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LA
RASSEGNA STAMPA ON LINE: TUTELE GIURIDICHE
a
cura di Annalisa
Milazzo e Maurizio Mazzi
PREMESSA
La rete telematica rappresenta senza dubbio un formidabile
veicolo di riproduzione e di circolazione di informazioni.
Tale efficacia desta euforia e al tempo stesso preoccupazione
tra gli operatori del web. Da un lato, gli organi
di informazione (periodici, agenzie di stampa, ecc.)
possono godere di uno strumento veloce ed efficiente
per pubblicizzare in tutto il mondo non solo la notizia
ma anche la testata giornalistica di riferimento ed
il nome dell'autore di un articolo o di una fotografia
originali. Dall'altro lato, può accadere che
la riproduzione (mediante una semplice operazione
di downloading o scaricamento dei files) e la circolazione
di informazioni e di opere intellettuali avvengano
senza il consenso di tali soggetti e pertanto sfuggano
al loro controllo. In tal caso si pone un problema
di tutela del diritto d'autore, ove possibile, e di
tutela della concorrenza sulla rete telematica che,
seppur paradossale, non è libera dall'applicazione
di regole. La redazione di una rassegna stampa on
line pone tutti questi problemi.
1.
LA TUTELA DELL'OGGETTO DELLA RIPRODUZIONE.
La tutela è anzitutto rivolta all'oggetto dell'utilizzazione,
da intendersi nel caso di specie come riproduzione,
diffusione e comunicazione al pubblico, tutte attività
disciplinate dalla legge sul diritto d'autore n. 633/1941
e successive modifiche.
L'oggetto di tali azioni può distinguersi in
quattro tipologie:
1. la semplice notizia;
2. l'articolo giornalistico di attualità contenente
la notizia e pubblicato su di un periodico telematico;
3. un atto pubblico ufficiale oggetto di interesse
(sentenze, leggi, decreti, ecc.), ricorrente allorché
la redazione di una rassegna stampa giuridica necessiti
del supporto di fonti normative e giurisprudenziali;
4. un'opera dell'ingegno creativa rientrante nel genus
di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 633/1941 e
successive modifiche (es. un articolo specialistico,
una monografia, ma anche un articolo giornalistico
particolarmente creativo).
Tranne quest'ultima, le prime tre tipologie non hanno
carattere di creatività, quindi non beneficiano
della tutela esclusiva del diritto d'autore salvo
che per alcune disposizioni legate di riflesso alla
tutela della fonte in cui sono inserite (es. banca
dati) e della concorrenza. L'atto ufficiale è
addirittura estraneo a qualunque applicazione della
legge n. 633/1941 per espressa disposizione (art.
5).
L'informazione in sé non è tutelabile
con la normativa sul diritto d'autore, ma la sua riproduzione
è tutelata da una specifica disposizione in
materia di concorrenza sleale. Le norme richiamabili
in materia di concorrenza sleale sono l'art. 101 della
legge sul diritto d'autore e l'art. 2598 del codice
civile. L'art. 101 della legge n. 633/1941 recita
che "la riproduzione di informazioni e notizie
è lecita purché non sia effettuata con
l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia
giornalistica e purché se ne citi la fonte".
Tali atti, da considerarsi illeciti, sono quelli indicati
alle lettere "a" ("la riproduzione
o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini
di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche
o di informazioni, prima che siano trascorse sedici
ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque,
prima della loro pubblicazione in un giornale o altro
periodico che ne abbia ricevuto la facoltà
da parte dell'agenzia") e "b" dell'art.
101 ("la riproduzione sistematica di informazioni
o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro,
sia da parte di giornali o altri periodici, sia da
parte di imprese di radiodiffusione"). (NOTA
1) Gli utenti ed operatori della rete, qualora intendessero
realizzare un giornale on line con una rassegna stampa
e non riuscissero a reperire direttamente le informazioni,
dovranno pertanto osservare alcune regole affinché
la riproduzione da altro sito o giornale telematico
sia libera e considerata pertanto lecita:
A che la riproduzione delle notizie sul proprio sito
o giornale dai bollettini di informazioni, se priva
di apposita autorizzazione da parte del soggetto che
le ha previamente e legittimamente ottenute, si svolga
successivamente alla pubblicazione delle stesse in
altro periodico che abbia ottenuto dalla agenzia di
stampa tale facoltà o altrimenti dopo che siano
trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino;
B che la riproduzione delle notizie sul proprio sito
o giornale da altro sito o giornale non sia sistematica
ma occasionale e non abbia fini di lucro (NOTA 2).
