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LA RASSEGNA STAMPA ON LINE: TUTELE GIURIDICHE

a cura di Annalisa Milazzo e Maurizio Mazzi


PREMESSA
La rete telematica rappresenta senza dubbio un formidabile veicolo di riproduzione e di circolazione di informazioni. Tale efficacia desta euforia e al tempo stesso preoccupazione tra gli operatori del web. Da un lato, gli organi di informazione (periodici, agenzie di stampa, ecc.) possono godere di uno strumento veloce ed efficiente per pubblicizzare in tutto il mondo non solo la notizia ma anche la testata giornalistica di riferimento ed il nome dell'autore di un articolo o di una fotografia originali. Dall'altro lato, può accadere che la riproduzione (mediante una semplice operazione di downloading o scaricamento dei files) e la circolazione di informazioni e di opere intellettuali avvengano senza il consenso di tali soggetti e pertanto sfuggano al loro controllo. In tal caso si pone un problema di tutela del diritto d'autore, ove possibile, e di tutela della concorrenza sulla rete telematica che, seppur paradossale, non è libera dall'applicazione di regole. La redazione di una rassegna stampa on line pone tutti questi problemi.

1. LA TUTELA DELL'OGGETTO DELLA RIPRODUZIONE.
La tutela è anzitutto rivolta all'oggetto dell'utilizzazione, da intendersi nel caso di specie come riproduzione, diffusione e comunicazione al pubblico, tutte attività disciplinate dalla legge sul diritto d'autore n. 633/1941 e successive modifiche.
L'oggetto di tali azioni può distinguersi in quattro tipologie:
1. la semplice notizia;
2. l'articolo giornalistico di attualità contenente la notizia e pubblicato su di un periodico telematico;
3. un atto pubblico ufficiale oggetto di interesse (sentenze, leggi, decreti, ecc.), ricorrente allorché la redazione di una rassegna stampa giuridica necessiti del supporto di fonti normative e giurisprudenziali;
4. un'opera dell'ingegno creativa rientrante nel genus di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 633/1941 e successive modifiche (es. un articolo specialistico, una monografia, ma anche un articolo giornalistico particolarmente creativo).
Tranne quest'ultima, le prime tre tipologie non hanno carattere di creatività, quindi non beneficiano della tutela esclusiva del diritto d'autore salvo che per alcune disposizioni legate di riflesso alla tutela della fonte in cui sono inserite (es. banca dati) e della concorrenza. L'atto ufficiale è addirittura estraneo a qualunque applicazione della legge n. 633/1941 per espressa disposizione (art. 5).
L'informazione in sé non è tutelabile con la normativa sul diritto d'autore, ma la sua riproduzione è tutelata da una specifica disposizione in materia di concorrenza sleale. Le norme richiamabili in materia di concorrenza sleale sono l'art. 101 della legge sul diritto d'autore e l'art. 2598 del codice civile. L'art. 101 della legge n. 633/1941 recita che "la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte". Tali atti, da considerarsi illeciti, sono quelli indicati alle lettere "a" ("la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia") e "b" dell'art. 101 ("la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione"). (NOTA 1) Gli utenti ed operatori della rete, qualora intendessero realizzare un giornale on line con una rassegna stampa e non riuscissero a reperire direttamente le informazioni, dovranno pertanto osservare alcune regole affinché la riproduzione da altro sito o giornale telematico sia libera e considerata pertanto lecita:
A che la riproduzione delle notizie sul proprio sito o giornale dai bollettini di informazioni, se priva di apposita autorizzazione da parte del soggetto che le ha previamente e legittimamente ottenute, si svolga successivamente alla pubblicazione delle stesse in altro periodico che abbia ottenuto dalla agenzia di stampa tale facoltà o altrimenti dopo che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino;
B che la riproduzione delle notizie sul proprio sito o giornale da altro sito o giornale non sia sistematica ma occasionale e non abbia fini di lucro (NOTA 2).
In caso contrario, si configurerà il reato di illecita riproduzione e conseguente diffusione di cui all'art. 171 della legge n. 633/1941 (punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000) o l'illecito amministrativo di cui all'art. 172 nel caso in cui i fatti siano commessi per colpa (sanzione amministrativa pecuniaria sino a lire 2.000.000).
