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La
disciplina del contrassegno SIAE in relazione al nuovo
regolamento attuativo della Legge 248/2000
a cura di Andrea Marciani
L'11
luglio scorso è stato emanato, con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 338/2001, il regolamento
di esecuzione delle disposizioni riguardanti il contrassegno
della SIAE
Al riguardo sembra utile ricordare brevemente che
l'articolo 181 bis, introdotto dalla legge 248 del
2000 in modifica della legge sul diritto d'autore,
prevede l'apposizione di un contrassegno su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore od opere multimediali.
Parte della dottrina ha osservato che la scelta del
termine "contrassegno" non è casuale, ma anzi propone
una diretta analogia con i sigilli, attribuendo così
al bollino una valenza probatoria che si esplica in
forma simbolica anziché documentale.
In origine il contrassegno era destinato a controllare
che la tiratura e la circolazione delle opere cartacee
avvenisse in conformità con il contratto di edizione.
La SIAE si serviva del contrassegno per marchiare
i supporti contenenti le riproduzioni delle opere
dell'ingegno affidate alla sua tutela.
In tal modo era possibile identificare le copie la
cui riproduzione era stata autorizzata da quelle illegali,
garantendo così il controllo sulla riproduzione delle
opere cartacee.
Oggi, il contrassegno si inserisce nella problematica
della lotta alla pirateria, infatti il bollino diviene
segno distintivo dell'opera dell'ingegno ed attestazione
del controllo preventivo effettuato dalla SIAE sul
rispetto delle norme in materia di diritto d'autore,
assumendo così rilevanza anche ai fini della tutela
penale.
In quest'ottica e con il passare del tempo, l'uso
del contrassegno è stato esteso anche alle opere musicali
e cinematografiche, pertanto è stato necessario estendere
il concetto di supporto ad una moltitudine di oggetti
diversi i quali non sempre si prestavano all'apposizione
diretta del contrassegno.
L'eredità culturale della vidimazione del supporto
si è protratta sino ad oggi, infatti nell'articolo
181 bis della legge sul diritto d'autore, che riguarda
il software e le opere multimediali, si trovano vari
riferimenti al "supporto", versione aggiornata del
"corpus mechanicum", ossia il substrato materiale
destinato a rendere corporeo e fruibile l'opera dell'ingegno
nella sua forma pura e immateriale di semplice idea.
Sebbene il termine supporto sia stato investito di
un significato sempre più ampio, tale da comprendere
le più diverse e innovative forme di conservazione
e fruizione delle opere dell'ingegno, sino ad oggi,
non sembrava che il legislatore si fosse pienamente
affrancato dalla concezione, per così dire tradizionale,
di supporto cartaceo; stabilendo un'estensione automatica,
ma non sempre realizzabile, alle altre tipologie di
mezzi destinati a ricevere l'opera dell'ingegno.
Dove collocare il bollino
Appare evidente che l'apposizione dei contrassegni
direttamente su supporti come, ad esempio, CD e DVD
comporta problemi pratici che, al contrario, non si
riscontrano per le opere cartacee.
Il regolamento attuativo, prende finalmente coscienza
delle necessità sia tecnologiche che commerciali del
mercato, uniformando il dettato normativo alla prassi
commerciale di apporre il contrassegno sulla confezione
del supporto.
L'articolo 3 del regolamento dell'11 luglio 2001 prevede,
come principio generale, che il contrassegno sia apposto
sulla confezione del supporto e non più sul supporto
stesso.
Tuttavia, i commi successivi prevedono diverse eccezioni
per i vari casi, in tal modo si consente l'apposizione
direttamente sul supporto qualora questo sia destinato
al noleggio.
Uno specifico comma è stato previsto affinché siano
sempre prese in considerazione le caratteristiche
fisiche e commerciali dei prodotti e delle confezioni
con le quali sono immessi sul mercato.
L'uso del termine "prodotto" invece del consueto "supporto",
sembra denotare una maggiore attenzione da parte dell'odierno
legislatore alle necessità pratiche della vendita.
A tal proposito, appare interessante l'introduzione
di una notevole flessibilità ed adattabilità nella
previsione delle varie esigenze commerciali; in tal
modo il legislatore ha preso atto dell'incalzante
succedersi delle innovazioni ed ha voluto evitare
una rapida obsolescenza della normativa.
Infine, l'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che,
qualora le esigenze di commercializzazione non siano
compatibili con l'apposizione del contrassegno sulla
confezione del supporto, la SIAE possa autorizzare
l'apposizione del bollino sull'involucro esterno della
confezione.
Le modalità del rilascio del contrassegno
L'articolo 4 del regolamento attuativo si occupa di
definire le modalità del rilascio del contrassegno;
a tal riguardo, la SIAE predisporrà degli appositi
moduli con i quali gli interessati potranno richiedere
il rilascio dei bollini.
La richiesta, che potrà essere effettuata anche per
via telematica, dovrà essere accompagnata dalla documentazione
e dalle eventuali dichiarazioni necessarie a comprovare
la liceità dei supporti.