In caso contrario, si configurerà il reato
di illecita riproduzione e conseguente diffusione
di cui all'art. 171 della legge n. 633/1941 (punito
con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000) o l'illecito
amministrativo di cui all'art. 172 nel caso in cui
i fatti siano commessi per colpa (sanzione amministrativa
pecuniaria sino a lire 2.000.000).
L'art. 2598 c.c., delinea tutte le possibili specie
di concorrenza sleale e in particolare al n. 3, quelle
realizzate con mezzi non conformi ai principi della
correttezza professionale ed idonei a danneggiare
l'altrui azienda. La qualificazione del soggetto leso
dall'atto concorrenziale come imprenditore riposa
nel fatto che spesso trattasi di editori (nel caso
di giornali) e di costitutori di banche dati che realizzano
attività imprenditoriali beneficiando dei riscontri
economici derivanti la stipula di contratti onerosi
di pubblicità sul web (banners). Esiste un
rapporto di specialità tra questa norma e l'art.
101 della legge sul diritto d'autore, che vieta invece
taluni atti di concorrenza sleale, tanto che l'avere
invocato l'attore l'art. 2598 c.c. e l'avere il giudice
accolto la domanda richiamando in motivazione anche
l'art. 101 della legge sul diritto d'autore, non costituisce
extrapetizione (Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 1993,
n. 5346).
La legge sul diritto d'autore riconosce all'autore
del singolo articolo una tutela esclusiva, azionabile
con un potere di inibitoria della riproduzione e della
circolazione dell'opera. Tuttavia, pone anche un limite
alla natura esclusiva del diritto, in considerazione
del riconosciuto interesse generale alla libera circolazione
delle opinioni attuato attraverso la libera utilizzazione
degli articoli comparsi sulla stampa periodica (art.
65 della legge n. 633/1941). Detto limite, come ben
argomenta il Tribunale di Milano (ordinanza 14.02.1997,
Giud. Marangoni), opera a condizione che la riproduzione
del singolo articolo non sia stata espressamente riservata
dal titolare del diritto di utilizzazione economica
relativo all'articolo stesso, ovvero l'editore.
L'informazione è generalmente contenuta in
un'opera rappresentata da un articolo giornalistico
di attualità, sebbene anche la fotografia possa
assumere tale finalità informativa (ad esempio
le fotografie di guerra o di cronaca). Gli articoli
di attualità, di contenuto vario (economico,
politico, religioso, ecc.), "possono essere liberamente
riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici
- afferma l'art. 65 della legge sul diritto d'autore
- se la riproduzione non è stata espressamente
riservata, purché si indichino la rivista o
il giornale da cui sono tratti, la data e il numero
di detta rivista o giornale e il nome dell'autore,
se l'articolo è firmato". Ne consegue
che la riproduzione dell'articolo:
a) è consentita in altre riviste o giornali,
anche radiofonici, purché sia fatta in modo
non illecito;
b) non è di titolarità esclusiva del
giornale o della rivista in cui è contenuto,
ma gode di una libertà limitata ai soli casi
in cui non sia stata espressamente riservata. La necessità
di tutelare il diritto all'informazione acquista un
rilievo evidente per la collocazione stessa dell'art.
65 nel Capo V della legge titolato appunto "Utilizzazioni
libere".
c) deve essere accompagnata, se non espressamente
riservata, dall'indicazione della rivista o del giornale
da cui è tratto, della data e del numero di
detta rivista o giornale e del nome dell'autore, se
l'articolo è firmato
L'opera in questione non corrisponde necessariamente
ad un'opera creativa (accostabile all'opera letteraria
o scientifica) ma rientra in un genus diverso da quello
configurato dagli artt. 1 e 2 della legge ed oggetto
di una minore tutela. Proprio in ragione di ciò
si pone una distinzione tra l'articolo di attualità,
che riporta e commenta una determinata notizia, e
l'articolo inteso come opera intellettuale creativa,
che tratta in maniera specifica ed approfondita il
tema delineato dalla notizia. A confronto, si prendano
gli articoli di cronaca giornalistica e quelli di
dottrina, tipici delle pubblicazioni periodiche giuridiche.
