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La
regolamentazione del software
L'approvazione della legge 248/2000, che ha modificato
la Legge sul diritto d'autore, ha scatenato notevoli
polemiche circa l'opportunità di sanzionare o meno
la duplicazione abusiva
di software effettuata in ambito aziendale.
[...]
In realtà, le modifiche apportate alla legge sul diritto
d'autore (e quindi alle norme che tutelano software
e banche dati) rappresentano una decisa svolta "repressiva",
tesa a riaffermare la centralità e la tutela dell'autore
(di opere letterarie come di software e banche dati)
anche a costo di prevedere sanzioni penali ed amministrative
decisamente pesanti e probabilmente sproporzionate
rispetto all'intero ambito normativo italiano. Volendo
citare una affermazione del commissario straordinario
della Siae (Società italiana degli autori ed editori),
Mauro Masi, "la nuova legge farà da presidio
efficace ed innovativo a tutela degli autori, degli
editori e, più in generale della creatività".
La
tutela dell'autore e i diritti dell'utente
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 29.12.92, n.
518 (avvenuta il 15/1/93), che ha modificato la legge
sul diritto d'autore (l.d.a.), il software è tutelato
quale opera dell'ingegno, allo stesso modo delle opere
letterarie, filmiche, ecc.. Prima di tale data la
giurisprudenza aveva comunque già ampiamente applicato
la l.d.a. per la tutela del software; in particolare
la Corte di Cassazione, con sentenza del 24.11.86
(vds. testo integrale in documentazione), aveva assimilato
il software alle altre opere dell'ingegno e, quindi,
suscettibile di protezione ai sensi della l.d.a..
Il programma per essere tutelato deve essere originale,
ossia frutto della creazione intellettuale dell'autore
(art. 1, l.d.a.). La legge tutela tutti i programmi
(operativi, applicativi, videogame, applet, ecc.)
ed il materiale preparatorio (art. 2, comma 8, l.d.a.)
con esclusione delle idee e dei principi che stanno
alla base dello stesso. Viene tutelato il programma
solo nella sua forma espressiva; nessuna tutela è
accordata alle idee sottostanti (ossia a ciò che viene
definito come algoritmo - vds anche sentenze in documentazione),
ne' agli elementi necessitati, standardizzati od in
pubblico dominio.
Il
bollino SIAE (D.p.c.m. 11 luglio 2001 n. 338 )
[...] 1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera
per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore,
del produttore o del titolare del diritto d'autore,
un numero progressivo, nonché la destinazione
del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi
altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità
delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze
specifiche della produzione industriale e del sistema
distributivo, il contrassegno può non contenere
l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque
recare il riferimento al produttore o al duplicatore
dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire
ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati
identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
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