Il regolamento stabilisce un termine di dieci giorni,
che decorre dalla ricezione della domanda, entro il
quale la SIAE rilascia i contrassegni; tuttavia la
norma stabilisce anche le condizioni in cui l'ente
ha facoltà di sospendere, differire, e perfino rifiutare
il rilascio dei bollini.
Il comma 3 dell'articolo 4 prevede tre motivi per
il differimento, che comunque non può protrarsi per
più di trenta giorni. In primo luogo, è stata prevista
la necessità di controllare circostanze ed elementi
che possano pregiudicare l'apposizione del contrassegno;
tale misura è però subordinata alla presenza di seri
indizi che possano far temere l'esistenza di violazioni
del diritto d'autore.
Il differimento può, inoltre, essere disposto sia
per soddisfare particolari esigenze del richiedente,
sia a seguito di espressi accordi intercorsi tra l'interessato
e la SIAE.
Invece, il mancato pagamento degli oneri connessi
al rilascio dei contrassegni autorizza la SIAE a sospenderne
la consegna. Naturalmente in questo caso non è previsto
un termine, come invece accade per il differimento,
sia perché le necessità cautelative insite nel provvedimento
di sospensione sarebbero automaticamente vanificate
da un semplice differimento; sia perché nel caso della
sospensione si riscontra una violazione accertata
degli obblighi del richiedente mentre nel caso del
differimento vi è solo il sospetto, ancorché fondato,
di un'irregolarità.
Nel caso che la SIAE intenda procedere a sospensione
o a differimento del rilascio dei bollini, il regolamento
prevede l'obbligo di darne avviso all'interessato
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
In ultimo, l'articolo in questione prevede la possibilità
di rifiutare il rilascio dei contrassegni, qualora
la richiesta non sia stata interamente compilata o
nell'eventualità che il richiedente ometta di indicare
gli elementi contenuti nell'attestazione di assolvimento
degli obblighi prescritti dalla legge sul diritto
d'autore.
Nel caso la richiesta riguardi un numero di contrassegni
estremamente elevato, il regolamento prevede la possibilità
di superare il termine di dieci giorni e di procedere
ad una fornitura periodica dei bollini da effettuarsi
secondo le modalità concordate con l'interessato.
Infine, l'articolo 4 del regolamento fa obbligo agli
importatori di provvedere alla richiesta entro il
termine di trenta giorni dall'ingresso dei supporti
nel territorio dello Stato.
La definizione dei supporti contenenti software
o prodotti multimediali
L'articolo 5 del regolamento attuativo tratta, in
modo specifico, i supporti di software o di opere
multimediali fornendone una definizione da applicarsi
al dettato dell'articolo 181 bis della legge sul diritto
d'autore.
Questa definizione comprende i supporti contenenti
programmi destinati ad essere posti in commercio,
o ceduti in uso, a fine di lucro.
Rientrano, quindi, nella definizione i sistemi operativi,
gli archivi di contenuti multimediali, i videogiochi
nonché i dizionari e le enciclopedie.
La possibilità di utilizzare i supporti da parte dei
singoli o gruppi, comprende tutte le forme di intrattenimento
in ambito privato, nonché la fruizione presso strutture
scolastiche ed accademiche.
La normativa prescinde dalle modalità della fruizione,
pertanto ai fini del presente regolamento, è ininfluente
il fatto che il software sia utilizzato collegando
il supporto al PC come nel caso di Floppy o CD ROM
ovvero sia stato interamente istallato sull'Hard Disk.
L'articolo prende poi in considerazione i programmi
destinati all'utilizzo su apparati specifici, come
ad esempio, le consolle per i videogiochi ed i lettori
audio o video, estendendo anche ad essi l'applicabilità
dell'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore.
Sono invece esclusi dall'apposizione del contrassegno
i supporti che contengono programmi od opere multimediali
che siano distribuiti come accessori nel caso di licenze
d'uso multiple, purché siano stati presi gli opportuni
accordi preventivi con la SIAE.
Inoltre, non sono soggetti all'apposizione del contrassegno
i programmi a carattere dimostrativo e in versione
parziale distribuiti gratuitamente dal produttore,
o con il suo consenso.
Allo stesso modo sono esclusi i programmi distribuiti
mediante download dai siti internet purché non vi
sia una riproduzione a scopo di lucro, essendo concessa
soltanto la consueta copia di back up a scopo personale.
Inoltre, sono esenti dall'apposizione del sigillo
i driver delle periferiche o delle interfacce, nonché
le applicazioni dirette a risolvere i conflitti tra
software ed hardware, come pure gli aggiornamenti
del sistema.
Sono, poi, esentati dalla vidimazione tutti quei software
che servono al funzionamento di apparecchiature elettroniche
quali cellulari, modem, elettrodomestici, apparati
destinati alla diagnostica medica ecc., nonché i prodotti
destinati a fungere da ausilio e supporto per i soggetti
disabili.
La dichiarazione sostitutiva del contrassegno
L'articolo 6 del regolamento disciplina la dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno che era
stata introdotta dal terzo comma dell'articolo 181
bis della legge sul diritto d'autore.
