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La disciplina del contrassegno SIAE in relazione al nuovo regolamento attuativo della Legge 248/2000

a cura di Andrea Marciani

L'11 luglio scorso è stato emanato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 338/2001, il regolamento di esecuzione delle disposizioni riguardanti il contrassegno della SIAE 
Al riguardo sembra utile ricordare brevemente che l'articolo 181 bis, introdotto dalla legge 248 del 2000 in modifica della legge sul diritto d'autore, prevede l'apposizione di un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore od opere multimediali.
Parte della dottrina ha osservato che la scelta del termine "contrassegno" non è casuale, ma anzi propone una diretta analogia con i sigilli, attribuendo così al bollino una valenza probatoria che si esplica in forma simbolica anziché documentale. 
In origine il contrassegno era destinato a controllare che la tiratura e la circolazione delle opere cartacee avvenisse in conformità con il contratto di edizione.
La SIAE si serviva del contrassegno per marchiare i supporti contenenti le riproduzioni delle opere dell'ingegno affidate alla sua tutela.
In tal modo era possibile identificare le copie la cui riproduzione era stata autorizzata da quelle illegali, garantendo così il controllo sulla riproduzione delle opere cartacee.
Oggi, il contrassegno si inserisce nella problematica della lotta alla pirateria, infatti il bollino diviene segno distintivo dell'opera dell'ingegno ed attestazione del controllo preventivo effettuato dalla SIAE sul rispetto delle norme in materia di diritto d'autore, assumendo così rilevanza anche ai fini della tutela penale. 
In quest'ottica e con il passare del tempo, l'uso del contrassegno è stato esteso anche alle opere musicali e cinematografiche, pertanto è stato necessario estendere il concetto di supporto ad una moltitudine di oggetti diversi i quali non sempre si prestavano all'apposizione diretta del contrassegno.
L'eredità culturale della vidimazione del supporto si è protratta sino ad oggi, infatti nell'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore, che riguarda il software e le opere multimediali, si trovano vari riferimenti al "supporto", versione aggiornata del "corpus mechanicum", ossia il substrato materiale destinato a rendere corporeo e fruibile l'opera dell'ingegno nella sua forma pura e immateriale di semplice idea.
Sebbene il termine supporto sia stato investito di un significato sempre più ampio, tale da comprendere le più diverse e innovative forme di conservazione e fruizione delle opere dell'ingegno, sino ad oggi, non sembrava che il legislatore si fosse pienamente affrancato dalla concezione, per così dire tradizionale, di supporto cartaceo; stabilendo un'estensione automatica, ma non sempre realizzabile, alle altre tipologie di mezzi destinati a ricevere l'opera dell'ingegno.

Dove collocare il bollino

Appare evidente che l'apposizione dei contrassegni direttamente su supporti come, ad esempio, CD e DVD comporta problemi pratici che, al contrario, non si riscontrano per le opere cartacee.
Il regolamento attuativo, prende finalmente coscienza delle necessità sia tecnologiche che commerciali del mercato, uniformando il dettato normativo alla prassi commerciale di apporre il contrassegno sulla confezione del supporto.
L'articolo 3 del regolamento dell'11 luglio 2001 prevede, come principio generale, che il contrassegno sia apposto sulla confezione del supporto e non più sul supporto stesso.
Tuttavia, i commi successivi prevedono diverse eccezioni per i vari casi, in tal modo si consente l'apposizione direttamente sul supporto qualora questo sia destinato al noleggio.
Uno specifico comma è stato previsto affinché siano sempre prese in considerazione le caratteristiche fisiche e commerciali dei prodotti e delle confezioni con le quali sono immessi sul mercato.
L'uso del termine "prodotto" invece del consueto "supporto", sembra denotare una maggiore attenzione da parte dell'odierno legislatore alle necessità pratiche della vendita. 
A tal proposito, appare interessante l'introduzione di una notevole flessibilità ed adattabilità nella previsione delle varie esigenze commerciali; in tal modo il legislatore ha preso atto dell'incalzante succedersi delle innovazioni ed ha voluto evitare una rapida obsolescenza della normativa.
Infine, l'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che, qualora le esigenze di commercializzazione non siano compatibili con l'apposizione del contrassegno sulla confezione del supporto, la SIAE possa autorizzare l'apposizione del bollino sull'involucro esterno della confezione.