La differenza rileva, più che sotto il profilo
della creatività che è propria anche
dell'articolo di attualità, sotto il profilo
della finalità ad un'informazione tempestiva,
primaria ed essenziale nell'articolo di attualità
e secondaria o comunque strumentale al contenuto nell'articolo
specialistico, il quale, richiedendo più tempo
e riflessione da parte dell'autore, è libero
dai condizionamenti di celerità di pubblicazione
della notizia. Ciò non esclude che un articolo
di attualità, creativo ed elaborato, nasca
e si sviluppi come opera intellettuale rientrante
nel genus delle opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose di cui all'art. 2, punto 1,
della legge e giuridicamente tutelabile in via esclusiva.
In tal senso, affermare che un certo accadimento si
sia avverato non dà alcun titolo per legittimare
l'esistenza di un diritto d'autore esclusivo in capo
al suo divulgatore, seppure di natura non patrimoniale,
mentre la sua diffusione attraverso un articolo o
una fotografia originale (ad esempio di guerra o di
cronaca) comporta la configurazione di un diritto
attinente non tanto all'essenza della notizia, di
per sé patrimonio universale e quindi liberamente
utilizzabile, quanto alla modalità della circolazione
della notizia, ossia l'articolo o la fotografia. Le
fotografie acquistano una tutela esclusiva dall'applicazione
della disciplina di cui al Capo V, Titolo II, della
legge n. 633/1941 e successive modifiche e la loro
riproduzione, così come l'esercizio di uno
qualsiasi dei diritti cosiddetti di utilizzazione
economica, non è libera ma condizionata al
previo consenso del titolare degli stessi, ovvero
il fotografo (In merito alla disciplina delle fotografie
vds monografia degli stessi autori su newlaw).
2.
LA TUTELA DELLA FONTE DELL'OGGETTO DELLA RIPRODUZIONE
La tutela giuridica è anche rivolta alla fonte
dell'oggetto della riproduzione. Sia la notizia che
l'articolo giornalistico o la fotografia possono essere
contenuti:
1. in un giornale o in una rivista se si ravvisa da
un lato un'attività di coordinamento e di scelta
delle singole opere, che assume un carattere autonomo
di creatività, e dall'altro l'esistenza di
una testata identificativa (legge sull'editoria n.
47/1948);
2. in una banca dati se manca tale attività
creativa di coordinamento, sebbene la scelta o la
disposizione del materiale costituisca ex se una creazione
intellettuale dell'autore (D.Lgs. 6 maggio 1999, n.
169 che apporta modifiche alla Legge n. 633/1941).
3. in uno spazio occasionale che non configuri né
un giornale, in quanto non contraddistinto dai caratteri
della creatività del coordinamento e della
testata, né una banca dati, in quanto non si
assiste alla raccolta di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti,
la cui scelta o disposizione assuma natura creativa
(ad esempio, un sito web personale amatoriale).
Su tale elenco di fonti si facciano le seguenti osservazioni:
- Nel primo caso, essendo la fonte un'opera collettiva,
devono essere tutelati i diritti riservati ai soggetti
titolari determinati dalle disposizioni della normativa
vigente, ovvero il direttore del giornale, l'editore
e gli autori delle singole opere.
- Nel secondo caso, si è di fronte ad un'opera
comunque protetta dalla legge sul diritto d'autore,
sebbene di recente introduzione stante le aggiunte
normative alla legge n. 633/1941 apportate dal D.Lgs.
6 maggio 1999, n. 169, che ha attuato in Italia la
direttiva europea in materia di banche dati. Le banche
di dati sono definite come "raccolte di opere,
dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art.
2, n. 9, prima parte, Legge n. 633/1941). La loro
tutela è autonoma rispetto al contenuto, rappresentato
da opere di genere diverso, nel senso che "non
si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati
diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2,
n. 9, seconda parte). Indice di tale autonomia è
anche la titolarità del potere di autorizzazione
alla riproduzione totale o parziale del contenuto
della banca dati in capo al titolare del diritto d'autore
sull'opera contenuta nella banca dati. Tutti i diritti
di utilizzazione economica della banca dati (riproduzione,
presentazione, traduzione, distribuzione, ecc.), ma
non del suo contenuto, spettano all'autore di questa
(art. 64-quinquies) che può identificarsi in
colui che sceglie e dispone creativamente il materiale
(secondo comma dell'art. 1). Unitamente, spetta al
creatore della banca dati anche il diritto all'autorizzazione
delle forme di utilizzazione della propria opera ad
eccezione delle seguenti libere attività delineate
nell'art. 64-sexies.:
A- l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalità didattiche
o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di
un'impresa, purché si indichi la fonte e nei
limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale
perseguito. Nell'ambito di tali attività di
accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
riproduzione permanente della totalità o di
parte sostanziale del contenuto su altro supporto
sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare
del diritto;
B- l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza
pubblica o per effetto di una procedura amministrativa
o giurisdizionale.