Prima dell'emanazione del presente regolamento, tale
facoltà suscitava forti problemi; infatti, sebbene
esistesse un'autorevole dottrina propensa a ritenere
applicabile la disposizione anche in assenza del regolamento,
la SIAE adottava un'interpretazione restrittiva del
181 bis, subordinando l'operatività della dichiarazione
sostitutiva all'emanazione del regolamento.
Attualmente, il primo comma dell'articolo 6 concede
la facoltà di sostituire l'onerosa apposizione del
contrassegno con una specifica dichiarazione sostitutiva
che non comporta costi per il richiedente.
L'interessato, infatti, può richiedere l'assenso della
SIAE alla sostituzione del contrassegno con la dichiarazione
a patto che si tratti di programmi destinati all'utilizzo
esclusivo tramite computer, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini
in movimento tali da costituire opere complete ( a
meno che esse non siano state realizzate espressamente
per il programma ) ovvero brani, o parti eccedenti
la metà dell'opera intera da cui sono tratti, che
possano dare luogo a concorrenza con l'utilizzazione
economica dell'opera originale.
La possibilità di chiedere la dichiarazione sostitutiva,
risulta essere d'estremo interesse per gli editori
di riviste d'informatica, i quali sono soliti inserire
uno o più CD con vari software dimostrativi nei loro
periodici.
In tal caso, il risparmio di spesa, realizzato evitando
l'acquisto di una considerevole quantità di contrassegni
(100 lire per ogni bollino), raggiunge cifre ragguardevoli
in ragione dell'elevato numero della tiratura e del
costo relativamente contenuto della rivista.
La dichiarazione si pone come un'autocertificazione
con la quale gli interessati garantiscono, sotto la
loro responsabilità, la conformità della tipologia
dei supporti al terzo comma dell'art 181 bis. essa,
inoltre, comprova la legittimità dei supporti stessi
anche ai fini della legge penale.
Pertanto, le norme penali in tema di software pirata
si applicano anche a chi abusivamente riproduce, vende
o detiene un programma per il quale è stata ottenuta
la dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
* Tipologia del prodotto informatico,
* Titolo del programma,
* Generalità del produttore o dell'imprenditore,
* Tipo di supporto su cui il software è commercializzato,
* Modi con cui è prevista la commercializzazione del
prodotto: vendita, noleggio ecc.,
* Codice identificativo del prodotto,
* Descrizione di eventuali dispositivi anticontraffazione.
Inoltre, le dichiarazioni identificative devono indicare
gli estremi delle eventuali opere, o parti di esse,
tutelate da diritto d'autore con una specifica dichiarazione
dell'assolvimento dei relativi diritti. Infatti, il
comma 6 dell'art 6 del regolamento specifica che le
disposizioni dell'articolo in questione sono state
poste con il solo fine di regolamentare il portato
dell'art 181 bis. In tal modo rimane comunque salvaguardata
la disciplina dei diritti economici e morali anche
per quanto attiene all'utilizzazione di opere in misura
inferiore alla loro metà.
La dichiarazione può essere cumulativa per diversi
programmi o per nuove versioni di un software.
Il comma 7 dell'articolo 6 stabilisce che i produttori
o gli imprenditori hanno novanta giorni di tempo per
presentare le dichiarazioni sostitutive riguardanti
i supporti prodotti od importati nel periodo che intercorre
tra la data di entrata in vigore della L. 18 agosto
2000 n. 248 e il presente regolamento.
Per altro verso, sono fatti salvi tutti gli atti ed
i rapporti intercorsi tra la SIAE ed i soggetti dell'articolo
181 bis; tale disposizione potrebbe quindi pregiudicare
la possibilità di richiedere la restituzione delle
somme già versate per il pagamento dei contrassegni
da destinarsi a supporti per i quali ora è possibile
richiedere la dichiarazione sostitutiva.
Casi particolari
All'ultimo articolo, il regolamento disciplina alcune
ipotesi residuali quali lo smarrimento o la distruzione
dei contrassegni rilasciati ai noleggiatori o ai rivenditori
di supporti usati e l'esenzione dalla vidimazione
dei supporti impiegati dalle emittenti radiofoniche
e televisive per l'espletamento della propria attività.
Per quel che concerne lo smarrimento va detto che
i soggetti interessati possono richiedere alla SIAE
il rilascio di nuovi contrassegni che saranno consegnati
entro dieci giorni dalla richiesta, a meno che l'ente
non nutra fondati dubbi sulla liceità dei supporti.
In caso di dubbio la SIAE può sospendere il rilascio
dei bollini per il tempo necessario ad effettuare
le opportune verifiche; tuttavia la sospensione non
può eccedere i quarantacinque giorni.
Allo scadere del termine la SIAE deve provvedere al
rilascio dei contrassegni ovvero ricorrere all'Autorità
Giudiziaria.
Il regolamento stabilisce poi che le spese per l'esame,
il controllo e la verifica dei supporti gravino sui
soggetti che hanno chiesto la nuova vidimazione.
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