
mezzo per la pubblicazione di opere altrui riprodotte
senza il consenso dell'autore, determinando l'insorgere
di fattispecie lesive delle regole in materia di concorrenza.
Può accadere che l'oggetto della pubblicazione
o diffusione al pubblico mediante la rete telematica
non sia un'opera dell'ingegno perché priva
dei caratteri di creatività oppure che la fonte
della riproduzione non sia un'opera creativa. Una
notizia o informazione non è un'opera creativa
e non è soggetta all'applicazione della legge
sul diritto d'autore ad eccezione delle disposizioni
in materia di concorrenza sleale (art. 2598 c.c. e
art. 101 della legge n. 633/1941). Un giornale on
line può acquisire notizie già comparse
in un giornale cartaceo oppure in un altro giornale
telematico al fine di arricchire la propria carente
rassegna stampa. Si rinvia alla monografia scritta
da questi autori in materia di rassegne stampa on
line e pubblicata su www.newlaw.it.
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NOTA 1
Laura Chimienti, Articoli di giornale nella tutela
del diritto d'autore, in Rivista di diritto d'autore,
n. 3/2001, p. 369. Secondo l'Autore, la mancanza di
originalità e di creatività nella concezione
della struttura di molti giornali telematici, rende
loro applicabile la disciplina sulle banche dati (D.Lgs.
n. 169/1999).
NOTA
2
Vincenzo Zeno Zencovich, "La pretesa estensione
alla telematica del regime della stampa: note critiche",
in Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1998,
p. 15.
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