C- le attività indicate nell'articolo 64-quinquies
poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività
sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa
banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo è autorizzato ad utilizzare solo
una parte della banca di dati, il presente comma si
applica unicamente a tale parte.
L'art. 102-bis afferma un principio ulteriore, che
va letto in armonia con quanto espresso dall'art.
64-quinques: "Indipendentemente dalla tutelabilità
della banca di dati a norma del diritto d'autore o
di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca
di dati ("chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la
sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a
tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro" ex
art. 102-bis, comma 1, lett. a) ha il diritto, per
la durata e alle condizioni stabilite dal presente
Capo, di vietare le operazioni di estrazione ("trasferimento
permanente o temporaneo della totalità o di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in
qualsivoglia forma" ex art. 102-bis, comma 1,
lett. b) ovvero reimpiego ("qualsivoglia forma
di messa a disposizione del pubblico della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto della banca
di dati mediante distribuzione di copie, noleggio,
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma" ex art. 102-bis, comma 1, lett. c) della
totalità o di una parte sostanziale della stessa".
Si nota subito che l'attività di estrazione
è assimilabile a quella di riproduzione (nel
senso di moltiplicazione in copie dell'opera ex art.
13) e l'attività di reimpiego a quella di diffusione
al pubblico. Poiché le attività di estrazione
e di reimpiego hanno ad oggetto il contenuto della
banca dati si determina una titolarità dei
diritti di utilizzazione del materiale estratto o
reimpiegato in capo a due soggetti diversi: 1) all'autore
del contenuto; 2) al costitutore della banca dati
ovvero al suo finanziatore, limitatamente però
al diritto di divieto delle dette attività
nella cui ipotesi la titolarità diventa concorrente.
Ad esempio, una raccolta on line di documenti ufficiali
(giurisprudenza e normativa specialistiche) e di articoli
di dottrina giuridica, non qualificabile come rivista
giuridica telematica ma come banca dati, può
essere oggetto di utilizzazione da parte degli utenti
della rete (browsing) e le operazioni di estrazione
(downloading) e di reimpiego (diffusione su altro
sito web o giornale) dei soli documenti creativi in
essa contenuti, tali non essendo gli atti ufficiali
nazionali ed internazionali ai sensi dell'art. 5,
possono essere vietate dal costitutore della banca
dati oltre che dal loro autore (nel caso di specie,
l'autore dell'articolo di dottrina).
- Nel terzo caso, infine, la fonte non configura una
tipologia autonomamente tutelabile rispetto all'oggetto
e pertanto si rimanda alle considerazioni ad esso
relative.
3.
LA RIPRODUZIONE PARZIALE, IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE
E LA MODIFICA DELL'OPERA GIORNALISTICA
Può accadere che una rassegna stampa on line
sia preparata con l'inserimento di un'opera creativa
intellettuale, giornalistica o fotografica, integralmente
riprodotta. Può accadere altresì che
venga inserita parte di un'opera, il suo riassunto
o la sua citazione e quindi che l'opera venga dapprima
riprodotta e poi modificata o "ritagliata"
per essere diffusa in una versione contenutistica
e formale diversa da quella originale ed evitare così
il configurarsi di un illecito concorrenziale. Premessa
la incontrovertibile natura creativa dell'opera oggetto
della riproduzione, le predette fattispecie sono regolate
dall'art. 70 della legge n. 633/1941 e successive
modifiche, inserito motivatamente nel Capo V sulle
"Utilizzazioni libere" delle opere. Anche
in tali casi l'utilizzazione dell'opera, intesa non
soltanto nel significato stretto di impiego o di lettura
ma anche in quello lato di utilizzazione economica,
comprensiva della riproduzione e della modificazione,
è libera ma tale libertà è limitata
all'osservanza di alcune regole. Anzitutto, deve osservarsi
che la riproduzione è attività distinta
dalla modificazione in relazione al risultato ottenibile
in una rassegna stampa. Il downloading di un file
rappresentante un'opera giornalistica, fotografica
o audiovisiva comporta naturalmente la sua memorizzazione
e riproduzione sulla cache del proprio computer, ed
in tal caso la riproduzione sarà integrale
con conseguente necessità di tutela dell'autore
secondo le disposizioni normative in materia. La modificazione
è attività successiva, in quanto richiede
la possibilità di leggere e rielaborare nella
forma e nel contenuto l'opera già riprodotta.
