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LA RASSEGNA STAMPA: PROFILI INTERNAZIONALI, DIRITTO D'AUTORE E CONCORRENZA SLEALE

a cura di Andrea Marciani

na recente sentenza della Us Supreme Court del 25 giugno scorso ha condannato alcuni editori per aver inserito articoli di redattori freelance in un database accessibile in rete senza pagare i relativi diritti agli autori.
Questa decisione si pone in contrasto con la tendenza degli editori statunitensi a non pagare gli autori freelance per le ripubblicazioni1e si preannuncia come un punto di svolta per l'industria editoriale on-line d'oltre oceano.
Anche in Italia, l'uso degli articoli giornalistici e la loro raccolta sotto forma di rassegna stampa, ha spesso dato adito a controversie legali.
In effetti, la pubblicazione di una selezione tematica degli articoli, contemporaneamente alla loro apparizione sui periodici da cui sono stati tratti, può essere illecita sotto il duplice profilo del diritto d'autore e della concorrenza sleale.
Per ciò che attiene alla tutela dell'autore, sembra opportuno ricordare che gli articoli giornalistici sono, in quanto opera dell'ingegno, tutelati dalla legge sul diritto d'autore; anche se, tra i testi scritti, godono di un regime parzialmente diverso in forza del particolare valore comunicativo di cui sono espressione.
Infatti, l'art 65 l.d.a. consente la libera riproducibilità degli articoli di attualità, di carattere economico, politico e religioso anche se già pubblicati su altre riviste e giornali; a patto che si indichi il periodico da cui l'informazione è stata tratta nonché la data e il nome o lo pseudonimo dell'autore.
Inoltre, l'art 70 l.d.a. fa salva la libera riproduzione, a prescindere dall'argomento trattato, purché sussista una finalità di critica, discussione od insegnamento. In tale contesto, infatti, prevale il principio di libera utilizzazione dell'informazione, secondo il quale si protegge solo la forma espressiva lasciando libera la fruibilità dei concetti.
In tal modo si intendono tutelare da un lato i diritti morali ed economici dell'autore e dell'editore e, dall'altro lato, la valenza comunicativa della notizia considerata nel suo aspetto essenziale, privo cioè di quella elaborazione creativa che il giornalista apporta con la realizzazione dell'articolo.
In proposito appare utile chiarire la differenza tra informazione, notizia e articolo giornalistico.
Informazioni e notizie hanno una valenza divulgativa su un accadimento ignorato dal pubblico e come tali non possono essere tutelate dal diritto d'autore.
Infatti, la legge sul diritto d'autore riguarda esclusivamente le opere scaturite da un'attività intellettuale caratterizzata dall'originalità e creatività.
Peraltro, le notizie non possono essere tutelate dalla legge sul diritto d'autore perché mancano dell'ulteriore requisito della forma rappresentativa; ossia di quel certo livello di elaborazione che faccia trasparire il processo creativo da cui l'opera nasce.
Si comprende pertanto, come non possa riconoscersi l'attributo dell'originalità espressiva alla natura scarna del dato informativo, caratterizzato dall'obbligatoria concatenazione delle strutture linguistiche. 
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza ritengono applicabile la disciplina dell'art. 2595 c.c., riguardante la concorrenza sleale, laddove vi sia una sistematica appropriazione delle notizie svolta nell'ambito di un'attività concorrenziale con l'editore del periodico da cui la notizia è tratta. 
Altro discorso va fatto per gli articoli giornalistici, i quali non si limitano a riprodurre la mera agenzia ma sono frutto di un lavoro di natura creativa che sviluppa e arricchisce l'informazione grezza, rientrando in tal modo nell'oggetto di tutela della legge sul diritto d'autore.
Al riguardo, l'art. 13 l.d.a. individua tra i diritti esclusivi dell'autore, quello di riprodurre l'opera rendendo così illecita ogni altra riproduzione da parte di terzi a prescindere dal procedimento tecnico che si intenda seguire; in tal modo si è resa possibile l'estensione della tutela anche alle opere presenti in internet.
Tuttavia, la particolare vocazione comunicativa ed informativa degli articoli giornalistici comporta la libera fruibilità non solo del puro dato informativo, che come abbiamo visto non può essere oggetto di esclusiva, ma anche dell'intero articolo sia pure con i limiti posti dagli articoli 65 e 101 l.d.a. 
Ciò che è stato detto per i singoli articoli non può essere direttamente esteso al caso delle rassegne stampa, infatti, le caratteristiche di rapidità e diffusione con cui sono realizzate, ci inducono a riconsiderare i termini del problema alla luce dei diversi equilibri coinvolti.
Il problema che qui si intende affrontare, senza alcuna pretesa di completezza, è la ricerca di un diverso equilibrio tra la libera utilizzazione di articoli giornalistici con la possibilità di realizzare rassegne stampa da un lato e, dall'altro, la tutela del diritto d'autore e della concorrenza tra fonti di informazione.
Peraltro, sembra utile chiarire che proprio le particolarità della rassegna stampa non rendono possibile l'applicazione ad essa della normativa sulle libere utilizzazioni. 
Infatti, l'art. 68 l.d.a. disciplina la liceità della riproduzione ad uso personale di singole opere o di parti di esse, purché sia fatta con mezzi non idonei alla diffusione dell'opera al pubblico e non si ponga in concorrenza con lo sfruttamento economico dei diritti di natura patrimoniale spettanti all'autore.