L'art. 2598 c.c., delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui azienda. La qualificazione del soggetto leso dall'atto concorrenziale come imprenditore riposa nel fatto che spesso trattasi di editori (nel caso di giornali) e di costitutori di banche dati che realizzano attività imprenditoriali beneficiando dei riscontri economici derivanti la stipula di contratti onerosi di pubblicità sul web (banners). Esiste un rapporto di specialità tra questa norma e l'art. 101 della legge sul diritto d'autore, che vieta invece taluni atti di concorrenza sleale, tanto che l'avere invocato l'attore l'art. 2598 c.c. e l'avere il giudice accolto la domanda richiamando in motivazione anche l'art. 101 della legge sul diritto d'autore, non costituisce extrapetizione (Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 1993, n. 5346).
La legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del singolo articolo una tutela esclusiva, azionabile con un potere di inibitoria della riproduzione e della circolazione dell'opera. Tuttavia, pone anche un limite alla natura esclusiva del diritto, in considerazione del riconosciuto interesse generale alla libera circolazione delle opinioni attuato attraverso la libera utilizzazione degli articoli comparsi sulla stampa periodica (art. 65 della legge n. 633/1941). Detto limite, come ben argomenta il Tribunale di Milano (ordinanza 14.02.1997, Giud. Marangoni), opera a condizione che la riproduzione del singolo articolo non sia stata espressamente riservata dal titolare del diritto di utilizzazione economica relativo all'articolo stesso, ovvero l'editore.
L'informazione è generalmente contenuta in un'opera rappresentata da un articolo giornalistico di attualità, sebbene anche la fotografia possa assumere tale finalità informativa (ad esempio le fotografie di guerra o di cronaca). Gli articoli di attualità, di contenuto vario (economico, politico, religioso, ecc.), "possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici - afferma l'art. 65 della legge sul diritto d'autore - se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato". Ne consegue che la riproduzione dell'articolo:
a) è consentita in altre riviste o giornali, anche radiofonici, purché sia fatta in modo non illecito;
b) non è di titolarità esclusiva del giornale o della rivista in cui è contenuto, ma gode di una libertà limitata ai soli casi in cui non sia stata espressamente riservata. La necessità di tutelare il diritto all'informazione acquista un rilievo evidente per la collocazione stessa dell'art. 65 nel Capo V della legge titolato appunto "Utilizzazioni libere".
c) deve essere accompagnata, se non espressamente riservata, dall'indicazione della rivista o del giornale da cui è tratto, della data e del numero di detta rivista o giornale e del nome dell'autore, se l'articolo è firmato
L'opera in questione non corrisponde necessariamente ad un'opera creativa (accostabile all'opera letteraria o scientifica) ma rientra in un genus diverso da quello configurato dagli artt. 1 e 2 della legge ed oggetto di una minore tutela. Proprio in ragione di ciò si pone una distinzione tra l'articolo di attualità, che riporta e commenta una determinata notizia, e l'articolo inteso come opera intellettuale creativa, che tratta in maniera specifica ed approfondita il tema delineato dalla notizia. A confronto, si prendano gli articoli di cronaca giornalistica e quelli di dottrina, tipici delle pubblicazioni periodiche giuridiche. La differenza rileva, più che sotto il profilo della creatività che è propria anche dell'articolo di attualità, sotto il profilo della finalità ad un'informazione tempestiva, primaria ed essenziale nell'articolo di attualità e secondaria o comunque strumentale al contenuto nell'articolo specialistico, il quale, richiedendo più tempo e riflessione da parte dell'autore, è libero dai condizionamenti di celerità di pubblicazione della notizia. Ciò non esclude che un articolo di attualità, creativo ed elaborato, nasca e si sviluppi come opera intellettuale rientrante nel genus delle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose di cui all'art. 2, punto 1, della legge e giuridicamente tutelabile in via esclusiva.
In tal senso, affermare che un certo accadimento si sia avverato non dà alcun titolo per legittimare l'esistenza di un diritto d'autore esclusivo in capo al suo divulgatore, seppure di natura non patrimoniale, mentre la sua diffusione attraverso un articolo o una fotografia originale (ad esempio di guerra o di cronaca) comporta la configurazione di un diritto attinente non tanto all'essenza della notizia, di per sé patrimonio universale e quindi liberamente utilizzabile, quanto alla modalità della circolazione della notizia, ossia l'articolo o la fotografia. Le fotografie acquistano una tutela esclusiva dall'applicazione della disciplina di cui al Capo V, Titolo II, della legge n. 633/1941 e successive modifiche e la loro riproduzione, così come l'esercizio di uno qualsiasi dei diritti cosiddetti di utilizzazione economica, non è libera ma condizionata al previo consenso del titolare degli stessi, ovvero il fotografo (In merito alla disciplina delle fotografie vds monografia degli stessi autori su newlaw).

