a
cura di Andrea Marciani
na
recente sentenza della Us Supreme Court del 25 giugno
scorso ha condannato alcuni editori per aver inserito
articoli di redattori freelance in un database accessibile
in rete senza pagare i relativi diritti agli autori.
Questa decisione si pone in contrasto con la tendenza
degli editori statunitensi a non pagare gli autori
freelance per le ripubblicazioni1e si preannuncia
come un punto di svolta per l'industria editoriale
on-line d'oltre oceano.
Anche in Italia, l'uso degli articoli giornalistici
e la loro raccolta sotto forma di rassegna stampa,
ha spesso dato adito a controversie legali.
In effetti, la pubblicazione di una selezione tematica
degli articoli, contemporaneamente alla loro apparizione
sui periodici da cui sono stati tratti, può essere
illecita sotto il duplice profilo del diritto d'autore
e della concorrenza sleale.
Per ciò che attiene alla tutela dell'autore, sembra
opportuno ricordare che gli articoli giornalistici
sono, in quanto opera dell'ingegno, tutelati dalla
legge sul diritto d'autore; anche se, tra i testi
scritti, godono di un regime parzialmente diverso
in forza del particolare valore comunicativo di
cui sono espressione.
Infatti, l'art 65 l.d.a. consente la libera riproducibilità
degli articoli di attualità, di carattere economico,
politico e religioso anche se già pubblicati su
altre riviste e giornali; a patto che si indichi
il periodico da cui l'informazione è stata tratta
nonché la data e il nome o lo pseudonimo dell'autore.
Inoltre, l'art 70 l.d.a. fa salva la libera riproduzione,
a prescindere dall'argomento trattato, purché sussista
una finalità di critica, discussione od insegnamento.
In tale contesto, infatti, prevale il principio
di libera utilizzazione dell'informazione, secondo
il quale si protegge solo la forma espressiva lasciando
libera la fruibilità dei concetti.
In tal modo si intendono tutelare da un lato i diritti
morali ed economici dell'autore e dell'editore e,
dall'altro lato, la valenza comunicativa della notizia
considerata nel suo aspetto essenziale, privo cioè
di quella elaborazione creativa che il giornalista
apporta con la realizzazione dell'articolo.
In proposito appare utile chiarire la differenza
tra informazione, notizia e articolo giornalistico.
Informazioni e notizie hanno una valenza divulgativa
su un accadimento ignorato dal pubblico e come tali
non possono essere tutelate dal diritto d'autore.
Infatti, la legge sul diritto d'autore riguarda
esclusivamente le opere scaturite da un'attività
intellettuale caratterizzata dall'originalità e
creatività.
Peraltro, le notizie non possono essere tutelate
dalla legge sul diritto d'autore perché mancano
dell'ulteriore requisito della forma rappresentativa;
ossia di quel certo livello di elaborazione che
faccia trasparire il processo creativo da cui l'opera
nasce.
Si comprende pertanto, come non possa riconoscersi
l'attributo dell'originalità espressiva alla natura
scarna del dato informativo, caratterizzato dall'obbligatoria
concatenazione delle strutture linguistiche.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza ritengono applicabile
la disciplina dell'art. 2595 c.c., riguardante la
concorrenza sleale, laddove vi sia una sistematica
appropriazione delle notizie svolta nell'ambito
di un'attività concorrenziale con l'editore del
periodico da cui la notizia è tratta.
Altro discorso va fatto per gli articoli giornalistici,
i quali non si limitano a riprodurre la mera agenzia
ma sono frutto di un lavoro di natura creativa che
sviluppa e arricchisce l'informazione grezza, rientrando
in tal modo nell'oggetto di tutela della legge sul
diritto d'autore.
Al riguardo, l'art. 13 l.d.a. individua tra i diritti
esclusivi dell'autore, quello di riprodurre l'opera
rendendo così illecita ogni altra riproduzione da
parte di terzi a prescindere dal procedimento tecnico
che si intenda seguire; in tal modo si è resa possibile
l'estensione della tutela anche alle opere presenti
in internet.
Tuttavia, la particolare vocazione comunicativa
ed informativa degli articoli giornalistici comporta
la libera fruibilità non solo del puro dato informativo,
che come abbiamo visto non può essere oggetto di
esclusiva, ma anche dell'intero articolo sia pure
con i limiti posti dagli articoli 65 e 101 l.d.a.
Ciò che è stato detto per i singoli articoli non
può essere direttamente esteso al caso delle rassegne
stampa, infatti, le caratteristiche di rapidità
e diffusione con cui sono realizzate, ci inducono
a riconsiderare i termini del problema alla luce
dei diversi equilibri coinvolti.
Il problema che qui si intende affrontare, senza
alcuna pretesa di completezza, è la ricerca di un
diverso equilibrio tra la libera utilizzazione di
articoli giornalistici con la possibilità di realizzare
rassegne stampa da un lato e, dall'altro, la tutela
del diritto d'autore e della concorrenza tra fonti
di informazione.
Peraltro, sembra utile chiarire che proprio le particolarità
della rassegna stampa non rendono possibile l'applicazione
ad essa della normativa sulle libere utilizzazioni.
Infatti, l'art. 68 l.d.a. disciplina la liceità
della riproduzione ad uso personale di singole opere
o di parti di esse, purché sia fatta con mezzi non
idonei alla diffusione dell'opera al pubblico e
non si ponga in concorrenza con lo sfruttamento
economico dei diritti di natura patrimoniale spettanti
all'autore.