Le modalità del rilascio del contrassegno 

L'articolo 4 del regolamento attuativo si occupa di definire le modalità del rilascio del contrassegno; a tal riguardo, la SIAE predisporrà degli appositi moduli con i quali gli interessati potranno richiedere il rilascio dei bollini.
La richiesta, che potrà essere effettuata anche per via telematica, dovrà essere accompagnata dalla documentazione e dalle eventuali dichiarazioni necessarie a comprovare la liceità dei supporti.
Il regolamento stabilisce un termine di dieci giorni, che decorre dalla ricezione della domanda, entro il quale la SIAE rilascia i contrassegni; tuttavia la norma stabilisce anche le condizioni in cui l'ente ha facoltà di sospendere, differire, e perfino rifiutare il rilascio dei bollini.
Il comma 3 dell'articolo 4 prevede tre motivi per il differimento, che comunque non può protrarsi per più di trenta giorni. In primo luogo, è stata prevista la necessità di controllare circostanze ed elementi che possano pregiudicare l'apposizione del contrassegno; tale misura è però subordinata alla presenza di seri indizi che possano far temere l'esistenza di violazioni del diritto d'autore.
Il differimento può, inoltre, essere disposto sia per soddisfare particolari esigenze del richiedente, sia a seguito di espressi accordi intercorsi tra l'interessato e la SIAE.
Invece, il mancato pagamento degli oneri connessi al rilascio dei contrassegni autorizza la SIAE a sospenderne la consegna. Naturalmente in questo caso non è previsto un termine, come invece accade per il differimento, sia perché le necessità cautelative insite nel provvedimento di sospensione sarebbero automaticamente vanificate da un semplice differimento; sia perché nel caso della sospensione si riscontra una violazione accertata degli obblighi del richiedente mentre nel caso del differimento vi è solo il sospetto, ancorché fondato, di un'irregolarità.
Nel caso che la SIAE intenda procedere a sospensione o a differimento del rilascio dei bollini, il regolamento prevede l'obbligo di darne avviso all'interessato entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
In ultimo, l'articolo in questione prevede la possibilità di rifiutare il rilascio dei contrassegni, qualora la richiesta non sia stata interamente compilata o nell'eventualità che il richiedente ometta di indicare gli elementi contenuti nell'attestazione di assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge sul diritto d'autore.
Nel caso la richiesta riguardi un numero di contrassegni estremamente elevato, il regolamento prevede la possibilità di superare il termine di dieci giorni e di procedere ad una fornitura periodica dei bollini da effettuarsi secondo le modalità concordate con l'interessato.
Infine, l'articolo 4 del regolamento fa obbligo agli importatori di provvedere alla richiesta entro il termine di trenta giorni dall'ingresso dei supporti nel territorio dello Stato.

La definizione dei supporti contenenti software o prodotti multimediali 

L'articolo 5 del regolamento attuativo tratta, in modo specifico, i supporti di software o di opere multimediali fornendone una definizione da applicarsi al dettato dell'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore.
Questa definizione comprende i supporti contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio, o ceduti in uso, a fine di lucro.
Rientrano, quindi, nella definizione i sistemi operativi, gli archivi di contenuti multimediali, i videogiochi nonché i dizionari e le enciclopedie.
La possibilità di utilizzare i supporti da parte dei singoli o gruppi, comprende tutte le forme di intrattenimento in ambito privato, nonché la fruizione presso strutture scolastiche ed accademiche. 
La normativa prescinde dalle modalità della fruizione, pertanto ai fini del presente regolamento, è ininfluente il fatto che il software sia utilizzato collegando il supporto al PC come nel caso di Floppy o CD ROM ovvero sia stato interamente istallato sull'Hard Disk.
L'articolo prende poi in considerazione i programmi destinati all'utilizzo su apparati specifici, come ad esempio, le consolle per i videogiochi ed i lettori audio o video, estendendo anche ad essi l'applicabilità dell'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore. 
Sono invece esclusi dall'apposizione del contrassegno i supporti che contengono programmi od opere multimediali che siano distribuiti come accessori nel caso di licenze d'uso multiple, purché siano stati presi gli opportuni accordi preventivi con la SIAE.
Inoltre, non sono soggetti all'apposizione del contrassegno i programmi a carattere dimostrativo e in versione parziale distribuiti gratuitamente dal produttore, o con il suo consenso. 
Allo stesso modo sono esclusi i programmi distribuiti mediante download dai siti internet purché non vi sia una riproduzione a scopo di lucro, essendo concessa soltanto la consueta copia di back up a scopo personale.
Inoltre, sono esenti dall'apposizione del sigillo i driver delle periferiche o delle interfacce, nonché le applicazioni dirette a risolvere i conflitti tra software ed hardware, come pure gli aggiornamenti del sistema.
Sono, poi, esentati dalla vidimazione tutti quei software che servono al funzionamento di apparecchiature elettroniche quali cellulari, modem, elettrodomestici, apparati destinati alla diagnostica medica ecc., nonché i prodotti destinati a fungere da ausilio e supporto per i soggetti disabili.