2. LA TUTELA DELLA FONTE DELL'OGGETTO DELLA RIPRODUZIONE
La tutela giuridica è anche rivolta alla fonte dell'oggetto della riproduzione. Sia la notizia che l'articolo giornalistico o la fotografia possono essere contenuti:
1. in un giornale o in una rivista se si ravvisa da un lato un'attività di coordinamento e di scelta delle singole opere, che assume un carattere autonomo di creatività, e dall'altro l'esistenza di una testata identificativa (legge sull'editoria n. 47/1948);
2. in una banca dati se manca tale attività creativa di coordinamento, sebbene la scelta o la disposizione del materiale costituisca ex se una creazione intellettuale dell'autore (D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 che apporta modifiche alla Legge n. 633/1941).
3. in uno spazio occasionale che non configuri né un giornale, in quanto non contraddistinto dai caratteri della creatività del coordinamento e della testata, né una banca dati, in quanto non si assiste alla raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti, la cui scelta o disposizione assuma natura creativa (ad esempio, un sito web personale amatoriale).
Su tale elenco di fonti si facciano le seguenti osservazioni:
- Nel primo caso, essendo la fonte un'opera collettiva, devono essere tutelati i diritti riservati ai soggetti titolari determinati dalle disposizioni della normativa vigente, ovvero il direttore del giornale, l'editore e gli autori delle singole opere.
- Nel secondo caso, si è di fronte ad un'opera comunque protetta dalla legge sul diritto d'autore, sebbene di recente introduzione stante le aggiunte normative alla legge n. 633/1941 apportate dal D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, che ha attuato in Italia la direttiva europea in materia di banche dati. Le banche di dati sono definite come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art. 2, n. 9, prima parte, Legge n. 633/1941). La loro tutela è autonoma rispetto al contenuto, rappresentato da opere di genere diverso, nel senso che "non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto" (art. 2, n. 9, seconda parte). Indice di tale autonomia è anche la titolarità del potere di autorizzazione alla riproduzione totale o parziale del contenuto della banca dati in capo al titolare del diritto d'autore sull'opera contenuta nella banca dati. Tutti i diritti di utilizzazione economica della banca dati (riproduzione, presentazione, traduzione, distribuzione, ecc.), ma non del suo contenuto, spettano all'autore di questa (art. 64-quinquies) che può identificarsi in colui che sceglie e dispone creativamente il materiale (secondo comma dell'art. 1). Unitamente, spetta al creatore della banca dati anche il diritto all'autorizzazione delle forme di utilizzazione della propria opera ad eccezione delle seguenti libere attività delineate nell'art. 64-sexies.:
A- l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
B- l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
C- le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
L'art. 102-bis afferma un principio ulteriore, che va letto in armonia con quanto espresso dall'art. 64-quinques: "Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ("chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro" ex art. 102-bis, comma 1, lett. a) ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ("trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma" ex art. 102-bis, comma 1, lett. b) ovvero reimpiego ("qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma" ex art. 102-bis, comma 1, lett. c) della totalità o di una parte sostanziale della stessa". Si nota subito che l'attività di estrazione è assimilabile a quella di riproduzione (nel senso di moltiplicazione in copie dell'opera ex art. 13) e l'attività di reimpiego a quella di diffusione al pubblico. Poiché le attività di estrazione e di reimpiego hanno ad oggetto il contenuto della banca dati si determina una titolarità dei diritti di utilizzazione del materiale estratto o reimpiegato in capo a due soggetti diversi: 1) all'autore del contenuto; 2) al costitutore della banca dati ovvero al suo finanziatore, limitatamente però al diritto di divieto delle dette attività nella cui ipotesi la titolarità diventa concorrente. Ad esempio, una raccolta on line di documenti ufficiali (giurisprudenza e normativa specialistiche) e di articoli di dottrina giuridica, non qualificabile come rivista giuridica telematica ma come banca dati, può essere oggetto di utilizzazione da parte degli utenti della rete (browsing) e le operazioni di estrazione (downloading) e di reimpiego (diffusione su altro sito web o giornale) dei soli documenti creativi in essa contenuti, tali non essendo gli atti ufficiali nazionali ed internazionali ai sensi dell'art. 5, possono essere vietate dal costitutore della banca dati oltre che dal loro autore (nel caso di specie, l'autore dell'articolo di dottrina).
- Nel terzo caso, infine, la fonte non configura una tipologia autonomamente tutelabile rispetto all'oggetto e pertanto si rimanda alle considerazioni ad esso relative.

