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Novità
introdotte dalla Comunitaria 2001 in tema di diritto
d'autore
a
cura di Annamaria Galeone
settembre
2003
Il
20 febbraio 2002 è stata approvata dalla Camera
la Comunitaria 2001. Tra le varie disposizioni di
recepimento, è di fondamentale importanza l'art.
30, che ha per oggetto l'attuazione della direttiva
2001/29/CE (Armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione).(NOTA 1) Rivestono particolare
interesse le previsioni di questo articolo che riguardano
la disciplina giuridica e la tutela del diritto d'autore,
nell'ipotesi di diffusione di opere o materiale protetto
attraverso internet. In particolare:
- Alla lettera a) dell'art. 30, si chiede al governo
di "ridefinire l'oggetto" del diritto esclusivo
di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti
connessi, che dovrà ricomprendere anche le
forme di riproduzione dell'opera protetta indirette,
temporanee o parziali. L'art. 2 della direttiva indica
genericamente agli stati membri di "riconoscere"
il diritto esclusivo di riproduzione, in qualsiasi
modo e forma, agli autori delle opere e agli altri
soggetti in esso elencati. In Italia, tale diritto
era già stato riconosciuto come esclusivo all'autore
dell'opera (art. 13 della legge 633/1941), quindi
dovrà esserne soltanto ridefinito ed ampliato
l'oggetto.
- Alla lettera b) si chiede di ridefinire il diritto
esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore
"anche con riferimento alla messa a disposizione
del pubblico delle opere, in modo che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente
prescelti". (confr. art. 16 legge 633/1941);
viene recepita la finalità, indicata dall'art.
3 della direttiva, di prestare una adeguata protezione
giuridica alle opere che vengono trasmesse in rete,
riconoscendo agli autori il diritto esclusivo di autorizzarne
o vietarne qualsiasi comunicazione al pubblico, compresa
la messa a disposizione "on demand" - espressione
con la quale si mette in risalto la circostanza che
l'utente singolo, che fa parte del pubblico, può
avere accesso all'opera dal luogo e dal momento che
sceglie individualmente. Viene stabilito quindi, come
criterio da adoperare per fornire una tutela adeguata
anche alle opere diffuse on line, quello di aggiornare
il contenuto del diritto di comunicazione al pubblico,
includendovi la diffusione attraverso internet.
- Alla lettera d) dell'art. 30, è invece riproposta
la questione dell'esaurimento del diritto di distribuzione
dell'opera (artt. 17 legge 633/1941) dopo la prima
vendita: si chiede infatti di ridefinire la portata
di tale diritto "rivedendo l'esaurimento dello
stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento
di proprietà nell'Unione europea". La
finalità da perseguire, indicata dalla direttiva,
è quella di tutelare il diritto esclusivo dell'autore
di controllare la distribuzione dell'opera incorporata
in un supporto materiale, o delle copie della stessa,
puntualizzando che lo stesso si esaurisce solo nel
caso in cui la prima vendita (o il primo trasferimento
di proprietà) sia posta in essere da parte
del titolare del diritto o con il suo consenso. Il
problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione
non dovrebbe invece sussistere per l'ipotesi dei "servizi
on line".
- Alla lettera e) viene chiesto al governo di ridisciplinare
le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione e comunicazione al pubblico, attraverso
le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva.
Ai sensi di questo articolo, una prima eccezione ai
sopracitati diritti esclusivi costituiscono "gli
atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico
proprio, che sono transitori o accessori, e parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione
in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario
o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri
materiali". Rientrano nella prima fattispecie
gli atti che supportano la navigazione in rete, quali
ad esempio gli "internet temporary files";
rientrano nella seconda fattispecie le copie "cache".
La direttiva indica due limiti all'applicazione di
tali eccezioni: in primo luogo, non devono travalicare
i limiti del normale sfruttamento dell'opera; inoltre,
non devono arrecare nessun pregiudizio al titolare
della stessa. L'art 30 recepisce tale indicazione,
stabilendo che, nell'applicazione di queste due fattispecie,
rimane comunque salva in via generale l'esigenza di
assicurare il rispetto delle norme a tutela del diritto
d'autore.
- La lettera f) dell'art. 30 ha ad oggetto la protezione
giuridica del diritto d'autore contro la "elusione
dei meccanismi tecnologici": in questo caso,
viene chiesto al governo di "rideterminare"
il regime giuridico di tale protezione. L'art. 6 della
direttiva definisce come "misure tecnologiche"
tutti i dispositivi rivolti ad impedire atti sulle
opere protette, non autorizzati dal titolare delle
stesse. Queste misure sono considerate "efficaci"
nel caso in cui il titolare controlli l'utilizzo dell'opera
attraverso un meccanismo di protezione (ad es. cifratura).
Il regime giuridico di tutela dovrà quindi
sostanzialmente essere rivolto a contrastare le attività
illegali che hanno come scopo quello di realizzare
o agevolare l'elusione della misura di protezione,
e specificamente impedire la fabbricazione e commercializzazione
di prodotti che siano stati destinati a tale uso.
- Viene infine chiesto alla lettera g) di "prevedere
un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni
sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi
e divieti". Questa tutela ha come oggetto le
informazioni (che identifichino l'opera protetta,
l'autore, o forniscano le condizioni di utilizzo della
stessa), la cui rimozione o alterazione integri una
violazione del diritto d'autore. Lo scopo perseguito
dall'art. 7 della direttiva è quello di incoraggiare
la distribuzione delle opere protette via internet,
contrastando i comportamenti illeciti rivolti ad eliminare
o modificare le informazioni apposte in forma elettronica
a protezione del diritto d'autore.
Dalla
breve disamina di queste disposizioni, emerge chiaramente
che l'obiettivo posto dalla direttiva europea, è
quello di aggiornare e rafforzare la tutela del diritto
d'autore, approntando nuovi mezzi di protezione per
le opere diffuse attraverso internet. Il risultato
che si otterrà, in un'ottica globale, sarà
quello di incoraggiare la comunicazione attraverso
la rete, favorendo di conseguenza lo sviluppo dell'information
technology.
NOTE
(1) Ad eccezione dei casi previsti nell'art. 11 che
riforma la disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti (articolo 3 della legge 30 luglio 1998,
n. 281), la direttiva non modifica le disposizioni
comunitarie vigenti che disciplinano la durata della
protezione del diritto d'autore e quelle in materia
di tutela giuridica di software e banche dati.
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