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La regolamentazione del software
L'approvazione della legge 248/2000, che ha modificato la Legge sul diritto d'autore, ha scatenato notevoli polemiche circa l'opportunità di sanzionare o meno la duplicazione abusiva  di software effettuata in ambito aziendale.
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In realtà, le modifiche apportate alla legge sul diritto d'autore (e quindi alle norme che tutelano software e banche dati) rappresentano una decisa svolta "repressiva", tesa a riaffermare la centralità e la tutela dell'autore (di opere letterarie come di software e banche dati) anche a costo di prevedere sanzioni penali ed amministrative decisamente pesanti e probabilmente sproporzionate rispetto all'intero ambito normativo italiano. Volendo citare una affermazione del commissario straordinario della Siae (Società italiana degli autori ed editori), Mauro Masi, "la nuova legge farà da presidio efficace ed innovativo a tutela degli autori, degli editori e, più in generale della creatività".

La tutela dell'autore e i diritti dell'utente
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 29.12.92, n. 518 (avvenuta il 15/1/93), che ha modificato la legge sul diritto d'autore (l.d.a.), il software è tutelato quale opera dell'ingegno, allo stesso modo delle opere letterarie, filmiche, ecc.. Prima di tale data la giurisprudenza aveva comunque già ampiamente applicato la l.d.a. per la tutela del software; in particolare la Corte di Cassazione, con sentenza del 24.11.86 (vds. testo integrale in documentazione), aveva assimilato il software alle altre opere dell'ingegno e, quindi, suscettibile di protezione ai sensi della l.d.a..
Il programma per essere tutelato deve essere originale, ossia frutto della creazione intellettuale dell'autore (art. 1, l.d.a.). La legge tutela tutti i programmi (operativi, applicativi, videogame, applet, ecc.) ed il materiale preparatorio (art. 2, comma 8, l.d.a.) con esclusione delle idee e dei principi che stanno alla base dello stesso. Viene tutelato il programma solo nella sua forma espressiva; nessuna tutela è accordata alle idee sottostanti (ossia a ciò che viene definito come algoritmo - vds anche sentenze in documentazione), ne' agli elementi necessitati, standardizzati od in pubblico dominio.

Il bollino SIAE (D.p.c.m. 11 luglio 2001 n. 338 )
[...] 1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.
 
     
   
 
 
 


La regolamentazione del software

L'approvazione della legge 248/2000
 

La tutela dell'autore e i diritti dell'utente
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 29.12.92, n. 518 (avvenuta il 15/1/93), che ha modificato la legge sul diritto d'autore (l.d.a.), il software è tutelato quale opera dell'ingegno, allo stesso modo delle opere letterarie, filmiche, ecc..