L'attività è quindi considerabile come
di mera utilizzazione. Il riassunto è distinto
dalla citazione dell'opera, integrando un'attività
concreta di rielaborazione mentre la citazione significa
soltanto il richiamo espresso letterale dell'opera,
allorché non se ne riproduca il contenuto (ad
esempio perché semplicemente letto on line
senza necessità di trasferirlo o salvarlo sul
PC) né lo si intenda modificare. In tal senso,
l'attività di citazione è considerabile
come utilizzazione perché premette che l'opera
sia stata letta e poi richiamata e può consistere
nell'inserimento di un link all'opera laddove il richiamo
venga eseguito attraverso un click. Inoltre, possono
verificarsi casi di riproduzione parziale, ovvero
che siano selezionate e riprodotte parti del testo
di un articolo diffuso on line per essere inserite
(attraverso un semplice procedimento di copia e incolla)
nel contesto di un'opera creativa autonoma (un altro
articolo giornalistico). L'art. 70, primo comma, recita
che "il riassunto, la citazione o la riproduzione
di brani o di parti di opera, per scopi di critica,
di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi
nei limiti giustificati da tali finalità e
purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione
economica dell'opera." Da un lato, assumono rilievo
le finalità di queste forme di utilizzazione,
compatibili con quelle degli organi di informazione.
Dall'altro lato, l'utilizzazione non deve essere concorrenziale
sotto un profilo economico. Il terzo comma dell'art.
70 configura gli adempimenti richiesti all'utilizzatore,
affermando che "il riassunto, la citazione o
la riproduzione debbono essere sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore,
qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".
4.
LA TUTELA DELLA RASSEGNA STAMPA
La costituzione di una rassegna stampa pone anche
il problema della sua tutela, qualora divenga essa
stessa, come è peraltro frequente, oggetto
di atti di utilizzazione abusiva. Anche in tal caso,
il parametro di riferimento è dato dal livello
di creatività della rassegna stampa, nel senso
che può rappresentare un'opera tutelabile ai
sensi della legge sul diritto d'autore laddove assuma
la forma autonoma di giornale o di banca dati, con
conseguente applicazione della relativa disciplina.
Una rassegna stampa non creativa non darà invece
alcun titolo alla tutela giuridica.
5.
IL LINK COME STRUMENTO DI RICHIAMO DELLA FONTE. E'
SUFFICIENTE ?
Il link (collegamento ipertestuale) è uno strumento
che consente di richiamare una pagina web presente
nel medesimo sito o in un altro sito attraverso un
click del mouse. Nel caso di specie, dovrà
affrontarsi il caso in cui il link sia inserito dall'utilizzatore
di un'opera tutelata o comunque di una notizia per
arricchire la propria rassegna stampa on line, evitando
il configurarsi di un illecito concorrenziale. Occorre
verificare se esiste un diritto al link e se questo
sia assimilabile ad alcuno dei diritti di utilizzazione
economica di cui agli artt. 12 s.s. della legge n.
633/1941. Inevitabilmente, il link consente di risalire
immediatamente alla fonte originaria dell'opera linkata
e quindi di diffondere l'opera al pubblico attraverso
l'impiego di un mezzo di diffusione a distanza quale
la rete telematica. Il diritto al link diventa quindi
diritto al collegamento ipertestuale all'opera o alla
fonte dell'opera, facilmente assimilabile al diritto
esclusivo di diffusione ex art. 16. Ne conseguirebbe
che il link richiede l'autorizzazione del titolare
del diritto d'autore sull'opera linkata. Tuttavia,
la diffusione dell'opera in questione non avviene
attraverso il sito o il giornale che hanno inserito
il link ma sempre attraverso la fonte originaria (l'opera
viene aperta attraverso la pagina web della fonte),
che viene dal primo soltanto richiamata o meglio citata.