3. LA RIPRODUZIONE PARZIALE, IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE E LA MODIFICA DELL'OPERA GIORNALISTICA
Può accadere che una rassegna stampa on line sia preparata con l'inserimento di un'opera creativa intellettuale, giornalistica o fotografica, integralmente riprodotta. Può accadere altresì che venga inserita parte di un'opera, il suo riassunto o la sua citazione e quindi che l'opera venga dapprima riprodotta e poi modificata o "ritagliata" per essere diffusa in una versione contenutistica e formale diversa da quella originale ed evitare così il configurarsi di un illecito concorrenziale. Premessa la incontrovertibile natura creativa dell'opera oggetto della riproduzione, le predette fattispecie sono regolate dall'art. 70 della legge n. 633/1941 e successive modifiche, inserito motivatamente nel Capo V sulle "Utilizzazioni libere" delle opere. Anche in tali casi l'utilizzazione dell'opera, intesa non soltanto nel significato stretto di impiego o di lettura ma anche in quello lato di utilizzazione economica, comprensiva della riproduzione e della modificazione, è libera ma tale libertà è limitata all'osservanza di alcune regole. Anzitutto, deve osservarsi che la riproduzione è attività distinta dalla modificazione in relazione al risultato ottenibile in una rassegna stampa. Il downloading di un file rappresentante un'opera giornalistica, fotografica o audiovisiva comporta naturalmente la sua memorizzazione e riproduzione sulla cache del proprio computer, ed in tal caso la riproduzione sarà integrale con conseguente necessità di tutela dell'autore secondo le disposizioni normative in materia. La modificazione è attività successiva, in quanto richiede la possibilità di leggere e rielaborare nella forma e nel contenuto l'opera già riprodotta. L'attività è quindi considerabile come di mera utilizzazione. Il riassunto è distinto dalla citazione dell'opera, integrando un'attività concreta di rielaborazione mentre la citazione significa soltanto il richiamo espresso letterale dell'opera, allorché non se ne riproduca il contenuto (ad esempio perché semplicemente letto on line senza necessità di trasferirlo o salvarlo sul PC) né lo si intenda modificare. In tal senso, l'attività di citazione è considerabile come utilizzazione perché premette che l'opera sia stata letta e poi richiamata e può consistere nell'inserimento di un link all'opera laddove il richiamo venga eseguito attraverso un click. Inoltre, possono verificarsi casi di riproduzione parziale, ovvero che siano selezionate e riprodotte parti del testo di un articolo diffuso on line per essere inserite (attraverso un semplice procedimento di copia e incolla) nel contesto di un'opera creativa autonoma (un altro articolo giornalistico). L'art. 70, primo comma, recita che "il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera." Da un lato, assumono rilievo le finalità di queste forme di utilizzazione, compatibili con quelle degli organi di informazione. Dall'altro lato, l'utilizzazione non deve essere concorrenziale sotto un profilo economico. Il terzo comma dell'art. 70 configura gli adempimenti richiesti all'utilizzatore, affermando che "il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".

4. LA TUTELA DELLA RASSEGNA STAMPA
La costituzione di una rassegna stampa pone anche il problema della sua tutela, qualora divenga essa stessa, come è peraltro frequente, oggetto di atti di utilizzazione abusiva. Anche in tal caso, il parametro di riferimento è dato dal livello di creatività della rassegna stampa, nel senso che può rappresentare un'opera tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore laddove assuma la forma autonoma di giornale o di banca dati, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Una rassegna stampa non creativa non darà invece alcun titolo alla tutela giuridica.