In proposito, emergono due ordini di problemi; il
primo si riferisce alla natura degli strumenti impiegati
per riprodurre il testo, l'altro è quello riguardante
la compatibilità del criterio dell'"uso personale"
con la composizione della rassegna stampa.
Per ciò che attiene al primo problema, si potrebbe
osservare che l'art. 68 l.d.a. risente dell'epoca
in cui è stato scritto.
Infatti, l'uso di apparecchiature di riproduzione
"industriale" si palesava come sproporzionato all'uso
personale e, dato il costo di utilizzo, si poneva
come comportamento idoneo a suggerire un uso illecito
delle copie così ottenute.
Ma oggi, il progresso tecnologico ha reso accessibili
alla generalità delle persone, tecniche di riproduzione
di alto livello qualitativo che, come nel caso dei
dati digitali, possono essere usate indifferentemente
sia per l'uso personale che per quello professionale.
Quindi, visto il progresso tecnologico, sembra opportuno
interpretare con elasticità la disposizione, riservando
la limitazione legislativa alle sole ipotesi in
cui i dati siano palesemente diretti alla diffusione,
come nel caso di un sito WEB.
Quanto al secondo, e forse più rilevante, problema
è noto che i singoli lettori possono procedere autonomamente
alla formazione di rassegne stampa ed alla loro
organizzazione in database. Al riguardo, però, è
stata sollevata la questione della diversità della
nozione di "uso personale " da quella di "uso privato".
Infatti, mentre l'uso personale è circoscritto al
singolo lettore, nel secondo caso si ha l'utilizzo
da parte di una generalità, seppure determinata,
di utenti; come nel caso dei dipendenti di una società
i quali si aggiornino grazie ad una rassegna stampa.
Non sembrerebbe, quindi, che la possibilità accordata
alla persona fisica si possa estendere anche ad
ogni membro o dipendente di una persona giuridica,
escludendo con ciò l'applicabilità della norma in
questione alla rassegna stampa.
Infatti se si volesse applicare l'art 68 l.d.a.
alla rassegna stampa, si dovrebbe conseguentemente
estendervi anche il concetto di "uso personale";
con il paradossale risultato di limitare la liceità
alle rassegne compilate unicamente dai diretti interessati,
eliminando con ciò qualsiasi applicazione pratica
di questa forma d'aggiornamento.
Infatti, la rassegna, per sua natura, si rivolge
a terzi e trova la sua ragione d'essere nel risparmio
di tempo che occorre a ricercare le notizie.
Passando ad esaminare l'art. 65 l.d.a., che consente
la libera riproducibilità degli articoli di attualità
che siano già stati pubblicati su altri mezzi di
informazione, si nota il richiamo fatto dalla norma
alla circostanza che gli articoli vengano ad essere
riprodotti su altri giornali e riviste.
Alcuni, ritenendo determinante questo aspetto, tendono
ad escludere l'applicabilità dell'articolo in questione
alle rassegne stampa poiché esse generalmente non
sono diffuse attraverso periodici.
In ogni caso, i parametri di liceità delle rassegne
stampa sono stati forniti dalla Convenzione di Berna,
la quale all'art 10 afferma la liceità delle citazioni
tratte da un'opera già resa pubblica e della rassegna
stampa degli articoli di giornali, riviste e periodici,
a condizione che le citazioni siano quantitativamente
commisurate allo scopo e siano conformi agli usi
giornalistici.
Inoltre, anche l'art. 101 l.d.a. stabilisce la liceità
della riproduzione di informazioni e notizie purché
essa avvenga in conformità agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Oggetto della tutela dell'art. 101 l.d.a. sembra
essere il rispetto delle norme concorrenziali tra
agenzie di informazione, le quali investono molti
capitali nella ricerca delle notizie e, pertanto
non possono essere sistematicamente "saccheggiate"
da terzi che si avvantaggerebbero del lavoro di
ricerca altrui.
A tal proposito la norma in oggetto vieta la riproduzione
delle notizie da parte di soggetti non autorizzati
dall'agenzia stampa prima che siano trascorse sedici
ore dalla diffusione.
Dall'insieme di queste precisazioni, sembra possibile
formulare una definizione di rassegna stampa come
un insieme di citazioni tratte da articoli altrui.
Criterio determinante per la liceità sembra essere
l'incompletezza della riproduzione.
In proposito è opportuno differenziare l'integrale
riproduzione dell'articolo dalla rassegna stampa
correttamente intesa. Infatti, al fine di evitare
la concorrenza economica con l'editore non si dovrebbe
fornire un'informazione completa e succedanea degli
articoli. Al contrario, menzionando le fonti giornalistiche
sì da risalto alla testata da cui le informazioni
sono state tratte e si consente ai lettori di approfondire
autonomamente gli argomenti di loro interesse.
Pertanto, sembra possibile affermare che una rassegna
stampa, che sia compilata secondo i principali criteri
di correttezza, si qualifica per essere un utile
mezzo di promozione per quelle testate giornalistiche
da cui sono tratte le informazioni richiamate, nonché
un valido strumento di aggiornamento e un supporto
indispensabile per quei soggetti che operano professionalmente
in contesti in rapida evoluzione, come quello tecnologico.
1 La motivazione della sentenza è reperibile sul
sito
http://www.internetlex.kataweb.it/