In proposito, emergono due ordini di problemi; il primo si riferisce alla natura degli strumenti impiegati per riprodurre il testo, l'altro è quello riguardante la compatibilità del criterio dell'"uso personale" con la composizione della rassegna stampa.
Per ciò che attiene al primo problema, si potrebbe osservare che l'art. 68 l.d.a. risente dell'epoca in cui è stato scritto.
Infatti, l'uso di apparecchiature di riproduzione "industriale" si palesava come sproporzionato all'uso personale e, dato il costo di utilizzo, si poneva come comportamento idoneo a suggerire un uso illecito delle copie così ottenute.
Ma oggi, il progresso tecnologico ha reso accessibili alla generalità delle persone, tecniche di riproduzione di alto livello qualitativo che, come nel caso dei dati digitali, possono essere usate indifferentemente sia per l'uso personale che per quello professionale.
Quindi, visto il progresso tecnologico, sembra opportuno interpretare con elasticità la disposizione, riservando la limitazione legislativa alle sole ipotesi in cui i dati siano palesemente diretti alla diffusione, come nel caso di un sito WEB.
Quanto al secondo, e forse più rilevante, problema è noto che i singoli lettori possono procedere autonomamente alla formazione di rassegne stampa ed alla loro organizzazione in database. Al riguardo, però, è stata sollevata la questione della diversità della nozione di "uso personale " da quella di "uso privato".
Infatti, mentre l'uso personale è circoscritto al singolo lettore, nel secondo caso si ha l'utilizzo da parte di una generalità, seppure determinata, di utenti; come nel caso dei dipendenti di una società i quali si aggiornino grazie ad una rassegna stampa.
Non sembrerebbe, quindi, che la possibilità accordata alla persona fisica si possa estendere anche ad ogni membro o dipendente di una persona giuridica, escludendo con ciò l'applicabilità della norma in questione alla rassegna stampa.
Infatti se si volesse applicare l'art 68 l.d.a. alla rassegna stampa, si dovrebbe conseguentemente estendervi anche il concetto di "uso personale"; con il paradossale risultato di limitare la liceità alle rassegne compilate unicamente dai diretti interessati, eliminando con ciò qualsiasi applicazione pratica di questa forma d'aggiornamento.
Infatti, la rassegna, per sua natura, si rivolge a terzi e trova la sua ragione d'essere nel risparmio di tempo che occorre a ricercare le notizie.
Passando ad esaminare l'art. 65 l.d.a., che consente la libera riproducibilità degli articoli di attualità che siano già stati pubblicati su altri mezzi di informazione, si nota il richiamo fatto dalla norma alla circostanza che gli articoli vengano ad essere riprodotti su altri giornali e riviste.
Alcuni, ritenendo determinante questo aspetto, tendono ad escludere l'applicabilità dell'articolo in questione alle rassegne stampa poiché esse generalmente non sono diffuse attraverso periodici. 
In ogni caso, i parametri di liceità delle rassegne stampa sono stati forniti dalla Convenzione di Berna, la quale all'art 10 afferma la liceità delle citazioni tratte da un'opera già resa pubblica e della rassegna stampa degli articoli di giornali, riviste e periodici, a condizione che le citazioni siano quantitativamente commisurate allo scopo e siano conformi agli usi giornalistici.
Inoltre, anche l'art. 101 l.d.a. stabilisce la liceità della riproduzione di informazioni e notizie purché essa avvenga in conformità agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Oggetto della tutela dell'art. 101 l.d.a. sembra essere il rispetto delle norme concorrenziali tra agenzie di informazione, le quali investono molti capitali nella ricerca delle notizie e, pertanto non possono essere sistematicamente "saccheggiate" da terzi che si avvantaggerebbero del lavoro di ricerca altrui.
A tal proposito la norma in oggetto vieta la riproduzione delle notizie da parte di soggetti non autorizzati dall'agenzia stampa prima che siano trascorse sedici ore dalla diffusione.
Dall'insieme di queste precisazioni, sembra possibile formulare una definizione di rassegna stampa come un insieme di citazioni tratte da articoli altrui. 
Criterio determinante per la liceità sembra essere l'incompletezza della riproduzione.
In proposito è opportuno differenziare l'integrale riproduzione dell'articolo dalla rassegna stampa correttamente intesa. Infatti, al fine di evitare la concorrenza economica con l'editore non si dovrebbe fornire un'informazione completa e succedanea degli articoli. Al contrario, menzionando le fonti giornalistiche sì da risalto alla testata da cui le informazioni sono state tratte e si consente ai lettori di approfondire autonomamente gli argomenti di loro interesse. 
Pertanto, sembra possibile affermare che una rassegna stampa, che sia compilata secondo i principali criteri di correttezza, si qualifica per essere un utile mezzo di promozione per quelle testate giornalistiche da cui sono tratte le informazioni richiamate, nonché un valido strumento di aggiornamento e un supporto indispensabile per quei soggetti che operano professionalmente in contesti in rapida evoluzione, come quello tecnologico.

1 La motivazione della sentenza è reperibile sul sito http://www.internetlex.kataweb.it/