La dichiarazione sostitutiva del contrassegno

L'articolo 6 del regolamento disciplina la dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno che era stata introdotta dal terzo comma dell'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore.
Prima dell'emanazione del presente regolamento, tale facoltà suscitava forti problemi; infatti, sebbene esistesse un'autorevole dottrina propensa a ritenere applicabile la disposizione anche in assenza del regolamento, la SIAE adottava un'interpretazione restrittiva del 181 bis, subordinando l'operatività della dichiarazione sostitutiva all'emanazione del regolamento.
Attualmente, il primo comma dell'articolo 6 concede la facoltà di sostituire l'onerosa apposizione del contrassegno con una specifica dichiarazione sostitutiva che non comporta costi per il richiedente.
L'interessato, infatti, può richiedere l'assenso della SIAE alla sostituzione del contrassegno con la dichiarazione a patto che si tratti di programmi destinati all'utilizzo esclusivo tramite computer, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere complete ( a meno che esse non siano state realizzate espressamente per il programma ) ovvero brani, o parti eccedenti la metà dell'opera intera da cui sono tratti, che possano dare luogo a concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera originale. 
La possibilità di chiedere la dichiarazione sostitutiva, risulta essere d'estremo interesse per gli editori di riviste d'informatica, i quali sono soliti inserire uno o più CD con vari software dimostrativi nei loro periodici.
In tal caso, il risparmio di spesa, realizzato evitando l'acquisto di una considerevole quantità di contrassegni (100 lire per ogni bollino), raggiunge cifre ragguardevoli in ragione dell'elevato numero della tiratura e del costo relativamente contenuto della rivista.
La dichiarazione si pone come un'autocertificazione con la quale gli interessati garantiscono, sotto la loro responsabilità, la conformità della tipologia dei supporti al terzo comma dell'art 181 bis. essa, inoltre, comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della legge penale.
Pertanto, le norme penali in tema di software pirata si applicano anche a chi abusivamente riproduce, vende o detiene un programma per il quale è stata ottenuta la dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
* Tipologia del prodotto informatico,
* Titolo del programma,
* Generalità del produttore o dell'imprenditore,
* Tipo di supporto su cui il software è commercializzato,
* Modi con cui è prevista la commercializzazione del prodotto: vendita, noleggio ecc.,
* Codice identificativo del prodotto,
* Descrizione di eventuali dispositivi anticontraffazione.
Inoltre, le dichiarazioni identificative devono indicare gli estremi delle eventuali opere, o parti di esse, tutelate da diritto d'autore con una specifica dichiarazione dell'assolvimento dei relativi diritti. Infatti, il comma 6 dell'art 6 del regolamento specifica che le disposizioni dell'articolo in questione sono state poste con il solo fine di regolamentare il portato dell'art 181 bis. In tal modo rimane comunque salvaguardata la disciplina dei diritti economici e morali anche per quanto attiene all'utilizzazione di opere in misura inferiore alla loro metà.
La dichiarazione può essere cumulativa per diversi programmi o per nuove versioni di un software.
Il comma 7 dell'articolo 6 stabilisce che i produttori o gli imprenditori hanno novanta giorni di tempo per presentare le dichiarazioni sostitutive riguardanti i supporti prodotti od importati nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della L. 18 agosto 2000 n. 248 e il presente regolamento.
Per altro verso, sono fatti salvi tutti gli atti ed i rapporti intercorsi tra la SIAE ed i soggetti dell'articolo 181 bis; tale disposizione potrebbe quindi pregiudicare la possibilità di richiedere la restituzione delle somme già versate per il pagamento dei contrassegni da destinarsi a supporti per i quali ora è possibile richiedere la dichiarazione sostitutiva.

Casi particolari

All'ultimo articolo, il regolamento disciplina alcune ipotesi residuali quali lo smarrimento o la distruzione dei contrassegni rilasciati ai noleggiatori o ai rivenditori di supporti usati e l'esenzione dalla vidimazione dei supporti impiegati dalle emittenti radiofoniche e televisive per l'espletamento della propria attività.
Per quel che concerne lo smarrimento va detto che i soggetti interessati possono richiedere alla SIAE il rilascio di nuovi contrassegni che saranno consegnati entro dieci giorni dalla richiesta, a meno che l'ente non nutra fondati dubbi sulla liceità dei supporti.
In caso di dubbio la SIAE può sospendere il rilascio dei bollini per il tempo necessario ad effettuare le opportune verifiche; tuttavia la sospensione non può eccedere i quarantacinque giorni.
Allo scadere del termine la SIAE deve provvedere al rilascio dei contrassegni ovvero ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Il regolamento stabilisce poi che le spese per l'esame, il controllo e la verifica dei supporti gravino sui soggetti che hanno chiesto la nuova vidimazione.