5. IL LINK COME STRUMENTO DI RICHIAMO DELLA FONTE. E' SUFFICIENTE ?
Il link (collegamento ipertestuale) è uno strumento che consente di richiamare una pagina web presente nel medesimo sito o in un altro sito attraverso un click del mouse. Nel caso di specie, dovrà affrontarsi il caso in cui il link sia inserito dall'utilizzatore di un'opera tutelata o comunque di una notizia per arricchire la propria rassegna stampa on line, evitando il configurarsi di un illecito concorrenziale. Occorre verificare se esiste un diritto al link e se questo sia assimilabile ad alcuno dei diritti di utilizzazione economica di cui agli artt. 12 s.s. della legge n. 633/1941. Inevitabilmente, il link consente di risalire immediatamente alla fonte originaria dell'opera linkata e quindi di diffondere l'opera al pubblico attraverso l'impiego di un mezzo di diffusione a distanza quale la rete telematica. Il diritto al link diventa quindi diritto al collegamento ipertestuale all'opera o alla fonte dell'opera, facilmente assimilabile al diritto esclusivo di diffusione ex art. 16. Ne conseguirebbe che il link richiede l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore sull'opera linkata. Tuttavia, la diffusione dell'opera in questione non avviene attraverso il sito o il giornale che hanno inserito il link ma sempre attraverso la fonte originaria (l'opera viene aperta attraverso la pagina web della fonte), che viene dal primo soltanto richiamata o meglio citata. Ne consegue che il link coincide più propriamente con la citazione dell'opera o di un suo brano ed è assimilabile alle comuni citazioni bibliografiche apposte in nota ad un articolo cartaceo o ad un libro. Esso diventa necessario al riproduttore per indicare il protagonista della discussione culturale o del riferimento didattico testuale alla cui finalità la citazione si ispira (art. 70, primo comma). Se così inteso in via esclusiva, il link sarà liberamente apponibile, richiedendosi la menzione dei dati di cui all'art. 70, comma 3, così come avviene nelle citazioni bibliografiche (titolo dell'opera, nomi dell'autore e dell'editore, ecc.). Link come diffusione al pubblico o come citazione ? La soluzione al quesito determina conseguenze rilavanti sotto il profilo autorizzatorio: nel primo caso l'autorizzazione esplicita sarà richiesta all'autore del link, nel secondo caso no. Secondo il ragionamento sviluppato sinora, il link può essere all'oggetto (opera o notizia) o alla fonte dell'utilizzazione (altro giornale, sito web individuale, banca dati). L'opera intellettuale comporta le problematiche sopra affrontate. Qualora l'oggetto della utilizzazione sia invece un atto ufficiale (ad es. si vuole richiamare nella propria rassegna stampa una sentenza o una legge riportati in un determinato sito web) o una semplice notizia non occorrerà alcuna autorizzazione per l'apposizione del link, non dovendosi confondere la tutela del link con quella della fonte dell'oggetto utilizzato (es. banca dati), del tutto autonoma. Anche se inteso come diffusione al pubblico, il fatto che l'opera in questione per se stessa non riceva alcuna tutela nel diritto d'autore è idoneo a configurarne l'utilizzazione come libera ex art. 70. Tuttavia, essendo il link un mezzo attraverso il quale l'esistenza della banca dati viene comunicata al pubblico l'autore della banca dati potrà vietare la comunicazione in pubblico della stessa attraverso il richiamo ipertestuale, essendovi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma art. 64-quinquies, lett. d). (NOTA 3). Trattasi di una problematica che investe, oltre l'individuazione della disciplina giuridica del link, soprattutto il concetto stesso della rete telematica, sviluppatasi anche attraverso i benefici forniti dai collegamenti ipertestuali da un sito all'altro che hanno consentito in tal modo l'accesso di opere, banche dati o riviste altrimenti ignorate. E' stato, inoltre, sollevato il problema della liceità del link diretto alla pagina contenente la notizia o opera richiamata (cosiddetto deep linking), che contrasterebbe con le regole in tema di concorrenza e pertanto richiederebbe l'autorizzazione del titolare, diversamente dal link alla home page del relativo sito web che rappresenterebbe un link indiretto alla pagina interessata dal collegamento. In realtà, il deep linking è assimilabile alla citazione bibliografica in nota ad un articolo cartaceo, nella quale usualmente compare, oltre al titolo dell'opera, ai nomi dell'autore e dell'editore, espressamente richiesti dall'art. 70, comma 3, anche la pagina di riferimento che non coincide con la prima pagina di copertina. Ne consegue che l'apposizione di un link non richiede autorizzazione.
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Nota 1
Per una ricostruzione degli orientamenti dottrinari recenti in materia vedasi "Rassegne stampa on line e tutela della concorrenza", di Rosario D'Arrigo, in Diritto dell'Informazione e dell'informatica, 1998. L'Autore considera la riproduzione sistematica di informazioni e/o notizie come una forma di concorrenza parassitaria, idonea a determinare uno sviamento di clientela in sfavore del giornale da cui le informazioni vengono riprodotte, con conseguente danno economico.

Nota 2
Vedi sul punto anche M. Cartella, La riproduzione di articoli, notizie e informazioni, in Riv. dir. ind., 1988, parte I, p. 335

Nota 3
Il diritto di comunicazione al pubblico è tipico della rete telematica internet o intranet. Laura Chimienti, Articoli di giornale nella tutela del diritto d'autore, in Rivista di diritto d'autore, n. 3/2001, p. 369