Ne consegue che il link coincide più propriamente
con la citazione dell'opera o di un suo brano ed è
assimilabile alle comuni citazioni bibliografiche
apposte in nota ad un articolo cartaceo o ad un libro.
Esso diventa necessario al riproduttore per indicare
il protagonista della discussione culturale o del
riferimento didattico testuale alla cui finalità
la citazione si ispira (art. 70, primo comma). Se
così inteso in via esclusiva, il link sarà
liberamente apponibile, richiedendosi la menzione
dei dati di cui all'art. 70, comma 3, così
come avviene nelle citazioni bibliografiche (titolo
dell'opera, nomi dell'autore e dell'editore, ecc.).
Link come diffusione al pubblico o come citazione
? La soluzione al quesito determina conseguenze rilavanti
sotto il profilo autorizzatorio: nel primo caso l'autorizzazione
esplicita sarà richiesta all'autore del link,
nel secondo caso no. Secondo il ragionamento sviluppato
sinora, il link può essere all'oggetto (opera
o notizia) o alla fonte dell'utilizzazione (altro
giornale, sito web individuale, banca dati). L'opera
intellettuale comporta le problematiche sopra affrontate.
Qualora l'oggetto della utilizzazione sia invece un
atto ufficiale (ad es. si vuole richiamare nella propria
rassegna stampa una sentenza o una legge riportati
in un determinato sito web) o una semplice notizia
non occorrerà alcuna autorizzazione per l'apposizione
del link, non dovendosi confondere la tutela del link
con quella della fonte dell'oggetto utilizzato (es.
banca dati), del tutto autonoma. Anche se inteso come
diffusione al pubblico, il fatto che l'opera in questione
per se stessa non riceva alcuna tutela nel diritto
d'autore è idoneo a configurarne l'utilizzazione
come libera ex art. 70. Tuttavia, essendo il link
un mezzo attraverso il quale l'esistenza della banca
dati viene comunicata al pubblico l'autore della banca
dati potrà vietare la comunicazione in pubblico
della stessa attraverso il richiamo ipertestuale,
essendovi compresa la trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma art. 64-quinquies,
lett. d). (NOTA 3). Trattasi di una problematica che
investe, oltre l'individuazione della disciplina giuridica
del link, soprattutto il concetto stesso della rete
telematica, sviluppatasi anche attraverso i benefici
forniti dai collegamenti ipertestuali da un sito all'altro
che hanno consentito in tal modo l'accesso di opere,
banche dati o riviste altrimenti ignorate. E' stato,
inoltre, sollevato il problema della liceità
del link diretto alla pagina contenente la notizia
o opera richiamata (cosiddetto deep linking), che
contrasterebbe con le regole in tema di concorrenza
e pertanto richiederebbe l'autorizzazione del titolare,
diversamente dal link alla home page del relativo
sito web che rappresenterebbe un link indiretto alla
pagina interessata dal collegamento. In realtà,
il deep linking è assimilabile alla citazione
bibliografica in nota ad un articolo cartaceo, nella
quale usualmente compare, oltre al titolo dell'opera,
ai nomi dell'autore e dell'editore, espressamente
richiesti dall'art. 70, comma 3, anche la pagina di
riferimento che non coincide con la prima pagina di
copertina. Ne consegue che l'apposizione di un link
non richiede autorizzazione.
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Nota 1
Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinari
recenti in materia vedasi "Rassegne stampa on
line e tutela della concorrenza", di Rosario
D'Arrigo, in Diritto dell'Informazione e dell'informatica,
1998. L'Autore considera la riproduzione sistematica
di informazioni e/o notizie come una forma di concorrenza
parassitaria, idonea a determinare uno sviamento di
clientela in sfavore del giornale da cui le informazioni
vengono riprodotte, con conseguente danno economico.
Nota
2
Vedi sul punto anche M. Cartella, La riproduzione
di articoli, notizie e informazioni, in Riv. dir.
ind., 1988, parte I, p. 335
Nota
3
Il diritto di comunicazione al pubblico è tipico
della rete telematica internet o intranet. Laura Chimienti,
Articoli di giornale nella tutela del diritto d'autore,
in Rivista di diritto d'autore, n. 3/2001, p. 369
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